Articolo 17 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Articolo 16
Versione
29 dicembre 1995
Art. 17. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente