CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 426/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14052/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 in qualità di “amministratore di fatto” della ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA Società_1 1954 ha impugnato, chiedendone l'annullamento,
l'avviso di accertamento TK504F301227/2023 emesso dalla AdE DP II Roma nei confronti
Società_1della SSD ASD con il quale venivano recuperate IRES per € 540.103,00, IVA per € 230.062,00, IRAP per 94.665,00, oltre interessi e sanzioni relative all'anno di imposta
2016, eccependo la violazione dell'obbligo del contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000, nonché
l'inconsistenza dei motivi addotti dall'Ufficio per disconoscere le operazioni. Si costituiva in primo grado AdE chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna della controparte alle spese, ritenendo legittimo il proprio operato.
Con sentenza n. 14052/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso ritenendo non dovute le sanzioni con compensazione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna alle spese della controparte.
L'appellato si è costituito chiedendo l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Ufficio lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove ed i fatti di causa in relazione non ritenendo sussistenti gli elementi per ritenere il Resistente_1 amministratore di fatto della associazione con riferimento all'anno oggetto di accertamento.
Sul punto si osserva che il giudice di primo grado:
-ha ritenuto che non avessero valenza probatoria decisiva le dichiarazioni dei rappresentanti legali di due società la Società_1 SR e la Società_2 SR che avevano effettuato delle sponsorizzazioni a favore del
Società_1 in quanto si trattava di un numero esiguo di sponsor (solo 2) a fronte di un totale di 15
Società_1sponsorizzazioni di cui il ha beneficiato;
Nominativo_1-ha ritenuto non avere valenza probatoria le dichiarazioni di due ex giocatori e Nominativo_2 in quanto le loro dichiarazioni non erano riferibili all'anno 2016;
-ha ritenuto che le 11 persone indicate dalla GdF nel PVC da cui è scaturito l'accertamento, che
Resistente_1avrebbero reso dichiarazioni indizianti a carico del non avevano valenza probatoria in quanto 7 di esse non percepivano compensi dall'associazione nel 2016;
-ha ritenuto che le schede di richieste acquisto di materiale ad opera del Resistente_1 non avrebbero valenza probatoria in quanto riferibili all'anno 2018.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso formulata dall'appellato, atteso che l'atto di impugnazione individua specificamente il motivo di doglianza nel mancato riconoscimento da parte della sentenza impugnata della qualità di
Società_1 Resistente_1amministratore di fatto della SSD in capo al , mancato riconoscimento che è il motivo che ha condotto in primo grado alla pronuncia di annullamento dell'accertamento, evidenziando gli elementi probatori in atti mal valutati, a detta dell'Ufficio, dal giudice di prime cure, esplicitando i motivi per i quali una diversa lettura degli stessi, richiesta in appello, avrebbe condotto ad una decisione di segno opposto.
Premesso quanto sopra nel merito rileva questa Corte che:
Società_1 Nominativo_2-quanto alle dichiarazioni dei due ex calciatori del TT e , le stesse Nominativo_1non sono allegate al fascicolo di primo grado, e in ogni caso lo ed il Nominativo_2 non risultano nell'elenco in atti dei calciatori tesserati per il Società_1 nel 2016, percettori di redditi sportivi, ragion per cui non vi è alcun elemento agli atti di questo procedimento per ritenere che i due ex
Resistente_1 Società_1calciatori abbiano riferito che il nel 2016 fosse amministratore di fatto del;
-quanto alle schede di richiesta materiale effettuate a nome di soggetti diversi e prodotte in atti, sebbene tutte rechino la firma di convalida del Resistente_1, il che evidenzia che lo stesso aveva un ruolo
Società_1gestorio di primo piano nel , detto ruolo è però riferibile all'anno 2018, anno indicato sulle schede, circostanza che trova conferma nella documentazione proveniente dalla Associazione_2 prodotta in atti dalla quale si evince che il Resistente_1 è stato dirigente della SSD Società_1 nell'anno agonistico 2017-2018, documenti dai quali non possono trarsi elementi di prova del fatto che il
Resistente_1 rivestisse la qualifica di amministratore di fatto della associazione anche nel 2016, anno oggetto dell'accertamento;
-quanto alle dichiarazioni delle 11 persone che la GdF afferma di aver sentito, dette dichiarazioni non sono state prodotte nel fascicolo di primo grado essendo stato allegato soltanto l'elenco delle persone sentite, ragion per cui anche in relazione a tali dichiarazioni non vi sono elementi in atti che consentano di attribuire al Resistente_1 il ruolo di amministratore di fatto per l'anno 2016.
