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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 22019/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SABRINA BRESCIANI) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ALESSANDRA BENEVENTI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rassegnate in ricorso e nella successiva nota di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. di seguito trascritte:
“- La casa familiare sita in Lonato del Garda (BS), Via Filatoio n.20, condotta in locazione viene di comune Pers accordo assegnata al padre sig. già intestatario del contratto di locazione. - Le figlie minori e Parte_2 rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria Per_2 amministrazione e con assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le minori sono collocate ai soli fini anagrafici presso l'abitazione del padre in Lonato fino a che la madre non reperirà un nuovo immobile. In ogni caso la residenza delle minori sarà regolamentata di comune accordo tra i genitori in base alle scuole di frequenza. - Relativamente ai tempi che le minori trascorreranno con ciascun genitore le parti convengono: -una settimana martedì, mercoledì e giovedì con pernottamento compreso presso il padre e venerdì,
1 sabato e domenica con pernottamento compreso presso la madre, la settimana successiva viceversa ossia martedì, mercoledì e giovedì pernottamento compreso presso la madre e venerdì, sabato e domenica pernottamento compreso presso il padre. In tutte le giornate di lunedì di ciascuna settimana le minori rimarranno sempre con la madre. Le minori verranno, stante i pernotti presso i genitori, prelevate all'uscita di scuola nei giorni di competenza di ciascun genitore ed accompagnate presso le di loro abitazioni seguendo la su indicata turnazione, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ognuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con un congruo preavviso;
durante il periodo natalizio le minori trascorreranno una settimana con la mamma e una con il papà alternando di anno in anno il giorno della Vigilia e di Natale ed altresì il Capodanno e l'Epifania (per l'anno 2025 le minori trascorreranno il giorno della vigilia con il papà ed il Natale con ila mamma per poi alternarsi in tutti gli anni a seguire); nel periodo Pasquale le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro ( per l'anno 2025 le minori trascorreranno la Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà alternandosi negli anni successivi); il giorno del compleanno delle minori rimarrà organizzato come da calendario con la possibilità per l'altro genitore di poter far visita, il tutto da stabilirsi tra le parti in base agli impegni lavorativi dei genitori e le esigenze scolastiche nonché gli impegni delle minori. - Per quanto riguarda i contatti con le figlie nei giorni non di presenza, il genitore che non le ha con sé in una determinata giornata potrà telefonare fino a due volte al giorno in orario adeguato. - Entrambi i genitori si impegnano a rispettare le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) in materia di utilizzo di dispositivi elettronici da parte di minori e, in ogni caso, a limitarne l'uso allo stretto necessario per la gestione e l'accudimento delle figlie. - Le parti concordano sin da ora che eventuali viaggi all'estero delle bambine con un genitore dovranno obbligatoriamente essere preventivamente concordati tra gli stessi: il genitore che intende effettuare il viaggio all'estero con le bambine dovrà preventivamente fornire all'altro tutte le informazioni relative alla località di destinazione, all'organizzazione del viaggio, al luogo di soggiorno, agli eventuali compagni di viaggio, ai recapiti telefonici utili e si obbligherà ad organizzare che le bambine possano essere reperibili telefonicamente dall'altro genitore per tutta la durata del viaggio. - Assegno di mantenimento. Atteso l'affidamento condiviso paritario alternato delle figlie, le parti concordano sul mantenimento diretto. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle minori nei giorni di permanenza delle stesse presso il padre o la madre. Spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che qui si trascrive: “SPESE PER LA SALUTE a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo I) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. SPESE PER L'ISTRUZIONE a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II)
2 corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DELLA PROLE MINORENNE a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole intra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SPESE PER IL DIVERTIMENTO a) Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze Le spese dovranno essere: documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg, dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta. - Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico Universale per le figlie o equipollenti venga percepito al 100% dal sig. fino alla data di maggio 2027, dopo detta data verrà Pt_2 percepito al 50% ciascuno tra i genitori come per legge. - Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio delle minori. - La Signora si impegna con la sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, a rimettere la querela sporta in data 08.09.2025 nei confronti del Signor il quale Parte_2 provvederà all'accettazione e contestualmente dichiara di non aver sporto prima d'ora denunce-querele nei confronti della Signora ”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (2019) ed (2021) e, con ricorso presentato in Per_3 Persona_4 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di recepire ex artt. 337-bis e ss.
c.c. la regolamentazione sopra trascritta in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse delle minori.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
-dispone in conformità alle conclusioni delle parti sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Così deciso in Brescia, 19/12/2025.
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 22019/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. SABRINA BRESCIANI) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. ALESSANDRA BENEVENTI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
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CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni rassegnate in ricorso e nella successiva nota di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. di seguito trascritte:
“- La casa familiare sita in Lonato del Garda (BS), Via Filatoio n.20, condotta in locazione viene di comune Pers accordo assegnata al padre sig. già intestatario del contratto di locazione. - Le figlie minori e Parte_2 rimangono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria Per_2 amministrazione e con assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le minori sono collocate ai soli fini anagrafici presso l'abitazione del padre in Lonato fino a che la madre non reperirà un nuovo immobile. In ogni caso la residenza delle minori sarà regolamentata di comune accordo tra i genitori in base alle scuole di frequenza. - Relativamente ai tempi che le minori trascorreranno con ciascun genitore le parti convengono: -una settimana martedì, mercoledì e giovedì con pernottamento compreso presso il padre e venerdì,
1 sabato e domenica con pernottamento compreso presso la madre, la settimana successiva viceversa ossia martedì, mercoledì e giovedì pernottamento compreso presso la madre e venerdì, sabato e domenica pernottamento compreso presso il padre. In tutte le giornate di lunedì di ciascuna settimana le minori rimarranno sempre con la madre. Le minori verranno, stante i pernotti presso i genitori, prelevate all'uscita di scuola nei giorni di competenza di ciascun genitore ed accompagnate presso le di loro abitazioni seguendo la su indicata turnazione, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ognuno dei genitori due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con un congruo preavviso;
durante il periodo natalizio le minori trascorreranno una settimana con la mamma e una con il papà alternando di anno in anno il giorno della Vigilia e di Natale ed altresì il Capodanno e l'Epifania (per l'anno 2025 le minori trascorreranno il giorno della vigilia con il papà ed il Natale con ila mamma per poi alternarsi in tutti gli anni a seguire); nel periodo Pasquale le minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro ( per l'anno 2025 le minori trascorreranno la Pasqua con la mamma ed il Lunedì dell'Angelo con il papà alternandosi negli anni successivi); il giorno del compleanno delle minori rimarrà organizzato come da calendario con la possibilità per l'altro genitore di poter far visita, il tutto da stabilirsi tra le parti in base agli impegni lavorativi dei genitori e le esigenze scolastiche nonché gli impegni delle minori. - Per quanto riguarda i contatti con le figlie nei giorni non di presenza, il genitore che non le ha con sé in una determinata giornata potrà telefonare fino a due volte al giorno in orario adeguato. - Entrambi i genitori si impegnano a rispettare le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) in materia di utilizzo di dispositivi elettronici da parte di minori e, in ogni caso, a limitarne l'uso allo stretto necessario per la gestione e l'accudimento delle figlie. - Le parti concordano sin da ora che eventuali viaggi all'estero delle bambine con un genitore dovranno obbligatoriamente essere preventivamente concordati tra gli stessi: il genitore che intende effettuare il viaggio all'estero con le bambine dovrà preventivamente fornire all'altro tutte le informazioni relative alla località di destinazione, all'organizzazione del viaggio, al luogo di soggiorno, agli eventuali compagni di viaggio, ai recapiti telefonici utili e si obbligherà ad organizzare che le bambine possano essere reperibili telefonicamente dall'altro genitore per tutta la durata del viaggio. - Assegno di mantenimento. Atteso l'affidamento condiviso paritario alternato delle figlie, le parti concordano sul mantenimento diretto. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento delle minori nei giorni di permanenza delle stesse presso il padre o la madre. Spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che qui si trascrive: “SPESE PER LA SALUTE a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo I) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. SPESE PER L'ISTRUZIONE a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico, b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II)
2 corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo I) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DELLA PROLE MINORENNE a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole intra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SPESE PER IL DIVERTIMENTO a) Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze Le spese dovranno essere: documentate, suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg, dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice
IBAN verrà indicato nella richiesta. - Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico Universale per le figlie o equipollenti venga percepito al 100% dal sig. fino alla data di maggio 2027, dopo detta data verrà Pt_2 percepito al 50% ciascuno tra i genitori come per legge. - Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio delle minori. - La Signora si impegna con la sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso, a rimettere la querela sporta in data 08.09.2025 nei confronti del Signor il quale Parte_2 provvederà all'accettazione e contestualmente dichiara di non aver sporto prima d'ora denunce-querele nei confronti della Signora ”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (2019) ed (2021) e, con ricorso presentato in Per_3 Persona_4 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di recepire ex artt. 337-bis e ss.
c.c. la regolamentazione sopra trascritta in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse delle minori.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
-dispone in conformità alle conclusioni delle parti sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Così deciso in Brescia, 19/12/2025.
Il presidente estensore dott. Gustavo Nanni
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