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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1792/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Sezione Specializzata D.L. 13/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta il 01/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. PINELLI GIUSEPPE, presso il quale sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”
Conclusioni del resistente:
“Con il presente atto si costituisce in giudizio il convenuto chiedendo il CP_4
rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/07/2024, Parte_1
[...] Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato a Persona_1
COSOLETO (RC) il 21/10/1908.
Con comparsa del 29/01/2025, il ha chiesto di rigettare la Controparte_4
domanda.
2 Il Pubblico Ministero non ha opposto nulla all'accoglimento del ricorso.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza del 01/03/2025 il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato a [...] il [...] (cfr. estratto dell'atto di nascita) Persona_1
contrasse matrimonio con , senza mai essersi naturalizzato Persona_2
cittadino brasiliano né avendo mai rinunciato alla cittadinanza d'origine (cfr. certificato negativo di naturalizzazione). Da tale unione nacque il 10/05/1950
[...]
(cfr. certificato di nascita), la quale – a sua volta – ha sposato Persona_3 [...]
generando il 05/11/1972, Persona_4 Controparte_1
il 27/07/1974 e Parte_1 Controparte_2
il 03/06/1977 (cfr. certificati di nascita), odierni ricorrenti. Dall'unione fra
[...]
e è nata Parte_1 Persona_5 Persona_6
il 31/12/2006 (cfr. certificato di nascita), anch'ella ricorrente.
[...]
I ricorrenti deducono di avere tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il d'Italia di San Paolo attraverso la piattaforma Controparte_5
“Prenot@mi”, come comprovato dagli screenshot della pagina web del consolato del
04/04/2024, del 02/05/2024 e del 16/05/2024, da cui emerge la comparsa del messaggio (in portoghese): “Questa lista ha già attinto il limite massimo di iscrizioni in questo mese. che tenti nuovamente nel prossimo”. Essi hanno CP_6
depositato anche lo screenshot della pagina web del consolato estratto il 18/07/2023 in cui si afferma genericamente che la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana è “lunga”.
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che l'attore risiede
3 all'estero e il comune di nascita dell'avo cittadino italiano si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del Controparte_7
05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del
28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha
4 specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. SS.UU. 25317/2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_4
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso
5 da proporsi dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994,
è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove straniere, sono tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale: ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi, neppure ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta
6 dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice (a tal proposito, va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi).
Orbene, come si è visto, il ricorrente ha tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il a San Paolo attraverso la Parte_2
piattaforma “Prenot@mi”, senza riuscirvi, dal momento che, all'esito dei diversi tentativi, effettuati in mesi diversi, sul sito web compariva un messaggio in cui si informava l'istante dell'impossibilità di effettuare la prenotazione nel mese in corso e lo si invitava a ritentare nel mese successivo.
E' evidente, dato che tale messaggio è comparso anche all'esito di tentativi effettuati nel mese successivo al primo, che è da escludersi non solo la possibilità che l'istanza del ricorrente venga evasa nell'arco di 730 giorni ma anche che essa possa venire presentata: conseguentemente, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire in via giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che il tempo d'attesa che si prospetta come necessario in via amministrativa si sostanzi in un diniego del riconoscimento del diritto stesso (cfr., fra gli altri, Trib. Bologna
04/04/2023, Trib. Roma 27/01/2022, Trib. Roma 22/01/2021, Trib. Roma 28/10/2020,
Trib. Roma 23/04/2020 e Trib. Roma 07/02/2020).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al decreto n. 58/A/1889 sulla “Grande Naturalizzazione” brasiliana che stabilì che
“sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15/11/1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05/10/1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno che
7 concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, co. 1, c.c.
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pose in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana. Infatti,
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”
(SS.UU. 25317/2022): ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
8 Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e dell'assenza di elementi da cui desumere la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana da parte del dante causa, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente per via paterna dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzioni fino a lui.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e, per l'effetto, il ricorrente deve essere dichiarato cittadino italiano iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ai sensi art. 92, c. 2, c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione, posto che con qualunque tipo di organizzazione i servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura Controparte_4
della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2
il diritto alla cittadinanza italiana;
Controparte_3
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
9 registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 29/03/2025
Il Giudice
Flavio Tovani
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Sezione Specializzata D.L. 13/2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Dott. Flavio Tovani, a scioglimento della riserva assunta il 01/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe promossa da:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. PINELLI GIUSEPPE, presso il quale sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_4
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge con la partecipazione del Pubblico Ministero
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”
Conclusioni del resistente:
“Con il presente atto si costituisce in giudizio il convenuto chiedendo il CP_4
rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/07/2024, Parte_1
[...] Controparte_1 [...]
e Controparte_2 Controparte_3
hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano , nato a Persona_1
COSOLETO (RC) il 21/10/1908.
