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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1744/2020
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 12/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. QUADRINI
ANTONELLO, mentre per l'avv. Maccarelli, per delega Controparte_1 dell'avv. GUERRIERI, per l'avv. Chiara di Controparte_2
Nallo, per delega dell'avv. PIZZUTELLI.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 12.11.2025 e vertente tra
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 CP_3
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Francesco
FR e NE NI
-attrici-
e
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Franco Pizzutelli
-convenuta-
e
2 (P.I. , in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Natalino Guerrieri
-convenuta-
OGGETTO: contratto assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 15.6.2020,
[...]
e deducevano aver Parte_1 CP_3 costituito un'associazione temporanea d'impresa per la stipula di un contratto d'appalto con la “ Controparte_6
Pescosolido”; che il suddetto contratto di appalto
[...] prevedeva anche il rifacimento della copertura della chiesa, la quale veniva ultimata nel mese di febbraio 2019; che il 23.2.2019 si verificavano ingenti danni alla copertura ultimata (manto di copertura, compresa orditura primaria e secondaria, gronde e scossaline), causati da forti raffiche di vento che avevano staccato parte dei ponteggi installati ed ancorati, che cadevano sulla copertura;
che i ponteggi erano ancora installati, nonostante l'ultimazione della copertura, riconsegnata alla stazione appaltante, in quanto erano necessari per il ripristino degli intonaci sulla facciata;
che le spese necessarie per il ripristino dei danni suddetti ammontavano ad € 31.782,20, oltre IVA;
che entrambe le imprese appaltatrici avevano stipulato polizze assicurative di responsabilità civile, le quali prevedevano, nelle condizioni di polizza, la copertura dei danni cagionati dagli eventi atmosferici.
3 Sulla base di tali deduzioni, le ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, ritenuto quanto in narrativa e accertato il diritto delle ricorrenti a ricevere l'indennizzo: condannare la
[...] al pagamento della somma di € 14.588,03 Controparte_4 oltre IVA in favore di oltre Parte_1 agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e alle spese e compensi relativi al presente giudizio;
condannare la Controparte_5 al pagamento della somma di € 14.015,96 oltre IVA in favore di
[...] CP_3
, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e alle spese e
[...] compensi relativi al presente giudizio”.
Si costituivano la la Controparte_7 [...] contestando la domanda delle attrici, chiedendone il Controparte_5 rigetto.
Disposto il mutamento dal rito sommario al rito ordinario, la causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025.
2. La domanda delle attrici, volta a ottenere l'indennizzo assicurativo per i presunti danni causati da forti raffiche di vento alla copertura della chiesa SS. Giovanni Battista ed , sita in Pescosolido (FR), CP_6 deve essere respinta.
In materia di responsabilità contrattuale, costituisce principio generale quello per cui chi agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. s.u. n. 13533/2001).
4 Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che, in tema di assicurazione, è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (Cfr. Cass. Ord. n. 30656/2017; Cass. n. 17/1987; Cass. n.
1081/1978).
Ciò chiarito, ritiene il tribunale che l'onere della prova, in capo alle assicurate, riguardo all'effettiva entità dei danni subiti e alla loro riconducibilità al sinistro denunciato non è stato adeguatamente assolto, dal momento che, a seguito del presunto evento dannoso, le attrici hanno provveduto autonomamente e repentinamente al ripristino della copertura danneggiata, come attestato dalla nota depositata in data 1.6.2022. Tale condotta ha di fatto precluso la possibilità di accertare, in sede processuale e nel pieno contraddittorio delle parti,
l'esistenza e la precisa entità dei danni asseritamente riconducibili all'evento atmosferico verificatosi il 23.1.2019.
Invero, per poter procedere alla liquidazione del danno, è indispensabile accertare l'esistenza del sinistro, del danno evento, del relativo nesso di causalità, e del danno conseguenza, eziologicamente ricollegabile con il danno evento, oltre che la precisa quantificazione dei danni lamentati.
La produzione di documentazione fotografica da parte delle attrici non è sufficiente a superare tale deficit probatorio. Le fotografie, infatti, pur potendo rappresentare uno stato di fatto, non consentono una valutazione tecnica essenziale per: 1) accertare lo stato della copertura preesistente al sinistro;
2) verificare l'entità e la natura dei danni, distinguendo quelli effettivamente causati dal vento da eventuali preesistenti o dovuti ad altre cause;
3) determinare i lavori necessari per la riparazione, con esclusione degli interventi superflui o non correlati al
5 sinistro;
4) quantificare in modo attendibile la spesa, dal momento che il computo metrico preventivo non ha il medesimo valore di un accertamento peritale eseguito sull'immobile prima del ripristino e nel contraddittorio delle parti.
L'assenza di un preventivo accertamento tecnico in contraddittorio, atto a cristallizzare lo stato dei luoghi (si pensi, a titolo esemplificativo, all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.) ha irrimediabilmente pregiudicato l'accertamento del nesso eziologico e la quantificazione dei danni lamentati.
