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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/12/2025, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10634 / 2024 R.G. promossa da
c.f. rappresenta e difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mazzaglia come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere affetta da: “esiti di ictus ischemico in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia, fenomeno di Raynaud, spondilodiscoartrosi cervicale con neuropatia sensitiva del nervo mediano bilaterale”; - di avere presentato in data 31.10.2023 domanda amministrativa e ,con verbale del giorno
01.12.2023, di essere stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL soggetto: “ INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%( art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88) Percentuale
46%”;
- di essere stata, inoltre, riconosciuta con verbale del giorno 01.12.2023 dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'handicap portatore di handicap senza gravità, ai sensi dell'art. 3, c. 1, della Legge n. 104/92;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c iscritto al N.R.G. 3554/24;
- che il CTU nominato nel procedimento di ATP, all'esito delle operazioni peritali compiute, riteneva che la ricorrente fosse soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60%;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni della predetta consulenza;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente , come rilevato dal consulente tecnico di parte;
- che, in particolare: la ricorrente è affetta da “ pregresso ictus ischemico in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia” avendo il ctu errato nella valutazione del codice 7334, atteso che ai sensi d.m. del 05.02.1992 la patologia andava inquadrata con il codice 7335 con il riconoscimento di un grado di invalidità civile compreso nel range tra il 51% ed il 60%; che il ctu aveva altresì errato quanto alla valutazione del fenomeno di raynaud con alterazioni del microcircolo, patologia che andava correttamente inquadrata con il codice 7304 trattandosi di emiparesi grave o emiplegia che prevede una percentuale di invalidità compresa tra il 51% ed il 60%, e non con il codice 7219 del d.m. 05/02/92 che prevede una percentuale di invalidità nella misura del 21%; che la ricorrente è ulteriormente affetta da problematica patologica afferente all'apparato osteoarticolare e cervicale come risultante dalla documentazione in atti e che il ctu, erroneamente, aveva valutato la : “spondilodiscoartrosi cervicale a d.i.f con codice cod.7008 con un grado di invalidità pari al 12%” , mentre più correttamente alla luce della gravità dei riferiti deficit funzionali da cui la ricorrente risulta affetta, doveva ritenersi che gli stessi non potessero essere inquadrati nelle affezioni comprese nel codice tabellare 7008 di cui al D.M.
5/2/92, come indicato, bensì nella categoria delle “anchilosi radicale lombare”, associata al codice nosologico 7010 del d.m. 05/02/1992 con un grado di invalidità civile compreso tra il 30% e il 40%; che anche con riferimento alla lieve neuropatia sensitiva del nervo mediano bilateramente la valutazione del CTU che aveva ricondotto la patologia al codice nosologico
7312 riconoscendo una percentuale invalidante pari al 15% doveva ritenersi errata, in quanto la corretta percentuale di invalidità civile da riconoscere alla ricorrente era quella compresa tra il 21% ed il 30% trattandosi di lesione mediana del braccio non dominante.
Posto ciò, in ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare che la ricorrente
è portatrice di infermità tali da ridurre la propria capacità di lavoro in misura non inferiore al 74%;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 118/71, a far data dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a carico dello Stato”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, CP_2 venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
60% .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che la ricorrente è “ Invalida civile nella misura percentuale del 60%, decorrenza dal marzo 2024 e soggetto Portatore di Handicap ( MM
1 Art 3), decorrenza dalla domanda” .
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: esiti pregresso ictus ischemico (in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (2022) con residua lieve emiparesi dx;
spondilodiscoartrosi cervicale;
fenomeno di Raynaud mani;
lieve neuropatia sensitiva nervo mediano bilaterale. In riferimento alla valutazione delle singole patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) si rileva quanto segue. Per quanto attiene agli esiti pregresso ictus ischemico (in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (2022)) con residua lieve emiparesi dx, questa è valutabile, con criterio analogico, sec. cod. 7305 (EMIPARESI - EMISOMA DOMINANTE - 41-50), data la lieve entità della menomazione, nella misura del 41%. Per quanto riguarda la spondilodiscoartrosi cervicale, questo può essere valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7008 (SPONDILOLISTESI, 12) nella misura del 12%. Per quel che concerne il fenomeno di Raynaud mani non essendo prevista la menomazione nelle tab. di legge , facendo riferimento alle Linee Guida (ICD9-CM= 443.00; Classe Funzionale = 1; CP_1
Apparato cardiocircolatorio, CONDIZIONE CLINICA= SINDROME DI RAYNAUD;
Fisso 10) questa
è valutabile, nella misura del 10%.Per quanto attiene alla lieve neuropatia sensitiva nervo mediano bilaterale questa è Si precisa che, ai sensi della criteriologia delle Tabelle di Legge (DM 5-2-92) la valutazione del fenomeno di Raynaud, per la sua valutazione del 10% viene presa in considerazione in quanto in concorso la neuropatia del mediano, interessando le due menomazioni lo stesso sistema organo funzionale (prensione) medico-legalmente inteso. Applicando il calcolo riduzionistico si raggiunge la percentuale del 60%, analogamente a quanto espresso dal CTU di ATP. Decorrenza dal marzo 2024, epoca della visita fisiatrica agli atti. La stessa è da considerare soggetto Portatore Di Handicap
(MM 1 Art. 3) come da verbale della Commissione Invalidi. valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7312 (LESIONE DEL NERVO MEDIANO AL
BRACCIO (NON DOMINANTE, 21 – 30), in considerazione della bilateralità ma anche della lieve entità (solo strumentale), nella misura del 15%.
