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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a ordinanza-ingiunzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, all'udienza del 10.11.2025, sentita la discussione delle parti, emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2283 dell'anno 2024
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore, dallo stesso rappresentato e difeso unitamente a funzionario delegato, con sede in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro domicilio digitale OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3.7.2024 e ritualmente notificato all'Autorità opposta unitamente al decreto di fissazione di udienza, la in proprio e la Pt_1
hanno proposto tempestiva opposizione, ex artt. CP_1
22 l. n. 689/1981 e 6 d.l.vo n. 150/2011, avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. 347 del 3.5.2024, notificata il 24.6.2024, emessa dal Direttore pro tempore dell' Controparte_2
.
[...]
Con tale provvedimento è stato ingiunto alla in proprio, Pt_1
in quanto legale rappresentante della e Controparte_1
alla stessa Società quale obbligata in solido, il pagamento della complessiva somma di € 15.211,17, di cui € 15.200,00 per sanzioni amministrative ed € 11,17 per spese di notifica.
Le sanzioni sono irrogate per: A) violazione dell'art. 3, co. 3
e 3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 e succ. modd.,
per avere la Società impiegato nell'esercizio della propria attività il lavoratore senza preventiva Persona_1
comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro;
B)
violazione dell'art. 1, co. 910 e 911, l. n. 205/2017 e succ.
modd., per avere la Società mensilmente retribuito detto
2 lavoratore mediante corresponsione diretta di denaro contante per 8 mesi, da marzo ad ottobre 2020.
Tali violazioni sono state rilevate e contestate agli opponenti con verbale unico di accertamento e notificazione del Nucleo
Carabinieri dell'Ispettorato del 29.12.2020 n. 2020-172730-PCON-
1, notificato mediante raccomandata a.r. del 30.12.2020–
4.1.2021, espressamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione,
che ha fatto seguito a verbale di primo accesso del 6.11.2020,
verbale interlocutorio del 17.12.2020 e verbale interlocutorio del 22.12.2020 ad esso allegati.
Nel predetto verbale unico – quivi agli atti unitamente ai relativi allegati e al provvedimento impugnato - è riportato che personale del Nucleo Carabinieri dell'allora Ispettorato del
Lavoro di Bari, il giorno 6.11.2020, intorno alle ore 8.45,
accedevano alla sede dell'azienda della in CP_1
Bisceglie e vi trovavano al lavoro quattro persone, una delle quali, il , veniva accertato che prestava lavoro "a nero" Per_1
a far data dal 9.3.2020, con mansioni di addetto al magazzino,
tutti i giorni della settimana escluse le domeniche e i giorni festivi, le due settimane centrali del mese di agosto e l'ultima settimana del mese di settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30,
verso una retribuzione di € 1.000,00 mensili, sempre pagata direttamente in suo favore per contanti.
Tanto veniva nell'occasione dichiarato ai Carabinieri dal lavoratore, come da verbale di sommarie informazioni dello stesso 6.11.2020 da lui sottoscritto, allegato al verbale di
3 primo accesso, ed era poi anche documentalmente riscontrato dai
Carabinieri medesimi attraverso le operazioni ispettive successivamente eseguite.
Col verbale unico, la , nella sua qualità di legale Pt_1
rappresentante della società datrice di lavoro, veniva quindi diffidata a provvedere alla regolarizzare della posizione lavorativa del secondo le prescrizioni dell'art. 22 del Per_1
d.l.vo n. 151/2015 - cioè mediante contratto a tempo indeterminato, anche parziale, per un orario non inferiore al
50% dell'orario previsto per il tempo pieno, oppure mediante contratto a tempo determinato a tempo pieno, di durata non inferiore a tre mesi - entro il termine di 120 giorni dalla notifica, e quindi entro la data del 4.5.2012, potendo così
beneficiare, con effetto estintivo dell'illecito, del pagamento della relativa sanzione nella misura ridotta del 50% e quindi per un ammontare di € 7.200,00, a versarsi entro il medesimo termine.
Senonché, come successivamente relazionato dai Carabinieri
all' con rapporto prot. n. 30/5-2023 dell'11.1.2023 CP_2
– parimenti agli atti - entro detto termine, la CP_1
in persona della sua legale rappresentante, procedeva bensì al pagamento della sanzione in misura del predetto minimo, ma non anche al soddisfacimento delle condizioni come sopra prescritte per la regolarizzazione del rapporto di lavoro del Per_1
A motivi dell'impugnazione proposta gli opponenti deducono che:
1) la sanzione sub A, irrogata per la violazione dell'art. 3,
4 co. 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 e succ.
modd., è stata illegittimamente irrogata in quanto la CP_1
ha già tempestivamente provveduto a pagare il minimo
[...]
edittale mediante tre versamenti eseguiti con mod. F23 fra il
9.2 e il 30.3.2021; 2) la sanzione sub B, irrogata per la violazione dell'art. 1, co. 910 e 911, l. n. 205/2017 e succ.
modd., è stata illegittimamente irrogata per una violazione insussistente ovvero comunque in misura erronea.
L'Autorità opposta resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 21.10.2024.
Con riferimento al primo dei motivi di opposizione addotti, la stessa documentazione quivi depositata dagli opponenti, dalla quale si ricava che la ha proceduto a CP_1
regolarizzare la posizione del con un contratto a tempo Per_1
determinato della durata di tre mesi a tempo parziale,
costituisce dimostrazione del mancato adempimento delle su richiamate prescrizioni a cui l'art. 22, d.l.vo n. 151/2015
subordina la possibilità di estinguere l'illecito accompagnandone il soddisfacimento al pagamento nel minimo edittale della sanzione comminata.
Di modo che correttamente, con l'ordinanza qui opposta, come ivi dato atto, è stato ingiunto il pagamento, per il titolo in questione, dell'ulteriore somma di € 7.200,00, decurtando quanto già pagato dall'importo di € 14.400,00, determinato ex art. 16
l. n. 689/1981.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, la doglianza
5 è duplice.
In via principale, gli opponenti assumono la radicale insussistenza, in effetti, di quest'altra violazione, avendo la regolarmente provveduto a pagare il lavoratore CP_1
non per contanti, bensì mediante i bonifici bancari dei quali sono quivi depositate le relative attestazioni.
Senonché, per un verso, tali documenti attestano bonifici disposti in date di molto successive rispetto alla maturazione delle mensilità di retribuzione in contestazione - il 26.1.2021
per gli stipendi di marzo, aprile e maggio 2020; il 28.1.2021
per gli stipendi di giugno, luglio e agosto, in parte, 2020; il
10.2.2021 per il saldo dello stipendio di agosto e un acconto sullo stipendio di settembre 2020; il 15.2.2021 per il saldo dello stipendio di settembre e lo stipendio di ottobre 2021 –
per altro verso, le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di audizione testimoniale nel presente giudizio, per cui egli sarebbe stato in effetti tardivamente pagato per le mensilità in parola mediante tali bonifici e non sarebbe vero ciò che ha a suo tempo dichiarato ai Carabinieri - di essere stato cioè fino ad allora pagato per contanti - non in quanto i verbalizzanti abbiano riportato dichiarazioni difformi da quelle da lui rese,
ma in quanto lui stesso avrebbe allora dichiarato circostanze non vere, versando al momento in stato confusionale, suonano del tutto inattendibili, risultando assolutamente inverosimile che il abbia potuto prestare il suo lavoro senza percepire Per_1
alcuna retribuzione per quasi un anno ed apparendo pertanto i
6 bonifici di poi disposti dalla Società in suo favore un mero artificio.
In via subordinata, gli opponenti contestano la legittimità
della sanzione irrogata per tale titolo in relazione al quantum,
per ciò che essa è stata determinata nella misura del minimo edittale, di € 1.000,00, ma applicata per ciascuna delle otto mensilità per le quali il pagamento è stato illegittimamente eseguito per contanti, senza tenere conto del disposto dell'art. 8, co. 1, l. n. 689/1981, in forza del quale, nella ipotesi del concorso formale di illeciti che nella specie ricorre, la sanzione va ragguagliata al triplo di quella prevista per la violazione più grave.
Ora, dispone il primo comma dell'art. 8 cit. che, <
sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo>>.
Ebbene tale norma è nella specie inapplicabile, ricorrendo qui il caso non del concorso formale, bensì del concorso materiale di illeciti, dacché si tratta della commissione di più azioni violative della stessa disposizione;
avrebbe piuttosto potuto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 8 cit., trattandosi di più azioni esecutive di un medesimo disegno, se non fosse che l'applicabilità del regime sanzionatorio di favore previsto dalla norma è espressamente
7 limitato in questa ipotesi al caso di violazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
In applicazione dell'art. 9, co. 2, d.l.vo n. 149/2015, gli opponenti soccombenti, ancorché l' sia stato CP_2
rappresentato e difeso in giudizio dai propri funzionari, vanno nondimeno condannati al rimborso delle spese di causa in suo favore, nella misura liquidata in dispositivo, con la riduzione del 20% stabilita nella predetta disposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione come innanzi proposta da e dalla Parte_1 Controparte_1
in persona della stessa suo
[...] Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' in persona Controparte_3
del Direttore pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di causa in favore dell'Autorità opposta, che liquida, come in motivazione,
nella complessiva somma di € 4.061,60 per compenso, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri
8 riflessi.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 10.11.2025
9
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, all'udienza del 10.11.2025, sentita la discussione delle parti, emette, dandone lettura in udienza e contestualmente depositandola, la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 2283 dell'anno 2024
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lollo Capurso, con studio in Bisceglie, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del Controparte_2
Direttore pro tempore, dallo stesso rappresentato e difeso unitamente a funzionario delegato, con sede in Bari, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro domicilio digitale OPPOSTO
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale della predetta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 3.7.2024 e ritualmente notificato all'Autorità opposta unitamente al decreto di fissazione di udienza, la in proprio e la Pt_1
hanno proposto tempestiva opposizione, ex artt. CP_1
22 l. n. 689/1981 e 6 d.l.vo n. 150/2011, avverso l'ordinanza-
ingiunzione n. 347 del 3.5.2024, notificata il 24.6.2024, emessa dal Direttore pro tempore dell' Controparte_2
.
[...]
Con tale provvedimento è stato ingiunto alla in proprio, Pt_1
in quanto legale rappresentante della e Controparte_1
alla stessa Società quale obbligata in solido, il pagamento della complessiva somma di € 15.211,17, di cui € 15.200,00 per sanzioni amministrative ed € 11,17 per spese di notifica.
Le sanzioni sono irrogate per: A) violazione dell'art. 3, co. 3
e 3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 e succ. modd.,
per avere la Società impiegato nell'esercizio della propria attività il lavoratore senza preventiva Persona_1
comunicazione della instaurazione del rapporto di lavoro;
B)
violazione dell'art. 1, co. 910 e 911, l. n. 205/2017 e succ.
modd., per avere la Società mensilmente retribuito detto
2 lavoratore mediante corresponsione diretta di denaro contante per 8 mesi, da marzo ad ottobre 2020.
Tali violazioni sono state rilevate e contestate agli opponenti con verbale unico di accertamento e notificazione del Nucleo
Carabinieri dell'Ispettorato del 29.12.2020 n. 2020-172730-PCON-
1, notificato mediante raccomandata a.r. del 30.12.2020–
4.1.2021, espressamente richiamato nell'ordinanza-ingiunzione,
che ha fatto seguito a verbale di primo accesso del 6.11.2020,
verbale interlocutorio del 17.12.2020 e verbale interlocutorio del 22.12.2020 ad esso allegati.
Nel predetto verbale unico – quivi agli atti unitamente ai relativi allegati e al provvedimento impugnato - è riportato che personale del Nucleo Carabinieri dell'allora Ispettorato del
Lavoro di Bari, il giorno 6.11.2020, intorno alle ore 8.45,
accedevano alla sede dell'azienda della in CP_1
Bisceglie e vi trovavano al lavoro quattro persone, una delle quali, il , veniva accertato che prestava lavoro "a nero" Per_1
a far data dal 9.3.2020, con mansioni di addetto al magazzino,
tutti i giorni della settimana escluse le domeniche e i giorni festivi, le due settimane centrali del mese di agosto e l'ultima settimana del mese di settembre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30,
verso una retribuzione di € 1.000,00 mensili, sempre pagata direttamente in suo favore per contanti.
Tanto veniva nell'occasione dichiarato ai Carabinieri dal lavoratore, come da verbale di sommarie informazioni dello stesso 6.11.2020 da lui sottoscritto, allegato al verbale di
3 primo accesso, ed era poi anche documentalmente riscontrato dai
Carabinieri medesimi attraverso le operazioni ispettive successivamente eseguite.
Col verbale unico, la , nella sua qualità di legale Pt_1
rappresentante della società datrice di lavoro, veniva quindi diffidata a provvedere alla regolarizzare della posizione lavorativa del secondo le prescrizioni dell'art. 22 del Per_1
d.l.vo n. 151/2015 - cioè mediante contratto a tempo indeterminato, anche parziale, per un orario non inferiore al
50% dell'orario previsto per il tempo pieno, oppure mediante contratto a tempo determinato a tempo pieno, di durata non inferiore a tre mesi - entro il termine di 120 giorni dalla notifica, e quindi entro la data del 4.5.2012, potendo così
beneficiare, con effetto estintivo dell'illecito, del pagamento della relativa sanzione nella misura ridotta del 50% e quindi per un ammontare di € 7.200,00, a versarsi entro il medesimo termine.
Senonché, come successivamente relazionato dai Carabinieri
all' con rapporto prot. n. 30/5-2023 dell'11.1.2023 CP_2
– parimenti agli atti - entro detto termine, la CP_1
in persona della sua legale rappresentante, procedeva bensì al pagamento della sanzione in misura del predetto minimo, ma non anche al soddisfacimento delle condizioni come sopra prescritte per la regolarizzazione del rapporto di lavoro del Per_1
A motivi dell'impugnazione proposta gli opponenti deducono che:
1) la sanzione sub A, irrogata per la violazione dell'art. 3,
4 co. 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2002 conv. in l. n. 73/2002 e succ.
modd., è stata illegittimamente irrogata in quanto la CP_1
ha già tempestivamente provveduto a pagare il minimo
[...]
edittale mediante tre versamenti eseguiti con mod. F23 fra il
9.2 e il 30.3.2021; 2) la sanzione sub B, irrogata per la violazione dell'art. 1, co. 910 e 911, l. n. 205/2017 e succ.
modd., è stata illegittimamente irrogata per una violazione insussistente ovvero comunque in misura erronea.
L'Autorità opposta resiste con comparsa di risposta tempestivamente depositata il 21.10.2024.
Con riferimento al primo dei motivi di opposizione addotti, la stessa documentazione quivi depositata dagli opponenti, dalla quale si ricava che la ha proceduto a CP_1
regolarizzare la posizione del con un contratto a tempo Per_1
determinato della durata di tre mesi a tempo parziale,
costituisce dimostrazione del mancato adempimento delle su richiamate prescrizioni a cui l'art. 22, d.l.vo n. 151/2015
subordina la possibilità di estinguere l'illecito accompagnandone il soddisfacimento al pagamento nel minimo edittale della sanzione comminata.
Di modo che correttamente, con l'ordinanza qui opposta, come ivi dato atto, è stato ingiunto il pagamento, per il titolo in questione, dell'ulteriore somma di € 7.200,00, decurtando quanto già pagato dall'importo di € 14.400,00, determinato ex art. 16
l. n. 689/1981.
Con riferimento al secondo motivo di opposizione, la doglianza
5 è duplice.
In via principale, gli opponenti assumono la radicale insussistenza, in effetti, di quest'altra violazione, avendo la regolarmente provveduto a pagare il lavoratore CP_1
non per contanti, bensì mediante i bonifici bancari dei quali sono quivi depositate le relative attestazioni.
Senonché, per un verso, tali documenti attestano bonifici disposti in date di molto successive rispetto alla maturazione delle mensilità di retribuzione in contestazione - il 26.1.2021
per gli stipendi di marzo, aprile e maggio 2020; il 28.1.2021
per gli stipendi di giugno, luglio e agosto, in parte, 2020; il
10.2.2021 per il saldo dello stipendio di agosto e un acconto sullo stipendio di settembre 2020; il 15.2.2021 per il saldo dello stipendio di settembre e lo stipendio di ottobre 2021 –
per altro verso, le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di audizione testimoniale nel presente giudizio, per cui egli sarebbe stato in effetti tardivamente pagato per le mensilità in parola mediante tali bonifici e non sarebbe vero ciò che ha a suo tempo dichiarato ai Carabinieri - di essere stato cioè fino ad allora pagato per contanti - non in quanto i verbalizzanti abbiano riportato dichiarazioni difformi da quelle da lui rese,
ma in quanto lui stesso avrebbe allora dichiarato circostanze non vere, versando al momento in stato confusionale, suonano del tutto inattendibili, risultando assolutamente inverosimile che il abbia potuto prestare il suo lavoro senza percepire Per_1
alcuna retribuzione per quasi un anno ed apparendo pertanto i
6 bonifici di poi disposti dalla Società in suo favore un mero artificio.
In via subordinata, gli opponenti contestano la legittimità
della sanzione irrogata per tale titolo in relazione al quantum,
per ciò che essa è stata determinata nella misura del minimo edittale, di € 1.000,00, ma applicata per ciascuna delle otto mensilità per le quali il pagamento è stato illegittimamente eseguito per contanti, senza tenere conto del disposto dell'art. 8, co. 1, l. n. 689/1981, in forza del quale, nella ipotesi del concorso formale di illeciti che nella specie ricorre, la sanzione va ragguagliata al triplo di quella prevista per la violazione più grave.
Ora, dispone il primo comma dell'art. 8 cit. che, <
sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo>>.
Ebbene tale norma è nella specie inapplicabile, ricorrendo qui il caso non del concorso formale, bensì del concorso materiale di illeciti, dacché si tratta della commissione di più azioni violative della stessa disposizione;
avrebbe piuttosto potuto trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell'art. 8 cit., trattandosi di più azioni esecutive di un medesimo disegno, se non fosse che l'applicabilità del regime sanzionatorio di favore previsto dalla norma è espressamente
7 limitato in questa ipotesi al caso di violazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Consegue che l'opposizione proposta è sotto ogni profilo infondata e va rigettata, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
In applicazione dell'art. 9, co. 2, d.l.vo n. 149/2015, gli opponenti soccombenti, ancorché l' sia stato CP_2
rappresentato e difeso in giudizio dai propri funzionari, vanno nondimeno condannati al rimborso delle spese di causa in suo favore, nella misura liquidata in dispositivo, con la riduzione del 20% stabilita nella predetta disposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'opposizione come innanzi proposta da e dalla Parte_1 Controparte_1
in persona della stessa suo
[...] Parte_1
legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' in persona Controparte_3
del Direttore pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di causa in favore dell'Autorità opposta, che liquida, come in motivazione,
nella complessiva somma di € 4.061,60 per compenso, oltre al 15%
per rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri
8 riflessi.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 10.11.2025
9
Il G.O.T.
dott. Nicola Milillo