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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice LO RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7065/2016 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Anaclerio, Parte_1
domiciliatario, in virtù di procura in atti
-appellante-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giammaria, CP_1
domiciliatario, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in primo grado
-appellato-
nonché
Avv. , in proprio Parte_1 CP_2
-altro appellato-
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2912/2015
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere,
pagina 1 di 8 le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1.- ha interposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Bari n. 2912/15, depositata in data 29/10/2015, con cui era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2014, emesso il CP_1
5-7/2/2014, revocato lo stesso decreto, nonché dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale articolata da parte opposta.
La pretesa era stata azionata in via monitoria sulla base dell'assegno bancario n. 020031990 tratto su Caripuglia, filiale di
Carbonara, in data 5/6/1997, con il quale il padre Controparte_3
aveva concesso in prestito a la somma di ex lire CP_1
5.000.000, della quale e il fratello Parte_1 CP_4
avevano richiesto la restituzione.
[...]
A sostegno del gravame, la appellante ha dedotto l'errata valutazione degli elementi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Ha, in particolare, dedotto:
- l'intervenuta conclusione di un contratto di mutuo a titolo gratuito, in data 5/6/1997, tra e Controparte_3 CP_1
;
[...]
- la mancata esecuzione da parte del di qualsivoglia CP_1
prestazione d'opera presso l'abitazione dei . Parte_1
Ha chiesto, pertanto, riformarsi l'impugnata sentenza con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del provvedimento monitorio, a fronte della intervenuta conclusione di un contratto di mutuo a titolo gratuito e, in subordine, della indebita ritenzione con mala fede, da parte dell'opponente, della somma consegnatagli, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché con la condanna del , in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, al CP_1
pagina 2 di 8 risarcimento del danno da svalutazione monetaria, vinte le spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (citazione notificata il 29/4/2016).
I.2.- L'appellato ha resistito al gravame, CP_1
eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza; ha, in particolare,
rilevato che la pretesa restitutoria ex adverso vantata non era stata in alcun modo comprovata da parte opposta.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio (comparsa di risposta depositata il
13/9/2016).
I.3.- costituitosi in giudizio, ha fatto Controparte_4
proprie le deduzioni articolate dalla appellante, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio (comparsa di risposta depositata il 6/10/2016).
I.4.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- In disparte l'eccezione di inammissibilità del gravame, da considerarsi infondata avendo la appellante censurato il percorso motivazionale del giudice di prime cure sotto l'assorbente aspetto della valutazione degli elementi probatori posti a sostegno della pretesa creditoria, nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione.
Deve, in particolare, evidenziarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la
pagina 3 di 8 contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova”
(Cass. n. 12119/2003; cfr. Cass. n. 9541/2010, n. 6295/2013, n.
22576/2016).
Tale principio va, poi, specificato nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa;
in secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta.
Si aggiunga che “in mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (Cass. n. 17050/2014: nella specie, è stata condivisa la scelta del giudice di merito di pretendere una prova piuttosto rigida della pattuizione del diritto alla restituzione, atteso che la vicenda si inseriva nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione).
Ciò chiarito quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, deve rilevarsi, con riferimento al caso in esame, che, nel giudizio di primo grado, la opposta odierna appellante ha inteso porre a fondamento della domanda la stipulazione di un mutuo, formulando, in subordine, domanda pagina 4 di 8 di ripetizione di indebito.
A fronte di tale formulazione, è indiscutibile che la opposta fosse tenuta a provare la consegna del denaro, nonché l'obbligo di restituzione ai fini della configurazione della fattispecie in termini di mutuo.
Sul punto, incontestata la corresponsione di denaro, peraltro comprovata dalla produzione documentale dell'assegno posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, deve evidenziarsi come la creditrice non abbia adeguatamente corroborato il titolo sotteso alla medesima pretesa, risultando ininfluenti sul punto gli esiti delle prove orali espletate.
Difatti, la teste escussa, coniuge di ha Controparte_4 riferito fatti e circostanze di cui fu informata dal suocero CP_3
, sicché la rilevanza del suo assunto deve considerarsi
[...] sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di quest'ultimo e non sul fatto oggetto dell'accertamento (cfr. Cass.
n. 569/2015).
Ne discende che, nel caso in esame, è rimasta sfornita di prova la tesi della intervenuta stipulazione di un contratto di mutuo.
Ciò posto, avendo parte appellante in prime cure con la comparsa di risposta proposto domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per un verso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per pagina 5 di 8 incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass., ord. n. 27183/2023; cfr. Cass., ord. n. 7592/2024; Cass. SU n. 26727/2024; sent. n. 7236/2025); per l'altro, in tema di ripartizione dell'onere probatorio in sede di ripetizione di indebito, spetta al convenuto, che riceve il pagamento, dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa, non risultando sufficiente a invertire l'onere probatorio la mera allegazione di una giustificazione da parte di quest'ultimo e dovendo l'attore solo provare il pagamento e allegare la mancanza di causa (cfr. Cass. n.
