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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/6487
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/6487 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AS IC con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. TRISCARI BINONI CP_1 P.IVA_1
OL AN con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n.
13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del
1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura, così come confermato nella CTU depositata agli atti. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Como, sent.
11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib.
Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N. 2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né l'ammontare, né l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti. Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso, l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib.
Milano 24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma 6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati.
Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato (Tribunale Torino, 14
Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello Torino
28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna 29.09.2017, Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale Monza
17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017, Trib.
Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
L'analisi ricostruttiva condotta dal Consulente Tecnico ha riportato una lieve differenza nel computo degli interessi, per cui in riferimento a tale punto occorre emendare il decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari in particolare l'eccezione sulla capacità ex art. 418 c.c., la quale circostanza risulta essere non provata dall'opponente.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca sui vari punti controversi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Riforma il Decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento ed in conseguenza condanna parte opponente al pagamento di Euro 5.821,21 oltre interessi di mora sino al soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2021/6487 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AS IC con domicilio eletto presso il difensore contro con il patrocinio dell'avv. TRISCARI BINONI CP_1 P.IVA_1
OL AN con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
L'eccezione sulla notifica della cessione del credito, sulla base dell'affermazione che la notifica non sia avvenuta, circostanza non incontroversa sulla scorta della documentazione depositata agli atti, non può valere ad escludere o inficiare la pretesa del creditore cessionario, anche quando fosse provata la mancata notifica. Essendo il debitore ceduto soggetto estraneo rispetto al contratto di cessione, anche se parte del rapporto giuridico, il trasferimento del credito comporta la perdita del diritto da parte del cedente rispetto al debitore ceduto, senza che occorra il suo consenso. Infatti, per il ceduto non assume rilievo giuridico la persona del creditore, dovendo, comunque, effettuare l'adempimento. Il debitore resta obbligato esclusivamente nei confronti del cessionario, unico legittimato a pretendere il pagamento, essendo la notifica della cessione necessaria solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente. Per cui la notificazione, la cessione o la conoscenza sono requisiti di efficacia della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. solo nel senso che rimuovono il limite della tutela del debitore in buona fede (Cass.: n. 15964 del 2011, n. 22280 del 2010, n.
13954 del 2006, n. 2511 del 1976, n. 2243 del 1977, n. 4432 del 1977, n. 3959 del
1977). In ogni caso la notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass: n. 1770 del 2014).
Secondo le regole sull'onere della prova il creditore, che agisce per il pagamento del debito, deve provare soltanto il titolo da cui deriva il suo diritto, cioè l'esistenza del credito. Non incombe su di lui, invece, l'onere di provare l'inadempimento. È il debitore, che, dopo la dimostrazione fornita dal creditore, deve eccepire di aver compiuto il pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione o che l'inadempimento sia dovuto a cause a lui non imputabili. Per ottenere la soddisfazione del proprio credito il creditore opposto ha agito con ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento concesso inaudita altera parte a contraddittorio eventuale e differito, qualora sia opposto dal debitore ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, determina la nascita di un normale procedimento di cognizione. Nella quale fase, successiva al procedimento monitorio, il ricorrente ex art. 633 e ss. c. p. c., convenuto in senso formale assume la qualità di attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova (Cass.: n. 9579 del 2000
, n. 2765 del 1992). Pertanto, non si realizza affatto l'inversione nella posizione delle parti, essendo il ricorrente onerato a fornire la prova del diritto di credito per la soddisfazione del quale ha agito nella fase a cognizione sommaria. Ciò comporta che la valutazione delle prove si debba basare non più e non solo sulle condizioni dettate dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sull'esistenza della pretesa creditoria, riguardata nel suo complesso (Cass. n. 9927del 2004, Cass.: S.U. n.
6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002, n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Il ricorrente assolve al proprio onere probatorio, dimostrando il diritto di credito vantato nei confronti del debitore nel suo preciso ammontare con la produzione dei titoli da cui deriva il proprio credito. Tale documentazione se prodotta a fondamento dell'ingiunzione nel procedimento monitorio, conserva ovviamente la sua efficacia anche nella fase dell'opposizione fino a prova contraria. A tale proposito dall'esame degli atti di causa risulta che sia stata prodotta documentazione sufficiente a determinare il credito per cui è stato azionato il procedimento monitorio, così come si
è determinato in favore del creditore (Cass.: S.U. n. 6707/1994; Cass: n. 2751 del 2002,
n. 12233 del 2003, n. 11749 del 2006). Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità anche quando il creditore non abbia comunicato al debitore il conto prima del giudizio in via stragiudiziale, la successiva produzione dello stesso nel corso del processo, rappresentando una forma di trasmissione, determina per il debitore il necessario svolgimento di specifiche contestazioni sulla validità dei titoli e documenti depositati in giudizio o sulla non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso che ci occupa, parte opponente non è riuscita a fornire una simile prova, né a contestare i titoli su cui si fonda la pretesa del creditore opposto (Cass. S.U. n. 12065 del 2014, n. 1045 del 2015). Né possono valere, invece, contestazioni di carattere generico, come quelle operate dal debitore, né la generica affermazione di nulla dovere.
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa nessuno dei due tassi di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura, così come confermato nella CTU depositata agli atti. Peraltro, ove la dichiarazione di nullità riguardasse unicamente la clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c., il mutuatario avrebbe diritto solo alla restituzione dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti (cfr. Trib. Como, sent.
11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib.
Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N. 2044/2017). Nel caso di specie il ricorrente non ha provato, né l'ammontare, né l'applicazione di interessi di mora, che siano stati nel corso del rapporto corrisposti. Per cui nell'ipotesi di mancata dimostrazione dell'ammontare degli interessi moratori asseritamene usurari, che sarebbero stati pagati in eccesso, l'azione di restituzione deve ritenersi inammissibile, né possono reputarsi sufficienti a tale scopo contestazioni di tipo generico. (Trib.
Milano 24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Solo se si fosse accertata l'applicazione degli interessi di mora, dovuti per effetto di inadempimento o ritardato pagamento, qualora il tasso di mora avesse superato quello soglia dell'usura, ipotesi che nel caso de quo non si è verificata, il ricorrente avrebbe avuto diritto, non ad ottenere la gratuita del rapporto di mutuo, come ha richiesto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ma solo la restituzione degli interessi di mora effettivamente versati, restando dovuti per il periodo di mora solo gli interessi corrispettivi non usurari.
Le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma 6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati.
Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato (Tribunale Torino, 14
Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello Torino
28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna 29.09.2017, Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale Monza
17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017, Trib.
Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
L'analisi ricostruttiva condotta dal Consulente Tecnico ha riportato una lieve differenza nel computo degli interessi, per cui in riferimento a tale punto occorre emendare il decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari in particolare l'eccezione sulla capacità ex art. 418 c.c., la quale circostanza risulta essere non provata dall'opponente.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca sui vari punti controversi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Riforma il Decreto ingiuntivo di cui agli atti del procedimento ed in conseguenza condanna parte opponente al pagamento di Euro 5.821,21 oltre interessi di mora sino al soddisfo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/11/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti