Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 25 febbraio 2025 della causa in grado di appello iscritta al n. 203/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Giovanni De Seta, in sostituzione dell'avv. Luigi Scarpelli, per il Parte_1 appellante, il quale rappresenta che, nelle note autorizzate, ha modificato le conclusioni
[...] rassegnate, in ragione del sopravvenuto pronunciamento della giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra omologazione e approvazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità al fine della contestazione della relativa infrazione, e chiede quindi, per l'ipotesi che il Tribunale aderisca a quell'orientamento, la compensazione delle spese di lite;
l'avv. Maria Sculco per l'appellata, la quale si riporta alle conclusioni rassegnate, invocandone integrale accoglimento;
il giudice dato atto;
invita le parti alla discussione orale della causa e, all'esito, pronuncia e dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 203 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Scarpelli, presso il cui studio, in Cosenza, via Trento n. 55, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sculco, presso il cui studio, in Cosenza, Controparte_1 via Popilia n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Cosenza n. 1229/2023 R. Sent. depositata il 10.11.2023 nel giudizio iscritto al n. 4967/2023 R.G.A.C. – opposizione a verbale di contestazione infrazione al C.d.S.;
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nonché, stante la mancanza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17 della sopracitata l. n. 228/2012, tenere indenne il dal versamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione”; per l'appellata: “l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, voglia rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Motivi della Decisione
Fatto e diritto impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza il verbale di infrazione Controparte_1 all'art. 142 C.d.S. (violazione del limite di velocità) n. 3340/2023 del 20.06.2023, elevatole dalla Polizia Municipale del Comune di ottenendone annullamento, nella sentenza in Parte_2 oggetto, in ragione del difetto di prova della omologazione dell'apparecchiatura autovelox adoperata per la rilevazione dell'infrazione, non rimanendo sufficiente, siccome differente, la sola certificazione di approvazione ministeriale. Avverso tale decisione interponeva appello, con ricorso regolarmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, il assumendo la necessità di diversa Parte_1 valutazione di omologazione ed approvazione, peraltro propugnata dalla giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, ed instando per l'integrale riforma della sentenza gravata, con rigetto dell'originaria opposizione, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. La , per converso, nel costituirsi in giudizio difendeva la motivazione di CP_1 accoglimento dell'opposizione della sentenza appellata, di cui chiedeva conferma, come da conclusioni in epigrafe. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 28 maggio 2024, le parti chiedevano fissarsi l'odierna discussione, all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura del presente provvedimento, depositandolo in uno con il relativo verbale, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'appello va respinto, siccome infondato. Rileva infatti, al riguardo, l'intervenuto pronunciamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione della omologazione e della approvazione ministeriale degli apparecchi autovelox adoperati per il rilevamento delle infrazioni di velocità, che, molto dibattuta, ha trovato un suo definitivo (allo stato) punto di approdo in Cass. n. 10505 del 18.04.2024, la cui motivazione conviene riportare nel suo tenore letterale.
Secondo i giudici di legittimità, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello alla odierna attenzione, in cui cioè pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento non era stato omologato, “la questione di diritto … consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso); per affrontare adeguatamente quella specifica tematica, è quindi necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario
(prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità
2 dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili)”.
“Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…); già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità; il terzo comma dello stesso articolo sancisce nondimeno che: quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2; il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”. Sulla scorta di tali elementi normativi, quindi, secondo i giudici di legittimità “è di conseguenza condivisibile la motivazione della sentenza che operi la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Controparte_2
, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la
[...] comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
“Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024); naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali” che “sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo;
alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al
3 rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”; senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione;
al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”. Alla luce di tali argomentazioni, cui il Tribunale ritiene di aderire, l'esito dell'appello proposto rimane inevitabilmente segnato, come peraltro ammesso, nelle note conclusive autorizzate, dalla stessa difesa del appellante. Pt_1
Ritiene il Tribunale di aderire al rilievo di Cass. n. 10505/2024 anche sulla novità della questione, che impone l'integrale compensazione delle spese di lite dell'appello; sussistono invece i presupposti per disporre l'obbligo dell'appellante di versare, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, obbligo che non può essere eliso dalla motivazione relativa alla compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nella causa in grado di appello in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite;
- dà atto dell'obbligo dell'appellante di versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 25 febbraio 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato in uno con il relativo verbale.
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