21340/2025).
Nel caso in esame, il sostenne di aver ricevuto l'assegno CP_1 da a titolo di corrispettivo afferente a taluni Controparte_3 lavori da lui eseguiti nel 1997 presso la villa di quest'ultimo, sita in Bari alla via Torre Tresca n. 54.
Sotto tale aspetto, l'onere probatorio riferibile all'opponente odierno appellato non risulta in alcun modo assolto, non avendo il medesimo prodotto alcuna documentazione utile in tal senso, come la fattura afferente ai lavori de quibus.
Né può farsi in alcun modo riferimento alle risultanze della istruttoria orale espletata in prime cure, tenuto conto della inammissibilità ai sensi degli artt. 2721-2726 c.c. della prova testimoniale sul punto espletata.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e l'opposizione rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Gli interessi legali di cui al provvedimento monitorio non possono che decorrere dalla domanda, dovendosi escludere la mala fede dell'opponente odierno appellato nel percepire la relativa somma. pagina 6 di 8 La pretesa azionata in via riconvenzionale dalla opposta odierna appellante in prime cure in ordine al danno da svalutazione monetaria deve ritenersi infondata, non risultando in alcun modo provato il maggior danno.
III.- Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte appellata e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della parte appellante che ne ha fatto richiesta, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato . CP_1
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012); la liquidazione viene effettuata in base ai valori medi tabellari,
riducendo della metà quello relativo alla fase istruttoria del giudizio di appello.
Non v'è da statuire in ordine alle spese nei rapporti tra e attesa l'identità delle Parte_1 Controparte_4
rispettive posizioni.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 29/4/2016, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nonché di così provvede:
[...] Controparte_4
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione e
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
b) RIGETTA ogni altra domanda;
c) DA l'appellato alla rifusione, in favore CP_1 della appellante e dell'altro appellato, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi
€3.788,55 (di cui €396,55 per esborsi) in favore di Parte_1
e in €3.392,00 in favore di , oltre a
[...] Controparte_4 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge;
d) nulla per le spese nei rapporti tra e Parte_1 CP_4
.
[...]
Bari, 3/11/2025
Il Giudice – LO RI
pagina 8 di 8
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice LO RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7065/2016 r.g. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Anaclerio, Parte_1
domiciliatario, in virtù di procura in atti
-appellante-
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giammaria, CP_1
domiciliatario, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in primo grado
-appellato-
nonché
Avv. , in proprio Parte_1 CP_2
-altro appellato-
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2912/2015
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere,
pagina 1 di 8 le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1.- ha interposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Bari n. 2912/15, depositata in data 29/10/2015, con cui era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da avverso il decreto ingiuntivo n. 608/2014, emesso il CP_1
5-7/2/2014, revocato lo stesso decreto, nonché dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale articolata da parte opposta.
La pretesa era stata azionata in via monitoria sulla base dell'assegno bancario n. 020031990 tratto su Caripuglia, filiale di
Carbonara, in data 5/6/1997, con il quale il padre Controparte_3
aveva concesso in prestito a la somma di ex lire CP_1
5.000.000, della quale e il fratello Parte_1 CP_4
avevano richiesto la restituzione.
[...]
A sostegno del gravame, la appellante ha dedotto l'errata valutazione degli elementi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Ha, in particolare, dedotto:
- l'intervenuta conclusione di un contratto di mutuo a titolo gratuito, in data 5/6/1997, tra e Controparte_3 CP_1
;
[...]
- la mancata esecuzione da parte del di qualsivoglia CP_1
prestazione d'opera presso l'abitazione dei . Parte_1
Ha chiesto, pertanto, riformarsi l'impugnata sentenza con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma del provvedimento monitorio, a fronte della intervenuta conclusione di un contratto di mutuo a titolo gratuito e, in subordine, della indebita ritenzione con mala fede, da parte dell'opponente, della somma consegnatagli, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché con la condanna del , in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, al CP_1
pagina 2 di 8 risarcimento del danno da svalutazione monetaria, vinte le spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (citazione notificata il 29/4/2016).
I.2.- L'appellato ha resistito al gravame, CP_1
eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza; ha, in particolare,
rilevato che la pretesa restitutoria ex adverso vantata non era stata in alcun modo comprovata da parte opposta.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio (comparsa di risposta depositata il
13/9/2016).
I.3.- costituitosi in giudizio, ha fatto Controparte_4
proprie le deduzioni articolate dalla appellante, concludendo per la riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio (comparsa di risposta depositata il 6/10/2016).
I.4.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- In disparte l'eccezione di inammissibilità del gravame, da considerarsi infondata avendo la appellante censurato il percorso motivazionale del giudice di prime cure sotto l'assorbente aspetto della valutazione degli elementi probatori posti a sostegno della pretesa creditoria, nel merito l'appello è fondato e dev'essere accolto per quanto di ragione.