Diversa valutazione deve essere effettuata, invece, con riferimento alle dichiarazioni, riportate nel PVC
Società_1 Società_2 Società_3prodotto in primo grado, rese dai legali rappresentanti della SR, SR, SR, società che hanno effettuato sponsorizzazioni in favore del Società_1.
In particolare Nominativo_3, legale rappresentante della Società_1 SR, nel verbale res alla GdF in data 30/5/2019 ha dichiarato “il rapporto è nato nel 2016 tramite presentazione del sig. IC
Società_1 Resistente_1 Resistente_1presidente della SSD da parte del sig. ….ricordo che fu il
Società_1 a consigliarmi di pubblicizzare la mia azienda tramite la SSD , in quanto la SSD Società_1 doveva diventare una realtà importante a detta del Resistente_1. Ricordo che Resistente_1 ne parlava in prima persona tanto è vero che il mio pensiero è che fosse lui il presidente di tale squadra di calcio e pertanto mi sono fidato e affidato a questo tipo di pubblicità anche negli anni successivi al
Resistente_12016. Infatti era proprio con il sig. che si stilava il piano di investimento pubblicitario anno per anno, definendone le rate, il tipo di pagamento e il totale annuale come da contratti sottoscritti con la
Società_1 Resistente_1SSD …..i contratti arrivavano direttamente presso gli uffici della SR già
Società_1firmati dalla SSD corredati dal piano di pagamento, venivano poi da me controfirmati e Resistente_1 Società_1 Nominativo_3consegnati personalmente al sig. ” per quanto riguarda poi i loghi della SR il ha dichiarato che “non c'è mai stata però nessuna visbilità sulla maglia di gioco della squadra in quanto
Resistente_1 Società_1a detta del la SR non era uno degli sponsor più importanti….relativamente alle fatture che per problemi economici la Società_1 SR non riusciva a pagare in tempo io mi interfacciavo
Resistente_1direttamente con il per avvertirlo di tale mancato pagamento……rappresento di aver visto e parlato con il sig. IC solo una volta nel 2016 ribadendo di aver tenuto esclusivamente
Resistente_1 Società_1rapporti con il sig. inerentemente le prestazioni pubblicitarie con la SSD
”. Inoltre Nominativo_4, legale rappresentante della Società_2 SR, nel verbale reso alla GdF in data
6/6/2019 ha dichiarato “ Resistente_1nel 2016 circa il sig. mi ha proposto di sponsorizzare la SSD
Società_1 ed aiutarlo così a perseguire il progetto della qualificazione nelle serie
Resistente_1 Società_1professionistiche. Presentandosi il come il presidente della SSD
Società_2manifestandomi anche la grande visibilità che la SR avrebbe avuto, e non volendo in nessun modo incrinare i rapporti commerciali con la società Resistente_1&S, accettai di sponsorizzare la
Resistente_1squadra di calcio pianificando con il sia la quota da corrispondere, sia i pagamenti e il Società_2tipo di visibilità pubblicitaria che la SR avrebbe ricevuto su striscioni, allo stadio di Pomezia, sulle magliette e sulle borse….i contratti sottoscritti tra le due società sono stati firmati dai rappresentanti
Società_2legali della SR ovvero da me per gli anni 2016 e 2017 da mio padre per gli ultimi anni e per Società_1 Resistente_1quanto riguarda la SSD i contratti sono stati firmati dal sig. presso gli
Società_2 Società_1uffici della SR a Fiumicino. Relativamente ai pagamenti delle fatture ricevute dalla SSD
Società_2 e a tutto ciò che riguarda la parte burocratica commerciale e finanziaria la SR si è sempre Resistente_1interfacciata con . Con riferimento all'incremento delle spese di sponsorizzazione
Società_2 Resistente_1condivisa dalla SR il mi ha sempre sensibilizzato di anno in anno ad aiutarlo con le spese pubblicitarie per far si che la società calcistica riuscisse a raggiungere il traguardo della serie D…..non conosco nessun'altra figura legata alla SSD Società_1 oltre al Resistente_1 col quale ho sempre organizzato tutto telefonicamente o di persona o per mezzo di qualche
Resistente_1dipendente della &S SR che se non ricordo male in alcuni casi portava direttamente le
Società_1 Società_2fatture della SSD presso gli uffici della SR”. Rileva inoltre questa Corte che nel PVC sono riportate le dichiarazioni del legale rappresentante di un'altra società che ha sponsorizzato la SSD Società_1 nel 2016 la Società_3 SR, elemento non considerato dal giudice di primo grado.
Nominativo_5 FA , legale rappresentante della SR, nel verbale reso alla GdF in data
Società_36/6/2019 ha dichiarato “essendo la SR una società a conduzione familiare nata come costola
Società_2 Società_1dell'altra società di famiglia SR che già sponsorizzava la SSD , ho ritenuto opportuno legare anche la Società_3 SR a questo tipo di pubblicità…..l'instaurazione dei rapporti
Società_1commerciali con la SSD posso dire che gli stessi sono stati intrattenuti con mio fratello
Nominativo_4 Società_2 Società_3 il quale era l'amministratore della SR negli anni in cui la SR ha
Società_1acquistato le prestazioni pubblicitarie dalla SSD , anno 2016 e 2017…..posso dire che Società_1 Resistente_1della SSD ad interessarsi dei rapporti commerciali era il solo ”. Rammenta questa Corte che a mente dell'art. 2639 c.c. è amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
L'accertamento della sussistenza dei requisiti della qualifica di amministratore di fatto avviene attraverso la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cass. penale sez. V n. 16414/2024) quali 1) il compimento di operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale 2) la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società 3) l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari (Cons. Stato sez. V n. 4863/2025), con svolgimento dell'attività gestoria non a carattere episodico od occasionale ma continuativo e significativo anche di uno solo dei poteri tipici della funzione di amministratore (Cass. penale sez. III n. 9130/2025). Premesso quanto sopra questa Corte non condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Resistente_1Si ritiene, infatti, che vi siano in atti tutti gli elementi per ritenere il amministratore di fatto della
Società_1SSD con riferimento all'anno 2016 oggetto dell'accertamento. In primo luogo, a prescindere dalla circostanza emergente dagli atti che il Presidente formale della società IC aveva un ruolo molto defilato e compare in modo assolutamente marginale nelle vicende relative alle sponsorizzazioni, dalle dichiarazioni rese dai 3 (e non 2 come erroneamente affermato nella sentenza impugnata) legali rappresentanti delle società che hanno sponsorizzato la
SSD Società_1, appare evidente che il Resistente_1 ha chiesto i finanziamenti tramite le sponsorizzazioni, ha stabilito con gli sponsor gli importi delle sponsorizzazioni, modalità di pagamento, modalità di utilizzo dei loghi degli sponsor (allo stadio piuttosto che sulle maglie o sulle borse) e, quindi, era continuativamente e non episodicamente inserito quanto meno nel settore della gestione finanziaria della società.
Peraltro non può condividersi l'assunto del primo giudice secondo il quale le società sponsor rappresentavano una parte trascurabile delle entrate finanziarie della società atteso che, nel solo 2016, la Società_3 SR ha fatturato sponsorizzazioni alla SSD Società_1 per € 45.000, la Società_2 SR per
Società_1 Nominativo_3€ 100.000,00, la SR ed il suo amministratore in proprio per € 120.000,00. A ciò aggiungasi che alcuni sponsor hanno riferito che il Resistente_1 appariva come presidente della società, che hanno trattato solo con lui, di non aver avuto mai rapporti con altri membri della SSD
Società_1 Nominativo_3 (solo dice di aver visto una sola volta il presidente IC) e che i contratti da firmare arrivavano presso la sede dell'impresa del Resistente_1 (v. dich.
Nominativo_3), mentre le fatture pagate in ritardo dagli sponsor venivano portate a volte da dipendenti
Resistente_1 Nominativo_4dell'impresa del (v. dich. ).
Resistente_1Inoltre il ha chiesto espressamente di essere aiutato “con le spese pubblicitarie per far si che la società calcistica riuscisse a raggiungere il traguardo della serie D” (v. dich. Nominativo_4), ciò evidenziando un interesse in prima persona del Resistente_1 nella gestione della società calcistica,
Resistente_1interesse che trova conferma nella ulteriore circostanza che lo stesso nell'anno 2016 ha Resistente_1finanziato la società fatturando, attraverso la sua impresa &S SR , sponsorizzazioni per complessivi € 170.000,00.
Alla luce di quanto sopra appare quindi evidente che il Resistente_1 possa essere ritenuto amministratore di fatto della società nell'anno 2016, con le conseguenti responsabilità per le violazioni fiscali contestate con l'avviso di accertamento TK504F301227/2023 che, pertanto, deve essere ritenuto valido ed efficace nei suoi confronti.
Conclusivamente, l'appello proposto dall'Ufficio deve essere accolto, con conseguente riforma della impugnata sentenza n. 14052/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente TAVIANO PAOLO ANDREA, Relatore CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 701/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14052/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK504F301227-2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 in qualità di “amministratore di fatto” della ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA Società_1 1954 ha impugnato, chiedendone l'annullamento,
l'avviso di accertamento TK504F301227/2023 emesso dalla AdE DP II Roma nei confronti
Società_1della SSD ASD con il quale venivano recuperate IRES per € 540.103,00, IVA per € 230.062,00, IRAP per 94.665,00, oltre interessi e sanzioni relative all'anno di imposta
2016, eccependo la violazione dell'obbligo del contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000, nonché
l'inconsistenza dei motivi addotti dall'Ufficio per disconoscere le operazioni. Si costituiva in primo grado AdE chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, con condanna della controparte alle spese, ritenendo legittimo il proprio operato.
Con sentenza n. 14052/2024 la CGT di primo grado di Roma ha accolto il ricorso ritenendo non dovute le sanzioni con compensazione delle spese.
L'Ufficio ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma con condanna alle spese della controparte.
L'appellato si è costituito chiedendo l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata con conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
All'udienza del 2/12/2025 dopo la discussione delle parti la Corte ha deciso il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' Ufficio lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove ed i fatti di causa in relazione non ritenendo sussistenti gli elementi per ritenere il Resistente_1 amministratore di fatto della associazione con riferimento all'anno oggetto di accertamento.
Sul punto si osserva che il giudice di primo grado:
-ha ritenuto che non avessero valenza probatoria decisiva le dichiarazioni dei rappresentanti legali di due società la Società_1 SR e la Società_2 SR che avevano effettuato delle sponsorizzazioni a favore del
Società_1 in quanto si trattava di un numero esiguo di sponsor (solo 2) a fronte di un totale di 15
Società_1sponsorizzazioni di cui il ha beneficiato;
Nominativo_1-ha ritenuto non avere valenza probatoria le dichiarazioni di due ex giocatori e Nominativo_2 in quanto le loro dichiarazioni non erano riferibili all'anno 2016;
-ha ritenuto che le 11 persone indicate dalla GdF nel PVC da cui è scaturito l'accertamento, che
Resistente_1avrebbero reso dichiarazioni indizianti a carico del non avevano valenza probatoria in quanto 7 di esse non percepivano compensi dall'associazione nel 2016;
-ha ritenuto che le schede di richieste acquisto di materiale ad opera del Resistente_1 non avrebbero valenza probatoria in quanto riferibili all'anno 2018.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso formulata dall'appellato, atteso che l'atto di impugnazione individua specificamente il motivo di doglianza nel mancato riconoscimento da parte della sentenza impugnata della qualità di
Società_1 Resistente_1amministratore di fatto della SSD in capo al , mancato riconoscimento che è il motivo che ha condotto in primo grado alla pronuncia di annullamento dell'accertamento, evidenziando gli elementi probatori in atti mal valutati, a detta dell'Ufficio, dal giudice di prime cure, esplicitando i motivi per i quali una diversa lettura degli stessi, richiesta in appello, avrebbe condotto ad una decisione di segno opposto.
