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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. Sentenza Fasc. n. 1342/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.07.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Sulmona, alla via Mazzini n. 123, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Valentina Di Benedetto, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: GIUDIZIO DI MERITO DOPO ATP.
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato il 27.07.2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il ricorrente in epigrafe, non è stato ritenuto in possesso dei requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984.
Contesta tali risultanze peritali, che sono confluite nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 27.01.2025, deducendo che le gravi patologie di cui soffre (elencate nelle conclusioni e già oggetto di contestazione in sede di accertamento per atp) sono tali da giustificare il riconoscimento nella ricorrente dello stato di persona invalida con diritto al riconoscimento della provvidenza invocata. CP_ L' costituito in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva decisa all'udienza del
10.07.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale. Dall'esame della documentazione allegata agli atti si evince che nella specie l'ausiliare, nella relazione oggetto di censura, ha specificato che sulla base della documentazione medica esaminata e della visita condotta sulla persona del medesimo ricorrente, “il paziente, di professione autista, presenta una storia clinica caratterizzata da patologie cardiovascolari, renali ed articolari e che le patologie documentate, considerate globalmente, non determinano una riduzione della capacità lavorativa tale da configurare l'incapacità permanente di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del ricorrente.”
Ha in particolare precisato, in risposta alle contestazioni sollevate all'esito del deposito, che il paziente presenta una cardiopatia ischemica stabilizzata, con limitazioni funzionali moderate
(dispnea e affaticamento per sforzi fisici moderati), compatibile con attività di tipo sedentario e che la mansione di autista, che non comporta sforzi fisici intensi o attività stressanti, risulta compatibile con il quadro clinico cardiologico. Inoltre che non sono documentati episodi di angina instabile o scompenso cardiaco tali da compromettere in modo rilevante la capacità lavorativa abituale.
Quanto alla protesi d'Anca Sinistra e Limitazioni Osteoarticolari che il paziente presenta limitazioni funzionali residue alla deambulazione a seguito dell'intervento di artroprotesi d'anca sinistra, senza instabilità posturale significativa o necessità di ausili. La guida di mezzi pesanti, che non richiede sforzi fisici prolungati né movimenti articolari complessi, risulta compatibile con il quadro osteoarticolare attuale.
Che nulla di rilevante vi è da segnalare a carico delle spalle e della colonna vertebrale ( in quanto non esiste documentazione di imaging documentale).
In relazione alla insufficienza Renale Cronica e Altre Patologie Croniche ha chiarito che l'insufficienza renale cronica e le altre patologie croniche (ipertensione arteriosa e dislipidemia) sono gestite farmacologicamente e non determinano limitazioni funzionali significative in relazione alla mansione di autista.
In ordine alla valutazione Complessiva ha concluso che le patologie documentate, considerate globalmente, non determinano una riduzione della capacità lavorativa tale da configurare l'incapacità permanente di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del ricorrente.
Né può ritenersi che la Relazione Geriatrica allegata esamina il quadro complessivo del paziente, focalizzandosi sul rischio di cadute e sull'impatto combinato delle patologie croniche. Viene infatti sottolineato un rischio generale di compromissione funzionale derivante dalla combinazione di cardiopatia, insufficienza renale e limitazioni osteoarticolari. Inoltre dalla relazione geriatrica risulta incontinenza urinaria ma il paziente non presenta nessuna certificazione specialistica urologica o neurologica che attestino questa condizione e neppure è stata segnalata l'incontinenza dal paziente durante l'anamnesi o l'esame obiettivo. Non sono presenti indagini (es. uroflussimetria o esami di imaging) che supportino tale diagnosi. Pertanto la diagnosi di incontinenza urinaria appare priva di fondamento clinico e non rilevante ai fini della riduzione della capacità lavorativa.
Infine ha precisato che la relazione medico-legale peritale include già una valutazione globale e specifica delle patologie, considerando direttamente l'attività lavorativa abituale del paziente.
Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il riconoscimento dello stato di persona invalida con diritto al beneficio invocato non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Vista la dichiarazione di parte ricorrente resa ai fini della regolazione delle spese processuali, la normativa attualmente in vigore ne impone la compensazione.
p. q. m.
Il GOT così provvede: respinge il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 10.07.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.07.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Sulmona, alla via Mazzini n. 123, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Valentina Di Benedetto, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: GIUDIZIO DI MERITO DOPO ATP.