Con comparsa del 29/01/2025, il ha chiesto di rigettare la Controparte_4
domanda.
2 Il Pubblico Ministero non ha opposto nulla all'accoglimento del ricorso.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, con ordinanza del 01/03/2025 il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nato a [...] il [...] (cfr. estratto dell'atto di nascita) Persona_1
contrasse matrimonio con , senza mai essersi naturalizzato Persona_2
cittadino brasiliano né avendo mai rinunciato alla cittadinanza d'origine (cfr. certificato negativo di naturalizzazione). Da tale unione nacque il 10/05/1950
[...]
(cfr. certificato di nascita), la quale – a sua volta – ha sposato Persona_3 [...]
generando il 05/11/1972, Persona_4 Controparte_1
il 27/07/1974 e Parte_1 Controparte_2
il 03/06/1977 (cfr. certificati di nascita), odierni ricorrenti. Dall'unione fra
[...]
e è nata Parte_1 Persona_5 Persona_6
il 31/12/2006 (cfr. certificato di nascita), anch'ella ricorrente.
[...]
I ricorrenti deducono di avere tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il d'Italia di San Paolo attraverso la piattaforma Controparte_5
“Prenot@mi”, come comprovato dagli screenshot della pagina web del consolato del
04/04/2024, del 02/05/2024 e del 16/05/2024, da cui emerge la comparsa del messaggio (in portoghese): “Questa lista ha già attinto il limite massimo di iscrizioni in questo mese. che tenti nuovamente nel prossimo”. Essi hanno CP_6
depositato anche lo screenshot della pagina web del consolato estratto il 18/07/2023 in cui si afferma genericamente che la lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana è “lunga”.
Preliminarmente va affermata, ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.l. 13/2017, la competenza di questa Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, dal momento che l'attore risiede
3 all'estero e il comune di nascita dell'avo cittadino italiano si trova nella circoscrizione di competenza di questa Sezione Specializzata.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del Controparte_7
05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del
28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha
4 specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555/1912 e dalla legge attualmente in vigore (la n. 91/1992), la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. SS.UU. 25317/2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 l. 91/1992, è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_4
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso
5 da proporsi dinanzi al tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 d.P.R. 362/1994,
è previsto che l'amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché la materia delle sanzioni processuali non è suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove straniere, sono tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale: ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi, neppure ratione temporis, alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta
6 dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice (a tal proposito, va considerato che le amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi).
Orbene, come si è visto, il ricorrente ha tentato invano più volte di formulare la richiesta di cittadinanza presso il a San Paolo attraverso la Parte_2
piattaforma “Prenot@mi”, senza riuscirvi, dal momento che, all'esito dei diversi tentativi, effettuati in mesi diversi, sul sito web compariva un messaggio in cui si informava l'istante dell'impossibilità di effettuare la prenotazione nel mese in corso e lo si invitava a ritentare nel mese successivo.
E' evidente, dato che tale messaggio è comparso anche all'esito di tentativi effettuati nel mese successivo al primo, che è da escludersi non solo la possibilità che l'istanza del ricorrente venga evasa nell'arco di 730 giorni ma anche che essa possa venire presentata: conseguentemente, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire in via giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che il tempo d'attesa che si prospetta come necessario in via amministrativa si sostanzi in un diniego del riconoscimento del diritto stesso (cfr., fra gli altri, Trib. Bologna
04/04/2023, Trib. Roma 27/01/2022, Trib. Roma 22/01/2021, Trib. Roma 28/10/2020,
Trib. Roma 23/04/2020 e Trib. Roma 07/02/2020).
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre- costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al decreto n. 58/A/1889 sulla “Grande Naturalizzazione” brasiliana che stabilì che
“sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15/11/1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05/10/1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del Regno che
7 concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, co. 1, c.c.
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pose in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana. Infatti,
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione “iure sanguinis” ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello “status” per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”
(SS.UU. 25317/2022): ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio, l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
8 Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, e dell'assenza di elementi da cui desumere la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana da parte del dante causa, risulta provata la discendenza diretta del ricorrente per via paterna dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa senza interruzioni fino a lui.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e, per l'effetto, il ricorrente deve essere dichiarato cittadino italiano iure sanguinis, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ai sensi art. 92, c. 2, c.p.c.. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione, posto che con qualunque tipo di organizzazione i servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura Controparte_4
della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
[...]
Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2
il diritto alla cittadinanza italiana;
Controparte_3
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei
9 registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso il 29/03/2025
Il Giudice
Flavio Tovani
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