In assenza di tale accertamento, l'iniziativa unilaterale delle assicurate, che hanno provveduto al ripristino dei beni danneggiati, senza preventivamente cristallizzare lo stato dei luoghi, ha di fatto precluso ogni successiva verifica in sede processuale. Ne consegue l'impossibilità di verificare l'esistenza, la natura e l'entità dei danni compatibili con il sinistro denunciato, elementi imprescindibili per la liquidazione dell'indennizzo.
Il difetto probatorio non si limita all'assenza di un accertamento nel contraddittorio delle parti, ma si estende anche alla mancata produzione di un'accurata perizia di parte. Le attrici hanno infatti omesso di fornire un'analisi tecnica completa che illustrasse le caratteristiche della copertura, i danni subiti, la compatibilità di tali danni con il sinistro denunciato, la necessità degli interventi realizzati e la congruità delle spese sostenute.
La produzione del solo computo metrico, invero, non è a tal fine sufficiente. Questo documento, per sua natura, si limita a quantificare i lavori, ma non ha il medesimo valore di una perizia asseverata, che, oltre a descrivere dettagliatamente lo stato dei luoghi prima e dopo il sinistro, fornisce un'analisi tecnica e causale dei danni. Di conseguenza, non è possibile riscontrare in modo attendibile la
6 corrispondenza tra i lavori eseguiti e i danni effettivamente occorsi a causa dell'evento atmosferico.
Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando la condotta processuale delle convenute.
Sul punto occorre precisare che, secondo la Corte di cassazione, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 18074/2020). Pertanto, posto che la compagnia assicurativa non era presente al momento del sinistro, la stessa non è tenuta a svolgere una contestazione specifica in merito all'esistenza dei danni o al nesso di causalità, atteso che tali fatti esulano dalla sua conoscenza diretta.
Pertanto, considerato che le attrici non hanno fornito una prova adeguata dei danni asseritamente causati dall'evento atmosferico denunciato, la domanda di indennizzo non può essere accolta.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01,- 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico delle attrici, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande delle attrici;
2)condanna le attrici, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta Parte_2
[...
[...] che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15% iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3)condanna le attrici, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta Controparte_5
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15% iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 12/11/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. QUADRINI
ANTONELLO, mentre per l'avv. Maccarelli, per delega Controparte_1 dell'avv. GUERRIERI, per l'avv. Chiara di Controparte_2
Nallo, per delega dell'avv. PIZZUTELLI.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 12.11.2025 e vertente tra
(P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 CP_3
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Francesco
FR e NE NI
-attrici-
e
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Franco Pizzutelli
-convenuta-
e
2 (P.I. , in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Natalino Guerrieri
-convenuta-
OGGETTO: contratto assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni come da verbale di pari data
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 15.6.2020,
[...]
e deducevano aver Parte_1 CP_3 costituito un'associazione temporanea d'impresa per la stipula di un contratto d'appalto con la “ Controparte_6
Pescosolido”; che il suddetto contratto di appalto
[...] prevedeva anche il rifacimento della copertura della chiesa, la quale veniva ultimata nel mese di febbraio 2019; che il 23.2.2019 si verificavano ingenti danni alla copertura ultimata (manto di copertura, compresa orditura primaria e secondaria, gronde e scossaline), causati da forti raffiche di vento che avevano staccato parte dei ponteggi installati ed ancorati, che cadevano sulla copertura;
che i ponteggi erano ancora installati, nonostante l'ultimazione della copertura, riconsegnata alla stazione appaltante, in quanto erano necessari per il ripristino degli intonaci sulla facciata;
che le spese necessarie per il ripristino dei danni suddetti ammontavano ad € 31.782,20, oltre IVA;
che entrambe le imprese appaltatrici avevano stipulato polizze assicurative di responsabilità civile, le quali prevedevano, nelle condizioni di polizza, la copertura dei danni cagionati dagli eventi atmosferici.
3 Sulla base di tali deduzioni, le ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cassino, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, ritenuto quanto in narrativa e accertato il diritto delle ricorrenti a ricevere l'indennizzo: condannare la
[...] al pagamento della somma di € 14.588,03 Controparte_4 oltre IVA in favore di oltre Parte_1 agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e alle spese e compensi relativi al presente giudizio;
condannare la Controparte_5 al pagamento della somma di € 14.015,96 oltre IVA in favore di
[...] CP_3
, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e alle spese e
[...] compensi relativi al presente giudizio”.
Si costituivano la la Controparte_7 [...] contestando la domanda delle attrici, chiedendone il Controparte_5 rigetto.
Disposto il mutamento dal rito sommario al rito ordinario, la causa, istruita con prova orale e documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12.11.2025.
