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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11446 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11446/2022 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1 con l'avv. MARCO TONON ricorrente contro
CP_1
contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 03/10/2024, in cui “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/12/2022 dopo aver premesso che in data Parte_1
05/03/2004 ha contratto matrimonio civile a Rrashbull, in Albania, con CP_1
che entrambi i coniugi hanno cittadinanza albanese;
che dalla loro unione
[...]
sono nati i figli (25/03/2005), (11/04/2006) ed Per_1 Per_2 Persona_3
(07/07/2017); che la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, la ricorrente ha chiesto “1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi sig.ra Parte_1
e sig. ed ordinarsi all'Ufficio di stato civile del Comune di San Donà di Piave (Ve) CP_1
di procedere alle conseguenti annotazioni previste per legge, con ogni altro provvedimento inerente
e conseguente, 2) assegnarsi l'abitazione familiare alla sig.ra 3) affidarsi in via Parte_1
esclusiva i 3 (tre) figli minorenni alla sig.ra regolamentando il diritto di visita e di Parte_1
frequentazione dei figli del sig. secondo quanto riterrà più opportuno il Tribunale CP_1
ordinario, 4) disporsi che il sig. con decorrenza dal presente ricorso, provveda a CP_1
pagare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei 3 (tre) figli minorenni Parte_1
un importo mensile pari ad € 500,00 per ogni figlio, per così € 1.500,00, ed un importo mensile di € 500,00 alla stessa sig.ra importi tutti da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1
indici I.s.t.a.t.”.
Parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio e all'udienza presidenziale
è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di separarsi dal marito e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni, anche in vista
2 dei provvedimenti provvisori, precisando che la figlia maggiore è divenuta Per_1
medio tempore maggiorenne.
Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del residente, e autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza del 15/07/2023.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa nonché le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha ordinato all' di CP_2
depositare estratto contributivo completo relativo al sig. (dep. il CP_1
14/09/2024).
All'udienza del 03/10/2024 l'avv. Tonon per parte ricorrente ha chiesto e ottenuto di poter precisare le proprie conclusioni, che ha precisato come in ricorso introduttivo, chiedendo altresì assegnazione di termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Preso atto di quanto sopra, e trasmessi gli atti al P.M. intervenuto, il quale ha formulato proprie conclusioni come da nota agli atti del 13/01/2025, il GI ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione e l'applicabilità della legge italiana a tutte le domande proposte, e segnatamente,
- alla domanda sullo status in virtù dell'art. 3 a) Reg. 2201/2003, posto che le parti, pur essendo entrambe di cittadinanza straniera, hanno la residenza nel territorio italiano;
- alla domanda di assegno di mantenimento per sé e per la prole maggiorenne,
a mente dell'art. 3 b) reg. 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 2007;
- alla domanda relativa ad affidamento, collocazione e visita della figlia minore
3 in forza dell'art. 8 Reg. 2201/2003;
- alla domanda di contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie delle minori, in virtù, rispettivamente, dell'art. 3 b) e d) reg.
4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 1997.
*
Nel merito, va innanzitutto accolta la domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra moglie e marito è ormai divenuta intollerabile.
A sua volta il resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
4 *
Sui provvedimenti accessori va disposto come segue, in ossequio all'interesse morale e materiale della figlia minorenne oltre che all'interesse Persona_3
materiale di e – oggi entrambi maggiorenni, ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
In relazione all'affidamento della prole minore, va ricordato – in diritto – che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. In proposito la Corte di cassazione da tempo ha chiarito che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
5 Peraltro, nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie il disinteresse del padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è desumibile, oltre che dall'inadempimento reiterato all'obbligo di mantenimento dedotto dalla ricorrente e dall'assenza di richieste di sviluppare ed incrementare il rapporto con la figlia, anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto assente nel presente procedimento.
La figlia andrà dunque affidata in modo esclusivo alla madre, Persona_4
che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse relative a salute, educazione, istruzione e residenza della minore: dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori che avevano affidato la prole ai genitori congiuntamente, non risulta infatti che il padre si sia attivato per modificare il proprio incostante interesse per le condizioni morali e materiali, né egli ha partecipato alla fase di merito, preferendo rimanere contumace. Né egli – che a quanto consta ha rapporti sporadici con la figlia – sarebbe in grado di compiere quell'apprezzamento delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (per cui v. art. 316 c.c.) in cui si sostanzia l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale.
A tutela della continuità delle abitudini socio – familiari della minore, da sempre convivente con la madre, e ormai solo sporadicamente frequentata dal padre, ne va disposta la collocazione prevalente presso la madre con residenza presso di lei;
il padre vedrà e terrà con sé una volta alla settimana, secondo le Persona_3
modalità concordate con la madre e – almeno inizialmente – alla presenza di quest'ultima.
6 In conseguenza della disposta collocazione della prole minore e delle esigenze di quella maggiorenne, ma non economicamente indipendente, si assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Via Massarenti, n. 7 a San Donà di Piave (VE), di proprietà dell'A.T.E.R. s.p.a.
Considerato che dai documenti reddituali prodotti da risultano in Parte_1
capo alla stessa redditi da lavoro dipendente, con contratti a tempo determinato, di € 1.124,24 nel 2021 e di € 7.007,08 nel 2022 e considerati i redditi percepiti dal resistente (estratto contributivo dep. 24.9.2024); vista altresì la collocazione CP_2
prevalente di tutti e tre i figli presso la madre, che risulta occuparsi in via esclusiva degli stessi, e la non indipendenza economica della figlia maggiorenne, Per_5
che frequenta la scuola secondaria superiore, va posto a carico di
[...] CP_1
– fin dall'introduzione del presente giudizio – l'obbligo di pagamento a
[...]
titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli – nessuno dei quali è economicamente indipendente, dell'importo di € 900,00 mensili (pari a € 300,00 a figlio) con rivalutazione annuale agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno unico ex d.lgs. 230/2021 erogato dall' per i figli delle parti sarà CP_2
interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della minore e residente unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Le spese straordinarie per i figli vanno suddivise tra i coniugi nella misura del 50
% ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo del 20.9.2019 del
Tribunale di Venezia.
Considerata la contumacia del resistente, che non ha contrastato le domande avversarie, e tenuto conto della discontinuità dei rapporti padre – figli, è
7 manifestamente superfluo, e determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, l'ascolto della minore.
*
Considerata la capacità lavorativa della ricorrente, per la giovane età e la crescita dei figli, che hanno sempre più limitate esigenze di accudimento, a decorrere dalla data della presente sentenza va ridotta la contribuzione posta a carico del marito in suo favore, limitandola ad € 150,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT su base annua.
Le spese legali – liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile modesto della controversia e della sua limitata complessità – vanno poste a carico del convenuto soccombente, con pagamento in favore dello Stato per l'ammissione attorea al Patrocinio Erariale.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue: dichiara la separazione personale tra e unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in data 05/03/2004 in Albania;
sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione;
pone a carico di le spese legali, liquidate in € 1700,00 per studio, CP_1
€ 1200,00 per introduttiva, € 1100,00 per trattazione e istruttoria ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, con pagamento in favore dello Stato.
8 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Donà di Piave per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30/04/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11446/2022 avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1 con l'avv. MARCO TONON ricorrente contro
CP_1
contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 03/10/2024, in cui “precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/12/2022 dopo aver premesso che in data Parte_1
05/03/2004 ha contratto matrimonio civile a Rrashbull, in Albania, con CP_1
che entrambi i coniugi hanno cittadinanza albanese;
che dalla loro unione
[...]
sono nati i figli (25/03/2005), (11/04/2006) ed Per_1 Per_2 Persona_3
(07/07/2017); che la relazione coniugale nel corso degli ultimi anni sempre è divenuta sempre più conflittuale;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, ha domandato la pronuncia della separazione personale dal marito alle condizioni personali ed economiche di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, la ricorrente ha chiesto “1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi sig.ra Parte_1
e sig. ed ordinarsi all'Ufficio di stato civile del Comune di San Donà di Piave (Ve) CP_1
di procedere alle conseguenti annotazioni previste per legge, con ogni altro provvedimento inerente
e conseguente, 2) assegnarsi l'abitazione familiare alla sig.ra 3) affidarsi in via Parte_1
esclusiva i 3 (tre) figli minorenni alla sig.ra regolamentando il diritto di visita e di Parte_1
frequentazione dei figli del sig. secondo quanto riterrà più opportuno il Tribunale CP_1
ordinario, 4) disporsi che il sig. con decorrenza dal presente ricorso, provveda a CP_1
pagare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei 3 (tre) figli minorenni Parte_1
un importo mensile pari ad € 500,00 per ogni figlio, per così € 1.500,00, ed un importo mensile di € 500,00 alla stessa sig.ra importi tutti da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1
indici I.s.t.a.t.”.
Parte convenuta non si è costituita nel presente giudizio e all'udienza presidenziale
è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la propria volontà di separarsi dal marito e ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni, anche in vista
2 dei provvedimenti provvisori, precisando che la figlia maggiore è divenuta Per_1
medio tempore maggiorenne.
Preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del residente, e autorizzati i coniugi a vivere separati, il Presidente ha dichiarato la contumacia del convenuto non costituito ed assunto i provvedimenti provvisori, come da separata ordinanza del 15/07/2023.
Rimessa la causa davanti al giudice istruttore e depositata la memoria integrativa nonché le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha ordinato all' di CP_2
depositare estratto contributivo completo relativo al sig. (dep. il CP_1
14/09/2024).
All'udienza del 03/10/2024 l'avv. Tonon per parte ricorrente ha chiesto e ottenuto di poter precisare le proprie conclusioni, che ha precisato come in ricorso introduttivo, chiedendo altresì assegnazione di termine per il deposito della comparsa conclusionale.