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento che ha instaurato il 27.07.2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il ricorrente in epigrafe, non è stato ritenuto in possesso dei requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984.
Contesta tali risultanze peritali, che sono confluite nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio il 27.01.2025, deducendo che le gravi patologie di cui soffre (elencate nelle conclusioni e già oggetto di contestazione in sede di accertamento per atp) sono tali da giustificare il riconoscimento nella ricorrente dello stato di persona invalida con diritto al riconoscimento della provvidenza invocata. CP_ L' costituito in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, la causa veniva decisa all'udienza del
10.07.2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc con la presente sentenza con motivazione contestuale. Dall'esame della documentazione allegata agli atti si evince che nella specie l'ausiliare, nella relazione oggetto di censura, ha specificato che sulla base della documentazione medica esaminata e della visita condotta sulla persona del medesimo ricorrente, “il paziente, di professione autista, presenta una storia clinica caratterizzata da patologie cardiovascolari, renali ed articolari e che le patologie documentate, considerate globalmente, non determinano una riduzione della capacità lavorativa tale da configurare l'incapacità permanente di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del ricorrente.”
Ha in particolare precisato, in risposta alle contestazioni sollevate all'esito del deposito, che il paziente presenta una cardiopatia ischemica stabilizzata, con limitazioni funzionali moderate
(dispnea e affaticamento per sforzi fisici moderati), compatibile con attività di tipo sedentario e che la mansione di autista, che non comporta sforzi fisici intensi o attività stressanti, risulta compatibile con il quadro clinico cardiologico. Inoltre che non sono documentati episodi di angina instabile o scompenso cardiaco tali da compromettere in modo rilevante la capacità lavorativa abituale.
Quanto alla protesi d'Anca Sinistra e Limitazioni Osteoarticolari che il paziente presenta limitazioni funzionali residue alla deambulazione a seguito dell'intervento di artroprotesi d'anca sinistra, senza instabilità posturale significativa o necessità di ausili. La guida di mezzi pesanti, che non richiede sforzi fisici prolungati né movimenti articolari complessi, risulta compatibile con il quadro osteoarticolare attuale.
Che nulla di rilevante vi è da segnalare a carico delle spalle e della colonna vertebrale ( in quanto non esiste documentazione di imaging documentale).
In relazione alla insufficienza Renale Cronica e Altre Patologie Croniche ha chiarito che l'insufficienza renale cronica e le altre patologie croniche (ipertensione arteriosa e dislipidemia) sono gestite farmacologicamente e non determinano limitazioni funzionali significative in relazione alla mansione di autista.
In ordine alla valutazione Complessiva ha concluso che le patologie documentate, considerate globalmente, non determinano una riduzione della capacità lavorativa tale da configurare l'incapacità permanente di svolgere attività lavorative confacenti alle attitudini del ricorrente.
Né può ritenersi che la Relazione Geriatrica allegata esamina il quadro complessivo del paziente, focalizzandosi sul rischio di cadute e sull'impatto combinato delle patologie croniche. Viene infatti sottolineato un rischio generale di compromissione funzionale derivante dalla combinazione di cardiopatia, insufficienza renale e limitazioni osteoarticolari. Inoltre dalla relazione geriatrica risulta incontinenza urinaria ma il paziente non presenta nessuna certificazione specialistica urologica o neurologica che attestino questa condizione e neppure è stata segnalata l'incontinenza dal paziente durante l'anamnesi o l'esame obiettivo. Non sono presenti indagini (es. uroflussimetria o esami di imaging) che supportino tale diagnosi. Pertanto la diagnosi di incontinenza urinaria appare priva di fondamento clinico e non rilevante ai fini della riduzione della capacità lavorativa.
Infine ha precisato che la relazione medico-legale peritale include già una valutazione globale e specifica delle patologie, considerando direttamente l'attività lavorativa abituale del paziente.
Rispetto a tali puntuali e circostanziati apprezzamenti, il ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare. Sicché le sue affermazioni circa il riconoscimento dello stato di persona invalida con diritto al beneficio invocato non trovano supporto alcuno. Come tali, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Vista la dichiarazione di parte ricorrente resa ai fini della regolazione delle spese processuali, la normativa attualmente in vigore ne impone la compensazione.
p. q. m.
Il GOT così provvede: respinge il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 10.07.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)