Deve, in particolare, evidenziarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, gli elementi costitutivi della domanda quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la
pagina 3 di 8 contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova”
(Cass. n. 12119/2003; cfr. Cass. n. 9541/2010, n. 6295/2013, n.
22576/2016).
Tale principio va, poi, specificato nel senso che, in primo luogo, la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento, o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa;
in secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta.
Si aggiunga che “in mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri” (Cass. n. 17050/2014: nella specie, è stata condivisa la scelta del giudice di merito di pretendere una prova piuttosto rigida della pattuizione del diritto alla restituzione, atteso che la vicenda si inseriva nell'ambito di rapporti familiari, ove è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione).
Ciò chiarito quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, deve rilevarsi, con riferimento al caso in esame, che, nel giudizio di primo grado, la opposta odierna appellante ha inteso porre a fondamento della domanda la stipulazione di un mutuo, formulando, in subordine, domanda pagina 4 di 8 di ripetizione di indebito.
A fronte di tale formulazione, è indiscutibile che la opposta fosse tenuta a provare la consegna del denaro, nonché l'obbligo di restituzione ai fini della configurazione della fattispecie in termini di mutuo.
Sul punto, incontestata la corresponsione di denaro, peraltro comprovata dalla produzione documentale dell'assegno posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria, deve evidenziarsi come la creditrice non abbia adeguatamente corroborato il titolo sotteso alla medesima pretesa, risultando ininfluenti sul punto gli esiti delle prove orali espletate.
Difatti, la teste escussa, coniuge di ha Controparte_4 riferito fatti e circostanze di cui fu informata dal suocero CP_3
, sicché la rilevanza del suo assunto deve considerarsi
[...] sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di quest'ultimo e non sul fatto oggetto dell'accertamento (cfr. Cass.
n. 569/2015).
Ne discende che, nel caso in esame, è rimasta sfornita di prova la tesi della intervenuta stipulazione di un contratto di mutuo.
Ciò posto, avendo parte appellante in prime cure con la comparsa di risposta proposto domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c., va osservato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per un verso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per pagina 5 di 8 incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass., ord. n. 27183/2023; cfr. Cass., ord. n. 7592/2024; Cass. SU n. 26727/2024; sent. n. 7236/2025); per l'altro, in tema di ripartizione dell'onere probatorio in sede di ripetizione di indebito, spetta al convenuto, che riceve il pagamento, dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa, non risultando sufficiente a invertire l'onere probatorio la mera allegazione di una giustificazione da parte di quest'ultimo e dovendo l'attore solo provare il pagamento e allegare la mancanza di causa (cfr. Cass. n.
21340/2025).
Nel caso in esame, il sostenne di aver ricevuto l'assegno CP_1 da a titolo di corrispettivo afferente a taluni Controparte_3 lavori da lui eseguiti nel 1997 presso la villa di quest'ultimo, sita in Bari alla via Torre Tresca n. 54.
Sotto tale aspetto, l'onere probatorio riferibile all'opponente odierno appellato non risulta in alcun modo assolto, non avendo il medesimo prodotto alcuna documentazione utile in tal senso, come la fattura afferente ai lavori de quibus.
Né può farsi in alcun modo riferimento alle risultanze della istruttoria orale espletata in prime cure, tenuto conto della inammissibilità ai sensi degli artt. 2721-2726 c.c. della prova testimoniale sul punto espletata.
In conclusione, l'appello va accolto per quanto di ragione e l'opposizione rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Gli interessi legali di cui al provvedimento monitorio non possono che decorrere dalla domanda, dovendosi escludere la mala fede dell'opponente odierno appellato nel percepire la relativa somma. pagina 6 di 8 La pretesa azionata in via riconvenzionale dalla opposta odierna appellante in prime cure in ordine al danno da svalutazione monetaria deve ritenersi infondata, non risultando in alcun modo provato il maggior danno.
III.- Esclusa la temerarietà della lite, non risultando adeguatamente corroborata la sussistenza dell'elemento psicologico in capo alla parte appellata e, dunque, la spettanza del relativo risarcimento in favore della parte appellante che ne ha fatto richiesta, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellato . CP_1
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012); la liquidazione viene effettuata in base ai valori medi tabellari,
riducendo della metà quello relativo alla fase istruttoria del giudizio di appello.
Non v'è da statuire in ordine alle spese nei rapporti tra e attesa l'identità delle Parte_1 Controparte_4
rispettive posizioni.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pagina 7 di 8 pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 29/4/2016, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, nonché di così provvede:
[...] Controparte_4
a) ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA l'opposizione e
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
b) RIGETTA ogni altra domanda;
c) DA l'appellato alla rifusione, in favore CP_1 della appellante e dell'altro appellato, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi
€3.788,55 (di cui €396,55 per esborsi) in favore di Parte_1
e in €3.392,00 in favore di , oltre a
[...] Controparte_4 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge;
d) nulla per le spese nei rapporti tra e Parte_1 CP_4
.
[...]
Bari, 3/11/2025
Il Giudice – LO RI
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