2. La domanda delle attrici, volta a ottenere l'indennizzo assicurativo per i presunti danni causati da forti raffiche di vento alla copertura della chiesa SS. Giovanni Battista ed , sita in Pescosolido (FR), CP_6 deve essere respinta.
In materia di responsabilità contrattuale, costituisce principio generale quello per cui chi agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. s.u. n. 13533/2001).
4 Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che, in tema di assicurazione, è onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (Cfr. Cass. Ord. n. 30656/2017; Cass. n. 17/1987; Cass. n.
1081/1978).
Ciò chiarito, ritiene il tribunale che l'onere della prova, in capo alle assicurate, riguardo all'effettiva entità dei danni subiti e alla loro riconducibilità al sinistro denunciato non è stato adeguatamente assolto, dal momento che, a seguito del presunto evento dannoso, le attrici hanno provveduto autonomamente e repentinamente al ripristino della copertura danneggiata, come attestato dalla nota depositata in data 1.6.2022. Tale condotta ha di fatto precluso la possibilità di accertare, in sede processuale e nel pieno contraddittorio delle parti,
l'esistenza e la precisa entità dei danni asseritamente riconducibili all'evento atmosferico verificatosi il 23.1.2019.
Invero, per poter procedere alla liquidazione del danno, è indispensabile accertare l'esistenza del sinistro, del danno evento, del relativo nesso di causalità, e del danno conseguenza, eziologicamente ricollegabile con il danno evento, oltre che la precisa quantificazione dei danni lamentati.
La produzione di documentazione fotografica da parte delle attrici non è sufficiente a superare tale deficit probatorio. Le fotografie, infatti, pur potendo rappresentare uno stato di fatto, non consentono una valutazione tecnica essenziale per: 1) accertare lo stato della copertura preesistente al sinistro;
2) verificare l'entità e la natura dei danni, distinguendo quelli effettivamente causati dal vento da eventuali preesistenti o dovuti ad altre cause;
3) determinare i lavori necessari per la riparazione, con esclusione degli interventi superflui o non correlati al
5 sinistro;
4) quantificare in modo attendibile la spesa, dal momento che il computo metrico preventivo non ha il medesimo valore di un accertamento peritale eseguito sull'immobile prima del ripristino e nel contraddittorio delle parti.
L'assenza di un preventivo accertamento tecnico in contraddittorio, atto a cristallizzare lo stato dei luoghi (si pensi, a titolo esemplificativo, all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.) ha irrimediabilmente pregiudicato l'accertamento del nesso eziologico e la quantificazione dei danni lamentati.
In assenza di tale accertamento, l'iniziativa unilaterale delle assicurate, che hanno provveduto al ripristino dei beni danneggiati, senza preventivamente cristallizzare lo stato dei luoghi, ha di fatto precluso ogni successiva verifica in sede processuale. Ne consegue l'impossibilità di verificare l'esistenza, la natura e l'entità dei danni compatibili con il sinistro denunciato, elementi imprescindibili per la liquidazione dell'indennizzo.
Il difetto probatorio non si limita all'assenza di un accertamento nel contraddittorio delle parti, ma si estende anche alla mancata produzione di un'accurata perizia di parte. Le attrici hanno infatti omesso di fornire un'analisi tecnica completa che illustrasse le caratteristiche della copertura, i danni subiti, la compatibilità di tali danni con il sinistro denunciato, la necessità degli interventi realizzati e la congruità delle spese sostenute.
La produzione del solo computo metrico, invero, non è a tal fine sufficiente. Questo documento, per sua natura, si limita a quantificare i lavori, ma non ha il medesimo valore di una perizia asseverata, che, oltre a descrivere dettagliatamente lo stato dei luoghi prima e dopo il sinistro, fornisce un'analisi tecnica e causale dei danni. Di conseguenza, non è possibile riscontrare in modo attendibile la
6 corrispondenza tra i lavori eseguiti e i danni effettivamente occorsi a causa dell'evento atmosferico.
Né ad una diversa conclusione può giungersi valorizzando la condotta processuale delle convenute.
Sul punto occorre precisare che, secondo la Corte di cassazione, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 18074/2020). Pertanto, posto che la compagnia assicurativa non era presente al momento del sinistro, la stessa non è tenuta a svolgere una contestazione specifica in merito all'esistenza dei danni o al nesso di causalità, atteso che tali fatti esulano dalla sua conoscenza diretta.
Pertanto, considerato che le attrici non hanno fornito una prova adeguata dei danni asseritamente causati dall'evento atmosferico denunciato, la domanda di indennizzo non può essere accolta.
3. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01,- 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), con applicazione del valore medio, sono poste a carico delle attrici, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande delle attrici;
2)condanna le attrici, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta Parte_2
[...
[...] che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15% iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3)condanna le attrici, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della convenuta Controparte_5
che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
[...]
15% iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 12 novembre 2025
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Dott.ssa Rossella Pezzella
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