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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1070 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, rappresentato e difeso, dall'avv. dall'Avv. Duilio Piccione Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala nella Via San
Giovanni Bosco n. 48.
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo.
Appellato
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28 marzo 2022 innanzi il Tribunale G.L. di Marsala,
aveva impugnato i provvedimenti datati 28/3/2021 e 29/3/2021, con Parte_1
i quali l' gli aveva revocato il beneficio relativo alle domande di Reddito di CP_1 cittadinanza (avanzate il 10.04.2019 e il 29.10.2019), sul presupposto dell'
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, chiedendo che fossero dichiarati illegittimi anche i successivi provvedimenti datati entrambi
1 19/10/2021, con cui l' aveva domandato la restituzione, entro giorni 30, di CP_1 quanto percepito a tale titolo (rispettivamente da maggio a settembre 2019, per €
40.799,69 e da novembre 2019 a ottobre 2020, per € 5.249,11), nonché la condanna, per l'effetto, dell' a corrispondere le rate maturate e maturande anche in forza CP_1 dell'ulteriore domanda di Reddito di Cittadinanza avanzata il 28/1/2021- e respinta l'1.02.22, per mancato rispetto del termine di presentazione tra una domanda e l'altra previsto dall'art.7 del D.L.n.4/2019 - oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Aveva precisato il ricorrente che, successivamente ai due provvedimenti di revoca del beneficio, era stato destinatario, unitamente alla propria madre
[...]
di un avviso di conclusione delle indagini preliminari (datato Persona_1
6/5/2021), in qualità di indagati “del reato di cui all'art. 110 CP e all'art. 7 comma 1
DL 4/2019 poiché, in concorso tra loro al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 DL cit. attraverso dichiarazioni Persona_1 non veritiere rendeva dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ed in particolare ometteva di dichiarare vincite conseguite al gioco pari ad euro 40.082,42 per l'anno
2017 ed euro 12.014,58 per l'anno 2018, percependo così indebitamente la somma di euro 17,100,00”; che, quindi, solo a seguito della ricezione del citato avviso ex art. 415 bis cpp, - stante l'assoluta lacunosità e genericità delle motivazioni indicate nelle citate missive - aveva avuto contezza, per il tramite della “comunicazione CP_1 notizia di reato” della DF (verbale di accertamento del 6.11.2020), che la revoca dei benefici di cui alle citate domande di Reddito di Cittadinanza si fondava sulla circostanza che:
“è stato quindi appurato, attraverso l'applicativo “Cruscotto Analisi –Conti Gioco –dell'Agenzia Dogane e Monopoli” che è titolare di due Parte_1 conti giochi, n. 9989531 presso il concessionario Microgame SPA e n. 126091 presso il e che nell'anno: 2017 ha conseguito vincite CP_2 Controparte_3 per un importo totale pari a euro 40.080,42 (VGS allegato 8); 2018, dal mese di gennaio al mese di febbraio, ha conseguito vincite per un importo totale pari ad euro
12.014,54 (Vgs allegato 8)”….“In particolare, non possedeva i Parte_1 requisiti reddituali e patrimoniali per poter presentare le domande di RDC, in quanto le vincite conseguite al gioco (anno 2017 euro 40.080,42 e anno 2018 euro
12.014,58) hanno superato la soglia prevista per poter accedere al beneficio […] e quindi l'utilizzo di DSU non veritiere, presentate dalla madre convivente
[...]
) con dati omessi nel quadro FC4 (vincite al gioco conseguite Persona_1 dal figlio ) ha permesso allo stesso di ottenere il beneficio in Parte_1 questione pur non avendone il diritto;
“in particolare, la Persona_1
, essendo madre convivente del (VGS 9,10,11), non poteva
[...] Parte_1
2 non sapere della vincita al gioco da parte del figlio e quindi presentare la DSU con dati omessi e non sapere, altresì, che il figlio utilizzasse la predetta DSU per allegarla alla domanda di RDC”.
