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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 291/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Defilippi e Gianna
Sammicheli per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Alberto
Fuochi per procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito notaio di MI (Roma) Persona_1
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
FATTI DI CAUSA
ha proposto opposizione, davanti al Tribunale Parte_1
di Massa, al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare euro 68.723,74 all , quale soggetto surrogato ex lege CP_1
in forza dell'art. 2, comma 7, L. 297/1982, per le somme pagate dal Fondo di Garanzia agli ex-dipendenti della fallita ditta a titolo di TFR e ultime tre mensilità di Parte_1
retribuzione; ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, ha rilevato che l' aveva pagato ai lavoratori una somma CP_1
inferiore a quella ingiunta, comunque non provata con idonei documenti, ed infine ha affermato l'illegittimità della surroga ex art. 2, comma 7, L. 297/1982, dovendosi l' avvalere CP_1
dell'azione ordinaria ex art. 2900 c.c., ed ha chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento CP_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 91/2024, pubblicata il 10.4.2024, il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente a pagare all' CP_1
euro 57.815,35, oltre rivalutazione e interessi dal 1°.3.2024.
Propone appello la sig.ra resiste l' . Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione
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scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 2.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- il termine di prescrizione è decennale relativamente ai crediti per i quali sia stata data la prova dell'emissione dei decreti ingiuntivi richiesti dai lavoratori ammessi al passivo fallimentare e per i quali l' si è in seguito CP_1
surrogato; è quinquennale per i crediti per retribuzioni residue e TFR per i quali non è stata fornita la prova dell'intervento di un provvedimento giurisdizionale suscettibile di passaggio in giudicato per cui possa trovare applicazione l'art. 2953 c.c.;
- il fatto che l sia stato ammesso al passivo del CP_1
fallimento non comporta che l' debba avvalersi CP_1
dell'azione ordinaria di surrogazione anziché della surroga ex art. 2, comma 7, L. 297/1982;
- la circostanza che l' abbia pagato agli ex-dipendenti CP_1
dell'opponente una somma inferiore a quella ingiunta deriva dal fatto che l'importo da ingiungere deve essere al lordo delle ritenute fiscali già versate, il cui onere deve ricadere sull'obbligato principale e non sull' ; CP_1
- si possono riconoscere gli importi indicati nei decreti ingiuntivi prodotti in giudizio, ottenuti dagli ex-dipendenti della , oltre agli accessori successivi Controparte_2
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maturati ex lege, se e nella misura in cui sono confermati dalle quietanze prodotte, sottoscritte dagli ex-dipendenti:
l'importo complessivo ammonta ad euro 47.319,95;
- devono aggiungersi gli importi dovuti a titolo di rivalutazione e interessi dal giorno del pagamento dell' ad oggi (rectius al 29.2.2024, non essendo CP_1
ancora disponibile l'indice ISTAT di marzo), calcolati sul capitale rivalutato indicato nelle quietanze (al netto delle ritenute fiscali, nonché degli interessi, per evitare l'anatocismo): il totale ammonta ad euro 57.815,35, cui devono aggiungersi gli accessori dal 1°.
3.2024 al saldo.
Con il primo motivo l'appellante deduce la nullità della sentenza e l'inammissibilità delle prove osservando che l' si era CP_1
costituito in giudizio senza produrre prova del proprio credito né lo stato passivo del fallimento e che tuttavia, con due successive ordinanze, il Giudice di primo grado aveva prima autorizzato
“l' a richiedere presso la Cancelleria fallimentare del CP_1
Tribunale di Massa e/o presso il curatore fallimentare copia dello stato passivo relativo alla e copia Controparte_2
dei decreti ingiuntivi emessi in favore di e Parte_2
nonché a richiedere, eventualmente, Parte_3
quest'ultima documentazione anche presso la cancelleria lavoro del Tribunale di Massa e/o del Tribunale di La Spezia” e aveva poi dato termine all' per l'eventuale deposito di atti CP_1
interruttivi della prescrizione, nonostante che il potere officioso del giudice non possa riguardare una prova da cui le parti siano
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decadute.
Il motivo è infondato.
L' , costituendosi tempestivamente nel giudizio di primo CP_1
grado, aveva formulato due istanze di esibizione chiedendo che, ai sensi degli artt. 210 – 213 c.p.c., “in relazione alle posizioni
e sia acquisito presso il Tribunale di Parte_2 Per_2 Per_3
Massa e di La Spezia o, in subordine, presso i lavoratori o i loro legali la copia integrale” dei decreti ingiuntivi e che “sia acquisita copia dello stato passivo del fallimento presso la
Cancelleria fallimentare del Tribunale di Massa e/o presso il curatore fallimentare”.
Quindi, il Tribunale non ha affatto utilizzato i poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c., ma si è limitato ad accogliere le tempestive istanze istruttorie dell' per CP_1
acquisire agli atti di causa dei documenti (decreti ingiuntivi e stato passivo del fallimento) rilevanti per la decisione, dei quali l' non poteva essere in possesso. CP_1
Con il secondo motivo la sig.ra ripropone l'eccezione Pt_1
di prescrizione quinquennale di tutti i crediti per i quali l' CP_1
agisce in surroga, indipendentemente dall'esistenza di decreti ingiuntivi, e deduce che il dipendente che insinui il proprio credito per TFR nel fallimento della propria datrice di lavoro non può pretendere l'ammissione al privilegio anche per gli interessi e la rivalutazione maturati successivamente alla definitività dello stato passivo, e che la stessa regola si applica anche all' che CP_1
agisce in surrogazione.
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Il motivo è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che “il termine di prescrizione sia decennale solo relativamente ai crediti per i quali sia stata data la prova dell'emissione dei decreti ingiuntivi richiesti dai lavoratori ammessi al passivo fallimentare e per i quali l' si è in seguito surrogata mentre, viceversa, deve CP_1
ritenersi quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, commi 4 e 5, c.c., per i crediti, derivanti da mancata corresponsione di retribuzioni residue e TFR, per i quali non è stata fornita la prova dell'intervento di un provvedimento giurisdizionale suscettibile di passaggio in giudicato per cui possa trovare applicazione
l'art. 2953 c.c.”.
Conseguentemente, il primo Giudice ha riconosciuto a favore dell' solo gli importi indicati nei decreti ingiuntivi prodotti CP_1
in giudizio (per i quali non è contestato che non sia maturata la prescrizione decennale), oltre agli accessori successivi maturati ex lege, se e nella misura in cui erano confermati dalle quietanze prodotte;
è evidente, infine, che l' ha diritto di ripetere CP_1
integralmente dal datore di lavoro quanto abbia pagato ai lavoratori e non abbia poi ottenuto dal fallimento sicché – essendo pacifico che il fallimento è stato chiuso per incapienza totale – è incontestabile che l' abbia diritto di ripetere CP_1
dall'appellante anche gli interessi e la rivalutazione monetaria che ha pagato ai lavoratori.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta omessa e insufficiente decisione quanto alla surroga ed al quantum del credito
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deducendo che le quietanze depositate provano pagamenti effettuati per soli 29.781,13 euro e che la surroga dell' nel CP_1
privilegio spettante ai lavoratori avrebbe consentito all'Istituto di essere ammesso alla procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbero assunto i lavoratori e, quindi, non in maniera integrale, ma con i limiti di cui agli artt. 54, 55 e 59 L. Fall..
Il motivo è infondato.
La contestazione sul quantum è generica e, come tale, non è idonea ad incrinare la dettagliata ricostruzione degli importi risultanti dalle quietanze in atti, contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 12-13).
Infine, i limiti previsti dagli artt. cit. L. Fall. riguardano la procedura concorsuale, non le azioni esperibili contro il debitore tornato in bonis: la stessa sentenza invocata dall'appellante
(Cass. 19988/2014) esclude che si possa affermare “che per la parte non ammessa allo stato passivo il diritto non [possa] più essere fatto valere, dal momento che tale diritto permarrebbe nei confronti del datore di lavoro e ben potrebbe essere azionato non appena quest'ultimo tornasse in bonis. Lo stesso accadrebbe per
l' che potrebbe esigere dal datore di lavoro eventualmente CP_1
tornato in bonis il pagamento della differenza tra quanto in concreto materialmente erogato al lavoratore ex lege n. 297 del
1982 e quanto in concreto recuperato dall'Istituto previdenziale in sede fallimentare”.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
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Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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