CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 155/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistita e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO nonché
CP
CONVENUTO contumace
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 58272023 in data 22 novembre 2023 del
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Teramo ha rigettato la domanda con la quale la docente aveva convenuto il per sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE la manifesta illegittimità della condotta del , consistita nella mancata immissione in ruolo di Controparte_1 parte ricorrente nel corrente a.s. 2022/23, alla quale la medesima aveva pieno diritto tenuto conto del posizionamento all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti, di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A023” – Regione Abruzzo, alla posizione n. 1 con il punteggio complessivo di 232,50/250; - ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal corrente a.s. 2022/2023, con pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite in virtù della mancata immissione in ruolo, con particolare riferimento ai mesi di Luglio e Agosto 2023, non coperti dal contratto a tempo determinato sottoscritto nel corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi €
3.641,75, salvo errori e/o omissioni;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito. E PER L'EFFETTO: - ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere il provvedimento di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dall'a.s. 2022/2023; - ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le retribuzioni maturate e non percepite nel corrente a.s. 2022/2023 in virtù della mancata immissione in ruolo, con particolare riferimento ai mesi di Luglio e Agosto 2023, non coperti dal contratto
a tempo determinato sottoscritto nel corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi
€ 3.641,75, salvo errori e/o omissioni;
- ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito”.
Avverso la suindicata pronuncia, pubblicata in data 22 novembre 2023, non notificata, ha tempestivamente proposto appello con ricorso depositato in data 29 marzo Parte_1
2024, chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha ribadito la sussistenza del pieno diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo, in quanto collocata alla posizione n. 1 della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al d.d. m.i. n. 499/2020 per la classe di concorso “a023 – lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)” – Regione Abruzzo e quindi con priorità nell'assunzione rispetto ai vincitori del concorso straordinario e straordinario bis. Ha censurato i vizi della procedura, lamentando la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 184 del 19.07.2022, la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 comma 9-bis del d.l. n. 71/2021 e l'illegittimità della mancata stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la resistente amministrazione e parte ricorrente, con decorrenza economica e giuridica dall'a.s. 2022/2023 oltre che la illegittimità del mancato accantonamento della sede per i vincitori del concorso ordinario docenti, insistendo anche pag. 2/8 nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, evidenziando come “la sua immissione in ruolo si sarebbe certamente verificata se solo la resistente Amministrazione avesse legittimamente accantonato il posto per il concorso straordinario, non destinando il predetto ad un vincitore del concorso straordinario bis”.
Il motivi sono fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Premesso in fatto che :
- La ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con Decreto Dipartimentale del n. 499 del 21.04.2020, per la classe Controparte_1 di concorso "A023" per la Regione Abruzzo ed a seguito dell'espletamento delle prove concorsuali, risultava collocata in prima posizione (cfr. graduatoria di merito pubblicata in data 14.11.2022, D.D.G. prot. n. 1865, doc. 1 fas. ric.).
- Il bando di concorso, finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti previsti come vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, assegnava alla classe di concorso A023, per la Regione Abruzzo, un solo posto (cfr. doc. 2 fas. ). CP_3
- Con successivo decreto n. 510 del 23 aprile 2020, era indetta la procedura straordinaria per le immissioni in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, "a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi”, figurando nell'allegato A un (1) posto per la classe di concorso A023 nella regione
Abruzzo (cfr. doc. 5 ). CP_3
- A completamento della procedura veniva pubblicata, in tempo utile per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, la graduatoria del concorso straordinario (D.D. n. .51 del 23 aprile
2020) per la classe di concorso A023 per la regione Abruzzo, con vincitrice Per_1
[...]
- Con ulteriore Decreto Direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, veniva indetta la procedura di concorso ex articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d.
"straordinario bis") per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, che residuavano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi
1, 2, 3 e 4 del dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, e l'allegato 1 determinava il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso, indicando per l'Abruzzo 3 posti per la classe di concorso A023, dei quali 1 posto per la provincia di L'Aquila, n.1 posto per la provincia di Chieti e n. 1 posto per la provincia di
Teramo.
- Con D.D.G. dell' prot. n. 8330 del 22.07.2022, avente ad oggetto la CP_4 ripartizione dei posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'a.s. 2022/23, per la classe di concorso A023, per la Provincia di Teramo, veniva indicato un posto disponibile per le graduatorie di merito, ed un posto come pag. 3/8 accantonamento per il concorso straordinario bis, ex articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
- A seguito di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria bis, per la regione Abruzzo, per la classe di concorso A023,
l'amministrazione scolastica ha stipulato con i vincitori dci concorso i relativi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2022/2023, assegnando le sedi prescelte e al prof. CP
, primo in graduatoria, veniva assegnata la sede presso il di Teramo.
[...] CP_5
- Residuando un ulteriore posto disponibile in Teramo, per graduatorie di merito dei concorsi per docenti, come indicato dal D.D.G. dell' prot. n. 8330 del CP_4
22.07.2022, per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'a.s.
2022/23, l'amministrazione scolastica, non potendo disporre della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499, in quanto approvata solo nel novembre 2022, ha provveduto ad attingere per la sua copertura dalla graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510 (relativa al concorso straordinario), pubblicata con
D.D.G. dell' prot. 395 del 6/05/2022, assegnandola alla prof.ssa CP_6 [...] vincitrice del concorso straordinario. Pt_2
Tanto premesso il giudice di primo grado, ha dato atto che per le assunzioni per l'a.s.
2022/2023, il contingente autorizzato per la classe di concorso A023, per la Regione Abruzzo, era pari a 4 unità, di cui 3 relative alla procedura ex art. 59, comma 9 bis, e n. 1 posto per il concorso ordinario, e che quest'ultimo, in assenza di graduatorie disponibili, è stato assegnato alla vincitrice del concorso straordinario di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510.
Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4 co. 1 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 -per cui le “assunzioni a tempo indeterminato e ogni altro provvedimento di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno, i contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio allo settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina e entro lo stesso termine del 31 luglio si procede altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali” – il giudice di primo grado considerato che, alla data del 31 agosto
2022, non era stata ancora pubblicata la graduatoria di merito del concorso ordinario, ha ritenuto che la ricorrente non vantava alcun diritto ad essere immessa in ruolo per l'a.s.
2022/2023 e che, semmai, avrebbe dovuto essere preferita all'altra vincitrice, occupante il primo posto della graduatoria del concorso straordinario.
Occorre a tal proposito rilevare che l'articolo 59 comma 9 ter del Decreto Legge del
25/05/2021 - N. 73, richiamato anche nelle premesse del relativo bando di concorso straordinario bis, prevede quanto segue: "In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale
pag. 4/8 docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Controparte_1
Gazzetta Ufficiale. 4a Serie speciale. n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. […] Seguono una serie di disposizioni riguardante la disciplina e le modalità di svolgimento del concorso, per titoli e per merito, secondo il punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione.
La norma prevede poi che “i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione, in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidali svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, Il. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal l° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Non vi è dubbio che si tratta della previsione di una procedura concorsuale straordinaria (c.d. bis), del tutto peculiare rispetto a quella ordinaria, con un percorso di immissione in ruolo differente e specifico, sia rispetto a quello ordinario ma anche a quello straordinario di cui al
D.D. 23 aprile 2020, n. 510.
La procedura infatti comporta l'iniziale assunzione a tempo determinato, la sottoposizione ad un percorso formativo, il superamento di una prova e l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, all'esito del positivo superamento dell'intero percorso formativo.
I posti destinati a tale procedura (bis) sono del tutto diversi dalle precedenti procedure, in quanto posti residuati all'esito delle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi I, 2, 3 e
4.
La ricorrente è risultata vincitrice della procedura concorsuale di merito, la cui graduatoria è stata pubblicata nel novembre 2022 e pertanto non in tempo utile per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023, cioè entro agosto 2022, mentre la graduatoria della procedura concorsuale straordinaria n. 510 del 23 aprile è stata pubblicata in tempo utile, per cui l'amministrazione ha proceduto alla immissione in ruolo della vincitrice Persona_1
pag. 5/8 Tuttavia, a mente dell'articolo 59 comma 9 ter citato, il bando di concorso straordinario bis, pur riferendosi ad un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, espressamente prevede che siano fatti “salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020”, cioè proprio Controparte_1 quello della ricorrente, in prima posizione nella graduatoria della procedura n. 499/2020.
Pertanto, il fatto che la graduatoria del concorso ordinario è stata pubblicata solo a novembre
2022, non ha prodotto alcuna decadenza né ha fatto venir meno la riserva rispetto alla procedura straordinaria bis, restando di conseguenza un posto della classe di concorso A023 previsto per la Regione Abruzzo destinato ad essere assegnato all'esito della procedura ordinaria n. 499/2020.
In altri termini, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è il posto per il concorso straordinario bis, che avrebbe dovuto essere tutelato perché destinato a tale procedura speciale ma esattamente il contrario cioè che non avrebbe dovuto destinarsi alla procedura speciale un posto che era già riservato all'esito della procedura ordinaria.
Peraltro con il Decreto Ministeriale n. 184 del 19.07.2022 sono state definite le “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023” prevedendosi nell'Allegato A del predetto decreto (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado) che:
“A norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati. L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.
Pertanto, codesti Uffici Scolastici regionali attingeranno dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783 - integrate secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – nonché alle graduatorie di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante
50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario;
viceversa, eventuali residui non
pag. 6/8 assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20>>.
Il tenore della normativa è chiaro nel senso di riconoscere che, in relazione ai posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie, tali sedi sono da accantonare, prima per il concorso ordinario e poi per quello straordinario.
Ciò trova corrispondenza e conferma nelle previsioni dello stesso Bando del concorso straordinario bis, ove, come detto, si fanno “salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020”. Controparte_1
In pratica, rispetto alla procedura ordinaria (499) e straordinaria (510) quella del concorso straordinario bis avrebbe dovuto assicurare la copertura dei posti comuni della scuola secondaria residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie e dalle assunzioni straordinarie, facendo salvi i posti relativi al concorso ordinario n. 499/2020.
Nel caso in esame, dovendo le assunzioni a tempo indeterminato e ogni altro provvedimento di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno, risultando la graduatoria pubblicata solo nel novembre 2022, la mancata individuazione del vincitore del concorso ordinario, in tempo utile, e cioè entro il 31 agosto
2022, ha precluso e preclude l'immissione in ruolo della ricorrente sin dall'anno scolastico 2022-23. Né può invocarsi la previsione per cui “i contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina” atteso che, nel caso in esame, alcun contratto a tempo indeterminato è stato stipulato tra l'amministrazione scolastica e la docente Parte_1
Pertanto, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato non può che essere differita all'anno scolastico successivo 2023-24, persistendo la riserva del posto, in favore dei vincitore della procedura ordinaria, vale a dire la ricorrente, senza che detto posto possa ritenersi destinabile alla procedura straordinaria bis. Infatti, sebbene la graduatoria non fosse ancora disponibile alla data del 31 agosto 2022, l'amministrazione ben conosceva che la procedura concorsuale era in corso e che avrebbe potuto portare all'individuazione di un vincitore, il cui posto non poteva confluire nella procedura straordinaria bis.
La ricorrente, quale vincitrice del concorso ordinario, finalizzato alle immissioni in ruolo per gli anni 2021-22 e 2022-23, al pari di quello straordinario n. 510/202, avrebbe, perciò, dovuto essere nominata a tempo indeterminato quanto meno dal 1 settembre 2023, garantendo alla medesima tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, a partire da tale ultima data. Nei predetti termini pertanto dovrà essere riformata la sentenza di primo grado, assorbendo la pronuncia ogni diversa questione in ordine al risarcimento dei danni successivi a tale data e dovendosene escludere la sussistenza per il periodo antecedente, stante per l'amministrazione pag. 7/8 la preclusione normativa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato dopo il 31 agosto di ciascun anno, nel caso in esame dopo il 31 agosto 2022.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese per il doppio grado di giudizio, liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Accerta il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del , nella classe di concorso A 023, a decorrere Controparte_1 dal 1 settembre 2023, con ogni conseguenza agli effetti giuridici ed economici,
- Ordina all'amministrazione scolastica di retrodatare l'assunzione nelle more effettuata secondo la decorrenza sopra indicata,
- Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in
€ 3.689 per il primo grado e in € 3.473 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 155/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA assistita e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO nonché
CP
CONVENUTO contumace
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 58272023 in data 22 novembre 2023 del
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del lavoro di Teramo ha rigettato la domanda con la quale la docente aveva convenuto il per sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE la manifesta illegittimità della condotta del , consistita nella mancata immissione in ruolo di Controparte_1 parte ricorrente nel corrente a.s. 2022/23, alla quale la medesima aveva pieno diritto tenuto conto del posizionamento all'interno della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti, di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A023” – Regione Abruzzo, alla posizione n. 1 con il punteggio complessivo di 232,50/250; - ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dal corrente a.s. 2022/2023, con pagamento di tutte le retribuzioni maturate e non percepite in virtù della mancata immissione in ruolo, con particolare riferimento ai mesi di Luglio e Agosto 2023, non coperti dal contratto a tempo determinato sottoscritto nel corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi €
3.641,75, salvo errori e/o omissioni;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito. E PER L'EFFETTO: - ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad emettere il provvedimento di individuazione della ricorrente quale destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato con decorrenza economica e giuridica dall'a.s. 2022/2023; - ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le retribuzioni maturate e non percepite nel corrente a.s. 2022/2023 in virtù della mancata immissione in ruolo, con particolare riferimento ai mesi di Luglio e Agosto 2023, non coperti dal contratto
a tempo determinato sottoscritto nel corrente a.s. 2022/2023, da quantificarsi in complessivi
€ 3.641,75, salvo errori e/o omissioni;
- ORDINARE E CONDANNARE l'Amministrazione resistente a corrispondere, in favore della ricorrente, le somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, da determinarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudice adito”.
Avverso la suindicata pronuncia, pubblicata in data 22 novembre 2023, non notificata, ha tempestivamente proposto appello con ricorso depositato in data 29 marzo Parte_1
2024, chiedendo la riforma della stessa e l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta contestando i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con i motivi di gravame l'appellante ha ribadito la sussistenza del pieno diritto della ricorrente ad essere immessa in ruolo, in quanto collocata alla posizione n. 1 della graduatoria di merito del concorso ordinario docenti di cui al d.d. m.i. n. 499/2020 per la classe di concorso “a023 – lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)” – Regione Abruzzo e quindi con priorità nell'assunzione rispetto ai vincitori del concorso straordinario e straordinario bis. Ha censurato i vizi della procedura, lamentando la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 184 del 19.07.2022, la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 comma 9-bis del d.l. n. 71/2021 e l'illegittimità della mancata stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato tra la resistente amministrazione e parte ricorrente, con decorrenza economica e giuridica dall'a.s. 2022/2023 oltre che la illegittimità del mancato accantonamento della sede per i vincitori del concorso ordinario docenti, insistendo anche pag. 2/8 nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, evidenziando come “la sua immissione in ruolo si sarebbe certamente verificata se solo la resistente Amministrazione avesse legittimamente accantonato il posto per il concorso straordinario, non destinando il predetto ad un vincitore del concorso straordinario bis”.
Il motivi sono fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione.
Premesso in fatto che :
- La ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso ordinario indetto con Decreto Dipartimentale del n. 499 del 21.04.2020, per la classe Controparte_1 di concorso "A023" per la Regione Abruzzo ed a seguito dell'espletamento delle prove concorsuali, risultava collocata in prima posizione (cfr. graduatoria di merito pubblicata in data 14.11.2022, D.D.G. prot. n. 1865, doc. 1 fas. ric.).
- Il bando di concorso, finalizzato alla copertura di complessivi n. 25.000 posti previsti come vacanti e disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, assegnava alla classe di concorso A023, per la Regione Abruzzo, un solo posto (cfr. doc. 2 fas. ). CP_3
- Con successivo decreto n. 510 del 23 aprile 2020, era indetta la procedura straordinaria per le immissioni in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, "a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi”, figurando nell'allegato A un (1) posto per la classe di concorso A023 nella regione
Abruzzo (cfr. doc. 5 ). CP_3
- A completamento della procedura veniva pubblicata, in tempo utile per le immissioni in ruolo a.s. 2022/2023, la graduatoria del concorso straordinario (D.D. n. .51 del 23 aprile
2020) per la classe di concorso A023 per la regione Abruzzo, con vincitrice Per_1
[...]
- Con ulteriore Decreto Direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, veniva indetta la procedura di concorso ex articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d.
"straordinario bis") per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, che residuavano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi
1, 2, 3 e 4 del dell'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, e l'allegato 1 determinava il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso, indicando per l'Abruzzo 3 posti per la classe di concorso A023, dei quali 1 posto per la provincia di L'Aquila, n.1 posto per la provincia di Chieti e n. 1 posto per la provincia di
Teramo.
- Con D.D.G. dell' prot. n. 8330 del 22.07.2022, avente ad oggetto la CP_4 ripartizione dei posti per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'a.s. 2022/23, per la classe di concorso A023, per la Provincia di Teramo, veniva indicato un posto disponibile per le graduatorie di merito, ed un posto come pag. 3/8 accantonamento per il concorso straordinario bis, ex articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
- A seguito di approvazione della graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria bis, per la regione Abruzzo, per la classe di concorso A023,
l'amministrazione scolastica ha stipulato con i vincitori dci concorso i relativi contratti a tempo determinato, dall'a.s. 2022/2023, assegnando le sedi prescelte e al prof. CP
, primo in graduatoria, veniva assegnata la sede presso il di Teramo.
[...] CP_5
- Residuando un ulteriore posto disponibile in Teramo, per graduatorie di merito dei concorsi per docenti, come indicato dal D.D.G. dell' prot. n. 8330 del CP_4
22.07.2022, per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'a.s.
2022/23, l'amministrazione scolastica, non potendo disporre della graduatoria di merito del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020, n. 499, in quanto approvata solo nel novembre 2022, ha provveduto ad attingere per la sua copertura dalla graduatoria di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510 (relativa al concorso straordinario), pubblicata con
D.D.G. dell' prot. 395 del 6/05/2022, assegnandola alla prof.ssa CP_6 [...] vincitrice del concorso straordinario. Pt_2
Tanto premesso il giudice di primo grado, ha dato atto che per le assunzioni per l'a.s.
2022/2023, il contingente autorizzato per la classe di concorso A023, per la Regione Abruzzo, era pari a 4 unità, di cui 3 relative alla procedura ex art. 59, comma 9 bis, e n. 1 posto per il concorso ordinario, e che quest'ultimo, in assenza di graduatorie disponibili, è stato assegnato alla vincitrice del concorso straordinario di cui al D.D. 23 aprile 2020, n. 510.
Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4 co. 1 del D.L. 3 luglio 2001, n. 255 -per cui le “assunzioni a tempo indeterminato e ogni altro provvedimento di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno, i contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio allo settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina e entro lo stesso termine del 31 luglio si procede altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali” – il giudice di primo grado considerato che, alla data del 31 agosto
2022, non era stata ancora pubblicata la graduatoria di merito del concorso ordinario, ha ritenuto che la ricorrente non vantava alcun diritto ad essere immessa in ruolo per l'a.s.
2022/2023 e che, semmai, avrebbe dovuto essere preferita all'altra vincitrice, occupante il primo posto della graduatoria del concorso straordinario.
Occorre a tal proposito rilevare che l'articolo 59 comma 9 ter del Decreto Legge del
25/05/2021 - N. 73, richiamato anche nelle premesse del relativo bando di concorso straordinario bis, prevede quanto segue: "In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale
pag. 4/8 docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Controparte_1
Gazzetta Ufficiale. 4a Serie speciale. n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo
11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. […] Seguono una serie di disposizioni riguardante la disciplina e le modalità di svolgimento del concorso, per titoli e per merito, secondo il punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, da definirsi con decreto del Ministro dell'istruzione.
La norma prevede poi che “i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione, in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidali svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, Il. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal l° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Non vi è dubbio che si tratta della previsione di una procedura concorsuale straordinaria (c.d. bis), del tutto peculiare rispetto a quella ordinaria, con un percorso di immissione in ruolo differente e specifico, sia rispetto a quello ordinario ma anche a quello straordinario di cui al
D.D. 23 aprile 2020, n. 510.
La procedura infatti comporta l'iniziale assunzione a tempo determinato, la sottoposizione ad un percorso formativo, il superamento di una prova e l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, all'esito del positivo superamento dell'intero percorso formativo.
I posti destinati a tale procedura (bis) sono del tutto diversi dalle precedenti procedure, in quanto posti residuati all'esito delle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi I, 2, 3 e
4.
La ricorrente è risultata vincitrice della procedura concorsuale di merito, la cui graduatoria è stata pubblicata nel novembre 2022 e pertanto non in tempo utile per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023, cioè entro agosto 2022, mentre la graduatoria della procedura concorsuale straordinaria n. 510 del 23 aprile è stata pubblicata in tempo utile, per cui l'amministrazione ha proceduto alla immissione in ruolo della vincitrice Persona_1
pag. 5/8 Tuttavia, a mente dell'articolo 59 comma 9 ter citato, il bando di concorso straordinario bis, pur riferendosi ad un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico
2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, espressamente prevede che siano fatti “salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020”, cioè proprio Controparte_1 quello della ricorrente, in prima posizione nella graduatoria della procedura n. 499/2020.
Pertanto, il fatto che la graduatoria del concorso ordinario è stata pubblicata solo a novembre
2022, non ha prodotto alcuna decadenza né ha fatto venir meno la riserva rispetto alla procedura straordinaria bis, restando di conseguenza un posto della classe di concorso A023 previsto per la Regione Abruzzo destinato ad essere assegnato all'esito della procedura ordinaria n. 499/2020.
In altri termini, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non è il posto per il concorso straordinario bis, che avrebbe dovuto essere tutelato perché destinato a tale procedura speciale ma esattamente il contrario cioè che non avrebbe dovuto destinarsi alla procedura speciale un posto che era già riservato all'esito della procedura ordinaria.
Peraltro con il Decreto Ministeriale n. 184 del 19.07.2022 sono state definite le “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023” prevedendosi nell'Allegato A del predetto decreto (cfr. doc. 10 fascicolo primo grado) che:
“A norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, completata l'immissione in ruolo degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati. L'eventuale posto dispari è assegnato alla procedura concorsuale ordinaria.
Pertanto, codesti Uffici Scolastici regionali attingeranno dalle graduatorie di cui al dd 23 aprile 2020, n. 510, come modificato dal dd 8 luglio 2020, n. 783 - integrate secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – nonché alle graduatorie di cui al dd 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal dd 5 gennaio 2022, n. 23. Pertanto, determinato il contingente regionale spettante al concorso ordinario, il sistema informativo assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite del contingente regionale, riservando il restante
50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui al dd 510/2020. Eventuali residui, non assegnati a detta procedura per esaurimento degli aspiranti, saranno di seguito resi disponibili alle graduatorie del concorso ordinario;
viceversa, eventuali residui non
pag. 6/8 assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20>>.
Il tenore della normativa è chiaro nel senso di riconoscere che, in relazione ai posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie e straordinarie, tali sedi sono da accantonare, prima per il concorso ordinario e poi per quello straordinario.
Ciò trova corrispondenza e conferma nelle previsioni dello stesso Bando del concorso straordinario bis, ove, come detto, si fanno “salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione del nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020”. Controparte_1
In pratica, rispetto alla procedura ordinaria (499) e straordinaria (510) quella del concorso straordinario bis avrebbe dovuto assicurare la copertura dei posti comuni della scuola secondaria residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie e dalle assunzioni straordinarie, facendo salvi i posti relativi al concorso ordinario n. 499/2020.
Nel caso in esame, dovendo le assunzioni a tempo indeterminato e ogni altro provvedimento di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno, risultando la graduatoria pubblicata solo nel novembre 2022, la mancata individuazione del vincitore del concorso ordinario, in tempo utile, e cioè entro il 31 agosto
2022, ha precluso e preclude l'immissione in ruolo della ricorrente sin dall'anno scolastico 2022-23. Né può invocarsi la previsione per cui “i contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina” atteso che, nel caso in esame, alcun contratto a tempo indeterminato è stato stipulato tra l'amministrazione scolastica e la docente Parte_1
Pertanto, l'assunzione in servizio a tempo indeterminato non può che essere differita all'anno scolastico successivo 2023-24, persistendo la riserva del posto, in favore dei vincitore della procedura ordinaria, vale a dire la ricorrente, senza che detto posto possa ritenersi destinabile alla procedura straordinaria bis. Infatti, sebbene la graduatoria non fosse ancora disponibile alla data del 31 agosto 2022, l'amministrazione ben conosceva che la procedura concorsuale era in corso e che avrebbe potuto portare all'individuazione di un vincitore, il cui posto non poteva confluire nella procedura straordinaria bis.
La ricorrente, quale vincitrice del concorso ordinario, finalizzato alle immissioni in ruolo per gli anni 2021-22 e 2022-23, al pari di quello straordinario n. 510/202, avrebbe, perciò, dovuto essere nominata a tempo indeterminato quanto meno dal 1 settembre 2023, garantendo alla medesima tutti i conseguenti effetti giuridici ed economici, a partire da tale ultima data. Nei predetti termini pertanto dovrà essere riformata la sentenza di primo grado, assorbendo la pronuncia ogni diversa questione in ordine al risarcimento dei danni successivi a tale data e dovendosene escludere la sussistenza per il periodo antecedente, stante per l'amministrazione pag. 7/8 la preclusione normativa di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato dopo il 31 agosto di ciascun anno, nel caso in esame dopo il 31 agosto 2022.
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova regolamentazione delle spese per il doppio grado di giudizio, liquidate, secondo soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Accerta il diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del , nella classe di concorso A 023, a decorrere Controparte_1 dal 1 settembre 2023, con ogni conseguenza agli effetti giuridici ed economici,
- Ordina all'amministrazione scolastica di retrodatare l'assunzione nelle more effettuata secondo la decorrenza sopra indicata,
- Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in
€ 3.689 per il primo grado e in € 3.473 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 8/8