Articolo 86 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 85Articolo 87
Versione
15 marzo 1968
Art. 86.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1968 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 50 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 120
Entrata in vigore il 15 marzo 1968