Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Follieri e Roberto Eustachio Sisto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'interno;
- Prefettura-U.T.G. di Foggia;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
- -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Teta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore, in Foggia, al corso Vittorio Emanuele II, n. 8;
per l'annullamento
- dell’informativa interdittiva antimafia, ex artt. 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, nei confronti della ricorrente, adottata dal Prefetto di Foggia il 4 dicembre 2024, prot. n. 91219, comunicata alla ricorrente il 5 dicembre 2024;
- del conseguente provvedimento del 5 dicembre 2024, prot. n. 91992, con il quale il Prefetto di Foggia ha disposto, ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, conv. dalla l. n. 114/2014, la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ricorrente da parte di tre commissari, limitatamente alla completa esecuzione dei contratti in corso con le pubbliche amministrazioni;
nonché ,
ove occorra, di tutti gli atti, i verbali e i rapporti citati nella predetta informativa interdittiva, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Prefettura-U.T.G. di Foggia;
Visto l’atto d’intervento ad adiuvandum dei soggetti indicati supra ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. NI CO e uditi per le parti i difensori gli avvocati Francesco Follieri e Roberto Eustachio Sisto, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 17.12.2024, la cooperativa sociale sanitaria e di servizi integrati per azioni “-OMISSIS-” (di seguito anche con l’acronimo -OMISSIS-) – società senza scopo di lucro e a carattere prettamente mutualistico, che opera nel settore sanitario, sociosanitario e socioassistenziale in diverse Regioni italiane (Puglia, Marche, Sardegna e Campania) – ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia di cui è stata destinataria il 5 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 (di seguito anche codice antimafia), nonché il conseguente provvedimento di straordinaria e temporanea gestione disposto nei confronti della medesima società, entrambi emessi dalla Prefettura di Foggia.
1.1. In sintesi, con articolati motivi di gravame, la ricorrente ha contestato la legittimità della misura interdittiva, deducendo che:
i) il procedimento sarebbe stato concluso ad oltre un anno dall’audizione della ricorrente e comunque utilizzando elementi non sottoposti al contraddittorio e non oggetto di audizione (violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 92, comma 2- bis e 2- ter , del d.lgs. n. 159/2011, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, difetto di motivazione);
ii) il “contesto ambientale” sarebbe stato enfatizzato nell’interdittiva e, comunque, non assumerebbe alcuna rilevanza, tenuto conto del fatto che, dal 2021, la ricorrente avrebbe interrotto le relazioni imprenditoriali con le compagini societarie potenzialmente “infiltrate” (difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione carente, illogica e contraddittoria e violazione dell’art. 97 Cost., per violazione del principio di imparzialità dell’amministrazione);
iii) l’azione amministrativa sarebbe comunque viziata per violazione dell’art. 94- bis del codice antimafia, atteso che ‹‹la Prefettura non poteva adottare una informativa interdittiva “piena”›› , dovendo invece procedere, tutt’al più, all’adozione delle (più miti) misure collaborative (violazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, sproporzione, irragionevolezza e illogicità manifeste, difetto di motivazione e travisamento dei fatti).
1.2. Dalla dedotta illegittimità della misura interdittiva, poi, conseguirebbe anche l’invalidità derivata del provvedimento indicato in epigrafe e concernente la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ricorrente ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente per il tramite dell’Avvocatura erariale, la quale ha difeso la legittimità del provvedimento sia sotto il profilo strettamente procedurale che sotto il profilo del merito, deducendo ampiamente sul contesto ambientale mafioso in cui sarebbe inserita la ricorrente.
3. Con atto del 10.3.2025, sono intervenuti ad adiuvandum numerosi pazienti e caregivers di pazienti assistiti presso la struttura ricorrente, lamentando l’impossibilità di accedere – a causa dell’interdittiva – a servizi sociosanitari di primaria importanza. Gli interventori hanno pertanto concluso per l’accoglimento tanto dell’istanza cautelare quanto del ricorso proposti dalla cooperativa -OMISSIS-.
