Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 12-6-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4479/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(1-12-1967), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Ariello, e con lo Parte_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Diodata Ardolino, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3-9-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data 10-8- 2022, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva l' convenuto, il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, CP_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. All'udienza odierna il Giudice, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono
“vasculopatia cerebrale cronica”, non essendo a questa equiparabile la diagnosi di “attività elettrica cerebrale diffusamente rallentata” di cui all'ECG del 7-6-2018. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente i requisiti medico legali per la pensione di inabilità e per l'assegno di invalidità civile;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 12-6-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza