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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
RG 8155 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8155 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CERULLO MICHELE presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PONTICELLI FABIO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano disciplinarsi la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori CP_1
dal matrimonio il 15/01/2007; il 24/08/2011 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
13/05/2014.
1 Le parti comparivano per i necessari chiarimenti all'udienza del 17.10.24 e in quella sede Per_ evidenziavano l'assenza di criticità nella gestione dei figli e anche di che ha la sindrome dello spettro autistico e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso
All'esito delle conclusioni favorevoli del P.M. depositate telematicamente in data 5.6.24 in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni :
Per_ Per_ I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_2
alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla Via
Antonio Labriola Is. 5 snc;
La casa sita in Napoli, alla via Fratelli Cervi, 108 di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
resta assegnata allo stesso con tutti i mobili e suppellettili che l'arredano;
[...]
Per_ Il Sig. potrà vedere e trattenere con sé i figli minori , e Parte_1 Per_2
Per_
nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a fine settimana alterni dalle 18,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori ovvero secondo gli accordi che congiuntamente riusciranno a raggiungere. Si precisa che il sig. preleverà i minori dalla loro abitazione, Parte_1
riaccompagnandoli sempre e comunque presso la loro abitazione, salvo che non li vada a prendere o ad accompagnare a scuola. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il sig. Parte_1
terrà con sé i figli minori, alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre
[...] alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 15,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
i minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno Per_ Per_ successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, , e Per_2
trascorreranno con il padre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di luglio o agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, Per_ Per_ l'educazione e l'istruzione dei figli minori , e , tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2 Per_ I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori , Per_2
Per_ e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. , entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di €
700,00 (seicento/00). La somma di € 700,00 è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
Entrambe le parti si obbligano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei figli al 50%, secondo il “Protocollo d'intesa” datato 07/03/2018, siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed Avvocati del foro di Napoli, richiamandone il contenuto;
Per_ L'importo dell'indennità di accompagnamento mensile del minore , per esplicito accordo tra i genitori, viene accantonato per il futuro dello stesso al fine di tutelarlo per l'avvenire quando verrà meno la loro presenza, in gergo il cosiddetto tempo “dopo di noi”. Pertanto, entrambi i genitori interverranno con le proprie risorse per tutto quello che necessità il minore al
50%. In ogni caso, qualora si rendesse necessario l'utilizzo delle somme accantonate per il minore, ci dovrà essere l'accordo congiunto di entrambe i genitori. Di conseguenza, soltanto la modalità di riscossione e conservazione delle somme continua a rimanere affidata al sig.
. La sig.ra in qualsiasi momento potrà richiederne la rendicontazione Parte_1 CP_1
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, su conforme parere del PM, così provvede: dispone l'affidamento condiviso dei minori , e ad Persona_1 Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità.
3 Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8155 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CERULLO MICHELE presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PONTICELLI FABIO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/05/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano disciplinarsi la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori CP_1
dal matrimonio il 15/01/2007; il 24/08/2011 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
13/05/2014.
1 Le parti comparivano per i necessari chiarimenti all'udienza del 17.10.24 e in quella sede Per_ evidenziavano l'assenza di criticità nella gestione dei figli e anche di che ha la sindrome dello spettro autistico e ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso
All'esito delle conclusioni favorevoli del P.M. depositate telematicamente in data 5.6.24 in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni :
Per_ Per_ I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_2
alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre sita in Napoli alla Via
Antonio Labriola Is. 5 snc;
La casa sita in Napoli, alla via Fratelli Cervi, 108 di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
resta assegnata allo stesso con tutti i mobili e suppellettili che l'arredano;
[...]
Per_ Il Sig. potrà vedere e trattenere con sé i figli minori , e Parte_1 Per_2
Per_
nei tempi e con le modalità di seguito indicati:
a fine settimana alterni dalle 18,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori ovvero secondo gli accordi che congiuntamente riusciranno a raggiungere. Si precisa che il sig. preleverà i minori dalla loro abitazione, Parte_1
riaccompagnandoli sempre e comunque presso la loro abitazione, salvo che non li vada a prendere o ad accompagnare a scuola. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il sig. Parte_1
terrà con sé i figli minori, alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre
[...] alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 15,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
i minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno Per_ Per_ successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, , e Per_2
trascorreranno con il padre, durante le vacanze scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di luglio o agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, Per_ Per_ l'educazione e l'istruzione dei figli minori , e , tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
2 Per_ I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori , Per_2
Per_ e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. , entro il Parte_1 Controparte_1
giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di €
700,00 (seicento/00). La somma di € 700,00 è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat.
Entrambe le parti si obbligano a sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei figli al 50%, secondo il “Protocollo d'intesa” datato 07/03/2018, siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed Avvocati del foro di Napoli, richiamandone il contenuto;
Per_ L'importo dell'indennità di accompagnamento mensile del minore , per esplicito accordo tra i genitori, viene accantonato per il futuro dello stesso al fine di tutelarlo per l'avvenire quando verrà meno la loro presenza, in gergo il cosiddetto tempo “dopo di noi”. Pertanto, entrambi i genitori interverranno con le proprie risorse per tutto quello che necessità il minore al
50%. In ogni caso, qualora si rendesse necessario l'utilizzo delle somme accantonate per il minore, ci dovrà essere l'accordo congiunto di entrambe i genitori. Di conseguenza, soltanto la modalità di riscossione e conservazione delle somme continua a rimanere affidata al sig.
. La sig.ra in qualsiasi momento potrà richiederne la rendicontazione Parte_1 CP_1
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori senza necessità ex art 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, su conforme parere del PM, così provvede: dispone l'affidamento condiviso dei minori , e ad Persona_1 Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità.
3 Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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