Art. 5.
Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta, giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o l'Amministrazione e' tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.
Le domande di cui ai precedenti articoli dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta, giorni dalla entrata in vigore della presente legge, o l'Amministrazione e' tenuta ad adottare le conseguenti decisioni entro sessanta giorni dalla scadenza del suddetto termine.