Deduceva il : Pt_1
a) di non aver personalmente conseguito vincite al gioco online negli anni
2017-2018 (in tal senso l'atto di querela presentato in data 7/9/2021 nei confronti del titolare di un punto scommesse, sig. ); Parte_2
b) di non aver omesso di dichiarare vincite nella domanda di RDC posto che dalla documentazione posta a corredo della relazione della DF, in particolare dall'esame dell'allegato n. 8, dal titolo “Dettaglio giocate e Movimentazioni per Soggetto –Cruscotto di Analisi –conti di gioco, emergeva che le vincite asseritamente omesse dal erano quantificate tenendo conto del “volume di gioco” o Pt_1
“vincite lorde” e non delle “vincite nette” cioè al netto delle somme giocate. Da tale errata impostazione, deriva che le somme che la DF asserisce che il Pt_1 avrebbe vinto (40 mila circa nel 2017 e 12 mila circa nei primi due mesi del 2018) sono inferiori a quelle giocate (43 mila circa nel 2017 e 12,5 mila circa nei primi 2 mesi del 2018).
L' aveva contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Rilevava che le ragioni della revoca del RDC e del conseguente diniego della nuova domanda, come ammesso dal medesimo ricorrente, si fondavano sull'accertamento, svolto dalla Guardia di Finanza, di guadagni in scommesse on line, non dichiarati nella domanda di RDC, fatti per i quali il era stato Pt_1 rinviato a giudizio ed era tuttora pendente il procedimento penale dibattimentale.
Deduceva, quindi, la legittimità del proprio operato in quanto tale indagine della G.d.F., alla quale il d.l. 4/2019 affida espressamente il controllo sugli aspetti patrimoniali-reddituali in materia di RDC, fosse elemento di prova sufficiente a giustificare de plano il rigetto del ricorso.
Rilevava che le ragioni poste a sostegno del ricorso (abusivo uso di una tessera di gioco a nome del , ovvero insussistenza delle vincite-guadagni stimati Pt_1 dalla DF) fossero giustificazioni inverosimili e prive di rilevanza sia in quanto anche laddove si ritenesse provata la teoria dell'abusivo accesso a suo nome da parte di terzi, appare per tabulas, dal tenore della querela presentata dal ricorrente ed in ricorso riportata, che si tratti di un giocatore abituale (a ciò ostando la previsione dell'art. 5 comma 7 d.l. 4/2019 in base al quale: Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità), sia perché l'art. 7 d.l. 4/2019
3 prevede in ogni ipotesi di dichiarazione omessa o infedele la revoca ex tunc del RDC con recupero di quanto corrisposto.
Con sentenza n. 862/2022, emessa in data 21.09.2022, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che a fronte dell'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza e del decreto che dispone per i fatti oggetto di accertamento, il giudizio penale nei confronti del ricorrente medesimo oltre che della di lui madre, nessun elemento probatorio è stato acquisito in atti al fine di verificare la imputabilità al delle condotte indicate dal ricorrente, non potendosi valorizzare in Pt_2 proposito la denuncia-querela sporta dal in quanto di formazione Pt_1 unilaterale e non seguita –almeno secondo le risultanze del presente giudizio- da ulteriore attività di indagine.
Ha disatteso la rilevanza della prova orale articolata dal ricorrente in relazione sia alla revoca del beneficio che a quanto dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio laddove afferma “che il sottoscritto scommetteva e giocava on line, tramite tessere, su vari siti tra cui Gioco Agile, che di volta in volta venivano fornite dalla stesso punto scommesse, Starbet Sport, sito in Marsala, nella
Via Mazara n. 230, di proprietà di ” condotta comunque non Parte_2 compatibile con la percezione del beneficio in discussione.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato l'11 ottobre 2022.
Con i motivi di gravame l'appellante reitera gli argomenti difensivi svolti in prime cure, dolendosi della reiezione della richiesta di prova con il teste Tes_1
Maresciallo dell'G.d.F. che aveva curato l'indagine ispettiva, volte ad
[...] evidenziare le, a suo dire, criticità delle conclusioni adottate e riassunte nell'allegato n.8 alla relazione (relativo al dettaglio delle giocate), ribadendo, altresì,
l'imputabilità, della condotta illecita contestatagli, al titolare del centro scommesse, come spiegato nell'atto di denuncia querela allegata al ricorso.
Ha resistito l' con memoria del 15 ottobre 2024, reiterando le eccezioni CP_1
e le difese già svolte in prime cure.
All'udienza del 23 gennaio 2025, la causa (rinviata per consentire all di CP_1 dedurre in merito al contenuto della sentenza di assoluzione del per i fatti Pt_1 addebitatigli) previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
Nel merito l'appello è fondato.
Dalla legge istitutiva del benefico in discussione (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) si ricava il carattere complesso della procedura volta al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, che
4 costituisce un intervento contro la povertà, a carico del Ministero del Lavoro, che viene erogata utilizzando la piattaforma telematica per l'acquisizione delle CP_1 domande e la liquidazione delle prestazioni, ma che coinvolge sia gli enti locali che la
Guardia di Finanza, ognuno per quanto di competenza, in modo da creare una rete di controlli.
Prevedono, in particolare, per quel che qui rileva, l'art. 2 comma 1 lett. a, b,
l'art.5 commi 4, 5 e 6, l'art. 7 commi 1,2, 4 del d.l. 4/2019, nel testo vigente ratione temporis che: art.2: (beneficiari):
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro
30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
5 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
Art.5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio): Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all' per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al CP_1 coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (comma 4)
I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore.
Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all' la verifica dei requisiti autocertificati in CP_1 domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (comma 5).
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta
Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare
6 prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Controparte_4
sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc
[...] presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.(comma 6) art. 7 comma 1:
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. comma 2:
L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni. comma 4. (Sanzioni) Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva.
A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Nella specie il beneficio del R.d.C. è stato revocato (v. doc n. 7,8) dall' CP_1
(che ha poi chiesto la restituzione dei ratei per € 10.799,69 ed € 5.249,11, v. doc.
n.9,13) per “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo
7 “, su segnalazione della G.d.F (v. verbale accertamento del 6.11.2020, doc. n.5 fasc.
, che ha riscontrato l'esistenza di vincite conseguite al gioco (anno 2017 euro CP_1
40.080,42 e anno 2018 euro 12.014,58) che hanno superato la soglia prevista per poter accedere al beneficio […] e quindi l'utilizzo di DSU non veritiere, presentate dalla madre convivente ( ) con dati omessi nel quadro Persona_1
FC4 (vincite al gioco conseguite dal figlio ) che ha permesso allo Parte_1 stesso di ottenere il beneficio in questione pur non avendone il diritto.
Dunque, secondo il Tribunale, che ha avallato la tesi dell' non vi sarebbe CP_1 prova della dedotta circostanza che tali vincite on line fossero riconducibili al titolare del centro scommesse che, come denunciato dal (v. doc n.17), aveva Pt_1 abusivamente utilizzato i codici che contraddistinguevano le tessere a lui intestate.
È, tuttavia, documentato che, con sentenza n. 1121/2023 emessa il 7 agosto
2023 ed irrevocabile il 21 ottobre 2023, il Tribunale di Marsala ha assolto
[...]
e la madre dal reato di cui agli artt.110 c.p. e 7 comma Pt_1 Persona_1
1 D.L. n.4/2019 (poiché, in concorso tra loro al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza di cui all'art. 3 DL cit. attraverso Persona_1 dichiarazioni non veritiere rendeva dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ed in particolare ometteva di dichiarare vincite conseguite al gioco pari ad euro
40.082,42 per l'anno 2017 ed euro 12.014,58 per l'anno 2018, percependo così indebitamente la somma di euro 17,100,00”), imputazione che da detta indagine della
G.d.F. era scaturita, con la formula “perché il fatto non sussiste” sulla scorta dei seguenti elementi:
- il teste di P.G. ha riferito che durante le indagini, Testimone_1 analizzando gli estratti del conto gioco intestato al , era emersa l'esistenza di Pt_1 un bonifico di somme su un conto corrente, peraltro poi annullato, di cui però non era stato individuato l'intestatario-beneficiario;
-sottoposto ad esame l'imputato ha dichiarato che nell'anno 2015 Pt_1 aveva aperto un conto-gioco presso il centro scommesse “Starbet Sport” sito nella
Via Mazara di Marsala, gestito da tale , che lo aveva aiutato a Parte_2 creare le credenziali necessarie ad attivare tale conto ed era in possesso della password di accesso;
di avere utilizzato il conto per effettuare solo scommesse sportive calcistiche ma di non avere mai vinto somme superiori a 1.000 euro e di non essere intestatario di alcun conto corrente bancario;
di avere appreso che il utilizzava tale conto-gioco a lui intestato per giocare a poker e gli aveva, Pt_2 quindi, chiesto tramite messaggi inviati sulla piattaforma “Messanger”, di non reiterare tale comportamento (circostanza riscontrata dagli screenshot massaggi del
22.04.2016); che dopo avere ricevuto comunicazione di revoca del Reddito di
8 Cittadinanza ed avere, poi, subito il controllo della Guardia di Finanza, aveva denunciato il Pt_2
- ha riferito che il figlio ogni tanto effettuava Persona_1 scommesse vincendo non più di 100/150 euro;
- , esaminato quale teste, ha confermato di conoscere il Parte_2
perché frequentatore del suo centro scommesse, ammettendo di avere Pt_1 utilizzato personalmente il suo conto-gioco, del quale conosceva la password, per effettuare giocate.
Il Tribunale ha, quindi, valutato che il non fosse l'unico utilizzatore Pt_1 del conto essendo, anzi, emerso che il lo utilizzava a titolo personale per Pt_2 effettuare scommesse conoscendone la password e che non fosse stato accertato se il avesse avuto l'effettiva disponibilità del denaro ricavato dalle vincite per Pt_1 scommesse eseguite sul suo conto-gioco, avendo il teste ammesso che Tes_1 nonostante la disposizione del bonifico di alcune vincite conseguite su tale conto, non era stato individuato l'intestatario del conto corrente sul quale le somme vinte erano state accreditate, né era stato verificato se il fosse titolare di conto corrente o Pt_1 di carte ricaricabili.(v. sentenza depositata telematicamente il 22.10.2024).
Tali riscontrate carenze probatorie e la conseguente pronuncia irrevocabile di assoluzione per insussistenza dei fatti contestati, sono destinate ad incidere sulla vicenda processuale in esame.
Posto, infatti, che il presupposto della revoca del beneficio è stato ancorato alla non veridicità dei dati reddituali dichiarati, riscontrata dalla G.d.F. con il verbale del
6.11.2020 (come previsto dall'art.5 comma 5 del D.L.n.4/2019, su citato), in violazione dell'art. 7 c.1 del D.L. cit, ed in applicazione dell'art.7 comma 4 stesso
D.L., ne consegue che, non essendovi certezza in ordine alla disponibilità in capo al nucleo familiare del del maggior reddito accertato, i dati dichiarati con la Pt_1
DSU ai fini ISEE, non possono ritenersi non veritieri e tali, quindi, da determinare il venir meno dei requisiti per godere dei RDC negli anni in questione.
Né vi è prova certa, per le medesime ragioni che portano a smentire l'indagine circa il conseguimento di introiti per vincite da gioco d'azzardo negli anni 2017/2018, che il abbia utilizzato proprio il RDC conseguito negli anni 2019/2020, Pt_1 oggetto di revoca, per effettuare scommesse in violazione dell'art.5 c.6 del D.L. cit., non riportate nel quadro FC4 di tale DSU.
Se è vero, infatti, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2024, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, comma 2, e art. 25 Cost., sulle disposizioni del d.l. n. 4/2019, che sanzionano penalmente l'omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al Rdc o di mantenerlo, ha anche sottolineato a riguardo che non è
9 «irragionevole che il legislatore abbia escluso che sia compito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si è rovinato con il gioco» perché «non
è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere, evidenziando che il reddito di cittadinanza «risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere», nella specie , è proprio la carenza di prova dell'omessa dichiarazione di precedenti vincite al gioco, e della comunicazione di ulteriori vincite conseguite dal nel periodo in cui ha percepito il Rdc, che Pt_1 esclude la legittimità dell'azione di recupero, effettuata dall' sul presupposto di CP_1 asserite dichiarazioni mendaci.
Resta assorbita l'ulteriore ragione di gravame.
In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio e la conseguente richiesta di ripetizione dei ratei già erogati a tale titolo, avendo il diritto a conseguire la prestazione Pt_1 rivendicata, per le mensilità oggetto di recupero.
In carenza di prova della permanenza dei requisiti richiesti, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere eventuali ulteriori ratei residui non percepiti, ovvero il beneficio di cui alla domanda avanzata il 28.01.2021 che l' ha respinto CP_1 in applicazione dell'art.7 c.11 del D.L. cit (11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data..
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono, come in dispositivo, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.865/2022, emessa in data 21 settembre 2022 dal Tribunale
G.L. di Marsala, dichiara illegittimi i provvedimenti di revoca del c.d. reddito di cittadinanza, del 28 e 29 marzo 2021 e irripetibili le somme a tale titolo già erogate e richieste con provvedimenti del 19.10.2021.
Condanna l'appellato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio che liquida in € 2.738,00, per il primo, ed in € 1.984,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, distraendoli in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
10 Così deciso in Palermo, il 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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