CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 3228/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 7868/2023, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
13.06.2023, pendente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura come in atti, dagli avvocati Alberto Pironti
(C.F. e HE MO (C.F. C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. C.F._4 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Sgromo C.F._5
(C.F. ), come da procura in atti;
C.F._6
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
risarcimento danni da perdita di congiunto.
Conclusioni: l'appellante principale, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così concludeva: “- in via principale, in accoglimento del presente appello, e previa rinnovazione della CTU, annullare e/o riformare la Ordinanza del
Tribunale di Napoli – Giudice Dott.ssa Ivana Sassi n. 7868/2023 pubblicata in data 13.06.2023, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande proposte dai Sig.ri e Controparte_2 [...]
e in primo grado, in quanto del tutto inammissibili ed CP_4 CP_3
infondate per le ragioni in fatto ed in diritto sopra enunciate;
- conseguenze di legge in merito alle spese”;
gli appellanti incidentali concludevano come segue: “.. Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' avverso Controparte_5
l'ordinanza n. 7868/2023 del Tribunale di Napoli poiché inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado ad eccezione della parte in cui non accerta e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno patrimoniale la struttura sanitaria appellante in favore dei Sig.ri
[...]
ed;
Rigettare la richiesta CP_2 Controparte_4 CP_3
pag. 2/20 istruttoria di parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio poiché inammissibile e manifestamente infondata in fatto ed in diritto. Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare
l'ordinanza di primo grado condannando parte appellante al risarcimento del danno patrimoniale (nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subìto dai Sig.ri Controparte_2 Controparte_4
e nella misura pari ad € 401.400,00, ovvero nella somma CP_3
maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il sopravvenuto mancato apporto economico del Sig. e per le spese funerarie, Persona_1
ovvero, in subordine, in termini di perdita di chance patrimoniale. Su tutte le somme dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data
16.7.2021, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
rispettivamente coniuge superstite e figli di , adivano Persona_1
il Tribunale di Napoli, deducendo che: nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2018, presentava, dopo un calo glicemico, Persona_1
uno stato confusionale ed un forte stato di spossatezza accompagnato ad episodi emetici;
soccorso dall'ambulanza del 118, veniva condotto al
PS dell'A.O. CA, alle ore 03.00 circa, con diagnosi di “dolori addominali, vomito in paziente con scompenso glicemico”, ed ivi sottoposto ad esami diagnostici addominali;
nonostante il progressivo pag. 3/20 peggioramento della sintomatologia dolorosa e l'insorgenza di ulteriori sintomi di carattere neurologico, quali ipoacusia, vertigini e nistagmo, non veniva sottoposto ad approfondimento diagnostico urgente sino alle ore 20.45 allorquando veniva disposta l'esecuzione di una TC cranio la quale evidenziava la sussistenza di “un'area ipodensa in sede emisferica cerebellare sinistra” dovuta a verosimile evento ischemico di recente insorgenza;
a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, veniva sottoposto ad angiografia cerebrale la quale evidenziava una chiusura trombotica dell'arteria basilare e successivamente ad intervento di trombectomia meccanica cerebrale;
il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche era imputabile al negligente operato del personale sanitario, il quale ometteva di compiere, sin dall'atto del ricovero, gli approfondimenti strumentali necessari ai fini di una corretta diagnosi della patologia cerebrale di cui risultava affetto;
tale ritardo diagnostico incideva fortemente sul decorso clinico della patologia determinandone il progressivo peggioramento sino al decesso occorso in data 10.11.2018; prima dell'instaurazione del giudizio avevano proposto, dinanzi allo stesso
Tribunale, un ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il Collegio peritale aveva ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari della struttura resistente ed integrato il nesso causale tra il ritardo diagnostico e terapeutico ed il verificarsi del decesso.
Poste tali premesse, i ricorrenti domandavano pronunciarsi la condanna dell'A.O. CA al risarcimento dei danni patrimoniali e pag. 4/20 non patrimoniali da essi subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso del proprio congiunto a causa del ritardo diagnostico compiuto, da parte del personale sanitario ivi operante, in relazione alla patologia di cui lo stesso risultava affetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'A.O. CA, resistendo per quanto di ragione alle avverse domande.
All'esito del giudizio l'adito Tribunale, aderendo alle conclusioni del
Collegio peritale nominato nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta sussistente la responsabilità dell'A.O. CA per il ritardo diagnostico ed integrato il nesso causale tra la condotta inadempiente ed il decesso, la condannava a pagare, a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, euro 265.835,00 in favore di
, euro 286.025,00 in favore di Controparte_2 Controparte_4
euro 292.755,00 in favore di , oltre interessi e spese CP_3
processuali.
Il primo Giudice respingeva, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente, per le spese funerarie, ritenendo carente la prova dei relativi esborsi, e del danno da lucro cessante per la perdita del contributo economico che il de cuius avrebbe elargito ai congiunti se fosse rimasto in vita, asserendo che non era “stato sufficientemente assolto l'onere probatorio in ordine alla destinazione del reddito percepito dalla vittima ai bisogni della famiglia e al conseguente pregiudizio patrimoniale patito per effetto della morte della stessa”. pag. 5/20 § 2.
Avverso l'indicata ordinanza, l'A.O. CA proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data 7.7.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone, previo rinnovo della
CTU, l'integrale riforma.
Costituendosi con comparsa depositata in data 24.11.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il 15.12.2023, gli appellati, nel resistere all'avverso gravame, ne sollecitavano il rigetto e spiegavano, altresì, impugnazione incidentale al fine di ottenere, in parziale riforma dell'ordinanza, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente e da perdita di contributo economico, proposta in primo grado ed ingiustamente rigettata dal Tribunale.
Con ordinanza del 18.12.2023, questa Corte, disattesa l'istanza di rinnovo della CTU avanzata dall'A.O. CA, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26.9.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, depositate dalle parti le memorie conclusive ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 27.9.2025, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Con un unico motivo, l'A.O. CA censurava l'ordinanza, opinando che il Giudice, prestando acritica adesione alle risultanze della CTU e pag. 6/20 sottacendo i rilievi formulati dai consulenti tecnici di parte di essa appellante, aveva ritenuto accertati il nesso causale e la condotta negligente dei sanitari, giungendo ad ascrivere, al ritardo diagnostico, un decisivo apporto nel determinare il decesso del paziente.
Deduceva, invero, che, essendo quella, posta al vaglio del primo
Giudice, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sui ricorrenti incombeva la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando, a carico della struttura, la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Sosteneva che l'onere probatorio incombente sui ricorrenti non era stato assolto.
Al riguardo, osservava che il carattere aspecifico dei sintomi manifestatisi inizialmente aveva reso difficile operare la corretta diagnosi della patologia ischemica e che, invece, non appena si manifestavano modesti segni clinici di una possibile patologia cerebrale (alle ore 10:20 del 27/10), era stata immediatamente richiesta l'esecuzione di una TC cranio (ore 10:40), non in regime d'urgenza.
Deduceva, in particolare, trascrivendo pedissequamente nel corpo del motivo di gravame le osservazioni tecniche trasmesse dai propri CT ai
CTU in fase di ATP, che “Nelle ore a venire le condizioni cliniche del
pag. 7/20 paziente erano ancora sovrapponibili a quelle del mattino poiché
“soporoso, risvegliabile” (esattamente come nella stessa mattinata) ed in assenza di evidenti segni di lato .. Alle ore 20:45 fu comunque sollecitata
l'esecuzione della TC cranio (“urgente ed indifferibile”). Per cui una volta sollecitato l'esame, non appena ne furono disponibili gli esiti (alle ore
21:30 del 27/10), fu tempestivamente attivato il corretto percorso terapeutico intraospedaliero. In particolare fu avviata la terapia antiaggregante e, all'esito dei necessari approfondimenti strumentali
(RMN encefalo), furono opportunamente trattate le occlusioni trombotiche individuate nel circolo della base cranica ed in particolare acarico dell'arteria basilare e delle vertebrali. La procedura di trombectomia meccanica, indicata in tale tipologia di casi, fu correttamente eseguita, consentendo peraltro una riperfusione parziale del troncobasilare. Tuttavia la gravità del danno neurologico correlabile alla tipologia di ostruzione vascolare non fu assolutamente emendabile, come spesso si verifica in tale tipologia di ictus ischemico, anche a fronte di un tempestivo trattamento”.
Si doleva, quindi, l'appellante della mancata valorizzazione, da parte del Giudice, dei richiamati rilievi di contenuto medico sottoposti all'attenzione dei CTU e invocava, a conforto del proprio assunto, precedenti giurisprudenziali di merito nei quali, in relazione a fattispecie, a suo dire analoghe, era stata esclusa la responsabilità della struttura sanitaria.
§ 4.
L'appello principale è infondato. pag. 8/20 Premesso che, come visto, l'appellante non ha sottoposto a critica l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, operato dal Giudice di prime cure, deve rilevarsi che le doglianze formulate con il motivo di appello si risolvono, essenzialmente, nella reiterazione delle medesime argomentazioni di carattere medico che i CT dell'appellante azienda avevano già sottoposto al vaglio del Collegio peritale d'ufficio.
In particolare, si deve evidenziare come i CTU dell'ATP avessero avuto cura di confrontarsi con i predetti rilievi critici, mediante i quali si era inteso valorizzare il carattere aspecifico dei sintomi manifestatisi nelle prime ore di accesso del paziente al PS e la correttezza del percorso diagnostico, tempestivamente tradottosi in indagini strumentali orientate ad indagare eventi ischemici sin dalle 10.20 del 27.10, quando cominciavano a palesarsi manifestazioni cliniche di natura neurologica.
Al riguardo, invero, i CTU, dopo avere attentamente esaminato le riportate osservazioni, avevano avuto modo di evidenziare, in replica alle stesse, che “.. Le argomentazioni proposte non introducono elementi di novità tali da far variare l'orientamento valutativo indicato nella relazione preliminare inviata alle parti.
In particolare, pur concordando sulla difficoltà diagnostica rivestita dal caso, non sono condivisibili le osservazioni riportate a fine pag.
2 - inizio pag. 3: “A distanza di alcune ore - alle 10:20 del 27/10 – quando fu osservabile la comparsa di segni clinici sospetti per patologia cerebrale
(paziente “soporoso” con nistagmo battente a destra e che lamentava pag. 9/20 ipoacusia destra e vertigini), fu opportunamente richiesta la TC cerebrale.
Alle 20:45 le condizioni cliniche del paziente erano ancora sovrapponibili
a quelle del mattino poiché “soporoso, risvegliabile” (esattamente come nella stessa mattinata) ed in assenza di evidenti segni di lato, in questa fase fu comunque sollecitata l'esecuzione della TC cranio (“urgente ed indifferibile”).
Non vi fu quindi alcuna progressione clinica significativa dalle 10.20 alle
20:45 del 27/12, ed in tale lasso cronologico fu prima richiesta e poi sollecitata l'esecuzione di una TC cranio.
Appena furono disponibili gli esiti dalla TC cranio (alle ore 21:30 del
27/10), fu immediatamente attivato il corretto percorso terapeutico intraospedaliero. Fu avviata la terapia antiaggregante e, all'esito dei necessari approfondimenti strumentali (RMN encefalo), furono opportunamente trattate le occlusioni trombotiche individuate nel circolo della base cranica ed in particolare a carico dell'arteria basilare e delle vertebrali.”
Rispondiamo: alle ore 10:20 del 27/10 compare il sintomo riferito dal paziente “ipoacusia destra e vertigini” che, unitamente al riscontro obiettivo di “nistagmo battente a destra”, era “patognomonico” della occlusione di un'arteria del circolo posteriore.
Purtroppo, questo importantissimo aspetto non è stato preso in adeguata considerazione dai sanitari curanti, tanto che è stata richiesta una TAC cerebrale (senza contrasto) ma anche senza urgenza!
pag. 10/20 Solo alle ore 20:45 la richiesta della TAC cranio assume connotazione di urgenza e indifferibilità.
Nel frattempo, sono trascorse 10 ore.
Alle ore 21:08 la TC cerebrale mostra una “Dubbia piccola e sfumata areola ipodensa in sede emisferica cerebellare sinistra…” che induce il radiologo refertante a consigliare “alla luce della clinica riferita, utile valutazione neurologica e controllo strumentale, anche a giudizio clinico, per escludere eventuale piccolo evento ischemico di recente insorgenza”.
Il controllo strumentale (il radiologo si riferiva a una RMN) non viene eseguito.
È stata invece richiesta ed eseguita la consulenza neurologica che però, in modo del tutto NON condivisibile, consiglia “Controllo TC cranio e angioTC a 24 ore (!!) o a evoluzione clinica.”.
Il paziente è ricoverato e trasferito in X Medicina, ove, alle 23:45 risulta
“…più soporoso…”!
Alle ore 00:50, “ormai”, il paziente è in coma! Con ipotonia flaccida ai 4 arti! Sarà stato anche uno “stroke chameleon”, ma è stato sicuramente sottovalutato, per lo meno a partire dalle ore 10:20: l'attività diagnostico-terapeutica si mette in moto dalle ore 01:39, dopo ben 13 ore dal sintomo patognomonico che non doveva e poteva essere sottovalutato.
In particolare, non risulta dalla documentazione disponibile che alle ore
21:30 sia stata iniziata terapia antiaggregante. Anzi, non solo non è
pag. 11/20 stata iniziata terapia antiaggregante ma, soprattutto, non è stata iniziata la terapia sistemica con l'Alteplase.
Pertanto, non è condivisibile neppure la frase ultima di pagina 3: “E' quindi ragionevole ammettere che l'intervallo cronologico intercorso tra
l'esordio dei sintomi certamente riferibili all'ictus e l'epoca di esecuzione della trombectomia meccanica non ha modificato nella sostanza
l'evoluzione prognostica del caso, già di per sé sfavorevole per la particolare tipologia di ostruzione vascolare (ischemia del circolo posteriore, della basilare e delle vertebrali).”.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene di confermare le conclusioni contenute nella relazione inviata alle parti”.
§ 5.
Alla stregua della richiamata risultanza istruttoria, ampiamente giustificata appare la decisione assunta dal primo Giudice, avendo la
CTU, con affermazioni sorrette da plurimi riferimenti bibliografici, accertato che “.. l'operato dei curanti dell' di Controparte_5 CP_5
non risulta essere stata conforme alle leges artis e alle buone pratiche cliniche .. che qualora adeguatamente trattata, la condizione patologica da cui era affetto seppur gravata da una prognosi Persona_1
quoad valetudinem severa, non presentava caratteristiche tali da giudicarla a prognosi infausta quoad vitam .. non può non sottolinearsi come numerose evidenze di letteratura segnalino una mortalità sì elevata, ma non in analoghe percentuali e, di conseguenza, non tale da far ritenere -nel caso di specie- l'evento morte più probabile che non ..
pag. 12/20 secondo le regole della causalità proprie dell'ambito civilistico, sulla scorta dei dati derivanti dalla Letteratura Scientifica di riferimento, agli inadempimenti sopra illustrati può essere ricondotto causalmente il decesso di non essendovi preponderante evidenza di Persona_1
una condizione patologica letale, qualora adeguatamente trattata .. si è verificato un ritardo diagnostico-terapeutico nel caso in esame;
qualora tale evenienza non fosse occorsa, i dati di Letteratura indicano che il caso di si sarebbe collocato nel novero dei pazienti che, Persona_1
seppur con esiti neurologici apprezzabili, sopravvivono all'evento ictale ..
I sintomi neurologici insorti alle ore 10:20 del 27.10.2018 appaiono sufficientemente suggestivi e tali da rendere indicato prendere in considerazione, in un percorso di diagnostica differenziale, un latente episodio ischemico cerebrale. Tenuto conto dell'orario di accesso in PS
(03:06), i curanti, qualora prontamente riconosciuto il quadro clinico, avrebbero avuto la possibilità di completare il percorso diagnostico entro le prime 24 ore dal ricovero .. È già stato illustrato in precedenza come nel caso in esame possa ritenersi sussistente il nesso di causalità tra condotte professionali inadempienti e decesso del paziente;
non si configura dunque un danno da perdita di chances di sopravvivenza”.
Sulla scorta di quanto dinanzi riportato, inconferenti appaiono, inoltre, rispetto alla fattispecie in esame, i precedenti di merito invocati dall'appellante nel proprio atto, attenendo essi a situazioni nelle quali gli esiti dell'accertamento peritale non avevano consentito di esprimere, a differenza di quanto accaduto nell'ipotesi al vaglio di pag. 13/20 questa Corte, un giudizio positivo in relazione all'incidenza causale della condotta dei sanitari rispetto al prodursi dell'evento morte.
In conclusione, quindi, e rilevato che con l'appello principale alcuna censura è stata rivolta alla quantificazione del danno non patrimoniale, come operata dal Tribunale, l'impugnazione dell'A.O. CA deve essere rigettata.
§ 6.
Può a questo punto esaminarsi l'appello incidentale, che, come dinanzi accennato, investiva l'ordinanza nella parte in cui il Giudice aveva respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie e del danno da perdita del contributo economico erogato dal de cuius ai propri congiunti.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La censura merita accoglimento relativamente al danno emergente.
Invero, in primo grado, i ricorrenti avevano prodotto copia della fattura n. 161 del 12.11.2018, emessa a carico di , Controparte_2
dalla società di servizi funebri Padre Pio 2 s.r.l., concernente il costo dei servizi funerari prestati in relazione alla salma di . Persona_1
Siffatta documentazione deve ritenersi idonea a comprovare il danno, posto che, secondo l'id quod plerumque accidit, appare quantomeno verosimile che la moglie abbia dovuto dovuto sostenere i costi in questione, nella specie consistiti nella cremazione della salma e nel trasferimento delle ceneri presso il cimitero di Pomigliano d'Arco.
pag. 14/20 Inoltre, la fattura prodotta, che reca specifici riferimenti all'odierna appellante incidentale quale soggetto obbligato al pagamento, riporta una spesa da ritenersi assolutamente congrua, in rapporto alle prestazioni erogate.
Ne segue che a vada riconosciuto l'importo di euro Controparte_2
1.400,00, indicato nella citata fattura.
Trattandosi di un debito di valore, lo stesso deve essere attualizzato, dal 12.11.2018, data di emissione della fattura e di verosimile esecuzione del pagamento, al 31.8.2025, cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile.
Si avrà, quindi, in seguente conteggio:
Capitale Iniziale: € 1.400,00
Data Iniziale: 12/11/2018
Data Finale: 31/08/2025
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2018
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,2
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,192
pag. 15/20 Totale Rivalutazione: € 268,80
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 1.668,80.
Al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi legali da calcolare sulla somma di € 1.400,00, anno per anno rivalutata dal
12/11/2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, poi, di quelli successivi dalla pubblicazione al soddisfo, deve essere condannata l'A.O. CA.
§ 7.
E', invece, infondata la doglianza tesa ad ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni economiche, che il de cuius avrebbe elargito al coniuge ed ai figli se fosse rimasto in vita, sia pure per una ragione diversa da quella valorizzata dal Tribunale, che, in maniera oggettivamente poco condivisibile, si limitava a valorizzare il mancato assolvimento dell'onere probatorio afferente, appunto, a siffatte future elargizioni.
Piuttosto, il Collegio evidenzia che, dall'espletata CTU, emerga, in maniera inequivoca, come , anche qualora fosse stato Persona_1
correttamente assistito dai sanitari, pur rimanendo in vita, avrebbe, con elevata probabilità, dovuto convivere con una condizione di grave deficit neurologico.
Infatti, sul punto, il Collegio peritale era chiaro nell'affermare che “Se, come detto, un tempestivo trattamento avrebbe consentito di evitare il decesso, analoghe possibilità di successo terapeutico non possono essere ravvisate per quel che attiene al recupero neurologico. Gli episodi ictali
pag. 16/20 che colpiscono il circolo posteriore sono infatti gravati da una prognosi quoad valetudinem alquanto scarsa .. Ciò anche in considerazione di quanto segnalato negli studi sopra citati, che segnalano come in ben oltre il 50% dei casi il paziente manifesta, quale reliquati di simili eventi, un punteggio alla Modified Rankin Scale superiore a 4 (livello che indica un paziente non in grado di deambulare, né di badare ai propri bisogni corporali)”.
Alla luce di quanto relazionato dai CTU, quindi, è fondatamente sostenibile che, ipotizzando come eseguita una condotta sanitaria corretta e, quindi, la sopravvivenza del paziente, questi avrebbe perso la propria attitudine al lavoro e, quindi, già solo a causa della patologia ischemica da cui era affetto non avrebbe, comunque, potuto continuare ad apportare un contributo economico alla moglie ed ai figli.
Ne segue che, sia pure per una ragione diversa da quella valorizzata dal
Tribunale, la pretesa risarcitoria debba, in parte qua, disattendersi.
§ 8.
Venendo al regime delle spese processuali del grado di appello, la riconosciuta infondatezza del gravame principale e la, sia pure parziale fondatezza, di quello incidentale, comporta che le stesse debbano seguire la soccombenza dell'A.O. CA.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la pag. 17/20 prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Non si impone alcuna rinnovata regolamentazione delle spese del primo grado, in ragione del parziale accoglimento del gravame incidentale, non incidendo, la modesta somma aggiuntiva in questa sede riconosciuta, sullo scaglione di riferimento applicato dal
Tribunale, corrispondente allo stesso cui si è fatto dinanzi riferimento.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Bruno Sgromo, dichiaratosi antistatario.
Stante il rigetto dell'appello principale deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da ,
[...] Controparte_2
e avverso l'ordinanza in epigrafe CP_3 Controparte_4
indicata, così provvede:
pag. 18/20 a) rigetta l'appello principale, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna l
[...]
a pagare, in favore di Parte_1 CP_2
, l'ulteriore importo di euro 1.668,80, oltre interessi legali
[...]
sulla medesima somma previamente devalutata al 12.11.2018 ed anno per anno rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
c) condanna l' Parte_1
alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese
[...]
processuali del grado di appello, che si liquidano in euro
26.155,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bruno Sgromo;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di
[...]
contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/20 pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel procedimento di appello iscritto al n. 3228/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 7868/2023, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
13.06.2023, pendente
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù di procura come in atti, dagli avvocati Alberto Pironti
(C.F. e HE MO (C.F. C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._3 CP_3
), (C.F. C.F._4 Controparte_4
), rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Sgromo C.F._5
(C.F. ), come da procura in atti;
C.F._6
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria;
risarcimento danni da perdita di congiunto.
Conclusioni: l'appellante principale, nelle note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così concludeva: “- in via principale, in accoglimento del presente appello, e previa rinnovazione della CTU, annullare e/o riformare la Ordinanza del
Tribunale di Napoli – Giudice Dott.ssa Ivana Sassi n. 7868/2023 pubblicata in data 13.06.2023, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande proposte dai Sig.ri e Controparte_2 [...]
e in primo grado, in quanto del tutto inammissibili ed CP_4 CP_3
infondate per le ragioni in fatto ed in diritto sopra enunciate;
- conseguenze di legge in merito alle spese”;
gli appellanti incidentali concludevano come segue: “.. Nel merito, rigettare l'appello proposto dall' avverso Controparte_5
l'ordinanza n. 7868/2023 del Tribunale di Napoli poiché inammissibile e manifestamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado ad eccezione della parte in cui non accerta e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno patrimoniale la struttura sanitaria appellante in favore dei Sig.ri
[...]
ed;
Rigettare la richiesta CP_2 Controparte_4 CP_3
pag. 2/20 istruttoria di parte appellante di rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio poiché inammissibile e manifestamente infondata in fatto ed in diritto. Accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare
l'ordinanza di primo grado condannando parte appellante al risarcimento del danno patrimoniale (nelle forme del danno emergente e del lucro cessante) subìto dai Sig.ri Controparte_2 Controparte_4
e nella misura pari ad € 401.400,00, ovvero nella somma CP_3
maggiore o minore ritenuta di giustizia, per il sopravvenuto mancato apporto economico del Sig. e per le spese funerarie, Persona_1
ovvero, in subordine, in termini di perdita di chance patrimoniale. Su tutte le somme dovranno essere calcolati interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data
16.7.2021, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
rispettivamente coniuge superstite e figli di , adivano Persona_1
il Tribunale di Napoli, deducendo che: nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2018, presentava, dopo un calo glicemico, Persona_1
uno stato confusionale ed un forte stato di spossatezza accompagnato ad episodi emetici;
soccorso dall'ambulanza del 118, veniva condotto al
PS dell'A.O. CA, alle ore 03.00 circa, con diagnosi di “dolori addominali, vomito in paziente con scompenso glicemico”, ed ivi sottoposto ad esami diagnostici addominali;
nonostante il progressivo pag. 3/20 peggioramento della sintomatologia dolorosa e l'insorgenza di ulteriori sintomi di carattere neurologico, quali ipoacusia, vertigini e nistagmo, non veniva sottoposto ad approfondimento diagnostico urgente sino alle ore 20.45 allorquando veniva disposta l'esecuzione di una TC cranio la quale evidenziava la sussistenza di “un'area ipodensa in sede emisferica cerebellare sinistra” dovuta a verosimile evento ischemico di recente insorgenza;
a causa dell'improvviso peggioramento delle condizioni cliniche, veniva sottoposto ad angiografia cerebrale la quale evidenziava una chiusura trombotica dell'arteria basilare e successivamente ad intervento di trombectomia meccanica cerebrale;
il progressivo peggioramento delle condizioni cliniche era imputabile al negligente operato del personale sanitario, il quale ometteva di compiere, sin dall'atto del ricovero, gli approfondimenti strumentali necessari ai fini di una corretta diagnosi della patologia cerebrale di cui risultava affetto;
tale ritardo diagnostico incideva fortemente sul decorso clinico della patologia determinandone il progressivo peggioramento sino al decesso occorso in data 10.11.2018; prima dell'instaurazione del giudizio avevano proposto, dinanzi allo stesso
Tribunale, un ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale il Collegio peritale aveva ritenuto sussistente la responsabilità dei sanitari della struttura resistente ed integrato il nesso causale tra il ritardo diagnostico e terapeutico ed il verificarsi del decesso.
Poste tali premesse, i ricorrenti domandavano pronunciarsi la condanna dell'A.O. CA al risarcimento dei danni patrimoniali e pag. 4/20 non patrimoniali da essi subiti, iure proprio e iure hereditatis, in conseguenza del decesso del proprio congiunto a causa del ritardo diagnostico compiuto, da parte del personale sanitario ivi operante, in relazione alla patologia di cui lo stesso risultava affetto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'A.O. CA, resistendo per quanto di ragione alle avverse domande.
All'esito del giudizio l'adito Tribunale, aderendo alle conclusioni del
Collegio peritale nominato nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pronunciava l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale, ritenuta sussistente la responsabilità dell'A.O. CA per il ritardo diagnostico ed integrato il nesso causale tra la condotta inadempiente ed il decesso, la condannava a pagare, a titolo di danno non patrimoniale da perdita parentale, euro 265.835,00 in favore di
, euro 286.025,00 in favore di Controparte_2 Controparte_4
euro 292.755,00 in favore di , oltre interessi e spese CP_3
processuali.
Il primo Giudice respingeva, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente, per le spese funerarie, ritenendo carente la prova dei relativi esborsi, e del danno da lucro cessante per la perdita del contributo economico che il de cuius avrebbe elargito ai congiunti se fosse rimasto in vita, asserendo che non era “stato sufficientemente assolto l'onere probatorio in ordine alla destinazione del reddito percepito dalla vittima ai bisogni della famiglia e al conseguente pregiudizio patrimoniale patito per effetto della morte della stessa”. pag. 5/20 § 2.
Avverso l'indicata ordinanza, l'A.O. CA proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato in data 7.7.2023, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., sollecitandone, previo rinnovo della
CTU, l'integrale riforma.
Costituendosi con comparsa depositata in data 24.11.2023, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il 15.12.2023, gli appellati, nel resistere all'avverso gravame, ne sollecitavano il rigetto e spiegavano, altresì, impugnazione incidentale al fine di ottenere, in parziale riforma dell'ordinanza, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale emergente e da perdita di contributo economico, proposta in primo grado ed ingiustamente rigettata dal Tribunale.
Con ordinanza del 18.12.2023, questa Corte, disattesa l'istanza di rinnovo della CTU avanzata dall'A.O. CA, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 26.9.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Quindi, depositate dalle parti le memorie conclusive ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con ordinanza del 27.9.2025, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Con un unico motivo, l'A.O. CA censurava l'ordinanza, opinando che il Giudice, prestando acritica adesione alle risultanze della CTU e pag. 6/20 sottacendo i rilievi formulati dai consulenti tecnici di parte di essa appellante, aveva ritenuto accertati il nesso causale e la condotta negligente dei sanitari, giungendo ad ascrivere, al ritardo diagnostico, un decisivo apporto nel determinare il decesso del paziente.
Deduceva, invero, che, essendo quella, posta al vaglio del primo
Giudice, un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sui ricorrenti incombeva la prova del contratto (o del contatto), dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o omissione dei sanitari, restando, a carico della struttura, la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Sosteneva che l'onere probatorio incombente sui ricorrenti non era stato assolto.
Al riguardo, osservava che il carattere aspecifico dei sintomi manifestatisi inizialmente aveva reso difficile operare la corretta diagnosi della patologia ischemica e che, invece, non appena si manifestavano modesti segni clinici di una possibile patologia cerebrale (alle ore 10:20 del 27/10), era stata immediatamente richiesta l'esecuzione di una TC cranio (ore 10:40), non in regime d'urgenza.
Deduceva, in particolare, trascrivendo pedissequamente nel corpo del motivo di gravame le osservazioni tecniche trasmesse dai propri CT ai
CTU in fase di ATP, che “Nelle ore a venire le condizioni cliniche del
pag. 7/20 paziente erano ancora sovrapponibili a quelle del mattino poiché
“soporoso, risvegliabile” (esattamente come nella stessa mattinata) ed in assenza di evidenti segni di lato .. Alle ore 20:45 fu comunque sollecitata
l'esecuzione della TC cranio (“urgente ed indifferibile”). Per cui una volta sollecitato l'esame, non appena ne furono disponibili gli esiti (alle ore
21:30 del 27/10), fu tempestivamente attivato il corretto percorso terapeutico intraospedaliero. In particolare fu avviata la terapia antiaggregante e, all'esito dei necessari approfondimenti strumentali
(RMN encefalo), furono opportunamente trattate le occlusioni trombotiche individuate nel circolo della base cranica ed in particolare acarico dell'arteria basilare e delle vertebrali. La procedura di trombectomia meccanica, indicata in tale tipologia di casi, fu correttamente eseguita, consentendo peraltro una riperfusione parziale del troncobasilare. Tuttavia la gravità del danno neurologico correlabile alla tipologia di ostruzione vascolare non fu assolutamente emendabile, come spesso si verifica in tale tipologia di ictus ischemico, anche a fronte di un tempestivo trattamento”.
Si doleva, quindi, l'appellante della mancata valorizzazione, da parte del Giudice, dei richiamati rilievi di contenuto medico sottoposti all'attenzione dei CTU e invocava, a conforto del proprio assunto, precedenti giurisprudenziali di merito nei quali, in relazione a fattispecie, a suo dire analoghe, era stata esclusa la responsabilità della struttura sanitaria.
§ 4.
L'appello principale è infondato. pag. 8/20 Premesso che, come visto, l'appellante non ha sottoposto a critica l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, operato dal Giudice di prime cure, deve rilevarsi che le doglianze formulate con il motivo di appello si risolvono, essenzialmente, nella reiterazione delle medesime argomentazioni di carattere medico che i CT dell'appellante azienda avevano già sottoposto al vaglio del Collegio peritale d'ufficio.
In particolare, si deve evidenziare come i CTU dell'ATP avessero avuto cura di confrontarsi con i predetti rilievi critici, mediante i quali si era inteso valorizzare il carattere aspecifico dei sintomi manifestatisi nelle prime ore di accesso del paziente al PS e la correttezza del percorso diagnostico, tempestivamente tradottosi in indagini strumentali orientate ad indagare eventi ischemici sin dalle 10.20 del 27.10, quando cominciavano a palesarsi manifestazioni cliniche di natura neurologica.
Al riguardo, invero, i CTU, dopo avere attentamente esaminato le riportate osservazioni, avevano avuto modo di evidenziare, in replica alle stesse, che “.. Le argomentazioni proposte non introducono elementi di novità tali da far variare l'orientamento valutativo indicato nella relazione preliminare inviata alle parti.
In particolare, pur concordando sulla difficoltà diagnostica rivestita dal caso, non sono condivisibili le osservazioni riportate a fine pag.
2 - inizio pag. 3: “A distanza di alcune ore - alle 10:20 del 27/10 – quando fu osservabile la comparsa di segni clinici sospetti per patologia cerebrale
(paziente “soporoso” con nistagmo battente a destra e che lamentava pag. 9/20 ipoacusia destra e vertigini), fu opportunamente richiesta la TC cerebrale.
Alle 20:45 le condizioni cliniche del paziente erano ancora sovrapponibili
a quelle del mattino poiché “soporoso, risvegliabile” (esattamente come nella stessa mattinata) ed in assenza di evidenti segni di lato, in questa fase fu comunque sollecitata l'esecuzione della TC cranio (“urgente ed indifferibile”).
Non vi fu quindi alcuna progressione clinica significativa dalle 10.20 alle
20:45 del 27/12, ed in tale lasso cronologico fu prima richiesta e poi sollecitata l'esecuzione di una TC cranio.
Appena furono disponibili gli esiti dalla TC cranio (alle ore 21:30 del
27/10), fu immediatamente attivato il corretto percorso terapeutico intraospedaliero. Fu avviata la terapia antiaggregante e, all'esito dei necessari approfondimenti strumentali (RMN encefalo), furono opportunamente trattate le occlusioni trombotiche individuate nel circolo della base cranica ed in particolare a carico dell'arteria basilare e delle vertebrali.”
Rispondiamo: alle ore 10:20 del 27/10 compare il sintomo riferito dal paziente “ipoacusia destra e vertigini” che, unitamente al riscontro obiettivo di “nistagmo battente a destra”, era “patognomonico” della occlusione di un'arteria del circolo posteriore.
Purtroppo, questo importantissimo aspetto non è stato preso in adeguata considerazione dai sanitari curanti, tanto che è stata richiesta una TAC cerebrale (senza contrasto) ma anche senza urgenza!
pag. 10/20 Solo alle ore 20:45 la richiesta della TAC cranio assume connotazione di urgenza e indifferibilità.
Nel frattempo, sono trascorse 10 ore.
Alle ore 21:08 la TC cerebrale mostra una “Dubbia piccola e sfumata areola ipodensa in sede emisferica cerebellare sinistra…” che induce il radiologo refertante a consigliare “alla luce della clinica riferita, utile valutazione neurologica e controllo strumentale, anche a giudizio clinico, per escludere eventuale piccolo evento ischemico di recente insorgenza”.
Il controllo strumentale (il radiologo si riferiva a una RMN) non viene eseguito.
È stata invece richiesta ed eseguita la consulenza neurologica che però, in modo del tutto NON condivisibile, consiglia “Controllo TC cranio e angioTC a 24 ore (!!) o a evoluzione clinica.”.
Il paziente è ricoverato e trasferito in X Medicina, ove, alle 23:45 risulta
“…più soporoso…”!
Alle ore 00:50, “ormai”, il paziente è in coma! Con ipotonia flaccida ai 4 arti! Sarà stato anche uno “stroke chameleon”, ma è stato sicuramente sottovalutato, per lo meno a partire dalle ore 10:20: l'attività diagnostico-terapeutica si mette in moto dalle ore 01:39, dopo ben 13 ore dal sintomo patognomonico che non doveva e poteva essere sottovalutato.
In particolare, non risulta dalla documentazione disponibile che alle ore
21:30 sia stata iniziata terapia antiaggregante. Anzi, non solo non è
pag. 11/20 stata iniziata terapia antiaggregante ma, soprattutto, non è stata iniziata la terapia sistemica con l'Alteplase.
Pertanto, non è condivisibile neppure la frase ultima di pagina 3: “E' quindi ragionevole ammettere che l'intervallo cronologico intercorso tra
l'esordio dei sintomi certamente riferibili all'ictus e l'epoca di esecuzione della trombectomia meccanica non ha modificato nella sostanza
l'evoluzione prognostica del caso, già di per sé sfavorevole per la particolare tipologia di ostruzione vascolare (ischemia del circolo posteriore, della basilare e delle vertebrali).”.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene di confermare le conclusioni contenute nella relazione inviata alle parti”.
§ 5.
Alla stregua della richiamata risultanza istruttoria, ampiamente giustificata appare la decisione assunta dal primo Giudice, avendo la
CTU, con affermazioni sorrette da plurimi riferimenti bibliografici, accertato che “.. l'operato dei curanti dell' di Controparte_5 CP_5
non risulta essere stata conforme alle leges artis e alle buone pratiche cliniche .. che qualora adeguatamente trattata, la condizione patologica da cui era affetto seppur gravata da una prognosi Persona_1
quoad valetudinem severa, non presentava caratteristiche tali da giudicarla a prognosi infausta quoad vitam .. non può non sottolinearsi come numerose evidenze di letteratura segnalino una mortalità sì elevata, ma non in analoghe percentuali e, di conseguenza, non tale da far ritenere -nel caso di specie- l'evento morte più probabile che non ..
pag. 12/20 secondo le regole della causalità proprie dell'ambito civilistico, sulla scorta dei dati derivanti dalla Letteratura Scientifica di riferimento, agli inadempimenti sopra illustrati può essere ricondotto causalmente il decesso di non essendovi preponderante evidenza di Persona_1
una condizione patologica letale, qualora adeguatamente trattata .. si è verificato un ritardo diagnostico-terapeutico nel caso in esame;
qualora tale evenienza non fosse occorsa, i dati di Letteratura indicano che il caso di si sarebbe collocato nel novero dei pazienti che, Persona_1
seppur con esiti neurologici apprezzabili, sopravvivono all'evento ictale ..
I sintomi neurologici insorti alle ore 10:20 del 27.10.2018 appaiono sufficientemente suggestivi e tali da rendere indicato prendere in considerazione, in un percorso di diagnostica differenziale, un latente episodio ischemico cerebrale. Tenuto conto dell'orario di accesso in PS
(03:06), i curanti, qualora prontamente riconosciuto il quadro clinico, avrebbero avuto la possibilità di completare il percorso diagnostico entro le prime 24 ore dal ricovero .. È già stato illustrato in precedenza come nel caso in esame possa ritenersi sussistente il nesso di causalità tra condotte professionali inadempienti e decesso del paziente;
non si configura dunque un danno da perdita di chances di sopravvivenza”.
Sulla scorta di quanto dinanzi riportato, inconferenti appaiono, inoltre, rispetto alla fattispecie in esame, i precedenti di merito invocati dall'appellante nel proprio atto, attenendo essi a situazioni nelle quali gli esiti dell'accertamento peritale non avevano consentito di esprimere, a differenza di quanto accaduto nell'ipotesi al vaglio di pag. 13/20 questa Corte, un giudizio positivo in relazione all'incidenza causale della condotta dei sanitari rispetto al prodursi dell'evento morte.
In conclusione, quindi, e rilevato che con l'appello principale alcuna censura è stata rivolta alla quantificazione del danno non patrimoniale, come operata dal Tribunale, l'impugnazione dell'A.O. CA deve essere rigettata.
§ 6.
Può a questo punto esaminarsi l'appello incidentale, che, come dinanzi accennato, investiva l'ordinanza nella parte in cui il Giudice aveva respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese funerarie e del danno da perdita del contributo economico erogato dal de cuius ai propri congiunti.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La censura merita accoglimento relativamente al danno emergente.
Invero, in primo grado, i ricorrenti avevano prodotto copia della fattura n. 161 del 12.11.2018, emessa a carico di , Controparte_2
dalla società di servizi funebri Padre Pio 2 s.r.l., concernente il costo dei servizi funerari prestati in relazione alla salma di . Persona_1
Siffatta documentazione deve ritenersi idonea a comprovare il danno, posto che, secondo l'id quod plerumque accidit, appare quantomeno verosimile che la moglie abbia dovuto dovuto sostenere i costi in questione, nella specie consistiti nella cremazione della salma e nel trasferimento delle ceneri presso il cimitero di Pomigliano d'Arco.
pag. 14/20 Inoltre, la fattura prodotta, che reca specifici riferimenti all'odierna appellante incidentale quale soggetto obbligato al pagamento, riporta una spesa da ritenersi assolutamente congrua, in rapporto alle prestazioni erogate.
Ne segue che a vada riconosciuto l'importo di euro Controparte_2
1.400,00, indicato nella citata fattura.
Trattandosi di un debito di valore, lo stesso deve essere attualizzato, dal 12.11.2018, data di emissione della fattura e di verosimile esecuzione del pagamento, al 31.8.2025, cui risale il più aggiornato indice Istat disponibile.
Si avrà, quindi, in seguente conteggio:
Capitale Iniziale: € 1.400,00
Data Iniziale: 12/11/2018
Data Finale: 31/08/2025
Decorrenza Rivalutazione: Novembre 2018
Scadenza Rivalutazione: Agosto 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 102,2
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,192
pag. 15/20 Totale Rivalutazione: € 268,80
Capitale Rivalutato (s.e.o): € 1.668,80.
Al pagamento di tale importo, maggiorato degli interessi legali da calcolare sulla somma di € 1.400,00, anno per anno rivalutata dal
12/11/2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza, e, poi, di quelli successivi dalla pubblicazione al soddisfo, deve essere condannata l'A.O. CA.
§ 7.
E', invece, infondata la doglianza tesa ad ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni economiche, che il de cuius avrebbe elargito al coniuge ed ai figli se fosse rimasto in vita, sia pure per una ragione diversa da quella valorizzata dal Tribunale, che, in maniera oggettivamente poco condivisibile, si limitava a valorizzare il mancato assolvimento dell'onere probatorio afferente, appunto, a siffatte future elargizioni.
Piuttosto, il Collegio evidenzia che, dall'espletata CTU, emerga, in maniera inequivoca, come , anche qualora fosse stato Persona_1
correttamente assistito dai sanitari, pur rimanendo in vita, avrebbe, con elevata probabilità, dovuto convivere con una condizione di grave deficit neurologico.
Infatti, sul punto, il Collegio peritale era chiaro nell'affermare che “Se, come detto, un tempestivo trattamento avrebbe consentito di evitare il decesso, analoghe possibilità di successo terapeutico non possono essere ravvisate per quel che attiene al recupero neurologico. Gli episodi ictali
pag. 16/20 che colpiscono il circolo posteriore sono infatti gravati da una prognosi quoad valetudinem alquanto scarsa .. Ciò anche in considerazione di quanto segnalato negli studi sopra citati, che segnalano come in ben oltre il 50% dei casi il paziente manifesta, quale reliquati di simili eventi, un punteggio alla Modified Rankin Scale superiore a 4 (livello che indica un paziente non in grado di deambulare, né di badare ai propri bisogni corporali)”.
Alla luce di quanto relazionato dai CTU, quindi, è fondatamente sostenibile che, ipotizzando come eseguita una condotta sanitaria corretta e, quindi, la sopravvivenza del paziente, questi avrebbe perso la propria attitudine al lavoro e, quindi, già solo a causa della patologia ischemica da cui era affetto non avrebbe, comunque, potuto continuare ad apportare un contributo economico alla moglie ed ai figli.
Ne segue che, sia pure per una ragione diversa da quella valorizzata dal
Tribunale, la pretesa risarcitoria debba, in parte qua, disattendersi.
§ 8.
Venendo al regime delle spese processuali del grado di appello, la riconosciuta infondatezza del gravame principale e la, sia pure parziale fondatezza, di quello incidentale, comporta che le stesse debbano seguire la soccombenza dell'A.O. CA.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la pag. 17/20 prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Non si impone alcuna rinnovata regolamentazione delle spese del primo grado, in ragione del parziale accoglimento del gravame incidentale, non incidendo, la modesta somma aggiuntiva in questa sede riconosciuta, sullo scaglione di riferimento applicato dal
Tribunale, corrispondente allo stesso cui si è fatto dinanzi riferimento.
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Bruno Sgromo, dichiaratosi antistatario.
Stante il rigetto dell'appello principale deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall' Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da ,
[...] Controparte_2
e avverso l'ordinanza in epigrafe CP_3 Controparte_4
indicata, così provvede:
pag. 18/20 a) rigetta l'appello principale, accoglie, per quanto di ragione,
l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, condanna l
[...]
a pagare, in favore di Parte_1 CP_2
, l'ulteriore importo di euro 1.668,80, oltre interessi legali
[...]
sulla medesima somma previamente devalutata al 12.11.2018 ed anno per anno rivalutata sino al momento della pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
c) condanna l' Parte_1
alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese
[...]
processuali del grado di appello, che si liquidano in euro
26.155,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Bruno Sgromo;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di
[...]
contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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