Preso atto di quanto sopra, e trasmessi gli atti al P.M. intervenuto, il quale ha formulato proprie conclusioni come da nota agli atti del 13/01/2025, il GI ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione e l'applicabilità della legge italiana a tutte le domande proposte, e segnatamente,
- alla domanda sullo status in virtù dell'art. 3 a) Reg. 2201/2003, posto che le parti, pur essendo entrambe di cittadinanza straniera, hanno la residenza nel territorio italiano;
- alla domanda di assegno di mantenimento per sé e per la prole maggiorenne,
a mente dell'art. 3 b) reg. 4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 2007;
- alla domanda relativa ad affidamento, collocazione e visita della figlia minore
3 in forza dell'art. 8 Reg. 2201/2003;
- alla domanda di contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie delle minori, in virtù, rispettivamente, dell'art. 3 b) e d) reg.
4/2009 e dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja del 1997.
*
Nel merito, va innanzitutto accolta la domanda di separazione personale formulata dalla ricorrente.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza del marito), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra moglie e marito è ormai divenuta intollerabile.
A sua volta il resistente, rimanendo contumace, ha dimostrato disinteresse per le sorti del vincolo coniugale.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
4 *
Sui provvedimenti accessori va disposto come segue, in ossequio all'interesse morale e materiale della figlia minorenne oltre che all'interesse Persona_3
materiale di e – oggi entrambi maggiorenni, ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti.
In relazione all'affidamento della prole minore, va ricordato – in diritto – che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. In proposito la Corte di cassazione da tempo ha chiarito che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
5 Peraltro, nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337-quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.
Nel caso di specie il disinteresse del padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale è desumibile, oltre che dall'inadempimento reiterato all'obbligo di mantenimento dedotto dalla ricorrente e dall'assenza di richieste di sviluppare ed incrementare il rapporto con la figlia, anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto assente nel presente procedimento.
La figlia andrà dunque affidata in modo esclusivo alla madre, Persona_4
che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse relative a salute, educazione, istruzione e residenza della minore: dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori che avevano affidato la prole ai genitori congiuntamente, non risulta infatti che il padre si sia attivato per modificare il proprio incostante interesse per le condizioni morali e materiali, né egli ha partecipato alla fase di merito, preferendo rimanere contumace. Né egli – che a quanto consta ha rapporti sporadici con la figlia – sarebbe in grado di compiere quell'apprezzamento delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (per cui v. art. 316 c.c.) in cui si sostanzia l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale.
A tutela della continuità delle abitudini socio – familiari della minore, da sempre convivente con la madre, e ormai solo sporadicamente frequentata dal padre, ne va disposta la collocazione prevalente presso la madre con residenza presso di lei;
il padre vedrà e terrà con sé una volta alla settimana, secondo le Persona_3
modalità concordate con la madre e – almeno inizialmente – alla presenza di quest'ultima.
6 In conseguenza della disposta collocazione della prole minore e delle esigenze di quella maggiorenne, ma non economicamente indipendente, si assegna alla ricorrente la casa coniugale, sita in Via Massarenti, n. 7 a San Donà di Piave (VE), di proprietà dell'A.T.E.R. s.p.a.
Considerato che dai documenti reddituali prodotti da risultano in Parte_1
capo alla stessa redditi da lavoro dipendente, con contratti a tempo determinato, di € 1.124,24 nel 2021 e di € 7.007,08 nel 2022 e considerati i redditi percepiti dal resistente (estratto contributivo dep. 24.9.2024); vista altresì la collocazione CP_2
prevalente di tutti e tre i figli presso la madre, che risulta occuparsi in via esclusiva degli stessi, e la non indipendenza economica della figlia maggiorenne, Per_5
che frequenta la scuola secondaria superiore, va posto a carico di
[...] CP_1
– fin dall'introduzione del presente giudizio – l'obbligo di pagamento a
[...]
titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli – nessuno dei quali è economicamente indipendente, dell'importo di € 900,00 mensili (pari a € 300,00 a figlio) con rivalutazione annuale agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
L'assegno unico ex d.lgs. 230/2021 erogato dall' per i figli delle parti sarà CP_2
interamente percepito dalla madre, affidataria esclusiva della minore e residente unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Le spese straordinarie per i figli vanno suddivise tra i coniugi nella misura del 50
% ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo del 20.9.2019 del
Tribunale di Venezia.
Considerata la contumacia del resistente, che non ha contrastato le domande avversarie, e tenuto conto della discontinuità dei rapporti padre – figli, è
7 manifestamente superfluo, e determinerebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali, l'ascolto della minore.
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Considerata la capacità lavorativa della ricorrente, per la giovane età e la crescita dei figli, che hanno sempre più limitate esigenze di accudimento, a decorrere dalla data della presente sentenza va ridotta la contribuzione posta a carico del marito in suo favore, limitandola ad € 150,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre ISTAT su base annua.
Le spese legali – liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile modesto della controversia e della sua limitata complessità – vanno poste a carico del convenuto soccombente, con pagamento in favore dello Stato per l'ammissione attorea al Patrocinio Erariale.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue: dichiara la separazione personale tra e unitisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in data 05/03/2004 in Albania;
sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione;
pone a carico di le spese legali, liquidate in € 1700,00 per studio, CP_1
€ 1200,00 per introduttiva, € 1100,00 per trattazione e istruttoria ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa, con pagamento in favore dello Stato.
8 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Donà di Piave per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 30/04/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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