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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VASSALLO TERESA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CASTELLETTI SONIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
1 NEL MERITO
Voglia l'Ecc.mo Giudice Adito ritenuta la propria competenza, Voglia, letto il ricorso, fissare con urgenza l'udienza di discussione del ricorso, con decreto e disporre in via temporanea ed urgenza
1. L'assegnazione della casa coniugale in San Martino Buon Albergo Via
Monsignor Egidio Peroni nr. 2 alla moglie, che potrà rimanerVi ad abitare con i figli,
mentre il marito troverà una situazione alloggiativa transitoria asportando i propri beni ed effetti personali
2. Disporsi a carico del marito un assegno di mantenimento per i figli di Euro 400
cadauno per un importo mensile di Euro 800, rivalutabile in base agli indici ISTAT
ogni anno a partire da settembre 2022;
3. Non disporsi nessun assegno a favore della moglie in quanto economicamente autosufficiente;
4. Disporsi l'affido esclusivo dei figli , alla madre con diritto di visita del padre,
secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate;
5. Disporsi che, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, le spese scolastiche, parascolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSNN siano a carico dei coniugi nella misura del 50%;
6. Disporsi la facoltà della madre di provvedere al rinnovo e rilascio dei documenti di viaggio o identificativi dei bambini senza il consenso del marito.;
7. Vittoria di spese
PARTE RESISTENTE
- Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
, autorizzandosi gli stessi a vivere separati, liberi di fissare dove Parte_1
ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge dell'indirizzo.
2 - disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , stabilendone la Persona_1
collocazione e la residenza principale presso la madre. La figlia è diventata Per_2
maggiorenne.
- disporsi il diritto di visita del padre al figlio minore , ogni 15 giorni nel Persona_1
fine settimana, quando il padre si recherà in Italia.
- stabilirsi che il sig. contribuisca nella misura di € 200,00 al CP_1
mantenimento dei figli e da versare entro il 15 del Persona_3 Persona_1
mese, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero le spese mediche, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche così come previste dal Protocollo Famiglia in materia di
Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal Matrimonio del Tribunale
di Verona, dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che non ha effettuato l'esborso:
I spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
II spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
3 IV spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES) VI spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura,
spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc..
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro quindici giorni dall' esibizione e/o dalla richiesta.
- i coniugi sono economicamente autosufficienti, dunque nulla dovranno l'uno all'altro.
Vittoria di compenso e spese.
PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal coniuge e formulato Controparte_1
ulteriori domande, deducendo in particolare: i) che, dal matrimonio con il resistente celebrato in Brasov (Romania) il 21/08/06 (e non trascritto in
4 Italia), sono nati due figli: n. in S. Bonifacio 2011 e Persona_1 Per_3
n. a Verona 2005; ii) che la coppia ha fissato la casa coniugale in
[...]
San Martino Buon Albergo;
iii) che ella lavora come operaia con contratto a tempo indeterminato nel settore delle pulizie, guadagnando circa €
1200,00-1300,00 al mese;
iv) che percepisce anche € 410,00 a titolo di assegno unico universale;
v) che il marito lavora e guadagna circa €
1.600,00 al mese, con i quali le pagava sempre € 400,00 al mese per il mantenimento dei figli;
vi) che il marito usa un linguaggio offensivo e volgare, diventa violento quando è ubriaco e picchia sia la moglie che la figlia, tanto che la moglie ha sporto denuncia-querela alle Forze dell'Ordine
in data 10/08/22 (cfr. doc. 1 attoreo). Su tali presupposti, ha chiesto disporsi: 1) l'affido esclusivo dei figli a madre, con visite paterne da concordarsi di volta in volta;
2) l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, per continuare ad abitarla con i figli;
3) il contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) nessun assegno di mantenimento per sé; 5) l'assegno unico integralmente alla madre al 100%;
richiamato per relationem il contenuto della memoria di costituzione, con la quale il marito resistente non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione ma ha contestato le ulteriori domande attoree,
deducendo in particolare: i) che la moglie si è nel tempo distaccata sentimentalmente, frequentando amiche single;
ii) che non è vero che egli picchiava moglie e figlia, tanto che la ricorrente non ha prodotto alcun referto medico;
iii) che, dopo essere stato allontanato dalla casa coniugale,
è andato a vivere da un amico, tale in S. Martino, cui versa Persona_4
5 € 250 mensili per l'alloggio; iv) che ogni mese versa € 400,00 alla moglie per il mantenimento dei figli;
v) che lavora come operaio presso la soc.
Zorzi S.r.l. in ZAI e guadagna circa € 1300,00-1400,00 mensili. Su tali presupposti, ha chiesto: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
2) regolamentarsi le visite paterne come da calendario indicato in comparsa di costituzione;
3) disporsi il contributo paterno al mantenimento dei figli in € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
osservato, che in sede di udienza presidenziale in data 04/10/22, sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti, in accordo con le parti: i) affido esclusivo dei figli alla madre con sospensione delle visite paterne sino alla revoca della misura cautelare;
ii) assegnazione della casa coniugale alla moglie per continuare ad abitarvi con i figli;
iii) contributo paterno al mantenimento dei figli per € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che, con la memoria integrativa dep. 13/02/23, il marito resistente ha dichiarato di aver perso il lavoro e chiesto, comunque, il ripristino delle visite ai figli, alla data ancora sospese;
osservato che, con nota dep. 29/06/23, la moglie ricorrente ha dichiarato che il marito è stato autorizzato dal GIP presso il Tribunale di Verona a vedere il figlio una volta ogni 15 giorni;
Per_1
osservato che, con decreto del giudice dep. 12/07/23, è stata concessa l'autorizzazione al padre di vedere il figlio , a fronte del Per_1
provvedimento del GIP e su richiesta concorde delle parti;
6 osservato che, a conclusione dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
rilevato che, con nota di trasmissione dep. 26/11/24, il Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Verona ha trasmesso la sentenza resa dal Tribunale
di Verona in data 09/07/24 di condanna del marito resistente alla pena detentiva di anni quattro e mesi sei per il reato di maltrattamenti famiglia,
anche alla presenza di minori, ex art. 572 cod.pen.;
rilevato che il difensore del marito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto ridursi il contributo paterno al mantenimento dei figli al solo importo di € 200,00 mensili, tenuto conto che il resistente si è
trasferito in Romania a cercare lavoro;
rilevato che la moglie resistente non ha depositato memorie conclusive;
rilevato, per contro, che il marito resistente ha depositato comparsa conclusionale, con la quale ha confermato di essersi trasferito in Romania
alla ricerca di un lavoro, dichiarando di non essere più in grado di garantire il pagamento del mantenimento stabilito a suo carico in sede presidenziale e ribadendo le richieste conclusive come già precisate in causa;
dato atto che la fattispecie in esame presenta elementi di estraneità, essendo i due coniugi cittadini rumeni;
ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea di una o di entrambe delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che precisa che il Regolamento in questione Parte_2
"…si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti
con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla
7 giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32
della legge 31/05/95 n. 218, le quali trovano applicazione soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
ritenuto, in particolare, che nel caso in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1 lettera a) del Reg. n. 2201/03, che indica,
fra le varie ipotesi alternative, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova “…l'ultima residenza abituale dei coniugi se
uno di essi vi risiede ancora”;
osservato che, per quanto dedotto da parte ricorrente nell'atto introduttivo e dalla documentazione dimessa (cfr. certificato di stato di famiglia allegato al ricorso introduttivo) risulta che i coniugi hanno avuto stabile residenza abituale comune in
Italia, nella provincia di Verona, dove parte ricorrente con la prole tuttora risiede abitualmente;
ritenuto che relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, sicchè, nel caso in esame, poiché i figli minorenni risiedono con la madre dalla nascita nella provincia di Verona, ai sensi del citato art. 8 del predetto
Regolamento va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro;
ritenuto che, con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, trovi applicazione il Regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, che si
8 applica a prescindere dalla nazionalità europea delle parti e dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno ed individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lettera b), la residenza abituale del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3 lettera c) e d), quella del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale;
ritenuto che nella fattispecie in esame operi sia il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché parte ricorrente e la prole risiedono abitualmente in provincia di Verona, sia quello del tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale;
ritenuto, pertanto, che sussista la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie;
rilevato, in primo luogo, che la legge applicabile alla domanda di separazione va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del
20/12/10, "…relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della
legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore;
rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma III, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b)
dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in
9 mancanza c) di cui due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
ritenuto che, nel caso concreto, in ragione del fatto che, fino all'allontanamento con provvedimento del giudice penale nel 2022, i coniugi hanno risieduto in Italia,
provincia di Verona, operi il criterio di collegamento di cui alla lett. b), con conseguente applicazione alla domanda di separazione della legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, cioè, nella specie, della legge italiana;
passando, a questo punto, alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita);
rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicchè
i provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (cfr. Cass. SS.UU. 09/01/01 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ritenuto, pertanto, che, nel caso concreto, poichè la prole risiede in modo stabile in
Italia, trovi senz'altro applicazione la legge italiana;
rilevato, da ultimo, che, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra
10 richiamato, a norma del quale "…la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
strumento”;
osservato che l'art. 3 del Protocollo, che detta appunto le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato
di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana,
che si traduce negli artt. 337 bis e seguenti del codice civile;
ritenuto, pertanto, che si applichi la legge italiana a tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
osservato, nel merito, che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto dedotto negli atti difensivi ed emerso all'esito della comparizione personale delle parti innanzi al Presidente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, poiché indipendente economicamente;
rilevato che, in ragione della già evidenziata storia familiare di violenza domestica, confermata dalla sentenza di condanna del marito, ed anche a fronte del trasferimento all'estero del marito medesimo, come dallo stesso da ultimo confermato con comparsa conclusionale, debbono trovare conferma nella presente sede i provvedimenti già assunti in sede presidenziale con riguardo all'affidamento esclusivo della prole alla madre e
11 all'assegnazione della casa coniugale alla stessa per continuare ad abitarvi con i figli;
ritenuto che debba trovare conferma anche il provvedimento già adottato in sede presidenziale con il quale è stato posto a carico del marito resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00
mensili, tenuto conto della piena capacità lavorativa del marito;
osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu rispetto alla domanda di separazione - in ragione sia della natura 'necessaria' di tale pronuncia, sia della mancata opposizione di parte resistente alla domanda stessa - può dichiararsene la compensazione tra le parti nella misura di 1/3, con condanna del marito resistente, prevalentemente soccombente rispetto alle ulteriori domande, a rifondere alla controparte i residui 2/3, liquidati come in dispositivo sulla base dei valori minimi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria al 100%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni ulteriore e diversa domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori e Persona_1
alla madre, con collocamento presso la stessa;
Persona_3
3) assegna la casa coniugale alla moglie ricorrente;
4) pone a carico del padre resistente l'obbligo di versare € 400,00 in
12 favore della madre ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
5) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna del marito resistente a rifondere alla ricorrente i residui 2/3, liquidati in € 1.571,00 per compensi e € 65,30
per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
6) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 21/01/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice rel. ed est.
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VASSALLO TERESA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
, C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. CASTELLETTI SONIA, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
1 NEL MERITO
Voglia l'Ecc.mo Giudice Adito ritenuta la propria competenza, Voglia, letto il ricorso, fissare con urgenza l'udienza di discussione del ricorso, con decreto e disporre in via temporanea ed urgenza
1. L'assegnazione della casa coniugale in San Martino Buon Albergo Via
Monsignor Egidio Peroni nr. 2 alla moglie, che potrà rimanerVi ad abitare con i figli,
mentre il marito troverà una situazione alloggiativa transitoria asportando i propri beni ed effetti personali
2. Disporsi a carico del marito un assegno di mantenimento per i figli di Euro 400
cadauno per un importo mensile di Euro 800, rivalutabile in base agli indici ISTAT
ogni anno a partire da settembre 2022;
3. Non disporsi nessun assegno a favore della moglie in quanto economicamente autosufficiente;
4. Disporsi l'affido esclusivo dei figli , alla madre con diritto di visita del padre,
secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate;
5. Disporsi che, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Verona, le spese scolastiche, parascolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSNN siano a carico dei coniugi nella misura del 50%;
6. Disporsi la facoltà della madre di provvedere al rinnovo e rilascio dei documenti di viaggio o identificativi dei bambini senza il consenso del marito.;
7. Vittoria di spese
PARTE RESISTENTE
- Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
, autorizzandosi gli stessi a vivere separati, liberi di fissare dove Parte_1
ritengono la loro residenza, con obbligo di comunicazione all'altro coniuge dell'indirizzo.
2 - disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore , stabilendone la Persona_1
collocazione e la residenza principale presso la madre. La figlia è diventata Per_2
maggiorenne.
- disporsi il diritto di visita del padre al figlio minore , ogni 15 giorni nel Persona_1
fine settimana, quando il padre si recherà in Italia.
- stabilirsi che il sig. contribuisca nella misura di € 200,00 al CP_1
mantenimento dei figli e da versare entro il 15 del Persona_3 Persona_1
mese, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero le spese mediche, scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche così come previste dal Protocollo Famiglia in materia di
Separazione, Divorzio e Affidamento dei figli nati fuori dal Matrimonio del Tribunale
di Verona, dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che non ha effettuato l'esborso:
I spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
II spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito delle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
3 IV spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività
didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES) VI spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura,
spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc..
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro quindici giorni dall' esibizione e/o dalla richiesta.
- i coniugi sono economicamente autosufficienti, dunque nulla dovranno l'uno all'altro.
Vittoria di compenso e spese.
PM: “Non si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di Parte_1
separazione personale dal coniuge e formulato Controparte_1
ulteriori domande, deducendo in particolare: i) che, dal matrimonio con il resistente celebrato in Brasov (Romania) il 21/08/06 (e non trascritto in
4 Italia), sono nati due figli: n. in S. Bonifacio 2011 e Persona_1 Per_3
n. a Verona 2005; ii) che la coppia ha fissato la casa coniugale in
[...]
San Martino Buon Albergo;
iii) che ella lavora come operaia con contratto a tempo indeterminato nel settore delle pulizie, guadagnando circa €
1200,00-1300,00 al mese;
iv) che percepisce anche € 410,00 a titolo di assegno unico universale;
v) che il marito lavora e guadagna circa €
1.600,00 al mese, con i quali le pagava sempre € 400,00 al mese per il mantenimento dei figli;
vi) che il marito usa un linguaggio offensivo e volgare, diventa violento quando è ubriaco e picchia sia la moglie che la figlia, tanto che la moglie ha sporto denuncia-querela alle Forze dell'Ordine
in data 10/08/22 (cfr. doc. 1 attoreo). Su tali presupposti, ha chiesto disporsi: 1) l'affido esclusivo dei figli a madre, con visite paterne da concordarsi di volta in volta;
2) l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, per continuare ad abitarla con i figli;
3) il contributo paterno al mantenimento dei figli stabilito in € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) nessun assegno di mantenimento per sé; 5) l'assegno unico integralmente alla madre al 100%;
richiamato per relationem il contenuto della memoria di costituzione, con la quale il marito resistente non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione ma ha contestato le ulteriori domande attoree,
deducendo in particolare: i) che la moglie si è nel tempo distaccata sentimentalmente, frequentando amiche single;
ii) che non è vero che egli picchiava moglie e figlia, tanto che la ricorrente non ha prodotto alcun referto medico;
iii) che, dopo essere stato allontanato dalla casa coniugale,
è andato a vivere da un amico, tale in S. Martino, cui versa Persona_4
5 € 250 mensili per l'alloggio; iv) che ogni mese versa € 400,00 alla moglie per il mantenimento dei figli;
v) che lavora come operaio presso la soc.
Zorzi S.r.l. in ZAI e guadagna circa € 1300,00-1400,00 mensili. Su tali presupposti, ha chiesto: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
2) regolamentarsi le visite paterne come da calendario indicato in comparsa di costituzione;
3) disporsi il contributo paterno al mantenimento dei figli in € 400,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
osservato, che in sede di udienza presidenziale in data 04/10/22, sono stati adottati i seguenti provvedimenti urgenti, in accordo con le parti: i) affido esclusivo dei figli alla madre con sospensione delle visite paterne sino alla revoca della misura cautelare;
ii) assegnazione della casa coniugale alla moglie per continuare ad abitarvi con i figli;
iii) contributo paterno al mantenimento dei figli per € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevato che, con la memoria integrativa dep. 13/02/23, il marito resistente ha dichiarato di aver perso il lavoro e chiesto, comunque, il ripristino delle visite ai figli, alla data ancora sospese;
osservato che, con nota dep. 29/06/23, la moglie ricorrente ha dichiarato che il marito è stato autorizzato dal GIP presso il Tribunale di Verona a vedere il figlio una volta ogni 15 giorni;
Per_1
osservato che, con decreto del giudice dep. 12/07/23, è stata concessa l'autorizzazione al padre di vedere il figlio , a fronte del Per_1
provvedimento del GIP e su richiesta concorde delle parti;
6 osservato che, a conclusione dell'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe;
rilevato che, con nota di trasmissione dep. 26/11/24, il Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Verona ha trasmesso la sentenza resa dal Tribunale
di Verona in data 09/07/24 di condanna del marito resistente alla pena detentiva di anni quattro e mesi sei per il reato di maltrattamenti famiglia,
anche alla presenza di minori, ex art. 572 cod.pen.;
rilevato che il difensore del marito, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto ridursi il contributo paterno al mantenimento dei figli al solo importo di € 200,00 mensili, tenuto conto che il resistente si è
trasferito in Romania a cercare lavoro;
rilevato che la moglie resistente non ha depositato memorie conclusive;
rilevato, per contro, che il marito resistente ha depositato comparsa conclusionale, con la quale ha confermato di essersi trasferito in Romania
alla ricerca di un lavoro, dichiarando di non essere più in grado di garantire il pagamento del mantenimento stabilito a suo carico in sede presidenziale e ribadendo le richieste conclusive come già precisate in causa;
dato atto che la fattispecie in esame presenta elementi di estraneità, essendo i due coniugi cittadini rumeni;
ritenuto che sussista la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione secondo il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea di una o di entrambe delle parti (così Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
, che precisa che il Regolamento in questione Parte_2
"…si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti
con il territorio di uno degli Stati membri") ed indipendentemente dalle norme sulla
7 giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32
della legge 31/05/95 n. 218, le quali trovano applicazione soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
ritenuto, in particolare, che nel caso in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1 lettera a) del Reg. n. 2201/03, che indica,
fra le varie ipotesi alternative, la competenza dell'autorità giurisdizionale dello
Stato membro nel cui territorio si trova “…l'ultima residenza abituale dei coniugi se
uno di essi vi risiede ancora”;
osservato che, per quanto dedotto da parte ricorrente nell'atto introduttivo e dalla documentazione dimessa (cfr. certificato di stato di famiglia allegato al ricorso introduttivo) risulta che i coniugi hanno avuto stabile residenza abituale comune in
Italia, nella provincia di Verona, dove parte ricorrente con la prole tuttora risiede abitualmente;
ritenuto che relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono l'affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'art. 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, sicchè, nel caso in esame, poiché i figli minorenni risiedono con la madre dalla nascita nella provincia di Verona, ai sensi del citato art. 8 del predetto
Regolamento va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di incontro;
ritenuto che, con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, trovi applicazione il Regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di
obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, che si
8 applica a prescindere dalla nazionalità europea delle parti e dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno ed individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lettera b), la residenza abituale del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3 lettera c) e d), quella del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale;
ritenuto che nella fattispecie in esame operi sia il criterio della residenza abituale del creditore della prestazione, poiché parte ricorrente e la prole risiedono abitualmente in provincia di Verona, sia quello del tribunale davanti al quale è stata proposta la domanda relativa alla responsabilità genitoriale;
ritenuto, pertanto, che sussista la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie;
rilevato, in primo luogo, che la legge applicabile alla domanda di separazione va individuata applicando il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del
20/12/10, "…relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della
legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore;
rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Roma III, in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b)
dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in
9 mancanza c) di cui due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale; o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
ritenuto che, nel caso concreto, in ragione del fatto che, fino all'allontanamento con provvedimento del giudice penale nel 2022, i coniugi hanno risieduto in Italia,
provincia di Verona, operi il criterio di collegamento di cui alla lett. b), con conseguente applicazione alla domanda di separazione della legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale, cioè, nella specie, della legge italiana;
passando, a questo punto, alle domande attinenti alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente i diritti e i doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita);
rilevato che, fermo il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta, sicchè
i provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (cfr. Cass. SS.UU. 09/01/01 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore;
ritenuto, pertanto, che, nel caso concreto, poichè la prole risiede in modo stabile in
Italia, trovi senz'altro applicazione la legge italiana;
rilevato, da ultimo, che, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, viene in considerazione l'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2019, già sopra
10 richiamato, a norma del quale "…la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale
strumento”;
osservato che l'art. 3 del Protocollo, che detta appunto le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato
di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana,
che si traduce negli artt. 337 bis e seguenti del codice civile;
ritenuto, pertanto, che si applichi la legge italiana a tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo;
osservato, nel merito, che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto dedotto negli atti difensivi ed emerso all'esito della comparizione personale delle parti innanzi al Presidente, può ritenersi sopravvenuta tra le parti una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile, tale da far presumere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che parte ricorrente non ha formulato richieste in ordine al proprio mantenimento, poiché indipendente economicamente;
rilevato che, in ragione della già evidenziata storia familiare di violenza domestica, confermata dalla sentenza di condanna del marito, ed anche a fronte del trasferimento all'estero del marito medesimo, come dallo stesso da ultimo confermato con comparsa conclusionale, debbono trovare conferma nella presente sede i provvedimenti già assunti in sede presidenziale con riguardo all'affidamento esclusivo della prole alla madre e
11 all'assegnazione della casa coniugale alla stessa per continuare ad abitarvi con i figli;
ritenuto che debba trovare conferma anche il provvedimento già adottato in sede presidenziale con il quale è stato posto a carico del marito resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00
mensili, tenuto conto della piena capacità lavorativa del marito;
osservato, quanto alle spese di lite, che, a fronte dell'assenza di soccombenza stricto sensu rispetto alla domanda di separazione - in ragione sia della natura 'necessaria' di tale pronuncia, sia della mancata opposizione di parte resistente alla domanda stessa - può dichiararsene la compensazione tra le parti nella misura di 1/3, con condanna del marito resistente, prevalentemente soccombente rispetto alle ulteriori domande, a rifondere alla controparte i residui 2/3, liquidati come in dispositivo sulla base dei valori minimi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria al 100%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni ulteriore e diversa domanda od eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo dei due figli minori e Persona_1
alla madre, con collocamento presso la stessa;
Persona_3
3) assegna la casa coniugale alla moglie ricorrente;
4) pone a carico del padre resistente l'obbligo di versare € 400,00 in
12 favore della madre ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
5) dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna del marito resistente a rifondere alla ricorrente i residui 2/3, liquidati in € 1.571,00 per compensi e € 65,30
per spese, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali,
IVA e CPA come per legge;
6) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, ove necessarie.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 21/01/25
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
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