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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1042 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati in Paterno alla
[...] C.F._2 via Tempa La Chiesa n. 3, presso e nello studio dell'avv. Franco Trivigno, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto
Attori-Opponenti
E
(P.I.: in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla Discesa San Gerardo n. 180 presso lo studio dell'avv. Ivana Enrica Pipponzi, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano
Silvestri, giusta mandato rilasciato in calce al ricorso monitorio;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02/05/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli attori opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2021, emesso dal Tribunale di Potenza in data 06/02/2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 15.374.42 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di Controparte_1 Gli opponenti specificamente chiedevano all'adito Tribunale “… annullarsi o revocarsi il D.I. n. 94/2021; condannare l'opposto alle spese, competenze e onorari del giudizio …”.
Nel merito, a sostegno dell'opposizione, veniva dedotta la violazione del codice del consumo, poiché in sede di stipula l'operatore di nella sua Controparte_1
posizione di professionista, non aveva illustrato in modo adeguato tutte le clausole del contratto con incomprensioni sulla rata mensile da pagare. Gli opponenti lamentavano di aver sottoscritto un contratto per adesione con moduli predisposti dalla Banca, quindi, incombeva sulla stessa provare che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa. Inoltre, eccepivano la mancata produzione dell'estratto conto con la certificazione di cui all'art. 50 d.lgs. 385/93 e non dell'estratto di saldaconto che ha mera natura riassuntiva.
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 28/06/2021 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo all'adito Tribunale di “…rigettare la Controparte_1
domanda formulata dagli opponenti, in quanto assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto emesso da
Codesto On.le Tribunale a danno del Sig. e della Sig.ra in via Pt_1 Parte_2
subordinata, condannare gli opponenti al pagamento, in favore di CP_1
del maggior o minor importo i del primo, che si determinerà in corso di causa;
[...]
In ogni caso - condannare gli opponenti al pagamento in favore di CP_1 delle spese di lite”.
[...]
A sostegno, deduceva l'infondatezza delle doglianze relative alla sottoscrizione degli opponenti di contratti mediante moduli o formulari, poiché i clienti avevano sottoscritto sia le relative condizioni generali, sia le informazioni europee di base sul credito ai consumatori o modulo S.E.C.C.I., ove sono riportate tutte le informazioni necessarie dell'operazione, dalle caratteristiche principali del prodotto offerto, alla tipologia del contratto di credito, l'importo del prestito, la durata del contratto,
l'importo, il numero delle rate e la relativa periodicità, nonché il TAN e TAEG applicato, le spese ed il tasso moratorio applicato, in caso di mancato pagamento delle rate.
Relativamente all'asserita mancata produzione dell'estratto conto ex art. 50 TUB,
l'opposta contestava le affermazioni di parte opponente, in quanto CP_1
depositava già in sede monitoria l'estratto autentico e conforme alle scritture
[...]
contabili, debitamente sottoscritto, in calce, dal Dirigente della Banca Dott. Per_1 il quale attestava che il credito era vero e liquido, ai sensi dell'art. 50 D.lgs.
[...]
385/1993. Nello stesso veniva riportato, oltre alle generalità dei contraenti, al numero e alle condizioni del contratto, anche gli incassi effettuati, le rate scadute e non pagate e il capitale residuo.
3) In corso di causa, il G.I. con provvedimento a seguito di trattazione scritta dell'udienza del 13/10/2021, poiché la pretesa azionata in via monitoria risultava comprovata da sufficiente prova scritta e da elementi complessivamente idonei a corroborare l'esistenza della pretesa creditoria: risultando dedotto l'altrui inadempimento e risultando versati in atti sia il titolo negoziale, sia il documento contabile con esposizione dell'insoluto maturato, recante altresì attestazione ex art. 50
TUB, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita per via documentale, precisate le conclusioni all'udienza del
02/05/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, va evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla scorta del contratto di prestito personale del 17/05/2018 n. 19154820
(doc. 2 fasc. monitorio), sottoscritto, dal richiedente e dal Parte_1
coobbligato , con dell'importo di € 24.156,44, Parte_2 CP_1
da restituirsi in 60 rate mensili ognuna di € 401,17, inoltre, nel contratto vi erano indicate, in modo analitico, sia le spese che il TEG e TAEG applicato.
A seguito di inadempimento nel pagamento delle rate mensili, CP_1
dichiarava la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva il pagamento
[...]
integrale del dovuto pari ad € 15.373,42 (doc. 3 del fasc. monitorio).
Da certificazione ex art. 50 T.U.B. (doc. n. 4 fasc. monitorio) l'esposizione debitoria di controparte alla data della domanda ammontava ad € 15.374,42, di cui € 2.412,19 quali rate scadute e non pagate alla data della decadenza del beneficio del termine, € 1.422,92 per quota capitale ed € 12.962,23 quale capitale residuo.
Inoltre, allegato in atti (doc. 5 fasc. monitorio), vi è anche il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento, per cui è causa, n.
19154820, indicante il numero delle rate, l'importo costante della singola rata con l'indicazione sia della quota capitale e della quota interessi. Quindi, al contrario di quanto affermato dagli opponenti l'estratto conto ex art. 50 TUB che certificava la conformità del credito alle scritture contabili e che il credito era vero e liquido, era stato depositato già in sede monitoria.
Da quanto precede, discende che le prove fornite già in sede monitoria dall'odierna opposta, erano sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo e costituiscono, altresì, anche in questa fase di opposizione a decreto ingiuntivo, idonea prova del credito per cui è causa.
Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione.
5) Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
6) Invero, si deve innanzitutto osservare che risultano sufficientemente accertate le circostanze dedotte dalla nel ricorso introduttivo del CP_1
procedimento monitorio e nella comparsa di costituzione e risposta, circostanze che risultano documentalmente provate sia attraverso la produzione della documentazione sopra citata e, sia per mancata contestazione da parte dell'opponente, il quale non ha contestato in sé la richiesta di pagamento della somma, riconoscendo il debito contratto con a tal uopo, ai Controparte_1
sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n.
69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo 2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
7) Parte attrice opponente ha, inoltre, contestato l'asserito carattere vessatorio delle clausole del contratto per difetto di trasparenza e comprensibilità; tali contestazioni risultano genericamente formulate, senza aver fornito puntuali e specifici riferimenti e non trovando alcun sostegno per tabulas che, al contrario, offrono elementi significativi a sostegno della tesi dell'opposta.
Secondo quanto previsto dall'art. 1341 c.c.: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Ordunque, dalla documentazione prodotta in atti dall'opposta, vi è prova della consapevole adesione al contratto di prestito personale, sia di Parte_1
quale debitore principale che di quale coobbligata, i quali, ai Parte_2
sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., hanno sottoscritto ed approvato espressamente gli articoli del contratto di prestito personale.
Infatti, hanno specificamente sottoscritto ed approvato i seguenti articoli: 1)
Tipologia di credito e conclusione del contratto;
2) Garanzie;
4) Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cliente;
5) Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi;
8) Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
11) Ritardo nei pagamenti;
12) Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto;
etc.
Quindi, gli odierni opponenti erano consapevoli del contratto di finanziamento che stavano firmando, delle condizioni applicate e delle rate che mensilmente erano tenuti a pagare, considerato che il numero e l'importo costante della rata era indicata nel contratto di prestito personale che gli opponenti hanno sottoscritto.
Inoltre, va evidenziato che gli odierni opponenti avevano dato esecuzione al contratto di prestito personale, pagando diverse rate, e solo in sede giudiziaria hanno formulato le generiche contestazioni, rimaste prive di riscontro probatorio,
a sostegno della propria tesi difensiva.
8) Alla luce di quanto sopra evidenziato e motivato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e non merita Parte_1 Parte_2
l'accoglimento e deve essere rigettata perché infondata e palesemente pretestuosa.
9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G. 1402/2021, promossa dai signori e (attori- Parte_1 Parte_2
opponenti) contro (convenuta-opposta), nel Controparte_1
contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo degli odierni opponenti
[...]
e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
94/2021 emesso dal Tribunale di Potenza in data 06/02/2021
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'opposta, che liquida in € 3.397,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Potenza, in data 07/10/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante