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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/11/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1277 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Turco;
- attrice - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2 C.F._1
Fioramante;
-convenuto -
e
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._5 CP_2 C.F._1
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Controparte_7 C.F._6
Fioramante;
- terzi chiamati -
e
Controparte_8
- terza chiamata contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l' ha evocato in giudizio parte CP_1 convenuta al fine di conseguire la declaratoria di nullità della donazione rogata dal notaio
[...] da Bisignano in data 1.12.2005 ed avente ad oggetto un terreno di sua proprietà sito in Per_1 località Garda di Cassano allo Ionio (censito in catasto del predetto Comune al foglio 45, particella
147), in atti compiutamente descritto.
Ha dedotto che: a) con verbale di constatazione per Notar del 21.11.1953 l'OVS Persona_2
- Opera di Valorizzazione della Sila (istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, poi trasformata con L.R. 14 dicembre 1978 n. 28 in Controparte_9
e successivamente, con L.R. 14 dicembre 1993, n. 15 in ed infine con L.R. n. 66 del CP_1
20.12.2012 in subentrata nella liquidazione e gestione del patrimonio dell' CP_1 CP_1 aveva assegnato provvisoriamente a di Leone l'unità fondiaria sopra individuata, Persona_3 mai perfezionatasi con assegnazione definitiva;
b) con atto di permuta per Notar del Persona_4
19.2.1957 ne aveva acquisito la proprietà; c) da una visura catastale aveva constatato che il terreno in questione era intestato a in forza di atto di donazione per notar CP_2 Persona_1 dell'1.12.2005 (rep n. 33137, racc. n. 11421), da parte del padre , dichiaratosi Persona_5 proprietario per intervenuta usucapione. Ha quindi, dedotto, la nullità insanabile della predetta donazione considerando la non usucapibilità del terreno, così invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda e per
l'effetto: 1) Accertare e dichiarare che l'atto di donazione del 01.12.2005 è nullo per la violazione della normativa sopra richiamata e per mancanza del titolo di proprietà in capo al donante;
2)
Conseguentemente ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti dell'
[...]
dell'atto di donazione del 01.12.2005 Rep. N. 33137, previo Controparte_10 accertamento della titolarità del fondo in capo all'ente; 3) Accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto alla restituzione del bene oggetto di donazione in virtù della normativa CP_2 sopra richiamata e conseguentemente condannare al rilascio del fondo identificato CP_2 al catasto al foglio n. 45 – p.lla 147 in favore dell' ; 4) Controparte_10
Condannare infine il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9.9.2022 si è costituito in giudizio il quale ha contestato l'avversa domanda ed CP_2 ha eccepito l'acquisto a suo favore del fondo in forza della maturata usucapione, per via del possesso uti dominus ultraventennale;
in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto la condanna di parte attrice al rimborso delle spese per le migliorie apportate al terreno de quo, quantificate in € 80.000,00, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, che tutte si impugnano, rigettare la domanda avversa poiché infondata in fatto ed in diritto per come eccepito nella presente comparsa, essendo l'atto di donazione del 01.12.2005
Rep. 33137 col quale il Sig. donava al Sig. il terreno identificato Persona_5 CP_2 al foglio n. 45 – p.lla 147 del Comune di Cassano allo Ionio (CS) valido ed efficace e, comunque, accertare e dichiarare, che il Sig. è proprietario del predetto terreno per averlo CP_2 usucapito, ovvero per accessione del proprio possesso a quello maturato dal;
in Persona_5 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che è dovuta dall'attrice al Sig. la CP_2 somma di €. 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i lavori dallo stesso effettuato che hanno apportato al fondo delle migliorie. Per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con ordinanza del 2.12.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donante e, quindi, dei di lui eredi. Persona_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 5.4.2023 si sono costituiti , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
i quali, premesso di aver rinunciato all'eredità del de cuius, hanno eccepito il loro Controparte_7 difetto di legittimazione passiva, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, che tutte si impugnano, rigettare la domanda avversa poiché infondata in fatto ed in diritto per come eccepito nella presente comparsa, ovvero per carenza di legittimazione passiva dei Signori , , Controparte_3 Controparte_4
, e , nelle loro qualità di Controparte_5 Controparte_6 CP_2 Controparte_7 asseriti eredi del fu deceduto il 17.07.2006, per aver i predetti rinunciato Persona_5 all'eredità, per come eccepito e documentato al punto 1) della presente comparsa. Conseguenzialmente, si chiede l'estromissione dal presente giudizio dei Signori , Controparte_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_2 quest'ultimo quale chiamato nella sua qualità di asserito erede del fu deceduto Persona_5 il 17.07.2006. Per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 20.6.2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale - sebbene ritualmente Controparte_8 evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Sempre in via preliminare, risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
(quest'ultimo quale convenuto nella sua qualità di asserito erede) e stante Controparte_7
l'intervenuta rinuncia all'eredità del de cuius (deceduto in data 17.7.2006) dagli Persona_5 stessi validamente effettuata in data 18.2.2008 (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte).
3. Ciò posto, giova richiamare l'inquadramento normativo della fattispecie in esame e, in particolare, la disciplina che regola il regime giuridico del fondo de quo, acquisito a titolo originario dall'OVS - Opera di Valorizzazione della Sila (istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, poi trasformata con L.R. 14 dicembre 1978 n. 28 in Controparte_11
e successivamente, con L.R. 14 dicembre 1993, n. 15, in ed infine con L.R. n.
[...] CP_1
66 del 20.12.2012 in subentrata nella liquidazione e gestione del patrimonio CP_1 dell' nell'ambito degli espropri operati in attuazione della c.d. “legge Sila” (legge del 12 CP_1 maggio 1950 n. 230), tesa a realizzare la redistribuzione ai contadini del latifondo dell'Altopiano silano.
In primo luogo, l'art. 830 c.c. riguardante i “Beni degli enti pubblici non territoriali” fa salve le disposizioni delle leggi speciali ed estende agli stessi la disciplina di cui all'art. 828, comma 2 c.c., per la quale: “I beni che fano parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Invece, con specifico riferimento alla destinazione pubblicistica del fondo di cui è causa, essa è cristallizzata all'art. 1 della legge 12 maggio 1950 n. 230, per il quale: “È affidato all'
[...]
, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere Controparte_12 alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini”. Nella fattispecie che ci occupa, in data 21.11.1953, l'O.V.S. - con verbale di constatazione (cfr. doc.
n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice) - ebbe ad assegnare in forma provvisoria a
[...]
l'unità fondiaria n. 213 sita in località Garda del Comune di Cassano allo Ionio, Controparte_13 identificata in catasto al foglio n. 45, p.lla 27/b (ora 147); tale assegnazione non è divenuta definitiva, poiché mai perfezionatasi mediante atto di compravendita, come pacificamente riconosciuto da parte avversa.
In data 19.2.1957 detto terreno è stato, poi, acquisito dall'OVS tramite contratto di permuta (cfr. doc. n. 2 allegato fascicolo parte attrice).
Per costante orientamento giurisprudenziale, “i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del
1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e
828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite” (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 09/06/1987; principio di diritto confermato da Cass. civ., Sez. II, n. 19802/2025).
E, ancora, “la natura dei beni . . . destinati in modo vincolante all'attuazione della funzione istituzionale di ridistribuzione della proprietà terriera e appartenenti al patrimonio degli enti riforma fondiaria, ne determina per giurisprudenza costante la non usucapibilità e la loro soggezione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile . . . Tale tipo di terreni è soggetto, infatti, ad un vincolo speciale di destinazione che conferisce agli stessi carattere di patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 830, secondo comma, codice civile” (così, in motivazione, Cass. n. 30429 del 17.10.2022, non massimata;
vedi anche Tribunale di Cosenza, II^ sez. civile, sentenza n. 251/2019).
Pertanto, dal combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2 c.c. si evince che i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e, quindi, non per effetto di usucapione da parte di terzi.
Inoltre, un arresto giurisprudenziale avente ad oggetto una fattispecie relativa ad immobili appartenenti all' (e quindi al patrimonio indisponibile di tale ente pubblico CP_14 territoriale) evidenzia “l'incompatibilità di eventuali diritti reali acquisiti tramite usucapione con la destinazione dei beni in questione al soddisfacimento delle finalità pubbliche normativamente perseguite”, sottolineando che, per tale evenienza, il giudice deve “rilevare d'ufficio la non usucapibilità del diritto di proprietà della frazione di immobile in contestazione e della servitù di passaggio sul cortile annesso, essendo norme di ordine pubblico quelle che limitano i modi di acquisto dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile” (Cass. n. 12608/2002). Ebbene, il possesso vantato da e prima di lui da - a suo dire uti CP_2 Persona_5 dominus - non è valevole ai fini dell'usucapione del fondo, in quanto la natura dei beni destinati in modo vincolante all'attuazione della funzione istituzionale di ridistribuzione della proprietà terriera ed appartenenti al patrimonio degli enti di riforma fondiaria, ne determina la non usucapibilità e la loro soggezione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
Pertanto, la domanda di usucapione avanzata da è infondata e, per ciò solo, deve CP_2 essere rigettata.