CONCLUSIONI
Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra
[...]
, nata il [...], visitata su domanda del 31-10-2023, riconosciuta Invalida nella misura Pt_1 percentuale del 46% e soggetto Portatore Di Handicap (MM 1 Art. 3)
• in atto è affetta da “esiti pregresso ictus ischemico (in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (2022)) con residua lieve emiparesi dx;
spondilodiscoartrosi cervicale;
fenomeno di Raynaud mani;
lieve neuropatia sensitiva nervo mediano bilaterale.”
• La stessa è da considerare Invalida civile nella misura percentuale del 60%, decorrenza dal marzo 2024, e soggetto Portatore Di Handicap (MM 1 Art. 3) , decorrenza dalla domanda”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Appare peraltro esaustivo quanto precisato dal consulente a fronte delle osservazioni critiche mosse dal CTP alla bozza di relazione peritale “ il sottoscritto CTU deve necessariamente rilevare che la valutazione espressa nella fattispecie, per le varie menomazioni, è in linea con quanto attestato dalla documentazione in atti e con la obiettività rilevata nel corso delle operazioni peritali, tenendo conto anche di quanto richiesto dalla criteriologia applicativa delle tabelle di legge, relativamente al criterio analogico-proporzionalistico prescritto dalla norma”.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è invalida civile nella misura Parte_1 percentuale del 60% dal marzo 2024 nonchè soggetto Portatore Di Handicap (MM 1 Art. 3) dalla domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 01/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10634 / 2024 R.G. promossa da
c.f. rappresenta e difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Mazzaglia come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede
Distrettuale e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti CP_1
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere affetta da: “esiti di ictus ischemico in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia, fenomeno di Raynaud, spondilodiscoartrosi cervicale con neuropatia sensitiva del nervo mediano bilaterale”; - di avere presentato in data 31.10.2023 domanda amministrativa e ,con verbale del giorno
01.12.2023, di essere stata riconosciuta dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL soggetto: “ INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%( art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 D.L. 509/88) Percentuale
46%”;
- di essere stata, inoltre, riconosciuta con verbale del giorno 01.12.2023 dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'handicap portatore di handicap senza gravità, ai sensi dell'art. 3, c. 1, della Legge n. 104/92;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c iscritto al N.R.G. 3554/24;
- che il CTU nominato nel procedimento di ATP, all'esito delle operazioni peritali compiute, riteneva che la ricorrente fosse soggetto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 60%;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni della predetta consulenza;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente , come rilevato dal consulente tecnico di parte;
- che, in particolare: la ricorrente è affetta da “ pregresso ictus ischemico in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia” avendo il ctu errato nella valutazione del codice 7334, atteso che ai sensi d.m. del 05.02.1992 la patologia andava inquadrata con il codice 7335 con il riconoscimento di un grado di invalidità civile compreso nel range tra il 51% ed il 60%; che il ctu aveva altresì errato quanto alla valutazione del fenomeno di raynaud con alterazioni del microcircolo, patologia che andava correttamente inquadrata con il codice 7304 trattandosi di emiparesi grave o emiplegia che prevede una percentuale di invalidità compresa tra il 51% ed il 60%, e non con il codice 7219 del d.m. 05/02/92 che prevede una percentuale di invalidità nella misura del 21%; che la ricorrente è ulteriormente affetta da problematica patologica afferente all'apparato osteoarticolare e cervicale come risultante dalla documentazione in atti e che il ctu, erroneamente, aveva valutato la : “spondilodiscoartrosi cervicale a d.i.f con codice cod.7008 con un grado di invalidità pari al 12%” , mentre più correttamente alla luce della gravità dei riferiti deficit funzionali da cui la ricorrente risulta affetta, doveva ritenersi che gli stessi non potessero essere inquadrati nelle affezioni comprese nel codice tabellare 7008 di cui al D.M.
