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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13998/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sisimbro Roberta presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Spinnato Salvatore presso il cui Parte_2 studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TRANA il 15/11/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANA (atto n. 12 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 2.03.2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Piossasco (TO), alla Via Massimo D'Azeglio n. 13, di proprietà di entrambi, è già stata messa in vendita ed il ricavato, detratte le spese di vendita, sanatoria per l'alloggio, estinzione del mutuo, compensi di agenzia immobiliare ed ogni altra che possa essere ricondotta all'alloggio, sarà ripartito in misura eguale tra i coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che allorché l'immobile sarà venduto, i coniugi prenderanno in locazione distinte abitazioni e gli arredi dell'attuale casa coniugale andranno divisi tra essi, secondo accordo già raggiunto tra le parti;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
- a fine-settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con pernotto presso quella che sarà l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il padre non vedrà il minore nel finesettimana, compatibilmente con le eIGenze di lavoro, potrà – previo accordo con la madre – incontrare il figlio un giorno infrasettimanale, secondo le sue eIGenze scolastiche e sportive;
- il minore trascorrerà alternativamente le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
- per le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 7 gennaio con l'altro 4 trascorrerà il Natale 2024 con il padre). Persona_1
- durante le vacanze estive (rectius: vacanze scolastiche), il minore trascorrerà complessivamente tre pagina 2 di 3 settimane con ciascun genitore, di cui due consecutive, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno, ad anni alterni e, in difetto di accordo, ad anni alterni dal giorno 01/08 al 15/08 e dal 16/08 al 31/08 (con riferimento alle due settimane consecutive);
DISPONE che il IG corrisponda alla IGa , a titolo di contributo per Pt_1 Parte_2 il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00, che saranno versati sul conto corrente intestato alla IGa entro il giorno 20 di ogni mese (la predetta si impegna a Parte_2 comunicare le coordinate di un conto corrente valido); tale somma è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Verserà, inoltre, il 100% delle spese odontoiatriche e di quelle mediche per le quali il IG. ha copertura assicurativa, non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, Pt_1 previamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per il minore, a decorrere dal momento in cui entrambi i coniugi prenderanno in locazione abitazioni diverse, verrà interamente percepito dalla IG.ra
; da quel momento, invero, il IG si impegna a rinunciare al predetto assegno Parte_2 Pt_1 unico, consentendo alla IGa di avanzare richiesta affinché il sussidio sia devoluto Parte_2
a sé stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano e dichiarano che le anzidette condizioni entreranno in vigore dal momento in cui l'attuale abitazione coniugale sarà venduta ed i coniugi prenderanno in locazione due diversi alloggi;
prima di quel momento, entrambi continueranno ad occupare la casa coniugale, secondo le condizioni economiche e di cura della casa e del minore in corso;
DÀ ATTO che la IGa dichiara di impegnarsi a volturare a proprio esclusivo nome Parte_2 il veicolo Volkswagen Fox tg. DJ850FK, a lei in uso ma intestato anche al coniuge, entro un mese dalla vendita della casa coniugale, unitamente alla voltura/stipula di una nuova polizza assicurativa a sé intestata;
a decorrere dal deposito del presente ricorso, fino a quel momento, le spese di assicurazione, bollo auto, manutenzione e tutte quelle afferenti al veicolo, saranno sostenute dalla IGa;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che tutte le spese necessarie per la vendita dell'alloggio saranno divise al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che il IG dichiara di impegnarsi a prestare per la locazione del primo appartamento Pt_1 successivo alla vendita della casa coniugale, esclusivamente tramite polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria, garanzia per la locazione di un immobile da parte della IGa , Parte_2
a copertura di un massimo di n. 6 mensilità di mora ed escluse spese accessorie alla locazione, quali spese condominiali ed eventuali utenze comprese nel contratto;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13998/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sisimbro Roberta presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Spinnato Salvatore presso il cui Parte_2 studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
TRANA il 15/11/2008.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TRANA (atto n. 12 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 2.03.2014. Persona_1
Con ricorso depositato il 05/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TRANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Piossasco (TO), alla Via Massimo D'Azeglio n. 13, di proprietà di entrambi, è già stata messa in vendita ed il ricavato, detratte le spese di vendita, sanatoria per l'alloggio, estinzione del mutuo, compensi di agenzia immobiliare ed ogni altra che possa essere ricondotta all'alloggio, sarà ripartito in misura eguale tra i coniugi;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che allorché l'immobile sarà venduto, i coniugi prenderanno in locazione distinte abitazioni e gli arredi dell'attuale casa coniugale andranno divisi tra essi, secondo accordo già raggiunto tra le parti;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità:
- a fine-settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con pernotto presso quella che sarà l'abitazione paterna;
- nella settimana in cui il padre non vedrà il minore nel finesettimana, compatibilmente con le eIGenze di lavoro, potrà – previo accordo con la madre – incontrare il figlio un giorno infrasettimanale, secondo le sue eIGenze scolastiche e sportive;
- il minore trascorrerà alternativamente le vacanze pasquali con l'uno o con l'altro genitore, ad anni alterni;
- per le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 7 gennaio con l'altro 4 trascorrerà il Natale 2024 con il padre). Persona_1
- durante le vacanze estive (rectius: vacanze scolastiche), il minore trascorrerà complessivamente tre pagina 2 di 3 settimane con ciascun genitore, di cui due consecutive, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno, ad anni alterni e, in difetto di accordo, ad anni alterni dal giorno 01/08 al 15/08 e dal 16/08 al 31/08 (con riferimento alle due settimane consecutive);
DISPONE che il IG corrisponda alla IGa , a titolo di contributo per Pt_1 Parte_2 il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 350,00, che saranno versati sul conto corrente intestato alla IGa entro il giorno 20 di ogni mese (la predetta si impegna a Parte_2 comunicare le coordinate di un conto corrente valido); tale somma è da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Verserà, inoltre, il 100% delle spese odontoiatriche e di quelle mediche per le quali il IG. ha copertura assicurativa, non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, Pt_1 previamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario di Torino e il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per il minore, a decorrere dal momento in cui entrambi i coniugi prenderanno in locazione abitazioni diverse, verrà interamente percepito dalla IG.ra
; da quel momento, invero, il IG si impegna a rinunciare al predetto assegno Parte_2 Pt_1 unico, consentendo alla IGa di avanzare richiesta affinché il sussidio sia devoluto Parte_2
a sé stessa;
DÀ ATTO che le parti concordano e dichiarano che le anzidette condizioni entreranno in vigore dal momento in cui l'attuale abitazione coniugale sarà venduta ed i coniugi prenderanno in locazione due diversi alloggi;
prima di quel momento, entrambi continueranno ad occupare la casa coniugale, secondo le condizioni economiche e di cura della casa e del minore in corso;
DÀ ATTO che la IGa dichiara di impegnarsi a volturare a proprio esclusivo nome Parte_2 il veicolo Volkswagen Fox tg. DJ850FK, a lei in uso ma intestato anche al coniuge, entro un mese dalla vendita della casa coniugale, unitamente alla voltura/stipula di una nuova polizza assicurativa a sé intestata;
a decorrere dal deposito del presente ricorso, fino a quel momento, le spese di assicurazione, bollo auto, manutenzione e tutte quelle afferenti al veicolo, saranno sostenute dalla IGa;
Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che tutte le spese necessarie per la vendita dell'alloggio saranno divise al 50% tra i coniugi;
DÀ ATTO che il IG dichiara di impegnarsi a prestare per la locazione del primo appartamento Pt_1 successivo alla vendita della casa coniugale, esclusivamente tramite polizza assicurativa ovvero fideiussione bancaria, garanzia per la locazione di un immobile da parte della IGa , Parte_2
a copertura di un massimo di n. 6 mensilità di mora ed escluse spese accessorie alla locazione, quali spese condominiali ed eventuali utenze comprese nel contratto;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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