4. Alla luce dei principi sopra richiamati, merita accoglimento la domanda principale di nullità dell'atto di donazione dell'1.12.2005 a rogito del Notaio (Rep. n. 33137 - Racc. n. Persona_1
11491).
Premesso che l'azione di nullità di una donazione è imprescrittibile (ex multis, Cass. civ. n. 32694/2024: “In tema di donazione nulla per difetto di forma […]” l'art. 1422 c.c. “dispone l'imprescrittibilità dell'azione di nullità […]. La pronuncia di nullità del negozio ha infatti natura di mero accertamento con efficacia retroattiva, comportando la caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e il conseguente venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente.”), secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati il presupposto della donazione oggetto dell'odierna impugnazione, ossia l'usucapione del fondo da parte di , è addirittura giuridicamente impossibile, rendendo di conseguenza vana, Persona_5 ai fini del perfezionamento dell'atto dispositivo, la dichiarazione resa al Notaio rogante dal donante che “quanto oggetto della donazione è pervenuto per averlo posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente animo domini da oltre un ventennio.”. Da ciò consegue la nullità dell'atto di donazione per Notar dell'1.12.2005 (Rep. n. Persona_1
33137 - Racc. n. 11491), avente oggetto impossibile (e quindi a prescindere dal principio per il quale nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet).
5. Anche la richiesta, avanzata da parte convenuta, di condanna dell' al pagamento di CP_1 presunte migliorie del terreno va rigettata in quanto generica, non circostanziata e neppure provata.
Invero, parte convenuta non ha mai allegato in modo preciso la natura e l'entità degli interventi realizzati, né ha documentato gli esborsi effettuati per compiere tali lavori, né ha allegato fotografie dei luoghi prima e dopo le migliorie. E tali oneri di allegazione non potrebbero ritenersi integrati attraverso il mero richiamo alla relazione tecnica di parte allegata, in quanto il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. In ogni caso, la stessa consulenza parla in termini generici, senza indicare dati precisi e richiamando una documentazione contabile, omettendo tuttavia qualsivoglia specificazione e senza allegarla.
Per di più, “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risulta essere priva di autonomo valore probatorio (Cass. 259/2013) e costituisce una "mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale "non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione" ex articolo 115 c.p.c. perché "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice") e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte "costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio"; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002
e Cass. 5151/1998).” (Cass. civ., Sez. III, n. 5362 del 28/02/2025).
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., nel rapporto tra e tenuto conto del valore della causa, dell'attività CP_1 CP_2 effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 850,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale). La natura obbligatoria dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei presunti eredi di giustifica la compensazione delle spese di lite tra l' e Persona_5 CP_1 CP_3
, , .
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1277/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_8
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e .
[...] Controparte_6 Controparte_7
3) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di donazione rogato dal Notaio l'1.12.2005, repertorio n. 33137 - raccolta n. 11491. Persona_1
4) Condanna il convenuto all'immediato rilascio - in favore dell' Persona_5 Pt_1 attrice - del fondo sito in Cassano allo Ionio, Località Garda, identificato in Catasto Terreni al foglio
45, particella 145.
5) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
6) Condanna a rifondere - in favore di parte attrice - le spese di lite del presente CP_2 giudizio che liquida in complessivi € 3.850,00, oltre esborsi documentati pari ad € 786,00 ed accessori come per legge.
7) Compensa integralmente le spese e competenze di lite tra l' e CP_1 Controparte_3
, , . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Castrovillari, il 26 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1277 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Turco;
- attrice - contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe CP_2 C.F._1
Fioramante;
-convenuto -
e
(c.f. , (c.f. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
(c.f. ), (c.f. ) e
[...] C.F._5 CP_2 C.F._1
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Controparte_7 C.F._6
Fioramante;
- terzi chiamati -
e
Controparte_8
- terza chiamata contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento l' ha evocato in giudizio parte CP_1 convenuta al fine di conseguire la declaratoria di nullità della donazione rogata dal notaio
[...] da Bisignano in data 1.12.2005 ed avente ad oggetto un terreno di sua proprietà sito in Per_1 località Garda di Cassano allo Ionio (censito in catasto del predetto Comune al foglio 45, particella
147), in atti compiutamente descritto.
Ha dedotto che: a) con verbale di constatazione per Notar del 21.11.1953 l'OVS Persona_2
- Opera di Valorizzazione della Sila (istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, poi trasformata con L.R. 14 dicembre 1978 n. 28 in Controparte_9
e successivamente, con L.R. 14 dicembre 1993, n. 15 in ed infine con L.R. n. 66 del CP_1
20.12.2012 in subentrata nella liquidazione e gestione del patrimonio dell' CP_1 CP_1 aveva assegnato provvisoriamente a di Leone l'unità fondiaria sopra individuata, Persona_3 mai perfezionatasi con assegnazione definitiva;
b) con atto di permuta per Notar del Persona_4
19.2.1957 ne aveva acquisito la proprietà; c) da una visura catastale aveva constatato che il terreno in questione era intestato a in forza di atto di donazione per notar CP_2 Persona_1 dell'1.12.2005 (rep n. 33137, racc. n. 11421), da parte del padre , dichiaratosi Persona_5 proprietario per intervenuta usucapione. Ha quindi, dedotto, la nullità insanabile della predetta donazione considerando la non usucapibilità del terreno, così invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia il Tribunale adito accogliere la domanda e per
l'effetto: 1) Accertare e dichiarare che l'atto di donazione del 01.12.2005 è nullo per la violazione della normativa sopra richiamata e per mancanza del titolo di proprietà in capo al donante;
2)
Conseguentemente ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia nei confronti dell'
[...]
dell'atto di donazione del 01.12.2005 Rep. N. 33137, previo Controparte_10 accertamento della titolarità del fondo in capo all'ente; 3) Accertare e dichiarare che il Sig.
è tenuto alla restituzione del bene oggetto di donazione in virtù della normativa CP_2 sopra richiamata e conseguentemente condannare al rilascio del fondo identificato CP_2 al catasto al foglio n. 45 – p.lla 147 in favore dell' ; 4) Controparte_10
Condannare infine il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9.9.2022 si è costituito in giudizio il quale ha contestato l'avversa domanda ed CP_2 ha eccepito l'acquisto a suo favore del fondo in forza della maturata usucapione, per via del possesso uti dominus ultraventennale;
in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto la condanna di parte attrice al rimborso delle spese per le migliorie apportate al terreno de quo, quantificate in € 80.000,00, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, che tutte si impugnano, rigettare la domanda avversa poiché infondata in fatto ed in diritto per come eccepito nella presente comparsa, essendo l'atto di donazione del 01.12.2005
Rep. 33137 col quale il Sig. donava al Sig. il terreno identificato Persona_5 CP_2 al foglio n. 45 – p.lla 147 del Comune di Cassano allo Ionio (CS) valido ed efficace e, comunque, accertare e dichiarare, che il Sig. è proprietario del predetto terreno per averlo CP_2 usucapito, ovvero per accessione del proprio possesso a quello maturato dal;
in Persona_5 via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, in virtù della spiegata domanda riconvenzionale accertare e dichiarare che è dovuta dall'attrice al Sig. la CP_2 somma di €. 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i lavori dallo stesso effettuato che hanno apportato al fondo delle migliorie. Per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Con ordinanza del 2.12.2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del donante e, quindi, dei di lui eredi. Persona_5
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 5.4.2023 si sono costituiti , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
i quali, premesso di aver rinunciato all'eredità del de cuius, hanno eccepito il loro Controparte_7 difetto di legittimazione passiva, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, che tutte si impugnano, rigettare la domanda avversa poiché infondata in fatto ed in diritto per come eccepito nella presente comparsa, ovvero per carenza di legittimazione passiva dei Signori , , Controparte_3 Controparte_4
, e , nelle loro qualità di Controparte_5 Controparte_6 CP_2 Controparte_7 asseriti eredi del fu deceduto il 17.07.2006, per aver i predetti rinunciato Persona_5 all'eredità, per come eccepito e documentato al punto 1) della presente comparsa. Conseguenzialmente, si chiede l'estromissione dal presente giudizio dei Signori , Controparte_3
, , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_2 quest'ultimo quale chiamato nella sua qualità di asserito erede del fu deceduto Persona_5 il 17.07.2006. Per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”. Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 20.6.2025 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale - sebbene ritualmente Controparte_8 evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
2. Sempre in via preliminare, risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_2
(quest'ultimo quale convenuto nella sua qualità di asserito erede) e stante Controparte_7
l'intervenuta rinuncia all'eredità del de cuius (deceduto in data 17.7.2006) dagli Persona_5 stessi validamente effettuata in data 18.2.2008 (cfr. doc. n. 7 allegato al fascicolo di parte).
3. Ciò posto, giova richiamare l'inquadramento normativo della fattispecie in esame e, in particolare, la disciplina che regola il regime giuridico del fondo de quo, acquisito a titolo originario dall'OVS - Opera di Valorizzazione della Sila (istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629, poi trasformata con L.R. 14 dicembre 1978 n. 28 in Controparte_11
e successivamente, con L.R. 14 dicembre 1993, n. 15, in ed infine con L.R. n.
[...] CP_1
66 del 20.12.2012 in subentrata nella liquidazione e gestione del patrimonio CP_1 dell' nell'ambito degli espropri operati in attuazione della c.d. “legge Sila” (legge del 12 CP_1 maggio 1950 n. 230), tesa a realizzare la redistribuzione ai contadini del latifondo dell'Altopiano silano.
In primo luogo, l'art. 830 c.c. riguardante i “Beni degli enti pubblici non territoriali” fa salve le disposizioni delle leggi speciali ed estende agli stessi la disciplina di cui all'art. 828, comma 2 c.c., per la quale: “I beni che fano parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”. Invece, con specifico riferimento alla destinazione pubblicistica del fondo di cui è causa, essa è cristallizzata all'art. 1 della legge 12 maggio 1950 n. 230, per il quale: “È affidato all'
[...]
, istituita con legge 31 dicembre 1947, n. 1629, il compito di provvedere Controparte_12 alla ridistribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini”. Nella fattispecie che ci occupa, in data 21.11.1953, l'O.V.S. - con verbale di constatazione (cfr. doc.
n. 1 allegato al fascicolo di parte attrice) - ebbe ad assegnare in forma provvisoria a
[...]
l'unità fondiaria n. 213 sita in località Garda del Comune di Cassano allo Ionio, Controparte_13 identificata in catasto al foglio n. 45, p.lla 27/b (ora 147); tale assegnazione non è divenuta definitiva, poiché mai perfezionatasi mediante atto di compravendita, come pacificamente riconosciuto da parte avversa.
In data 19.2.1957 detto terreno è stato, poi, acquisito dall'OVS tramite contratto di permuta (cfr. doc. n. 2 allegato fascicolo parte attrice).
Per costante orientamento giurisprudenziale, “i terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del
1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e
828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite” (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4430 del 24/02/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5024 del 09/06/1987; principio di diritto confermato da Cass. civ., Sez. II, n. 19802/2025).
E, ancora, “la natura dei beni . . . destinati in modo vincolante all'attuazione della funzione istituzionale di ridistribuzione della proprietà terriera e appartenenti al patrimonio degli enti riforma fondiaria, ne determina per giurisprudenza costante la non usucapibilità e la loro soggezione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile . . . Tale tipo di terreni è soggetto, infatti, ad un vincolo speciale di destinazione che conferisce agli stessi carattere di patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 830, secondo comma, codice civile” (così, in motivazione, Cass. n. 30429 del 17.10.2022, non massimata;
vedi anche Tribunale di Cosenza, II^ sez. civile, sentenza n. 251/2019).
Pertanto, dal combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2 c.c. si evince che i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge e, quindi, non per effetto di usucapione da parte di terzi.
Inoltre, un arresto giurisprudenziale avente ad oggetto una fattispecie relativa ad immobili appartenenti all' (e quindi al patrimonio indisponibile di tale ente pubblico CP_14 territoriale) evidenzia “l'incompatibilità di eventuali diritti reali acquisiti tramite usucapione con la destinazione dei beni in questione al soddisfacimento delle finalità pubbliche normativamente perseguite”, sottolineando che, per tale evenienza, il giudice deve “rilevare d'ufficio la non usucapibilità del diritto di proprietà della frazione di immobile in contestazione e della servitù di passaggio sul cortile annesso, essendo norme di ordine pubblico quelle che limitano i modi di acquisto dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile” (Cass. n. 12608/2002). Ebbene, il possesso vantato da e prima di lui da - a suo dire uti CP_2 Persona_5 dominus - non è valevole ai fini dell'usucapione del fondo, in quanto la natura dei beni destinati in modo vincolante all'attuazione della funzione istituzionale di ridistribuzione della proprietà terriera ed appartenenti al patrimonio degli enti di riforma fondiaria, ne determina la non usucapibilità e la loro soggezione al regime dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile.
Pertanto, la domanda di usucapione avanzata da è infondata e, per ciò solo, deve CP_2 essere rigettata.
4. Alla luce dei principi sopra richiamati, merita accoglimento la domanda principale di nullità dell'atto di donazione dell'1.12.2005 a rogito del Notaio (Rep. n. 33137 - Racc. n. Persona_1
11491).
Premesso che l'azione di nullità di una donazione è imprescrittibile (ex multis, Cass. civ. n. 32694/2024: “In tema di donazione nulla per difetto di forma […]” l'art. 1422 c.c. “dispone l'imprescrittibilità dell'azione di nullità […]. La pronuncia di nullità del negozio ha infatti natura di mero accertamento con efficacia retroattiva, comportando la caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e il conseguente venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente.”), secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati il presupposto della donazione oggetto dell'odierna impugnazione, ossia l'usucapione del fondo da parte di , è addirittura giuridicamente impossibile, rendendo di conseguenza vana, Persona_5 ai fini del perfezionamento dell'atto dispositivo, la dichiarazione resa al Notaio rogante dal donante che “quanto oggetto della donazione è pervenuto per averlo posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente animo domini da oltre un ventennio.”. Da ciò consegue la nullità dell'atto di donazione per Notar dell'1.12.2005 (Rep. n. Persona_1
33137 - Racc. n. 11491), avente oggetto impossibile (e quindi a prescindere dal principio per il quale nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet).
5. Anche la richiesta, avanzata da parte convenuta, di condanna dell' al pagamento di CP_1 presunte migliorie del terreno va rigettata in quanto generica, non circostanziata e neppure provata.
Invero, parte convenuta non ha mai allegato in modo preciso la natura e l'entità degli interventi realizzati, né ha documentato gli esborsi effettuati per compiere tali lavori, né ha allegato fotografie dei luoghi prima e dopo le migliorie. E tali oneri di allegazione non potrebbero ritenersi integrati attraverso il mero richiamo alla relazione tecnica di parte allegata, in quanto il profilo assertivo e quello probatorio devono essere comunque tenuti distinti. In ogni caso, la stessa consulenza parla in termini generici, senza indicare dati precisi e richiamando una documentazione contabile, omettendo tuttavia qualsivoglia specificazione e senza allegarla.
Per di più, “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, risulta essere priva di autonomo valore probatorio (Cass. 259/2013) e costituisce una "mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023). E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale "non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione" ex articolo 115 c.p.c. perché "non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice") e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte "costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio"; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002
e Cass. 5151/1998).” (Cass. civ., Sez. III, n. 5362 del 28/02/2025).
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., nel rapporto tra e tenuto conto del valore della causa, dell'attività CP_1 CP_2 effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 850,00 per la fase di studio;
€ 600,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale). La natura obbligatoria dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei presunti eredi di giustifica la compensazione delle spese di lite tra l' e Persona_5 CP_1 CP_3
, , .
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1277/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_8
2) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e .
[...] Controparte_6 Controparte_7
3) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di donazione rogato dal Notaio l'1.12.2005, repertorio n. 33137 - raccolta n. 11491. Persona_1
4) Condanna il convenuto all'immediato rilascio - in favore dell' Persona_5 Pt_1 attrice - del fondo sito in Cassano allo Ionio, Località Garda, identificato in Catasto Terreni al foglio
45, particella 145.
5) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da CP_2
6) Condanna a rifondere - in favore di parte attrice - le spese di lite del presente CP_2 giudizio che liquida in complessivi € 3.850,00, oltre esborsi documentati pari ad € 786,00 ed accessori come per legge.
7) Compensa integralmente le spese e competenze di lite tra l' e CP_1 Controparte_3
, , . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
Così deciso in Castrovillari, il 26 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna D'Amico.