5/2/92, come indicato, bensì nella categoria delle “anchilosi radicale lombare”, associata al codice nosologico 7010 del d.m. 05/02/1992 con un grado di invalidità civile compreso tra il 30% e il 40%; che anche con riferimento alla lieve neuropatia sensitiva del nervo mediano bilateramente la valutazione del CTU che aveva ricondotto la patologia al codice nosologico
7312 riconoscendo una percentuale invalidante pari al 15% doveva ritenersi errata, in quanto la corretta percentuale di invalidità civile da riconoscere alla ricorrente era quella compresa tra il 21% ed il 30% trattandosi di lesione mediana del braccio non dominante.
Posto ciò, in ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare che la ricorrente
è portatrice di infermità tali da ridurre la propria capacità di lavoro in misura non inferiore al 74%;
- Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto della ricorrente a percepire l'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 118/71, a far data dalla data della domanda amministrativa (31.10.2023), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a carico dello Stato”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, CP_2 venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
60% .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che la ricorrente è “ Invalida civile nella misura percentuale del 60%, decorrenza dal marzo 2024 e soggetto Portatore di Handicap ( MM
1 Art 3), decorrenza dalla domanda” .
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: esiti pregresso ictus ischemico (in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (2022) con residua lieve emiparesi dx;
spondilodiscoartrosi cervicale;
fenomeno di Raynaud mani;
lieve neuropatia sensitiva nervo mediano bilaterale. In riferimento alla valutazione delle singole patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) si rileva quanto segue. Per quanto attiene agli esiti pregresso ictus ischemico (in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (2022)) con residua lieve emiparesi dx, questa è valutabile, con criterio analogico, sec. cod. 7305 (EMIPARESI - EMISOMA DOMINANTE - 41-50), data la lieve entità della menomazione, nella misura del 41%. Per quanto riguarda la spondilodiscoartrosi cervicale, questo può essere valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7008 (SPONDILOLISTESI, 12) nella misura del 12%. Per quel che concerne il fenomeno di Raynaud mani non essendo prevista la menomazione nelle tab. di legge , facendo riferimento alle Linee Guida (ICD9-CM= 443.00; Classe Funzionale = 1; CP_1
Apparato cardiocircolatorio, CONDIZIONE CLINICA= SINDROME DI RAYNAUD;
Fisso 10) questa
è valutabile, nella misura del 10%.Per quanto attiene alla lieve neuropatia sensitiva nervo mediano bilaterale questa è Si precisa che, ai sensi della criteriologia delle Tabelle di Legge (DM 5-2-92) la valutazione del fenomeno di Raynaud, per la sua valutazione del 10% viene presa in considerazione in quanto in concorso la neuropatia del mediano, interessando le due menomazioni lo stesso sistema organo funzionale (prensione) medico-legalmente inteso. Applicando il calcolo riduzionistico si raggiunge la percentuale del 60%, analogamente a quanto espresso dal CTU di ATP. Decorrenza dal marzo 2024, epoca della visita fisiatrica agli atti. La stessa è da considerare soggetto Portatore Di Handicap
(MM 1 Art. 3) come da verbale della Commissione Invalidi. valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7312 (LESIONE DEL NERVO MEDIANO AL
BRACCIO (NON DOMINANTE, 21 – 30), in considerazione della bilateralità ma anche della lieve entità (solo strumentale), nella misura del 15%.
CONCLUSIONI
Dopo esame degli atti, sulla base della visita medica effettuata, dei dati acquisiti e delle relative considerazioni diagnostiche e medico-legali sopra riportate, possiamo affermare che la sig.ra
[...]
, nata il [...], visitata su domanda del 31-10-2023, riconosciuta Invalida nella misura Pt_1 percentuale del 46% e soggetto Portatore Di Handicap (MM 1 Art. 3)
• in atto è affetta da “esiti pregresso ictus ischemico (in arteriopatia cerebrale autosomica dominante con infarti sottocorticali e leucoencefalopatia (2022)) con residua lieve emiparesi dx;
spondilodiscoartrosi cervicale;
fenomeno di Raynaud mani;
lieve neuropatia sensitiva nervo mediano bilaterale.”
• La stessa è da considerare Invalida civile nella misura percentuale del 60%, decorrenza dal marzo 2024, e soggetto Portatore Di Handicap (MM 1 Art. 3) , decorrenza dalla domanda”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Appare peraltro esaustivo quanto precisato dal consulente a fronte delle osservazioni critiche mosse dal CTP alla bozza di relazione peritale “ il sottoscritto CTU deve necessariamente rilevare che la valutazione espressa nella fattispecie, per le varie menomazioni, è in linea con quanto attestato dalla documentazione in atti e con la obiettività rilevata nel corso delle operazioni peritali, tenendo conto anche di quanto richiesto dalla criteriologia applicativa delle tabelle di legge, relativamente al criterio analogico-proporzionalistico prescritto dalla norma”.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è invalida civile nella misura Parte_1 percentuale del 60% dal marzo 2024 nonchè soggetto Portatore Di Handicap (MM 1 Art. 3) dalla domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 01/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso