Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
P.U. 5 del 2025 – sub 1
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cappai, nonché assistito dalla Parte_1
dott.ssa Katiusha Pani in qualità di organismo di composizione della crisi;
ha emesso il seguente
DECRETO
A) Con ricorso depositato il 16.1.2025, ha domandato di poter accedere alla Parte_1
procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:
- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali;
- è gravato da debiti per complessivi 157.757,12 euro, di cui a) 69.902,66 euro nei confronti di Knick SPV s.r.l. cessionaria del credito derivante da mutuo fondiario garantito con ipoteca sulla casa di abitazione del debitore.; b) 11.143,86 nei confronti dell'avv. Carla Locci per compensi professionali, privilegiati;
c) 1.433,31 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione per IRPEF, in privilegio;
d) 695,77 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione per mancato pagamento in privilegio;
e) 1.029,00 euro nei confronti di Per_1
Comune di Pula per mancato pagamento in privilegio;
f) euro 627,39 euro nei confronti Per_1
di Agenzia delle Entrate Riscossione per sanzione stradale, in chirografo;
g) 23.152,00 euro nei confronti di per prestito personale, in chirografo;
h) 25.935,00 euro nei Parte_2
confronti di per prestito personale, in chirografo;
i) 17.550,00 euro nei confronti Parte_2
di l) 6.288,00 euro nei confronti di Knick SPV s.r.k., per spese legali, in Parte_3
chirografo;
150,00 euro mensile alla moglie e al figlio minore;
- attualmente è lavoratore dipendente e percepisce uno stipendio di 1.796,68 euro mensili, gravato da trattenute per delega diretta e cessione del quinto dell'importo complessivo di
483,00 euro;
- è proprietario di un immobile in Pula, Via Monte Santo n. 67, distinto in catasto al foglio 24, mapp. 1984, subb. 11 e 19, destinato a sua abitazione, gravato da ipoteca in favore di Knick
SPV s.r.l. e oggetto di procedura esecutiva (r.es. 206 del 2018), nell'ambito della quale l'immobile è stato stimato 102.351,15 euro e in cui il primo tentativo di vendita è fissato per l'11.2.2025;
- è proprietario di un autoveicolo marca Peugeot, tg. DE725TY, indispensabile per l'attività lavorativa;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.
Quanto sopra esposto, il ricorrente intende formulare ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: pagamento complessivo della somma di 45.000,00 euro entro centoventi giorni dall'omologazione del piano, con soddisfazione integrale delle spese di procedura, del creditore ipotecario nella misura del 42,88%, dell'avv. Locci nella misura del
55,57%, dei crediti erariali nella misura del 20% e di tutti i creditori chirografari nella misura del
5% (vedasi pag. 12 del ricorso).
Infine, il ricorrente allega che le predette somme da destinare ai creditori saranno dal medesimo reperite mediante finanziamento da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a. (da restituire con rate mensili di 426,29 euro), garantito da Fondazione Antiusura Sant'Ignazio da Laconi Ets.
B) Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Persona_2
All'esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l'o.c.c. ha concluso per la fattibilità del piano.
C) Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza
e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con
l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.
Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.
Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d)
l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto
l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.
Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.
Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e giuridici, sempre salva definitiva valutazione sull'ammissibilità giuridica dell'omologa all'esito della procedura.
Si è pertanto disposta la prosecuzione del giudizio ai fini dell'omologa.
D) Con decreto del 19.1.2025, preso atto della ritualità e ritenuta l'ammissibilità del ricorrente alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Tribunale ha disposto la pubblicazione del ricorso e la comunicazione ai creditori, con assegnazione del termine per osservazioni dei medesimi e, all'esito, deposito da parte dell'o.c.c. di pedissequa relazione.
E) In data 13.2.2025, l'o.c.c. ha depositato la relazione relativa alla comunicazione del ricorso e delle eventuali osservazioni, dando atto della proposizione di osservazioni da parte dei creditori e Parte_2 Parte_3
E.1) Precisamente, dopo aver affermato di aver correttamente valutato il merito creditizio di
, ha domandato il rigetto della domanda di omologa del piano di Parte_1 Parte_2 ristrutturazione del consumatore per due ragioni: a) mancherebbe la causa concreta del piano di ristrutturazione, in quanto la soddisfazione del 5% proposta ai creditori chirografari sarebbe irrisoria e sostanzialmente inesistente;
b) il ricorso del debitore sarebbe lacunoso laddove non esamina compiutamente le ragioni del sovraindebitamento, così impedendo di verificare se il debitore abbia assunto obbligazioni sproporzionate con colpa grave.
ha contestato, al pari di la mancanza di causa concreta del piano del Parte_3 Parte_2
consumatore, sempre in ragione dell'irrisorietà della percentuale di soddisfazione proposta ai creditori chirografari.
Orbene, le osservazioni presentate non meritano di essere condivise e, pertanto, il piano deve essere omologato per le ragioni di seguito esposte.
Con riferimento a deve preliminarmente osservarsi che l'o.c.c. ha evidenziato (e da Parte_2
ultimo ribadito con la relazione del 19.2.2025) come la creditrice non abbia correttamente valutato il merito creditizio di al momento dell'erogazione del finanziamento. Sicché le Parte_1
sue osservazioni non sono ammissibili.
Tuttavia, le stesse sono anche infondate nel merito.
Quanto all'affermazione secondo cui mancherebbe la causa concreta del piano del consumatore, preliminarmente si rileva come il legislatore non abbia specificato una percentuale minima necessaria da offrire ai creditori (come invece ha fatto, ad esempio, in materia di concordato preventivo).
Pertanto, deve ritenersi che venga meno la fattibilità giuridica del piano soltanto laddove la percentuale di soddisfazione dei creditori in concreto non sia assicurata o sia talmente irrisoria da risultare insussistente.
In mancanza di una soglia legislativa, allora, l'irrisorietà della percentuale deve essere apprezzata in concreto e non in astratto, sulla base della peculiarità dello specifico regolamento negoziale e dell'assetto di interessi effettivamente perseguito dalle parti. Deve, dunque, essere effettuata una valutazione globale della proposta, non fondata sulla singola percentuale ma sulla concreta idoneità generale della stessa a garantire una soddisfazione dei soggetti a vario titolo coinvolti.
In tale ottica, la giurisprudenza ha sovente ritenuto di procedere all'omologa di piani di ristrutturazione nei quali la percentuale riconosciuta ai creditori chirografari era finanche inferiore al 5% (ex multis Corte appello Bologna sez. III, 09/02/2024, ud. 26/01/2024, dep. 09/02/2024,
n.309; Tribunale Ancona sez. II, 29/07/2024, ud. 29/07/2024, dep. 29/07/2024).
Venendo al caso di specie, deve ritenersi che la soddisfazione del 5% offerta ai creditori chirografari non è irrisoria e riesce a concretizzare la causa concreta della procedura in questione. Due gli elementi che depongono in tal senso.
Il primo è che la percentuale, pur risicata, non è inesistente.
Il secondo è che l'alternativa liquidatoria vedrebbe i creditori chirografari del tutto insoddisfatti, sicché la percentuale del 5% risulta comunque più conveniente rispetto alle soluzioni alternative cui si aprirebbe la strada in caso di mancata omologa del piano.
E.2) Quanto all'affermazione di secondo cui il debitore non avrebbe sufficientemente Parte_2 specificato le ragioni del sovraindebitamento (così impedendo la verifica dell'insussistenza della colpa grave del ricorrente) la stessa non è condivisibile.
Dall'esame della relazione dell'o.c.c., infatti, emergono analiticamente le vicissitudini personali e familiari di e la circostanza che l'indebitamento è derivato dalle stesse. Parte_1
Né, per contro, la creditrice allega alcuna condotta del debitore che faccia emergere il dubbio di una qualche condotta connotata da colpa grave e, quindi, ostativa all'omologa.
E.3) Venendo alle osservazioni presentate da si rileva che anche quest'ultima ha Parte_3 lamentato l'incongruità della percentuale del 5% garantita ai creditori chirografari, che le assicurerebbe un importo di euro 877,51 a fronte di un credito di euro 17.346,21.
Detta osservazioni è sostanzialmente coincidente con quella proposta da e già Parte_2
esaminata. Ci si può quindi limitare a richiamare le considerazioni svolte sopra, concludendo per la non condivisibilità dell'osservazione.
F) Ciò detto in ordine alle osservazioni proposte, dev'essere sottolineato che ai sensi dell'art. 67,
d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3.
La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto
a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.
Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma integralmente prodotta è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'o.c.c.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.
Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 14 del 2019, il ricorso deve essere corredato da relazione dell'organismo di composizione della crisi, recante “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b)
l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre
2013, n. 159”.
La relazione depositata dalla dott.ssa Katiusha Pani soddisfa i requisiti normativi appena riportati e, come già detto, si conclude con l'attestazione della veridicità delle informazioni rese dalla debitrice nonché della fattibilità del piano.
Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Orbene, anche sotto tale profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano, posto che non è emerso che il ricorrente sia stata già esdebitato negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Infine, tanto meno sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.
Rilevato che si è ritualmente svolta la procedura per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato e considerata l'infondatezza delle osservazioni dei creditori, deve quindi procedersi senz'altro all'omologa del piano.
P.Q.M.
Il Giudice
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di;
Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona
Ha collaborato alla redazione del provvedimento la dott.ssa Anna Maria Puligheddu, magistrato ordinario in tirocinio