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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. GU RZ Presidente estensore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1492 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ) C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Afeltra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via San Valentino, n. 24
appellanti contro
Controparte_1
pagina 1 di 17 (P. Iva ) P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Parisi e Andrea Baldassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Belluno, via Vittorio Veneto, n. 158L;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 302/2024, depositata in data 21.2.24.
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
a) In via preliminare emettere decreto di sospensione della esecutività inaudita altera parte della sentenza sino alla udienza di discussione della sospensiva;
b) In rito previa fissazione della udienza di discussione della sospensiva ai sensi dell'art.283 c.p.c. ricorrendo i presupposti di legge sospendere la esecuzione;
c) nel merito:
a)in via principale dichiarare improcedibile la domanda di pagamento somma per mancata introduzione della mediazione;
b)in via subordinata accogliere il proposto appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto in via principale rigettare la domanda di pagamento somma proposta dallo ed in via subordinata ridurre la somma dovuta a CP_1
quella di euro 3444 oltre accessori, c) in ogni caso dichiarare compensate le spese di lite di primo grado dichiarando non dovute quelle relative alla fase monitoria;
d) con ordine di restituzione delle somme già versate anche per differenza a seguito della esecuzione del decreto ingiuntivo.
Conclusioni per lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO VETL, CP_2
[...]
Nel merito: ferme tutte le difese ed eccezioni esposte e qui da intendersi integralmente richiamate, anche con riferimento agli atti e alle difese svolte in primo grado,
pagina 2 di 17 confermare in toto la Sentenza n.302/2024 del 21.2.2024 – 29.8.2024, emessa in primo grado dal Tribunale di Belluno.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA, con richiesta che
a tale fine sia tenuta in debita considerazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., l'effettiva natura del contenzioso e, comunque, la manifesta infondatezza dell'Appello, del distinto e successivo Ricorso ex art. 283 c.p.c., del 18.9.2024, oltre
che, altresì, dell'ulteriore e reiterata nuova successiva istanza ex art. 283 c.p.c., del
10.11.2024, siccome già accertata e dichiarata dall'Ecc.ma intestata Corte adìta, rispettivamente con Ordinanza del 7.11.2024 e con Ordinanza del 28.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Belluno La e Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della citata società, Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 253/2021 emesso per l'importo di € 7.338,65 a titolo di competenze professionali in favore dello
[...]
Controparte_1 Controparte_1
- deducendo che quest'ultimo non aveva diritto al compenso richiesto poiché
non aveva svolto alcuna attività professionale dopo il conferimento dell'incarico e prima della sua sospensione e revoca,
- osservando, più in particolare, che alla data del 19.5.21 il legale rappresentante della società aveva sottoscritto un contratto di conferimento di incarico professionale,
- ricordando che, peraltro, già il successivo 22.5.21 i soci avevano inviato un messaggio all'avvocato comunicandogli la decisione di sospendere CP_1
pagina 3 di 17 l'incarico, da lui asseritamente ricevuto solo il lunedì successivo 24.5.21, dal momento che i giorni precedenti erano festivi,
- sottolineando che in pari data essi avevano poi comunicato al professionista la revoca dell'incarico,
- rilevando che, pertanto, lo studio della controversia previsto dall'art. 4, punto
5, lettera a), del D.M. n. 55/2014 non aveva potuto che svolgersi per la brevissima durata di due giorni (20 e 21 maggio), durante i quali lo studio legale non aveva dimostrato di avere compiuto alcuna delle attività previste dalla norma di cui sopra (esame e studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, ispezione dei luoghi, ricerca dei documenti e conseguente relazione al cliente, precedenti la costituzione in giudizio),
- affermando che non sussistevano quindi i presupposti di cui all'art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo,
- chiedendo, conseguentemente, la revoca del provvedimento monitorio.
