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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 624/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. MA CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 624/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 7 giugno 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18 giugno 2025
OGGETTO: d a
(deposito Pt_1
(C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
[...
, cassetta Pt_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luca Pt_4 CodiceFiscale_2
sicurezza, apertura di Baj del foro di Bergamo (PEC ed Email_1
credito bancario) elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del difensore giusta cod.: P.IVA_1 mandati allegati al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Bartolomeo
1 RA RO (PEC
e dall'avv. Giampiero Email_2
RA RO (PEC
, entrambi del foro Email_3
di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Via
Vittorio Emanuele II n. 1 nonché agli indirizzi telematici dei difensori, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta da considerarsi in calce alla stessa
APPELLATA
In punto: appello ad ordinanza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
3 maggio 2021
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
In riforma della Ordinanza appellata e
In via principale e di merito
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte, riformi
l'ordinanza impugnata, in accoglimento delle domande di parte appellante,
così come formulate nel giudizio di primo grado ed integralmente trascritte:
In via principale –
1. In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.4, accertare e dichiarare il diritto di parte
ricorrente ad ottenere il ristorno degli anatocismi sugli interessi e della
2 componente c.d. “delta interessi” così come quantificati nella tabella di cui
al paragrafo 2 del presente atto, o nella maggiore o minore somma che
risulterà in corso di causa;
2. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.5, accertare e dichiarare la nullità parziale
di ogni e qualsiasi convenzione negoziale inter partes intervenuta con
riguardo all'applicazione di interessi usurari, e per l'effetto, accertare e
dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il ristorno degli interessi
usurari per l'applicazione del Tasso Effettivo Globale superiore al Tasso
Soglia secondo i criteri indicati. In via subordinata sul punto, e nella
denegata e non creduta ipotesi in cui le doglianze di cui al richiamo operato
relativo ad anatocismo e delta interessi non fossero ritenute fondate,
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a veder riconosciuto
l'intero importo corrisposto a titolo di interessi nel trimestre di riferimento,
in quanto usurario;
3. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.6, accertare e dichiarare, il difetto di causa
degli addebiti operati sui rapporti per cui si procede, a titolo di CMS così
come quantificati nella tabella di cui al paragrafo 2 del presente atto, o nella
maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
4. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.7, accertare e dichiarare, il diritto dei
ricorrenti ad ottenere il ristorno delle spese quantificate nella tabella di cui
al paragrafo 2 del presente atto, o nella maggiore o minore somma che
3 risulterà in corso di causa;
5. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte nel presente atto, accertare e dichiarare la violazione da parte della
convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione CP_2
del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società
[...]
con ogni conseguenza anche sulla ripetibilità dell'indebito Parte_5
percetto; e, per l'effetto
6. condannare la convenuta al pagamento e/o alla restituzione in CP_2
favore degli odierni ricorrenti della somma di Euro 33.668,10.
Oltre a interessi dalla data della domanda al soddisfo, salvo il maggiore o
minore importo che dovesse risultare all'esito dell'eventualmente esperenda
CTU;
7. condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte CP_2
attrice, in relazione agli artt. 1338 e 1366 c.c., da determinarsi in via
equitativa. IN OGNI CASO Condannare la convenuta: CP_2
8. al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore antistatario;
9. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza
addurre alcun valido motivo, al risarcimento del danno da lite temeraria ex
art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel caso in cui Codesta Ecc.ma Corte adita ritenesse necessaria, ai fini del
decidere, documentazione nel possesso dell'istituto di credito qui convenuto,
tenuto conto delle istanze rivolte al medesimo dalla Parte_5
4 disporsi l'acquisizione ex art. 210 c.p.c..
Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, si chiede sin d'ora disporsi perizia
contabile (CTU) avente per oggetto i seguenti quesiti:
1. ricostruisca il CTU
il rapporto di conto corrente oggetto di causa partendo dall'estratto conto
più vecchio depositato agli atti, applicando quale saldo iniziale il saldo
indicato nel primo estratto conto prodotto. Qualora siano presenti dei
periodi mancanti nella documentazione prodotta applichi il CTU una partita
di giro per quadrare i saldi dei periodi mancanti.; 2. calcoli il CTU il conto
corrente oggetto di causa applicando la capitalizzazione degli interessi attivi
e passivi alla prima pattuizione contrattuale approvata dal correntista della
pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Qualora la
pari periodicità di capitalizzazione degli interessi non sia espressamente
approvata per iscritto dal correntista, applichi il CTU, la capitalizzazione
finale degli interessi;
3. verifichi il CTU se vi sia stata pattuizione scritta
degli interessi espressamente accettata dal correntista o se vi siano
pattuizioni che rimandino, per la determinazione degli interessi, agli usi su
piazza. Qualora non si riscontri nessuna pattuizione scritta degli interessi o
qualora la pattuizione degli interessi rimandi agli usi su piazza o alla
fissazione di un tasso di interesse non determinato o determinabile, applichi
il CTU il tasso legale pro tempore vigente;
4. verifichi il CTU se il tasso di
interesse pattuito contrattualmente, comprensivo delle spese legate alla
erogazione del credito, esclusa la CMS, superi il tasso soglia ex Legge
108/96 vigente al momento della pattuizione. Qualora il tasso complessivo
pattuito superi il tasso soglia, depuri il CTU il rapporto di conto corrente da
5 tutti gli interessi;
5. calcoli il CTU il TEG per tutti i trimestri successivi
all'entrata in vigore dell'art. 2bis del d.l. 185/2008, considerando nel TEG
tutti i costi legati alla erogazione del credito, inclusa la CMS, qualora la
CMS sia stata applicata sul massimo scoperto per valuta. Verifichi il CTU,
per il periodo precedente l'entrata in vigore della su citata norma ed in
conformità con la pronuncia delle Sezioni Unite del 20/06/2018, il
superamento del tasso soglia dell'usura comparando il TEG praticato con il
tasso soglia e separatamente la CMS applicata, nella misura determinata o
determinabile, con la CMs soglia;
calcoli quindi il CTU per ciascun semestre
se l'eventuale eccedenza della CMS rispetto alla CMS soglia sia inferiore o
superiore al margine degli interessi potenzialmente applicabili sino al
raggiungimento del tasso soglia;
6. calcoli il CTU l'ammontare delle spese
e le commissioni non espressamente pattuite in contratto e/o comunque
corrisposte dalla alla resistente.” Parte_5
Dell'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza,
senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva
di allegare e produrre, così decidere:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Previe tutte le declaratorie del caso dichiarare l'appello inammissibile per
carenza di legittimazione attiva in capo agli Appellanti.
In ogni caso, accertata e/o dichiarata la carenza di legittimazione attiva in
capo agli Appellanti, per l'effetto rigettare tutte le domande proposte e,
6 pertanto, confermare l'ordinanza impugnata.
Nel merito: Confermare l'ordinanza impugnata ed, in ogni caso, rigettarsi
le domande degli Appellanti, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e
in diritto, oltre che ampiamente prescritte.
In via istruttoria: Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie
in merito alla richiesta di C.T.U., in quanto meramente esplorativa e/o
defatigatoria e/o comunque inammissibile.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della
lite del primo grado, del secondo grado.
Si insiste per la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 30 dicembre 2020 e ritualmente notificato i sig.ri e hanno Parte_2 Parte_6
convenuto innanzi al Tribunale di Bergamo la società Controparte_3
perché ne fosse accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto con la società e perché, Parte_5
conseguentemente, fosse condannata a restituire loro le somme illegittimamente addebitate sul conto corrente intestato alla società
[...]
a titolo di anatocismo, della componente cd. “delta interessi”, Parte_5
di interessi usurari, di commissione di massimo scoperto, di spese indeterminate nella misura complessiva di € 33.668,10 oltre interessi dalla domanda al saldo nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa. A sostegno delle pretese azionate i ricorrenti
7 hanno allegato che la Banca convenuta aveva indebitamente applicato al rapporto di conto corrente intercorso con la società Parte_5
interessi anatocistici (con componente cd. “delta interessi”) ed usurari, la commissione di massimo scoperto nonché spese ed oneri nonostante l'indeterminatezza delle relative pattuizioni;
che la Banca convenuta non aveva partecipato al procedimento di mediazione che essi avevano avviato.
Si è costituita la società che, in via Controparte_4
pregiudiziale, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la nullità della domanda per indeterminatezza;
in via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dai ricorrenti dei quali ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 27 aprile 2021, pubblicata in data 3 maggio 2021, il
Tribunale di Bergamo ha respinto le domande azionate dai ricorrenti, ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca resistente;
ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite della banca resistente ed ha condannato la società resistente al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Il Tribunale di Bergamo, in particolare, ha evidenziato come i ricorrenti fossero stati soci della società come tale società fosse Parte_5
stata sciolta senza liquidazione per non sussistere passività o attività sociali da ripartire e fosse stata cancellata dal registro delle imprese in data 12
febbraio 2020; come, conseguentemente, dovesse ritenersi che la società
8 titolare del conto corrente avesse rinunciato ad ogni credito nei confronti della resistente;
come alla cancellazione della società fosse conseguita CP_2
l'estinzione della stessa;
come la previsione integrativa della possibilità di ripartire eventuali sopravvenienze attive o passive non fosse riferibile agli eventuali crediti maturati prima dello scioglimento e cancellazione della società titolare del rapporto di conto corrente;
come, pertanto, dovesse essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai ricorrenti;
come anche la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Banca convenuta dovesse essere respinta in ragione dell'esistenza di giurisprudenza di merito di senso opposto a quello condiviso, seppur cassata;
come le spese di lite dovessero seguire la prevalente soccombenza dei ricorrenti;
come la mancata partecipazione della Banca resistente al procedimento di mediazione legittimasse la condanna della stessa al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Avverso detta decisione hanno interposto appello i sig.ri e Parte_2
sulla scorta di tre motivi. Parte_6
Si è costituita la società quale incorporante la società Controparte_1
in forza di atto a rogito del Notaio Controparte_4 [...]
in data 26.3.2021 n. 16080 rep. 8638 racc., eccependo Per_1
l'inammissibilità dell'appello in ragione della carenza di legittimazione attiva dei sig.ri ribadendo l'eccezione di prescrizione del credito Pt_2
azionato dagli appellanti;
ribadendo le contestazioni svolte in primo grado in ordine alla fondatezza nel merito delle pretese azionate dagli appellanti.
9 All'udienza del 18 giugno 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da parte appellata ed argomentata sulla base della carenza di legittimazione attiva degli appellanti: si osserva che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione attiva degli appellanti, eccepita già in primo grado dall'odierna Banca appellata, entrando nel merito delle loro domande che ha respinto argomentando dall'intervenuta rinuncia al credito da parte del soggetto titolare, la società Parte_5
si osserva ancora che la società appellata non ha proposto appello
[...]
incidentale avverso tale affermazione con la conseguenza che sul punto deve ritenersi intervenuto il giudicato;
si osserva, infine, che gli appellanti – in quanto parti del giudizio di primo grado – risultano in ogni caso legittimati all'appello sotto il profilo processuale.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata non può essere condivisa.
Dalle considerazioni che precedono discende, peraltro, che deve ritenersi l'inammissibilità dell'appello. Con il primo motivo di gravame, infatti, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo della negazione della legittimazione attiva degli appellanti: nell'ordinanza
10 impugnata, come già evidenziato, il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto la legittimazione attiva degli appellanti in ragione della loro qualità di ex soci della società respingendo nel merito le pretese dagli Parte_5
stessi azionate sulla base dell'argomentazione che la titolare del diritto (la società , essendo stata sciolta senza liquidazione per Parte_5
non sussistere passività o attività da ripartire, avrebbe rinunciato implicitamente al diritto di credito nei confronti della dante causa dell'odierna appellata motivando anche in ordine all'impossibilità di qualificare il credito azionato quale “sopravvenienza attiva” per essere maturato prima dello scioglimento senza liquidazione e della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Tale argomentazione non viene in alcun modo censurata nell'ambito dell'atto di appello con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato e con l'ulteriore conseguenza che anche gli ulteriori due motivi di gravame articolati da parte appellante devono essere dichiarati inammissibili in quanto relativi al merito della controversia sul quale è intervenuto giudicato.
