Articolo 4 della Legge 14 agosto 1952, n. 1230
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 ottobre 1952
Art. 4.
Sono soci dell'istituto coloro che, con elargizioni e con periodici contributi, concorrono al conseguimento degli scopi dell'ente.
I soci si distinguono in:
a) soci benemeriti;
b) soci perpetui;
c) soci ordinari;
d) soci onorari.
Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito una somma non inferiore a lire 50.000.
Sono soci perpetui coloro che versino una somma di lire 10.000 una volta tanto.
Sono soci ordinari coloro che si impegnino a versare lire 1000 annue per un periodo non inferiore ai cinque - anni. Le quote devono essere versate entro i due primi mesi dell'anno e la prima quota all'atto della sottoscrizione.
Possono essere nominati soci onorari insigni cultori di studi mazziniani.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1952