Costituitosi in giudizio, lo Controparte_1 Controparte_3
contestava le deduzioni, allegazioni e argomentazioni ex adverso formulate, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, il rigetto dell'avversa opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In proposito, rilevava:
- che dopo il conferimento dell'incarico, secondo la consueta serietà, perizia e sollecitudine, era stata prontamente intrapresa in favore dei clienti ogni necessaria attività di studio, comprensiva della predisposizione del ricorso in appello, relativo ad una controversia con l' , il quale presentava natura CP_4
urgente al fine di non incorrere nel rischio di vedersi negare il rinnovo del pagina 4 di 17 certificato DURC, necessario all'impresa per continuare la propria attività aziendale,
- che la già avvenuta redazione del ricorso si poteva ricavare in maniera indiscutibile dal fatto che lo stesso veniva scambiato tra i soci dello studio alle h. 10:01 del 24.5.21,
- che nella stessa giornata, alle ore 12.57, l'Avv. aveva poi riscontrato il CP_1
messaggio del del sabato precedente, Parte_2
- che solo con mail del 24.5.21, ad h. 16.43, la società aveva infine formalmente revocato il mandato conferito,
- che tale comunicazione era poi stata riscontrata il giorno successivo mediante l'invio di un preavviso di parcella relativo all'attività già svolta, redatto sulla base di quanto espressamente pattuito tra le parti e nel cui ambito ci si limitava a richiedere il pagamento degli onorari relativi alla sola fase di studio e non anche quelle previsti per la successiva fase introduttiva,
- che questi, in particolare, venivano calcolati in conformità al punto 4)
dell'atto di conferimento del mandato, ove era precisato che il compenso doveva ripartirsi in quattro quote, pari alle eventuali fasi del giudizio d'appello, da corrispondersi nel corso del giudizio stesso in misura uguale per ogni singola fase e in via anticipata rispetto a essa,
- che, pertanto, l'opposizione risultava evidentemente infondata e doveva essere respinta, essendo stata fornita piena prova del credito vantato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, poiché l'opposizione non appariva fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e procedutosi all'istruzione del giudizio mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il Tribunale di Belluno:
pagina 5 di 17 - considerato che, nel caso in esame, il compenso era dovuto già all'atto della sottoscrizione dell'incarico professionale, come emergeva dal chiaro tenore dell'accordo concluso e sottoscritto dalle parti, ai punti 1 e 4 dell'atto di conferimento,
- precisato, pertanto, che sin dalla sottoscrizione dell'incarico risultava dovuto dagli opponenti il compenso per l'attività di studio della controversia,
determinato, in linea capitale e in via anticipata nella somma di € 5.029,50, cui andava aggiunto l'incremento del 5% come pattuito, oltre alle spese generali, all'IVA ed agli accessori di legge,
- opinato che lo studio professionale avesse, d'altro canto, altresì fornito la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale compiuta in esecuzione dell'incarico conferitole, avendo effettuato non solo l'attività di studio ma anche una parte dell'attività introduttiva di causa, consistita nella redazione del ricorso in appello, la cui elaborazione si evinceva dallo scambio di PEC tra gli associati dello studio legale, intercorso nella mattina del 24.5.21, prima della comunicazione della revoca del mandato, ha rigettato l'opposizione, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno quindi proposto impugnazione gli originari opponenti, formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
In particolare, La e il Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 17 - con la prima censura, lamentano la violazione della norma di legge che prevede la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria nel caso di mancato avvio della mediazione, a cura del creditore, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
- con il secondo motivo deducono la violazione del D.M. n. 55/2014 sulla determinazione del compenso professionale, osservando che, al più, avrebbe potuto essere riconosciuta alla controparte la sola somma di cui alla fase introduttiva del giudizio, per un totale di € 3.444,00 oltre accessori,
- con il terzo motivo contestano esservi prova certa del fatto che il ricorso fosse stato redatto prima della revoca del mandato, anche poiché datato
2.11.21 e comunque non trasmesso alla società con la successiva mail del
25.5.21,
- con il quarto motivo si dolgono della violazione dell'art. 91 cpc sostenendo l'erroneità della pronuncia che li ha condannati alla integrale refusione delle spese di lite senza tenere conto del fatto che si era in presenza di una reciproca soccombenza, determinata dal rigetto di tutta una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla parte opposta.
Lo studio appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc mentre, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Rigettate, quindi, due reiterate istanze di sospensiva dell'esecutorietà della pronuncia impugnata dal momento che i motivi d'appello esposti dagli istanti non apparivano assistiti, prima facie, da un evidente fumus boni iuris, né risultava manifesta la sussistenza dell'elemento del periculum, con susseguente condanna degli appellanti al pagina 7 di 17 pagamento di una pena pecuniaria, e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 29 ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere rigettato.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo quindi al merito, si osserva come, col primo motivo di gravame, gli appellanti deducano la violazione dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 28/2010, con conseguente richiesta di declaratoria della improcedibilità della domanda monitoria.
pagina 8 di 17 La censura è infondata.
Il precitato articolo stabilisce che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La norma innanzi indicata, peraltro, è stata introdotta dalla c.d. Riforma TA (D.
Lgs. n. 149/2022) ed è entrata in vigore il successivo 1.1.23.
Nel caso di specie, invece, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione del 24.10.21 e la provvisoria esecuzione del decreto stesso è stata concessa con provvedimento del 10.2.22, pronunciato in udienza, sicché non vi sono ragioni per ritenere applicabile la norma in oggetto al caso in esame.
E quand'anche poi si ritenesse che gli appellanti abbiano inteso, in realtà, fare riferimento all'art. 5, sesto comma, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010, il quale in precedenza prevedeva che “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”, resterebbe comunque insormontabile il fatto che la relativa circostanza avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata o rilevata d'ufficio dal pagina 9 di 17 giudice non oltre la prima udienza utile, siccome chiarito dal secondo comma del medesimo articolo.
Ciò che nel caso di specie non è avvenuto giacché né gli attori opponenti né il Tribunale
hanno rilevato il mancato esperimento della mediazione.
Situazione, questa, che, tra l'altro e sotto un diverso profilo, comporta pure l'inammissibilità del motivo di gravame per irrimediabile tardività, essendosi in presenza di una questione per la prima volta proposta in appello.
3.3 Con il secondo e con il terzo motivo di impugnazione, da esaminarsi in maniera congiunta in quanto strettamente avvinti sotto il profilo logico, gli appellanti lamentano inoltre:
- da un lato, la violazione del D.M. n. 55/2014 in riferimento alla determinazione del compenso professionale, affermando che, al più, poteva essere riconosciuta allo la minor somma di € 3.444,00, oltre CP_1
accessori, in luogo di quella maggiore liquidata per € 7.338,00 (già comprensiva di accessori),
- d'altro lato, la violazione dell'art. 115 cpc, poiché a fronte della contestazione della data in cui la bozza del ricorso in appello sarebbe stata redatta, il Tribunale ometteva di esplicitare le ragioni sulla base delle quali riteneva di superare tale contestazione.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Ed invero, premesso che a mente del primo comma dell'art. 2233 cc il compenso del professionista può essere innanzi tutto convenuto dalle parti e, solo in assenza di tale pattuizione, va quindi determinato secondo le tariffe o gli usi ovvero è liquidato dal giudice, nella fattispecie deve necessariamente tenersi conto della convenzione relativa al conferimento d'incarico sottoscritta in data 19.5.21, nel cui ambito si precisa:
pagina 10 di 17 - alla clausola n. 1), che per tutto il giudizio di secondo grado viene previsto un compenso pari a quello medio di riferimento per le attività giudiziali innanzi alla Corte d'Appello di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M. n.
55/2014, sulla base dello scaglione compreso fra € 260.000,00 ed €
520.000,00, incrementato del 5%,
- alla clausola n. 4), che il cliente si impegna a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella che questo emetterà, in acconto o a saldo, in conformità a quanto pattuito, con la precisazione che l'intero compenso verrà ripartito in quattro quote, pari alle eventuali fasi del giudizio d'appello, “da corrispondersi nel corso del giudizio stesso in misura uguale per ogni singola fase e in via anticipata rispetto ad essa”.
Ciò posto, una volta riscontrata la liceità di siffatta pattuizione, dal momento che tramite la stessa non risultano comunque in alcun modo superati i limiti massimi tariffari imposti dalla vigente normativa, vale innanzi tutto osservarsi come, in effetti, il cliente si fosse impegnato ad effettuare il pagamento di ciascuna singola fase processuale in maniera anticipata, di tal che del tutto legittimamente lo studio professionale ha provveduto all'emissione del preavviso di fattura in acconto relativo alla fase di studio, che è la prima di quelle prese in considerazione dal D.M. n. 55/2014.
Circostanza questa, beninteso, che di per sé sola non varrebbe peraltro a consentire il trattenimento delle competenze pagate in anticipo laddove poi lo studio professionale non avesse, in concreto, proceduto a dare corso alla relativa attività.
In proposito, però, non è fondatamente possibile contestare la spettanza del compenso in ragione di un asserito mancato adempimento delle proprie obbligazioni a cura della parte appellata ove si consideri:
pagina 11 di 17 - che in data 19.5.21 il in proprio e in qualità di legale Parte_2
rappresentante della società conferiva allo Parte_1 [...]
l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e Controparte_1
difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto la proposizione di un ricorso in appello avverso una sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso nell'ambito di una controversia in essere con l' , CP_4
- che il successivo sabato 22.5.21 il inviava un messaggio Parte_2
Whatsapp all'avv. socio dello studio, nel quale gli comunicava la CP_1
sospensione dell'efficacia della procura rilasciata,
- che il professionista dava riscontro a tale messaggio con altro messaggio
Whatsapp il 24.5.21, ad h. 10.41, dichiarando di avere già studiato e quasi definito il ricorso in appello, con riserva di valutare quanto riferito dal cliente,
- che quest'ultimo, con mail inviata in pari data ad h. 16.43, dopo essersi stupito del fatto che il ricorso in appello fosse già stato predisposto, dichiarava di revocare il mandato,
- che nelle more di tale scambio di comunicazioni l'avv. aveva già CP_1
scambiato a mezzo PEC, alle h. 10.01 del 24.5.21, con l'altro legale dello studio, avv. Barbara Bori, la bozza del ricorso in appello predisposto in favore della cliente,
- che con successiva mail del 25.5.21 l'avv. dopo essersi rammaricato CP_1
della revoca del mandato, trasmetteva preavviso di notula relativa agli onorari dovuti per la già svolta attività di studio e per quella intrapresa di redazione dell'appello.
pagina 12 di 17 Circostanze queste le quali ben dimostrano, con sostanziale certezza attesa la certificazione derivante dall'utilizzo della PEC, come lo avesse già CP_1
diligentemente studiato la pratica e addirittura predisposto una bozza completa del ricorso in appello (ben strutturato e della lunghezza di dieci pagine, siccome ricavabile dalla lettura dello stesso) già nella prima mattinata di lunedì 24.5.21, quando l'incarico non era stato ancora revocato e quando, presumibilmente, il messaggio del sabato precedente, con cui si disponeva la sospensione degli effetti della procura, non era stato ancora letto ovvero lo era stato da non più di un'ora, dovendosi considerare:
- che, in effetti, il cellulare dello studio non fosse stato consultato dal legale né
il sabato né la domenica, quando l'attività era chiusa,
- che, al più, lo stesso poteva essere stato visto intorno alle h. 9.00 / 9.30,
quando lo studio riapriva,
A fronte delle quali evenienze risulta, allora, incontestabile:
- da un lato, come, a tale ultimo momento, il ricorso fosse stato in realtà già
predisposto, presumibilmente nel corso delle precedenti giornate del giovedì
20 e venerdì 21, quando lo studio era aperto, giacché già intorno alle h. 10.00 del lunedì successivo esso veniva scambiato, integralmente formato, tra i professionisti sopra menzionati,
- d'altro lato, come risulti pertanto ben dovuto allo studio il compenso richiesto per l'attività svolta che, tra l'altro, è stato assai correttamente richiesto per la sola fase di studio, sebbene fosse stata già approntata anche una parte dell'attività relativa alla fase introduttiva del giudizio.
Né sussistono valide ragioni per contestare il quantum dell'importo richiesto ove si consideri che esso è stato calcolato in piena aderenza a quanto pattuito nell'art. 4 dell'atto di conferimento d'incarico, già più sopra richiamato nel suo espresso tenore,
pagina 13 di 17 tenendosi conto del fatto che le competenze complessivamente dovute per l'intero giudizio sarebbero ammontate ad € 19.160,00, da incrementarsi del 5% per ulteriori €
958,00, così risultando un importo totale di € 20.118,00, che doveva poi essere diviso in modo uguale per le quattro fasi, derivandone un compenso spettante per ciascuna di esse di € 5.029,50, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori di legge, pari a quello portato nel provvedimento monitorio, che va quindi confermato.
3.4 Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano, invece, la violazione dell'art. 91 cpc, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare la condanna alle spese di lite a loro carico, senza tenere conto dell'avvenuto rigetto di tutte le eccezioni preliminari di merito, equivalenti a domande riconvenzionali, sollevate dallo studio legale, e della conseguente soccombenza reciproca fra le parti che avrebbe giustificato la conseguente compensazione delle spese di lite.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel giudizio di primo grado, infatti, non si è verificata alcuna ipotesi di reciproca soccombenza dal momento che l'opposizione è stata integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto è stato confermato.
L'eccezione di improcedibilità per difetto di notifica sollevata da parte opponente è una eccezione preliminare di rito e non attiene al merito;
inoltre, non è una eccezione equivalente a domanda riconvenzionale, non avendo lo proposto Controparte_1
alcuna domanda nuova, diversa rispetto a quella posta a fondamento del ricorso monitorio. Mentre costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito non dà luogo ad una soccombenza reciproca in senso tecnico, se la parte che le ha sollevate sia comunque risultata vittoriosa nel merito (Cass.
5.4.23 n. 5373 e 2.9.14 n. 18503), dovendosi tenere conto della circostanza che il giudice, nel procedere al regolamento delle spese di lite,
pagina 14 di 17 non può esimersi dal considerare l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064).
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma di € 7.338,65 portata nel provvedimento monitorio opposto, cui è seguito il giudizio di opposizione,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità della questione trattata e il mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica da parte degli appellanti, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico di questi ultimi in forza del principio della soccombenza, determinandole in € 1.700,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 460,00
Fase introduttiva II grado € 389,00
Fase decisionale II grado € 851,00
Totale € 1.700,00
pagina 15 di 17 Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali,
di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal pagina 16 di 17 diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n. 302/2024,
depositata in data 22.5.24;
Pa 2) condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dello
[...]
liquidandole in € 1.700,00, Controparte_1 CP_1 Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
GU RZ
pagina 17 di 17
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. GU RZ Presidente estensore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1492 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ) C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Afeltra ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via San Valentino, n. 24
appellanti contro
Controparte_1
pagina 1 di 17 (P. Iva ) P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Parisi e Andrea Baldassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Belluno, via Vittorio Veneto, n. 158L;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 302/2024, depositata in data 21.2.24.
Conclusioni per e Parte_1 Parte_2
a) In via preliminare emettere decreto di sospensione della esecutività inaudita altera parte della sentenza sino alla udienza di discussione della sospensiva;
b) In rito previa fissazione della udienza di discussione della sospensiva ai sensi dell'art.283 c.p.c. ricorrendo i presupposti di legge sospendere la esecuzione;
c) nel merito:
a)in via principale dichiarare improcedibile la domanda di pagamento somma per mancata introduzione della mediazione;
b)in via subordinata accogliere il proposto appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto in via principale rigettare la domanda di pagamento somma proposta dallo ed in via subordinata ridurre la somma dovuta a CP_1
quella di euro 3444 oltre accessori, c) in ogni caso dichiarare compensate le spese di lite di primo grado dichiarando non dovute quelle relative alla fase monitoria;
d) con ordine di restituzione delle somme già versate anche per differenza a seguito della esecuzione del decreto ingiuntivo.
Conclusioni per lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO VETL, CP_2
[...]
Nel merito: ferme tutte le difese ed eccezioni esposte e qui da intendersi integralmente richiamate, anche con riferimento agli atti e alle difese svolte in primo grado,
pagina 2 di 17 confermare in toto la Sentenza n.302/2024 del 21.2.2024 – 29.8.2024, emessa in primo grado dal Tribunale di Belluno.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA, con richiesta che
a tale fine sia tenuta in debita considerazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c., l'effettiva natura del contenzioso e, comunque, la manifesta infondatezza dell'Appello, del distinto e successivo Ricorso ex art. 283 c.p.c., del 18.9.2024, oltre
che, altresì, dell'ulteriore e reiterata nuova successiva istanza ex art. 283 c.p.c., del
10.11.2024, siccome già accertata e dichiarata dall'Ecc.ma intestata Corte adìta, rispettivamente con Ordinanza del 7.11.2024 e con Ordinanza del 28.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Belluno La e Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della citata società, Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 253/2021 emesso per l'importo di € 7.338,65 a titolo di competenze professionali in favore dello
[...]
Controparte_1 Controparte_1
- deducendo che quest'ultimo non aveva diritto al compenso richiesto poiché
non aveva svolto alcuna attività professionale dopo il conferimento dell'incarico e prima della sua sospensione e revoca,
- osservando, più in particolare, che alla data del 19.5.21 il legale rappresentante della società aveva sottoscritto un contratto di conferimento di incarico professionale,
- ricordando che, peraltro, già il successivo 22.5.21 i soci avevano inviato un messaggio all'avvocato comunicandogli la decisione di sospendere CP_1
pagina 3 di 17 l'incarico, da lui asseritamente ricevuto solo il lunedì successivo 24.5.21, dal momento che i giorni precedenti erano festivi,
- sottolineando che in pari data essi avevano poi comunicato al professionista la revoca dell'incarico,
- rilevando che, pertanto, lo studio della controversia previsto dall'art. 4, punto
5, lettera a), del D.M. n. 55/2014 non aveva potuto che svolgersi per la brevissima durata di due giorni (20 e 21 maggio), durante i quali lo studio legale non aveva dimostrato di avere compiuto alcuna delle attività previste dalla norma di cui sopra (esame e studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, ispezione dei luoghi, ricerca dei documenti e conseguente relazione al cliente, precedenti la costituzione in giudizio),
- affermando che non sussistevano quindi i presupposti di cui all'art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo,
- chiedendo, conseguentemente, la revoca del provvedimento monitorio.
Costituitosi in giudizio, lo Controparte_1 Controparte_3
contestava le deduzioni, allegazioni e argomentazioni ex adverso formulate, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, il rigetto dell'avversa opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
In proposito, rilevava:
- che dopo il conferimento dell'incarico, secondo la consueta serietà, perizia e sollecitudine, era stata prontamente intrapresa in favore dei clienti ogni necessaria attività di studio, comprensiva della predisposizione del ricorso in appello, relativo ad una controversia con l' , il quale presentava natura CP_4
urgente al fine di non incorrere nel rischio di vedersi negare il rinnovo del pagina 4 di 17 certificato DURC, necessario all'impresa per continuare la propria attività aziendale,
- che la già avvenuta redazione del ricorso si poteva ricavare in maniera indiscutibile dal fatto che lo stesso veniva scambiato tra i soci dello studio alle h. 10:01 del 24.5.21,
- che nella stessa giornata, alle ore 12.57, l'Avv. aveva poi riscontrato il CP_1
messaggio del del sabato precedente, Parte_2
- che solo con mail del 24.5.21, ad h. 16.43, la società aveva infine formalmente revocato il mandato conferito,
- che tale comunicazione era poi stata riscontrata il giorno successivo mediante l'invio di un preavviso di parcella relativo all'attività già svolta, redatto sulla base di quanto espressamente pattuito tra le parti e nel cui ambito ci si limitava a richiedere il pagamento degli onorari relativi alla sola fase di studio e non anche quelle previsti per la successiva fase introduttiva,
- che questi, in particolare, venivano calcolati in conformità al punto 4)
dell'atto di conferimento del mandato, ove era precisato che il compenso doveva ripartirsi in quattro quote, pari alle eventuali fasi del giudizio d'appello, da corrispondersi nel corso del giudizio stesso in misura uguale per ogni singola fase e in via anticipata rispetto a essa,
- che, pertanto, l'opposizione risultava evidentemente infondata e doveva essere respinta, essendo stata fornita piena prova del credito vantato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, poiché l'opposizione non appariva fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e procedutosi all'istruzione del giudizio mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il Tribunale di Belluno:
pagina 5 di 17 - considerato che, nel caso in esame, il compenso era dovuto già all'atto della sottoscrizione dell'incarico professionale, come emergeva dal chiaro tenore dell'accordo concluso e sottoscritto dalle parti, ai punti 1 e 4 dell'atto di conferimento,
- precisato, pertanto, che sin dalla sottoscrizione dell'incarico risultava dovuto dagli opponenti il compenso per l'attività di studio della controversia,
determinato, in linea capitale e in via anticipata nella somma di € 5.029,50, cui andava aggiunto l'incremento del 5% come pattuito, oltre alle spese generali, all'IVA ed agli accessori di legge,
- opinato che lo studio professionale avesse, d'altro canto, altresì fornito la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale compiuta in esecuzione dell'incarico conferitole, avendo effettuato non solo l'attività di studio ma anche una parte dell'attività introduttiva di causa, consistita nella redazione del ricorso in appello, la cui elaborazione si evinceva dallo scambio di PEC tra gli associati dello studio legale, intercorso nella mattina del 24.5.21, prima della comunicazione della revoca del mandato, ha rigettato l'opposizione, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia hanno quindi proposto impugnazione gli originari opponenti, formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, la richiesta di accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
In particolare, La e il Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 17 - con la prima censura, lamentano la violazione della norma di legge che prevede la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria nel caso di mancato avvio della mediazione, a cura del creditore, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
- con il secondo motivo deducono la violazione del D.M. n. 55/2014 sulla determinazione del compenso professionale, osservando che, al più, avrebbe potuto essere riconosciuta alla controparte la sola somma di cui alla fase introduttiva del giudizio, per un totale di € 3.444,00 oltre accessori,
- con il terzo motivo contestano esservi prova certa del fatto che il ricorso fosse stato redatto prima della revoca del mandato, anche poiché datato
2.11.21 e comunque non trasmesso alla società con la successiva mail del
25.5.21,
- con il quarto motivo si dolgono della violazione dell'art. 91 cpc sostenendo l'erroneità della pronuncia che li ha condannati alla integrale refusione delle spese di lite senza tenere conto del fatto che si era in presenza di una reciproca soccombenza, determinata dal rigetto di tutta una serie di eccezioni preliminari sollevate dalla parte opposta.
Lo studio appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc mentre, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Rigettate, quindi, due reiterate istanze di sospensiva dell'esecutorietà della pronuncia impugnata dal momento che i motivi d'appello esposti dagli istanti non apparivano assistiti, prima facie, da un evidente fumus boni iuris, né risultava manifesta la sussistenza dell'elemento del periculum, con susseguente condanna degli appellanti al pagina 7 di 17 pagamento di una pena pecuniaria, e procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 29 ottobre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere rigettato.
3.1 Sotto un primo profilo, esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ricorda questa Corte come i giudici di legittimità abbiano in realtà ben chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione degli artt. 342 e 434 cpc, che tali norme, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e
16.11.17 n. 27199).
Alla luce del quale principio non ricorrono allora i presupposti per ritenere inammissibile il gravame, dal momento che nell'ambito dello stesso sono chiaramente individuati sia gli aspetti contestati della decisione, sia i motivi di censura proposti rispetto alla ricostruzione dei fatti operata in primo grado sia, infine, i punti in diritto che si ritengono erroneamente trattati.
3.2 Venendo quindi al merito, si osserva come, col primo motivo di gravame, gli appellanti deducano la violazione dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 28/2010, con conseguente richiesta di declaratoria della improcedibilità della domanda monitoria.
pagina 8 di 17 La censura è infondata.
Il precitato articolo stabilisce che “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione
l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La norma innanzi indicata, peraltro, è stata introdotta dalla c.d. Riforma TA (D.
Lgs. n. 149/2022) ed è entrata in vigore il successivo 1.1.23.
Nel caso di specie, invece, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta con atto di citazione del 24.10.21 e la provvisoria esecuzione del decreto stesso è stata concessa con provvedimento del 10.2.22, pronunciato in udienza, sicché non vi sono ragioni per ritenere applicabile la norma in oggetto al caso in esame.
E quand'anche poi si ritenesse che gli appellanti abbiano inteso, in realtà, fare riferimento all'art. 5, sesto comma, lett. a), del D. Lgs. n. 28/2010, il quale in precedenza prevedeva che “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”, resterebbe comunque insormontabile il fatto che la relativa circostanza avrebbe dovuto essere eccepita dalla parte interessata o rilevata d'ufficio dal pagina 9 di 17 giudice non oltre la prima udienza utile, siccome chiarito dal secondo comma del medesimo articolo.
Ciò che nel caso di specie non è avvenuto giacché né gli attori opponenti né il Tribunale
hanno rilevato il mancato esperimento della mediazione.
Situazione, questa, che, tra l'altro e sotto un diverso profilo, comporta pure l'inammissibilità del motivo di gravame per irrimediabile tardività, essendosi in presenza di una questione per la prima volta proposta in appello.
3.3 Con il secondo e con il terzo motivo di impugnazione, da esaminarsi in maniera congiunta in quanto strettamente avvinti sotto il profilo logico, gli appellanti lamentano inoltre:
- da un lato, la violazione del D.M. n. 55/2014 in riferimento alla determinazione del compenso professionale, affermando che, al più, poteva essere riconosciuta allo la minor somma di € 3.444,00, oltre CP_1
accessori, in luogo di quella maggiore liquidata per € 7.338,00 (già comprensiva di accessori),
- d'altro lato, la violazione dell'art. 115 cpc, poiché a fronte della contestazione della data in cui la bozza del ricorso in appello sarebbe stata redatta, il Tribunale ometteva di esplicitare le ragioni sulla base delle quali riteneva di superare tale contestazione.
Tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento.
Ed invero, premesso che a mente del primo comma dell'art. 2233 cc il compenso del professionista può essere innanzi tutto convenuto dalle parti e, solo in assenza di tale pattuizione, va quindi determinato secondo le tariffe o gli usi ovvero è liquidato dal giudice, nella fattispecie deve necessariamente tenersi conto della convenzione relativa al conferimento d'incarico sottoscritta in data 19.5.21, nel cui ambito si precisa:
pagina 10 di 17 - alla clausola n. 1), che per tutto il giudizio di secondo grado viene previsto un compenso pari a quello medio di riferimento per le attività giudiziali innanzi alla Corte d'Appello di cui alla tabella n. 12 allegata al D.M. n.
55/2014, sulla base dello scaglione compreso fra € 260.000,00 ed €
520.000,00, incrementato del 5%,
- alla clausola n. 4), che il cliente si impegna a pagare all'avvocato i preavvisi di parcella che questo emetterà, in acconto o a saldo, in conformità a quanto pattuito, con la precisazione che l'intero compenso verrà ripartito in quattro quote, pari alle eventuali fasi del giudizio d'appello, “da corrispondersi nel corso del giudizio stesso in misura uguale per ogni singola fase e in via anticipata rispetto ad essa”.
Ciò posto, una volta riscontrata la liceità di siffatta pattuizione, dal momento che tramite la stessa non risultano comunque in alcun modo superati i limiti massimi tariffari imposti dalla vigente normativa, vale innanzi tutto osservarsi come, in effetti, il cliente si fosse impegnato ad effettuare il pagamento di ciascuna singola fase processuale in maniera anticipata, di tal che del tutto legittimamente lo studio professionale ha provveduto all'emissione del preavviso di fattura in acconto relativo alla fase di studio, che è la prima di quelle prese in considerazione dal D.M. n. 55/2014.
Circostanza questa, beninteso, che di per sé sola non varrebbe peraltro a consentire il trattenimento delle competenze pagate in anticipo laddove poi lo studio professionale non avesse, in concreto, proceduto a dare corso alla relativa attività.
In proposito, però, non è fondatamente possibile contestare la spettanza del compenso in ragione di un asserito mancato adempimento delle proprie obbligazioni a cura della parte appellata ove si consideri:
pagina 11 di 17 - che in data 19.5.21 il in proprio e in qualità di legale Parte_2
rappresentante della società conferiva allo Parte_1 [...]
l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e Controparte_1
difesa nella vertenza giudiziale avente ad oggetto la proposizione di un ricorso in appello avverso una sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso nell'ambito di una controversia in essere con l' , CP_4
- che il successivo sabato 22.5.21 il inviava un messaggio Parte_2
Whatsapp all'avv. socio dello studio, nel quale gli comunicava la CP_1
sospensione dell'efficacia della procura rilasciata,
- che il professionista dava riscontro a tale messaggio con altro messaggio
Whatsapp il 24.5.21, ad h. 10.41, dichiarando di avere già studiato e quasi definito il ricorso in appello, con riserva di valutare quanto riferito dal cliente,
- che quest'ultimo, con mail inviata in pari data ad h. 16.43, dopo essersi stupito del fatto che il ricorso in appello fosse già stato predisposto, dichiarava di revocare il mandato,
- che nelle more di tale scambio di comunicazioni l'avv. aveva già CP_1
scambiato a mezzo PEC, alle h. 10.01 del 24.5.21, con l'altro legale dello studio, avv. Barbara Bori, la bozza del ricorso in appello predisposto in favore della cliente,
- che con successiva mail del 25.5.21 l'avv. dopo essersi rammaricato CP_1
della revoca del mandato, trasmetteva preavviso di notula relativa agli onorari dovuti per la già svolta attività di studio e per quella intrapresa di redazione dell'appello.
pagina 12 di 17 Circostanze queste le quali ben dimostrano, con sostanziale certezza attesa la certificazione derivante dall'utilizzo della PEC, come lo avesse già CP_1
diligentemente studiato la pratica e addirittura predisposto una bozza completa del ricorso in appello (ben strutturato e della lunghezza di dieci pagine, siccome ricavabile dalla lettura dello stesso) già nella prima mattinata di lunedì 24.5.21, quando l'incarico non era stato ancora revocato e quando, presumibilmente, il messaggio del sabato precedente, con cui si disponeva la sospensione degli effetti della procura, non era stato ancora letto ovvero lo era stato da non più di un'ora, dovendosi considerare:
- che, in effetti, il cellulare dello studio non fosse stato consultato dal legale né
il sabato né la domenica, quando l'attività era chiusa,
- che, al più, lo stesso poteva essere stato visto intorno alle h. 9.00 / 9.30,
quando lo studio riapriva,
A fronte delle quali evenienze risulta, allora, incontestabile:
- da un lato, come, a tale ultimo momento, il ricorso fosse stato in realtà già
predisposto, presumibilmente nel corso delle precedenti giornate del giovedì
20 e venerdì 21, quando lo studio era aperto, giacché già intorno alle h. 10.00 del lunedì successivo esso veniva scambiato, integralmente formato, tra i professionisti sopra menzionati,
- d'altro lato, come risulti pertanto ben dovuto allo studio il compenso richiesto per l'attività svolta che, tra l'altro, è stato assai correttamente richiesto per la sola fase di studio, sebbene fosse stata già approntata anche una parte dell'attività relativa alla fase introduttiva del giudizio.
Né sussistono valide ragioni per contestare il quantum dell'importo richiesto ove si consideri che esso è stato calcolato in piena aderenza a quanto pattuito nell'art. 4 dell'atto di conferimento d'incarico, già più sopra richiamato nel suo espresso tenore,
pagina 13 di 17 tenendosi conto del fatto che le competenze complessivamente dovute per l'intero giudizio sarebbero ammontate ad € 19.160,00, da incrementarsi del 5% per ulteriori €
958,00, così risultando un importo totale di € 20.118,00, che doveva poi essere diviso in modo uguale per le quattro fasi, derivandone un compenso spettante per ciascuna di esse di € 5.029,50, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori di legge, pari a quello portato nel provvedimento monitorio, che va quindi confermato.
3.4 Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano, invece, la violazione dell'art. 91 cpc, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel pronunciare la condanna alle spese di lite a loro carico, senza tenere conto dell'avvenuto rigetto di tutte le eccezioni preliminari di merito, equivalenti a domande riconvenzionali, sollevate dallo studio legale, e della conseguente soccombenza reciproca fra le parti che avrebbe giustificato la conseguente compensazione delle spese di lite.
La doglianza è priva di fondamento.
Nel giudizio di primo grado, infatti, non si è verificata alcuna ipotesi di reciproca soccombenza dal momento che l'opposizione è stata integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto è stato confermato.
L'eccezione di improcedibilità per difetto di notifica sollevata da parte opponente è una eccezione preliminare di rito e non attiene al merito;
inoltre, non è una eccezione equivalente a domanda riconvenzionale, non avendo lo proposto Controparte_1
alcuna domanda nuova, diversa rispetto a quella posta a fondamento del ricorso monitorio. Mentre costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito non dà luogo ad una soccombenza reciproca in senso tecnico, se la parte che le ha sollevate sia comunque risultata vittoriosa nel merito (Cass.
5.4.23 n. 5373 e 2.9.14 n. 18503), dovendosi tenere conto della circostanza che il giudice, nel procedere al regolamento delle spese di lite,
pagina 14 di 17 non può esimersi dal considerare l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064).
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari alla somma di € 7.338,65 portata nel provvedimento monitorio opposto, cui è seguito il giudizio di opposizione,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità della questione trattata e il mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica da parte degli appellanti, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico di questi ultimi in forza del principio della soccombenza, determinandole in € 1.700,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 460,00
Fase introduttiva II grado € 389,00
Fase decisionale II grado € 851,00
Totale € 1.700,00
pagina 15 di 17 Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie,
come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie.
Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali,
di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal pagina 16 di 17 diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno n. 302/2024,
depositata in data 22.5.24;
Pa 2) condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dello
[...]
liquidandole in € 1.700,00, Controparte_1 CP_1 Controparte_1
oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
GU RZ
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