4. Con ordinanza n. 87/2025 del 13.3.2025, la Sezione ha concesso la tutela cautelare richiesta per profili attinenti al periculum in mora , tenuto anche conto del fatto che risultava già fissata, per il giorno 26 febbraio 2025, l’udienza dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria per la verifica dei presupposti di ammissione dell’impresa ricorrente al controllo giudiziario, richiesto ai sensi dell’art. 34- bis , comma 6, del codice antimafia.
Il provvedimento interinale è stato impugnato dall’Amministrazione resistente dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 1639/2025 dell’8 maggio 2025, ha dichiarato l’appello cautelare interposto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, rilevando la sospensione ex lege dell’informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 34- bis , comma 7, del d.lgs. n. 159/2011, a seguito dell’ordinanza dell’11 aprile 2025, con la quale il Tribunale di Bari, Sez. III penale, in funzione di Tribunale per la prevenzione, ha ammesso la cooperativa ricorrente al controllo giudiziario per la durata di due anni.
5. Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2025, in vista della quale l’impresa ricorrente ha depositato una memoria finale insistendo per le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, la causa – previa discussione delle parti – è stata trattenuta in decisione.
6. Giova, in primo luogo, richiamare i fatti (e dunque i presupposti), ritenuti dall’Autorità prefettizia, legittimanti l’adozione della misura interdittiva gravata.
6.1. In particolare, va rammentato che gli esiti degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione giungono a valle delle istanze di varie stazioni appaltanti, ex art. 91, del d.lgs. n. 159/2011, con le quali è stata chiesta l'informazione antimafia relativamente all'impresa ricorrente.
6.2. Nell’ambito della relativa istruttoria, il Prefetto di Foggia, con nota prot. n. 21857 del 28.3.2023, ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento preordinato all'emissione dell'informazione interdittiva antimafia, valutando il rischio di infiltrazione criminale alla stregua di quanto sarebbe emerso dagli atti giudiziari relativi alle operazioni note come “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- bis ” e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia (D.D.A.) di Bari, per l'asserita riconducibilità della società ricorrente – al di là del formale assetto societario – all’imprenditore -OMISSIS-, soggetto risultato “contiguo” ad esponenti di vertice della criminalità foggiana.
6.3. Con note del 7.9.2023 e del 21.10.2023, la società ha formulato osservazioni e prodotto documentazione, mentre in data 11.9.2023 si è svolta l'audizione del legale rappresentante della medesima cooperativa.
6.4. In data 4.12.2024, il Prefetto di Foggia ha emesso l’informazione interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa ricorrente, ritenendo sussistenti possibili tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionarne l'attività. In particolare, secondo l’Autorità di pubblica sicurezza «la genesi della -OMISSIS-e la compagine societaria ed organizzativa (..)» documenterebbero «come la stessa costituisca una impresa di famiglia, della famiglia -OMISSIS-, il cui capostipite imprenditoriale è -OMISSIS-». La -OMISSIS-sarebbe, dunque, nella valutazione prefettizia, riconducibile a -OMISSIS-, quale effettivo dominus tanto della impresa ricorrente, quanto della “-OMISSIS-” s.p.a. e della cooperativa “-OMISSIS-” (queste ultime già attinte da interdittiva antimafia e già ammesse alla misura di cui all'art. 34- bis del codice antimafia). A sostegno di tale assunto deporrebbe una serie di cariche sociali, relative alla cooperativa ricorrente, rivestite – ma soltanto sino al 2021 – da soggetti riconducibili al sig. -OMISSIS-. Sotto il concorrente versante delle “cointeressenze”, poi, l’interdittiva ha valorizzato l’analisi dei bilanci delle citate, collegate imprese, evidenziando come dall’esame della documentazione contabile risulterebbe una partecipazione della cooperativa -OMISSIS- nella -OMISSIS-, poi dismessa nel 2021; risulterebbe, altresì, che negli anni 2020/2021 la -OMISSIS- avrebbe erogato somme di denaro alla -OMISSIS- e alla -OMISSIS-, qualificate quali finanziamenti infruttiferi; risulterebbe, ancora, che in data 10.8.2021 la -OMISSIS- ha restituito alla -OMISSIS- un prestito finanziario infruttifero per l'importo di € 556.000. Tali elementi, nella prospettiva prefettizia, supporterebbero l’ipotesi di una stretta interdipendenza tra le predette società che avrebbero come comune denominatore la presenza ed il controllo operativo dell'imprenditore -OMISSIS-, sia pure con diversità di ruoli.
7. Alla luce del tratteggiato quadro fattuale, che ha portato l’Autorità prefettizia all’adozione della misura interdittiva per cui è causa, vanno scrutinati i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente.
7.1. In primo luogo, secondo la prospettazione attorea, l’Amministrazione avrebbe violato l’art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011, così integrando un grave vulnus al contraddittorio procedimentale. Si contesta in particolare che, dopo l’audizione della -OMISSIS-(in data 11 settembre 2023), quindi una volta conclusa la fase di interlocuzione, l’attività istruttoria è proseguita per oltre un anno, fino a quando – il 4 dicembre 2024 – è stata adottata la misura interdittiva.
7.2. Ritiene il Collegio che il motivo meriti accoglimento.
Va subito premesso e chiarito che non si intende qui porre in discussione il principio (peraltro affermato anche nella recente pronuncia della Sezione n. 1066/2025 del 12.9.2025) per il quale, pur dopo la modifica apportata (con la novella del 2021) all’art. 92 citato, il contraddittorio con il (potenziale) destinatario di una misura interdittiva debba comunque inquadrarsi nel peculiare ambito in cui si colloca l’azione amministrativa concernente le verifiche antimafia; ambito evidentemente finalizzato alla cura di interessi pubblici fondamentali, la cui effettiva salvaguardia non può essere erosa dalle esigenze partecipative, le quali – pur (astrattamente) tutelabili – possono, talvolta, certamente assumere carattere recessivo. È quanto accade, infatti, per stessa previsione legale, ove il quadro fattuale di riferimento ponga in rilievo ragioni di celerità, oppure laddove sussistano “elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011). Dunque, va ribadito che una generalizzata e inderogabile estensione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (o, comunque, di completa ostensione degli atti istruttori) potrebbe, in concreto, comportare il rischio di compromettere l’attività di contrasto al fenomeno mafioso, attività presidiata dall’esigenza di rapidità dell’azione amministrativa, peraltro già considerata dal legislatore – in via generale – con l’art. 7 della l. n. 241/1990.
Nel caso che qui occupa, però, non risultano evidenziate esigenze di speditezza o di potenziale compromissione dell’azione di prevenzione e contrasto della mafia (quali presupposti derogatori rispetto all’applicazione della richiamata disciplina di partecipazione procedimentale) ed anzi l’azione amministrativa ha principiato da una favorevole valutazione in ordine alla possibilità di acquisire (anche) elementi dalla società interessata destinataria.
7.3. Più nello specifico, l’Amministrazione procedente – evidentemente non avendo ravvisato “particolari esigenze di celerità del procedimento” – ha dapprima, in data 28 marzo 2023, inviato la comunicazione di avvio dell’istruttoria amministrativa (rappresentando la facoltà di esercitare “i diritti di partecipazione al procedimento in itinere ” ), poi, in data 11 settembre 2023, ha proceduto all’audizione del (potenziale) destinatario della misura. Tuttavia, all’esito di tale fase di contraddittorio procedimentale, la Prefettura di Foggia non soltanto non ha adottato alcun provvedimento interdittivo ma ha inteso proseguire l’attività di indagine, verifica e accertamento, pervenendo all’emissione della misura gravata a distanza di oltre un anno dall’audizione citata nonché dall’ultima memoria integrativa prodotta dalla ricorrente e acquisita agli atti in data 21 ottobre 2023.
7.4. Orbene, se da un lato – come già accennato, alla luce delle norme poc’anzi richiamate – è certamente ammissibile (ed espressamente contemplata), in subiecta materia , la possibilità di comprimere od omettere il momento partecipativo (proprio in ragione dei superiori beni e interessi pubblici coinvolti), è altrettanto innegabile come l’Amministrazione procedente debba – in siffatte ipotesi – rappresentare (o quanto meno richiamare) quelle esigenze istruttorie che, nel caso concreto, non consentono lo svolgimento (ed anzi impongono la pretermissione) della fase di partecipazione dell’interessato al procedimento. Di contro, qualora non sussistano i presupposti normativi per operare tale scelta ablativa, il modus procedendi adottato dall’Amministrazione – coerentemente con la primigenia scelta di accordare le garanzie partecipative – deve svilupparsi mediante un’azione di accertamento e di indagine che sia volta a realizzare una valutazione effettiva e sostanziale anche degli elementi informativi e dei contributi partecipativi forniti dall’interessato. Diversamente, come accaduto nella vicenda sub iudice , l’Amministrazione incorre indubbiamente in un’erronea applicazione del principio del contraddittorio e delle norme di legge, sopra citate, volte proprio a rendere operativo il medesimo principio.
7.5. Nel caso di specie, infatti, inizialmente, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 84 e 91 del codice antimafia ed è stata svolta anche l’audizione dell’interessato (non ritenendo sussistenti particolari esigenze di celerità, come già anticipato supra ), in un secondo momento, è stato espletato un supplemento di attività istruttoria – significativo per attività e per durata ma – successivo alla fase di partecipazione procedimentale dell’impresa interessata, all’esito del quale, senza procedere a (nuovo) contraddittorio e senza fornire alcuna motivazione al riguardo, è stata adottata la misura interdittiva anche sulla base di elementi non oggetto dell’iniziale (e a questo punto formale) momento di interlocuzione.
7.6. In merito, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire come l’istituto di cui all’art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011, sia finalizzato – con una precipua rilevanza sostanziale – ad ottenere dalla (o quanto meno a ricercare nella) interazione dialettica con il (potenziale) destinatario dell’interdittiva un possibile effetto utile, non tanto in termini di (mera) deflazione del contenzioso, quanto piuttosto sotto il profilo dell’approfondimento istruttorio e della rivalutazione di informazioni talvolta sottovalutate o addirittura trascurate ( cfr. , in termini analoghi, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 678/2023).
Peraltro, da un’attenta analisi normativa, oltre al comma 2- bis, anche il comma 2- ter dell’art 92 citato concorre a delineare un sistema che, dopo l’incisiva novella del 2021, ha previsto delle precise e puntuali scansioni procedimentali anche in ordine alla fase del contraddittorio; essa è assurta quindi a regola che l’Autorità di pubblica sicurezza deve seguire, a meno che non ricorrano particolari (e motivate) esigenze di celerità del procedimento.
7.7. Non colgono nel segno, in merito, le difese articolate dall’Avvocatura erariale, la quale – dopo aver circoscritto la portata del principio del contraddittorio in materia di prevenzione antimafia (rammentando i poteri di sottrazione previsti in capo all’amministrazione) – ha dedotto che l’ulteriore istruttoria sarebbe stata espletata con funzioni di garanzia per l’interessato, cioè al fine precipuo di verificare le tematiche conseguenti all’audizione della ricorrente. Inoltre, sempre ad avviso della difesa della parte pubblica, la prospettazione della ricorrente sarebbe destituita di fondamento nella misura in cui si valorizzi la natura non perentoria del termine di sessanta giorni (indicato nell’art. 92, comma 2- bis , cit.) che, peraltro, attiene alla (sola) procedura del contraddittorio e non anche all’adozione del provvedimento interdittivo.
Orbene, quanto alla possibilità di derogare al momento partecipativo, si è già avuto modo di ricordare come il potere di escludere un’interlocuzione con l’interessato (o quello di sottrarvi taluni atti istruttori) sia esercitabile dall’Amministrazione procedente ma allorquando sussistano i relativi presupposti giuridico-fattuali, cioè le esigenze di celerità (per la totale pretermissione del contraddittorio) e quella di segretezza istruttoria (per limitare la discovery documentale). Nel caso di specie, invece, è stata proprio l’Amministrazione a non ravvisare ragioni di celerità e ad ammettere la (ordinaria) partecipazione procedimentale, salvo poi debordare, in corso di procedimento, dai binari legislativi così tradendo – nella sostanza – quelle prerogative partecipative inizialmente assicurate dalla stessa p.a.
Non convince neppure la lettura “garantistica” attribuita dall’Avvocatura erariale al (lungo) supplemento di istruttoria compiuto dalla Prefettura. Al riguardo, basti considerare che, proprio nell’ottica di una reale funzione di garanzia della partecipazione al procedimento amministrativo, l’Autorità prefettizia avrebbe dovuto sottoporre a (nuovo) contraddittorio tutti quegli elementi istruttori richiamati nel provvedimento interdittivo ma successivi all’audizione o comunque non oggetto di interlocuzione (neppure scritta) con l’interessato (si fa riferimento, in particolare, al rapporto della D.I.A. di Foggia n. 9409 del 25 settembre 2023, a due rapporti della Questura di Foggia n. 101961 e n. 85341 e, rispettivamente, del 26 ottobre 2023 e del 16 settembre 2024).
Infine, sotto il profilo dei termini procedimentali e delle relative previsioni legali, rileva il Collegio che mentre l’art. 92, comma 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011 individua – come evidenziato dall’Avvocatura dello Stato – il termine di sessanta giorni per la “procedura del contraddittorio”, il successivo comma 2- ter , proprio con specifico riguardo al momento di emissione dell’interdittiva, prevede che l’Autorità adotti la misura “al temine della procedura in contraddittorio” di cui al comma precedente. Dunque, in disparte il tenore letterale della norma citata, che depone chiaramente nel senso di una stretta consequenzialità temporale (ed anche logica) tra la fine della fase di partecipazione e l’adozione della misura, risulta comunque arduo sostenere – in sostanziale contrasto con la (indiscussa) funzione di tutela anticipata e preventiva assolta dai provvedimenti del tipo di quello per cui è causa – che l’Autorità di pubblica sicurezza non debba “chiudere” il procedimento nell’immediatezza degli accertamenti espletati, tanto più se si considera che lo stesso art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 fissa in trenta giorni (o quarantacinque in caso di verifiche di particolare complessità) il termine per il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva.
7.8. In altre parole, al di là della natura perentoria o meno dei termini previsti nel citato articolo, l’attività amministrativa interdittiva di cui è attributaria l’Autorità di pubblica sicurezza nell’ambito delle verifiche (di prevenzione) antimafia è chiaramente (e comprensibilmente) ispirata ad una logica di celerità e rapidità dell’intervento proprio in ragione della preminenza e centralità dei fondamentali beni e interessi pubblici che quella stessa azione dello Stato intende tutelare. Se poi vi fossero (come parrebbe essere accaduto nell’odierna vicenda) ragioni ostative acché l’intervento interdittivo si realizzi nell’immediatezza degli accertamenti espletati (perché, ad esempio, emergono nuovi elementi istruttori), allora la stessa Autorità che ha (già) assolto agli obblighi partecipativi nella prima fase istruttoria non può adottare l’interdittiva a distanza di un considerevole lasso di tempo (in questo caso oltre un anno), omettendo di coinvolgere (nuovamente) la società interessata e ciò facendo senza fornire alcuna (o adeguata) motivazione in merito. Tale modus procedendi non è in linea con l’intenzione perseguita dal legislatore il quale, nello scandire (anche) le fasi del contraddittorio procedimentale, ne ha voluto garantire un’applicazione sostanziale ed effettiva, fatte salve – giova ribadirlo ancora – le possibili deroghe legislativamente previste.
In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto perché l’azione della Prefettura si è svolta in violazione (sostanziale) del principio del contraddittorio procedimentale, così come cristallizzato negli artt. 92, commi 2- bis e 2- ter , del d.lgs. n. 159/2011.
8. L’illegittimità dell’azione prefettizia, appena affermata sotto il profilo procedurale (e formale), ma con le evidenti ricadute di ordine sostanziale già richiamate, assume – inevitabilmente – connotazione assorbente e pregiudiziale rispetto alle ulteriori censure dedotte. Infatti, in ipotesi di riesercizio del potere interdittivo, la Prefettura dovrà – necessariamente – riattualizzare ogni valutazione di possibile condizionamento e/o inquinamento mafioso dell’impresa ricorrente. Tuttavia, proprio nella prospettiva da ultimo richiamata, appare comunque opportuno far menzione di taluni elementi di criticità rilevabili anche sotto il profilo dei contestati indici fattuali di “contiguità compiacente” e, dunque, del merito delle valutazioni prefettizie.
8.1. Come ricordato supra , l’elemento portante dell’interdittiva è stato rinvenuto nella riconducibilità della ricorrente al cd. “Gruppo -OMISSIS-” (che la -OMISSIS-comporrebbe insieme a -OMISSIS- e -OMISSIS-, secondo la Prefettura) e, per ciò solo, nella riconducibilità della --OMISSIS--OMISSIS--, solo quest’ultimo esposto (secondo la Prefettura) a contatti mafiosi. Al riguardo, la ricorrente ha dedotto (e sottolineato a più riprese) che l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che tra il 2020 e il 2021 vi sarebbe stata una cesura netta tra la -OMISSIS-e le -OMISSIS-, tra il management della -OMISSIS-e -OMISSIS--.
Rispetto a tale dato fattuale – oggettivamente significativo – il corredo motivazionale a sostegno della misura interdittiva risulta effettivamente deficitario. Peraltro, le lacune istruttorie riscontrate da tale angolo prospettico, rendono del tutto superflua ogni considerazione sul contesto ambientale-criminale di riferimento (pur approfonditamente e dettagliatamente descritto) in cui sarebbe stata inserita, in ipotesi, la ricorrente. Basti evidenziare, sul punto, che quand’anche vi fosse stato un condizionamento, rebus sic stantibus , esso sarebbe comunque da collocare temporalmente a diversi anni di distanza dall’adozione della misura interdittiva, con tutte le ovvie conseguenze in termini di (assenza di) attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione.
8.2. In altre parole, gli indici fattuali di contiguità (contestati nel provvedimento) sono destinati a infrangersi contro le deduzioni di parte – anche documentalmente provate – relative alla “rottura” dei rapporti imprenditoriali intercorrenti (ma in passato) tra la -OMISSIS- ed il resto della compagine societaria (potenzialmente) “contaminata” dal fenomeno mafioso. Tale rilevante elemento di discontinuità non è risultato adeguatamente considerato e vagliato in sede procedimentale, così integrando una significativa carenza istruttoria di cui si è avuto contezza anche in sede processuale, laddove neppure la difesa pubblica è riuscita, sul punto specifico, a destituire di fondamento le deduzioni attoree.
8.3. Per i – già evidenziati – profili di pregiudizialità logico-giuridica connessi alla rilevata violazione del contraddittorio procedimentale, può prescindersi anche dall’esame del terzo motivo di gravame, concernente la violazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, per omessa valutazione e adozione delle (più miti) misure di prevenzione collaborativa.
8.4. Con il quarto motivo di gravame, invece, la ricorrente si è limitata a censurare – su un distinto ma connesso ambito amministrativo – il provvedimento adottato dalla stessa Prefettura resistente proprio in stretta conseguenza dell’emissione dell’interdittiva per cui è causa. Anche sotto tale aspetto, le deduzioni attoree sono fondate, atteso il diretto e assorbente richiamo all’interdittiva gravata operato dall’Autorità prefettizia, a giustificazione della misura di straordinaria e temporanea gestione adottata nei confronti della ricorrente.
9. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va accolto in relazione al primo, assorbente motivo di gravame e, per l’effetto, va annullata la misura interdittiva emessa dalla Prefettura di Foggia, prot. n. 0091219 del 4.12.2024, con il conseguente effetto caducatorio – per illegittimità derivata – del provvedimento della medesima Prefettura prot. 91992 del 5.12.2024, concernente la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ricorrente ex art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014. Nondimeno, tenuto conto della peculiarità della vicenda e di taluni elementi di novità della questione, sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la misura interdittiva e il provvedimento di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI NO, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
NI CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CO | RI NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.