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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1044/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17378/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 230339 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 230338 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 601/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica Imposta Unica Comunale (IUC)-IMU n. 230339 anno 2019 (prot. QB/2024/565391 del 20.8.2024) e n. 230338 anno 2021 (prot. QB/2024/566278 del 20.8.2024), ricevuti in unico plico raccomandato (n. Racc. 363696814-7) in data 16.9.2024, che richiedono il pagamento di complessivi € 2.582,00.
Ne afferma l'illegittimità, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, depositata in Cancelleria il 13/10/2022, che ha definito l'abitazione principale, ai fini IMU, quale luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia, così rendendo legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale, anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare. Per documentare la sussistenza della fattispecie da ultimo indicata, con riguardo all'immobile inciso dal tributo ovvero l'appartamento in
Indirizzo_1 p.t. int. 2 (con annessa cantina al piano T distinta con l'int. 6), produce certificato di residenza anagrafica, bollette utenze relative al cespite, con relativi pagamenti in ordine alle annualità 2019 e 2021.
Documenta, altresì, di esercitare i propri diritti elettorali presso la sede indicata nel citato indirizzo del Comune di Roma. Conclude chiedendo che sia annullato quanto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituisce Roma Capitale cui il ricorso è stato regolarmente notificato, che contesta la fondatezza della pretesa del contribuente lamentando, in particolare, che il contribuente non avrebbe documentato la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile citato e che, in ogni caso, prima del ricorso nulla aveva prodotto all'Ente al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
La decisione della Corte Costituzionale, in via di principio, ha affermato ai fini del riconoscimento dell'immobile quale abitazione principale, che il ricorrente debba avere nell'unità immobiliare, oltre alla residenza anagrafica, anche la dimora abituale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio idonei elementi di prova su tale profilo decisivo, ai fini dell'annullamento degli avvisi impugnati. In particolare, ha documentato di risiedere nell'immobile avendovi stabilito la residenza anagrafica e provvedendo a pagare le relative utenze per le annualità incise dal tributo (come da bollette e pagamenti effettuati dal Ricorrente_1, allegati al ricorso). Le spese processuali sono compensate in quanto Roma Capitale ha potuto avere a disposizione la documentazione a sostegno della domanda del Ricorrente_1 solo in sede processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma 21.1.2026
Il Giudice monocratico
IN FI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17378/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 230339 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 230338 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 601/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica Imposta Unica Comunale (IUC)-IMU n. 230339 anno 2019 (prot. QB/2024/565391 del 20.8.2024) e n. 230338 anno 2021 (prot. QB/2024/566278 del 20.8.2024), ricevuti in unico plico raccomandato (n. Racc. 363696814-7) in data 16.9.2024, che richiedono il pagamento di complessivi € 2.582,00.
Ne afferma l'illegittimità, richiamando quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, depositata in Cancelleria il 13/10/2022, che ha definito l'abitazione principale, ai fini IMU, quale luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia, così rendendo legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale, anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare. Per documentare la sussistenza della fattispecie da ultimo indicata, con riguardo all'immobile inciso dal tributo ovvero l'appartamento in
Indirizzo_1 p.t. int. 2 (con annessa cantina al piano T distinta con l'int. 6), produce certificato di residenza anagrafica, bollette utenze relative al cespite, con relativi pagamenti in ordine alle annualità 2019 e 2021.
Documenta, altresì, di esercitare i propri diritti elettorali presso la sede indicata nel citato indirizzo del Comune di Roma. Conclude chiedendo che sia annullato quanto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituisce Roma Capitale cui il ricorso è stato regolarmente notificato, che contesta la fondatezza della pretesa del contribuente lamentando, in particolare, che il contribuente non avrebbe documentato la sussistenza della sua dimora abituale nell'immobile citato e che, in ogni caso, prima del ricorso nulla aveva prodotto all'Ente al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
La decisione della Corte Costituzionale, in via di principio, ha affermato ai fini del riconoscimento dell'immobile quale abitazione principale, che il ricorrente debba avere nell'unità immobiliare, oltre alla residenza anagrafica, anche la dimora abituale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto in giudizio idonei elementi di prova su tale profilo decisivo, ai fini dell'annullamento degli avvisi impugnati. In particolare, ha documentato di risiedere nell'immobile avendovi stabilito la residenza anagrafica e provvedendo a pagare le relative utenze per le annualità incise dal tributo (come da bollette e pagamenti effettuati dal Ricorrente_1, allegati al ricorso). Le spese processuali sono compensate in quanto Roma Capitale ha potuto avere a disposizione la documentazione a sostegno della domanda del Ricorrente_1 solo in sede processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma 21.1.2026
Il Giudice monocratico
IN FI