Si deve, a questo punto, esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società appellata: tale domanda non può trovare accoglimento sotto il profilo del primo e secondo comma della disposizione richiamata in quanto non risultano allegati e comprovati danni ulteriori rispetto alle spese di lite il cui regolamento è riservato al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. La domanda,
invece, merita accoglimento sotto il profilo del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
alla luce dell'inammissibilità dell'appello che denuncia il palese abuso del processo da parte degli appellanti: si ritiene di liquidare equitativamente la
11 somma che gli appellanti devono essere condannati a pagare alla società
appellata nella misura di € 6.734,00 pari al capitale della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legali (cfr. infra)
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate –
quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22– in complessivi € 6.734,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria
(valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 1.735,00 per la fase decisionale (valore minimo alla luce del fatto che non avendo parte appellante depositato la comparsa conclusionale parte appellata non ha dovuto predisporre la memoria di replica). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
12 1) dichiara l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale
di Bergamo in data 27 aprile 2021, pubblicata in data 3 maggio 2021;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di € 6.734,00 ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna gli appellanti a rifondere alla società appellata le spese di lite liquidate in complessivi € 6.734,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
IU MA
IL CONSIGLIERE EST.
MA CI
13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 624/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. MA CI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 624/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 7 giugno 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
18 giugno 2025
OGGETTO: d a
(deposito Pt_1
(C.F. ) e Parte_2 CodiceFiscale_1 [...]
[...
, cassetta Pt_3
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luca Pt_4 CodiceFiscale_2
sicurezza, apertura di Baj del foro di Bergamo (PEC ed Email_1
credito bancario) elettivamente domiciliati all'indirizzo telematico del difensore giusta cod.: P.IVA_1 mandati allegati al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
APPELLANTI
c o n t r o
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Bartolomeo
1 RA RO (PEC
e dall'avv. Giampiero Email_2
RA RO (PEC
, entrambi del foro Email_3
di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Via
Vittorio Emanuele II n. 1 nonché agli indirizzi telematici dei difensori, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta da considerarsi in calce alla stessa
APPELLATA
In punto: appello ad ordinanza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
3 maggio 2021
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così provvedere:
In riforma della Ordinanza appellata e
In via principale e di merito
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte, riformi
l'ordinanza impugnata, in accoglimento delle domande di parte appellante,
così come formulate nel giudizio di primo grado ed integralmente trascritte:
In via principale –
1. In accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.4, accertare e dichiarare il diritto di parte
ricorrente ad ottenere il ristorno degli anatocismi sugli interessi e della
2 componente c.d. “delta interessi” così come quantificati nella tabella di cui
al paragrafo 2 del presente atto, o nella maggiore o minore somma che
risulterà in corso di causa;
2. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.5, accertare e dichiarare la nullità parziale
di ogni e qualsiasi convenzione negoziale inter partes intervenuta con
riguardo all'applicazione di interessi usurari, e per l'effetto, accertare e
dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il ristorno degli interessi
usurari per l'applicazione del Tasso Effettivo Globale superiore al Tasso
Soglia secondo i criteri indicati. In via subordinata sul punto, e nella
denegata e non creduta ipotesi in cui le doglianze di cui al richiamo operato
relativo ad anatocismo e delta interessi non fossero ritenute fondate,
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a veder riconosciuto
l'intero importo corrisposto a titolo di interessi nel trimestre di riferimento,
in quanto usurario;
3. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.6, accertare e dichiarare, il difetto di causa
degli addebiti operati sui rapporti per cui si procede, a titolo di CMS così
come quantificati nella tabella di cui al paragrafo 2 del presente atto, o nella
maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
4. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte al superiore paragrafo n.7, accertare e dichiarare, il diritto dei
ricorrenti ad ottenere il ristorno delle spese quantificate nella tabella di cui
al paragrafo 2 del presente atto, o nella maggiore o minore somma che
3 risulterà in corso di causa;
5. in accoglimento totale o parziale delle argomentazioni in fatto ed in diritto
dedotte nel presente atto, accertare e dichiarare la violazione da parte della
convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione CP_2
del complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società
[...]
con ogni conseguenza anche sulla ripetibilità dell'indebito Parte_5
percetto; e, per l'effetto
6. condannare la convenuta al pagamento e/o alla restituzione in CP_2
favore degli odierni ricorrenti della somma di Euro 33.668,10.
Oltre a interessi dalla data della domanda al soddisfo, salvo il maggiore o
minore importo che dovesse risultare all'esito dell'eventualmente esperenda
CTU;
7. condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte CP_2
attrice, in relazione agli artt. 1338 e 1366 c.c., da determinarsi in via
equitativa. IN OGNI CASO Condannare la convenuta: CP_2
8. al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore antistatario;
9. stante la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza
addurre alcun valido motivo, al risarcimento del danno da lite temeraria ex
art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nel caso in cui Codesta Ecc.ma Corte adita ritenesse necessaria, ai fini del
decidere, documentazione nel possesso dell'istituto di credito qui convenuto,
tenuto conto delle istanze rivolte al medesimo dalla Parte_5
4 disporsi l'acquisizione ex art. 210 c.p.c..
Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, si chiede sin d'ora disporsi perizia
contabile (CTU) avente per oggetto i seguenti quesiti:
1. ricostruisca il CTU
il rapporto di conto corrente oggetto di causa partendo dall'estratto conto
più vecchio depositato agli atti, applicando quale saldo iniziale il saldo
indicato nel primo estratto conto prodotto. Qualora siano presenti dei
periodi mancanti nella documentazione prodotta applichi il CTU una partita
di giro per quadrare i saldi dei periodi mancanti.; 2. calcoli il CTU il conto
corrente oggetto di causa applicando la capitalizzazione degli interessi attivi
e passivi alla prima pattuizione contrattuale approvata dal correntista della
pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Qualora la
pari periodicità di capitalizzazione degli interessi non sia espressamente
approvata per iscritto dal correntista, applichi il CTU, la capitalizzazione
finale degli interessi;
3. verifichi il CTU se vi sia stata pattuizione scritta
degli interessi espressamente accettata dal correntista o se vi siano
pattuizioni che rimandino, per la determinazione degli interessi, agli usi su
piazza. Qualora non si riscontri nessuna pattuizione scritta degli interessi o
qualora la pattuizione degli interessi rimandi agli usi su piazza o alla
fissazione di un tasso di interesse non determinato o determinabile, applichi
il CTU il tasso legale pro tempore vigente;
4. verifichi il CTU se il tasso di
interesse pattuito contrattualmente, comprensivo delle spese legate alla
erogazione del credito, esclusa la CMS, superi il tasso soglia ex Legge
108/96 vigente al momento della pattuizione. Qualora il tasso complessivo
pattuito superi il tasso soglia, depuri il CTU il rapporto di conto corrente da
5 tutti gli interessi;
5. calcoli il CTU il TEG per tutti i trimestri successivi
all'entrata in vigore dell'art. 2bis del d.l. 185/2008, considerando nel TEG
tutti i costi legati alla erogazione del credito, inclusa la CMS, qualora la
CMS sia stata applicata sul massimo scoperto per valuta. Verifichi il CTU,
per il periodo precedente l'entrata in vigore della su citata norma ed in
conformità con la pronuncia delle Sezioni Unite del 20/06/2018, il
superamento del tasso soglia dell'usura comparando il TEG praticato con il
tasso soglia e separatamente la CMS applicata, nella misura determinata o
determinabile, con la CMs soglia;
calcoli quindi il CTU per ciascun semestre
se l'eventuale eccedenza della CMS rispetto alla CMS soglia sia inferiore o
superiore al margine degli interessi potenzialmente applicabili sino al
raggiungimento del tasso soglia;
6. calcoli il CTU l'ammontare delle spese
e le commissioni non espressamente pattuite in contratto e/o comunque
corrisposte dalla alla resistente.” Parte_5
Dell'appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza,
senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva
di allegare e produrre, così decidere:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Previe tutte le declaratorie del caso dichiarare l'appello inammissibile per
carenza di legittimazione attiva in capo agli Appellanti.
In ogni caso, accertata e/o dichiarata la carenza di legittimazione attiva in
capo agli Appellanti, per l'effetto rigettare tutte le domande proposte e,
6 pertanto, confermare l'ordinanza impugnata.
Nel merito: Confermare l'ordinanza impugnata ed, in ogni caso, rigettarsi
le domande degli Appellanti, in quanto trattasi di pretese infondate in fatto e
in diritto, oltre che ampiamente prescritte.
In via istruttoria: Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie
in merito alla richiesta di C.T.U., in quanto meramente esplorativa e/o
defatigatoria e/o comunque inammissibile.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari e compensi tutti della
lite del primo grado, del secondo grado.
Si insiste per la condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 30 dicembre 2020 e ritualmente notificato i sig.ri e hanno Parte_2 Parte_6
convenuto innanzi al Tribunale di Bergamo la società Controparte_3
perché ne fosse accertata la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto con la società e perché, Parte_5
conseguentemente, fosse condannata a restituire loro le somme illegittimamente addebitate sul conto corrente intestato alla società
[...]
a titolo di anatocismo, della componente cd. “delta interessi”, Parte_5
di interessi usurari, di commissione di massimo scoperto, di spese indeterminate nella misura complessiva di € 33.668,10 oltre interessi dalla domanda al saldo nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa. A sostegno delle pretese azionate i ricorrenti
7 hanno allegato che la Banca convenuta aveva indebitamente applicato al rapporto di conto corrente intercorso con la società Parte_5
interessi anatocistici (con componente cd. “delta interessi”) ed usurari, la commissione di massimo scoperto nonché spese ed oneri nonostante l'indeterminatezza delle relative pattuizioni;
che la Banca convenuta non aveva partecipato al procedimento di mediazione che essi avevano avviato.
Si è costituita la società che, in via Controparte_4
pregiudiziale, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e la nullità della domanda per indeterminatezza;
in via preliminare ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
nel merito ha contestato la fondatezza delle pretese azionate dai ricorrenti dei quali ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza in data 27 aprile 2021, pubblicata in data 3 maggio 2021, il
Tribunale di Bergamo ha respinto le domande azionate dai ricorrenti, ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca resistente;
ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite della banca resistente ed ha condannato la società resistente al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Il Tribunale di Bergamo, in particolare, ha evidenziato come i ricorrenti fossero stati soci della società come tale società fosse Parte_5
stata sciolta senza liquidazione per non sussistere passività o attività sociali da ripartire e fosse stata cancellata dal registro delle imprese in data 12
febbraio 2020; come, conseguentemente, dovesse ritenersi che la società
8 titolare del conto corrente avesse rinunciato ad ogni credito nei confronti della resistente;
come alla cancellazione della società fosse conseguita CP_2
l'estinzione della stessa;
come la previsione integrativa della possibilità di ripartire eventuali sopravvenienze attive o passive non fosse riferibile agli eventuali crediti maturati prima dello scioglimento e cancellazione della società titolare del rapporto di conto corrente;
come, pertanto, dovesse essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dai ricorrenti;
come anche la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla Banca convenuta dovesse essere respinta in ragione dell'esistenza di giurisprudenza di merito di senso opposto a quello condiviso, seppur cassata;
come le spese di lite dovessero seguire la prevalente soccombenza dei ricorrenti;
come la mancata partecipazione della Banca resistente al procedimento di mediazione legittimasse la condanna della stessa al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Avverso detta decisione hanno interposto appello i sig.ri e Parte_2
sulla scorta di tre motivi. Parte_6
Si è costituita la società quale incorporante la società Controparte_1
in forza di atto a rogito del Notaio Controparte_4 [...]
in data 26.3.2021 n. 16080 rep. 8638 racc., eccependo Per_1
l'inammissibilità dell'appello in ragione della carenza di legittimazione attiva dei sig.ri ribadendo l'eccezione di prescrizione del credito Pt_2
azionato dagli appellanti;
ribadendo le contestazioni svolte in primo grado in ordine alla fondatezza nel merito delle pretese azionate dagli appellanti.
9 All'udienza del 18 giugno 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello sollevata da parte appellata ed argomentata sulla base della carenza di legittimazione attiva degli appellanti: si osserva che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione attiva degli appellanti, eccepita già in primo grado dall'odierna Banca appellata, entrando nel merito delle loro domande che ha respinto argomentando dall'intervenuta rinuncia al credito da parte del soggetto titolare, la società Parte_5
si osserva ancora che la società appellata non ha proposto appello
[...]
incidentale avverso tale affermazione con la conseguenza che sul punto deve ritenersi intervenuto il giudicato;
si osserva, infine, che gli appellanti – in quanto parti del giudizio di primo grado – risultano in ogni caso legittimati all'appello sotto il profilo processuale.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata non può essere condivisa.
Dalle considerazioni che precedono discende, peraltro, che deve ritenersi l'inammissibilità dell'appello. Con il primo motivo di gravame, infatti, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo della negazione della legittimazione attiva degli appellanti: nell'ordinanza
10 impugnata, come già evidenziato, il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto la legittimazione attiva degli appellanti in ragione della loro qualità di ex soci della società respingendo nel merito le pretese dagli Parte_5
stessi azionate sulla base dell'argomentazione che la titolare del diritto (la società , essendo stata sciolta senza liquidazione per Parte_5
non sussistere passività o attività da ripartire, avrebbe rinunciato implicitamente al diritto di credito nei confronti della dante causa dell'odierna appellata motivando anche in ordine all'impossibilità di qualificare il credito azionato quale “sopravvenienza attiva” per essere maturato prima dello scioglimento senza liquidazione e della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Tale argomentazione non viene in alcun modo censurata nell'ambito dell'atto di appello con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato e con l'ulteriore conseguenza che anche gli ulteriori due motivi di gravame articolati da parte appellante devono essere dichiarati inammissibili in quanto relativi al merito della controversia sul quale è intervenuto giudicato.
Si deve, a questo punto, esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società appellata: tale domanda non può trovare accoglimento sotto il profilo del primo e secondo comma della disposizione richiamata in quanto non risultano allegati e comprovati danni ulteriori rispetto alle spese di lite il cui regolamento è riservato al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. La domanda,
invece, merita accoglimento sotto il profilo del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
alla luce dell'inammissibilità dell'appello che denuncia il palese abuso del processo da parte degli appellanti: si ritiene di liquidare equitativamente la
11 somma che gli appellanti devono essere condannati a pagare alla società
appellata nella misura di € 6.734,00 pari al capitale della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese legali (cfr. infra)
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza degli appellanti e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate –
quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22– in complessivi € 6.734,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui
€ 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria
(valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed
€ 1.735,00 per la fase decisionale (valore minimo alla luce del fatto che non avendo parte appellante depositato la comparsa conclusionale parte appellata non ha dovuto predisporre la memoria di replica). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
12 1) dichiara l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza del Tribunale
di Bergamo in data 27 aprile 2021, pubblicata in data 3 maggio 2021;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore della società appellata della somma di € 6.734,00 ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna gli appellanti a rifondere alla società appellata le spese di lite liquidate in complessivi € 6.734,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
IU MA
IL CONSIGLIERE EST.
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