Premesso quanto sopra nel merito rileva questa Corte che:
Società_1 Nominativo_2-quanto alle dichiarazioni dei due ex calciatori del TT e , le stesse Nominativo_1non sono allegate al fascicolo di primo grado, e in ogni caso lo ed il Nominativo_2 non risultano nell'elenco in atti dei calciatori tesserati per il Società_1 nel 2016, percettori di redditi sportivi, ragion per cui non vi è alcun elemento agli atti di questo procedimento per ritenere che i due ex
Resistente_1 Società_1calciatori abbiano riferito che il nel 2016 fosse amministratore di fatto del;
-quanto alle schede di richiesta materiale effettuate a nome di soggetti diversi e prodotte in atti, sebbene tutte rechino la firma di convalida del Resistente_1, il che evidenzia che lo stesso aveva un ruolo
Società_1gestorio di primo piano nel , detto ruolo è però riferibile all'anno 2018, anno indicato sulle schede, circostanza che trova conferma nella documentazione proveniente dalla Associazione_2 prodotta in atti dalla quale si evince che il Resistente_1 è stato dirigente della SSD Società_1 nell'anno agonistico 2017-2018, documenti dai quali non possono trarsi elementi di prova del fatto che il
Resistente_1 rivestisse la qualifica di amministratore di fatto della associazione anche nel 2016, anno oggetto dell'accertamento;
-quanto alle dichiarazioni delle 11 persone che la GdF afferma di aver sentito, dette dichiarazioni non sono state prodotte nel fascicolo di primo grado essendo stato allegato soltanto l'elenco delle persone sentite, ragion per cui anche in relazione a tali dichiarazioni non vi sono elementi in atti che consentano di attribuire al Resistente_1 il ruolo di amministratore di fatto per l'anno 2016.
Diversa valutazione deve essere effettuata, invece, con riferimento alle dichiarazioni, riportate nel PVC
Società_1 Società_2 Società_3prodotto in primo grado, rese dai legali rappresentanti della SR, SR, SR, società che hanno effettuato sponsorizzazioni in favore del Società_1.
In particolare Nominativo_3, legale rappresentante della Società_1 SR, nel verbale res alla GdF in data 30/5/2019 ha dichiarato “il rapporto è nato nel 2016 tramite presentazione del sig. IC
Società_1 Resistente_1 Resistente_1presidente della SSD da parte del sig. ….ricordo che fu il
Società_1 a consigliarmi di pubblicizzare la mia azienda tramite la SSD , in quanto la SSD Società_1 doveva diventare una realtà importante a detta del Resistente_1. Ricordo che Resistente_1 ne parlava in prima persona tanto è vero che il mio pensiero è che fosse lui il presidente di tale squadra di calcio e pertanto mi sono fidato e affidato a questo tipo di pubblicità anche negli anni successivi al
Resistente_12016. Infatti era proprio con il sig. che si stilava il piano di investimento pubblicitario anno per anno, definendone le rate, il tipo di pagamento e il totale annuale come da contratti sottoscritti con la
Società_1 Resistente_1SSD …..i contratti arrivavano direttamente presso gli uffici della SR già
Società_1firmati dalla SSD corredati dal piano di pagamento, venivano poi da me controfirmati e Resistente_1 Società_1 Nominativo_3consegnati personalmente al sig. ” per quanto riguarda poi i loghi della SR il ha dichiarato che “non c'è mai stata però nessuna visbilità sulla maglia di gioco della squadra in quanto
Resistente_1 Società_1a detta del la SR non era uno degli sponsor più importanti….relativamente alle fatture che per problemi economici la Società_1 SR non riusciva a pagare in tempo io mi interfacciavo
Resistente_1direttamente con il per avvertirlo di tale mancato pagamento……rappresento di aver visto e parlato con il sig. IC solo una volta nel 2016 ribadendo di aver tenuto esclusivamente
Resistente_1 Società_1rapporti con il sig. inerentemente le prestazioni pubblicitarie con la SSD
”. Inoltre Nominativo_4, legale rappresentante della Società_2 SR, nel verbale reso alla GdF in data
6/6/2019 ha dichiarato “ Resistente_1nel 2016 circa il sig. mi ha proposto di sponsorizzare la SSD
Società_1 ed aiutarlo così a perseguire il progetto della qualificazione nelle serie
Resistente_1 Società_1professionistiche. Presentandosi il come il presidente della SSD
Società_2manifestandomi anche la grande visibilità che la SR avrebbe avuto, e non volendo in nessun modo incrinare i rapporti commerciali con la società Resistente_1&S, accettai di sponsorizzare la
Resistente_1squadra di calcio pianificando con il sia la quota da corrispondere, sia i pagamenti e il Società_2tipo di visibilità pubblicitaria che la SR avrebbe ricevuto su striscioni, allo stadio di Pomezia, sulle magliette e sulle borse….i contratti sottoscritti tra le due società sono stati firmati dai rappresentanti
Società_2legali della SR ovvero da me per gli anni 2016 e 2017 da mio padre per gli ultimi anni e per Società_1 Resistente_1quanto riguarda la SSD i contratti sono stati firmati dal sig. presso gli
Società_2 Società_1uffici della SR a Fiumicino. Relativamente ai pagamenti delle fatture ricevute dalla SSD
Società_2 e a tutto ciò che riguarda la parte burocratica commerciale e finanziaria la SR si è sempre Resistente_1interfacciata con . Con riferimento all'incremento delle spese di sponsorizzazione
Società_2 Resistente_1condivisa dalla SR il mi ha sempre sensibilizzato di anno in anno ad aiutarlo con le spese pubblicitarie per far si che la società calcistica riuscisse a raggiungere il traguardo della serie D…..non conosco nessun'altra figura legata alla SSD Società_1 oltre al Resistente_1 col quale ho sempre organizzato tutto telefonicamente o di persona o per mezzo di qualche
Resistente_1dipendente della &S SR che se non ricordo male in alcuni casi portava direttamente le
Società_1 Società_2fatture della SSD presso gli uffici della SR”. Rileva inoltre questa Corte che nel PVC sono riportate le dichiarazioni del legale rappresentante di un'altra società che ha sponsorizzato la SSD Società_1 nel 2016 la Società_3 SR, elemento non considerato dal giudice di primo grado.
Nominativo_5 FA , legale rappresentante della SR, nel verbale reso alla GdF in data
Società_36/6/2019 ha dichiarato “essendo la SR una società a conduzione familiare nata come costola
Società_2 Società_1dell'altra società di famiglia SR che già sponsorizzava la SSD , ho ritenuto opportuno legare anche la Società_3 SR a questo tipo di pubblicità…..l'instaurazione dei rapporti
Società_1commerciali con la SSD posso dire che gli stessi sono stati intrattenuti con mio fratello
Nominativo_4 Società_2 Società_3 il quale era l'amministratore della SR negli anni in cui la SR ha
Società_1acquistato le prestazioni pubblicitarie dalla SSD , anno 2016 e 2017…..posso dire che Società_1 Resistente_1della SSD ad interessarsi dei rapporti commerciali era il solo ”. Rammenta questa Corte che a mente dell'art. 2639 c.c. è amministratore di fatto colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
L'accertamento della sussistenza dei requisiti della qualifica di amministratore di fatto avviene attraverso la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Cass. penale sez. V n. 16414/2024) quali 1) il compimento di operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale 2) la valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società 3) l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari (Cons. Stato sez. V n. 4863/2025), con svolgimento dell'attività gestoria non a carattere episodico od occasionale ma continuativo e significativo anche di uno solo dei poteri tipici della funzione di amministratore (Cass. penale sez. III n. 9130/2025). Premesso quanto sopra questa Corte non condivide le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.
Resistente_1Si ritiene, infatti, che vi siano in atti tutti gli elementi per ritenere il amministratore di fatto della
Società_1SSD con riferimento all'anno 2016 oggetto dell'accertamento. In primo luogo, a prescindere dalla circostanza emergente dagli atti che il Presidente formale della società IC aveva un ruolo molto defilato e compare in modo assolutamente marginale nelle vicende relative alle sponsorizzazioni, dalle dichiarazioni rese dai 3 (e non 2 come erroneamente affermato nella sentenza impugnata) legali rappresentanti delle società che hanno sponsorizzato la
SSD Società_1, appare evidente che il Resistente_1 ha chiesto i finanziamenti tramite le sponsorizzazioni, ha stabilito con gli sponsor gli importi delle sponsorizzazioni, modalità di pagamento, modalità di utilizzo dei loghi degli sponsor (allo stadio piuttosto che sulle maglie o sulle borse) e, quindi, era continuativamente e non episodicamente inserito quanto meno nel settore della gestione finanziaria della società.
Peraltro non può condividersi l'assunto del primo giudice secondo il quale le società sponsor rappresentavano una parte trascurabile delle entrate finanziarie della società atteso che, nel solo 2016, la Società_3 SR ha fatturato sponsorizzazioni alla SSD Società_1 per € 45.000, la Società_2 SR per
Società_1 Nominativo_3€ 100.000,00, la SR ed il suo amministratore in proprio per € 120.000,00. A ciò aggiungasi che alcuni sponsor hanno riferito che il Resistente_1 appariva come presidente della società, che hanno trattato solo con lui, di non aver avuto mai rapporti con altri membri della SSD
Società_1 Nominativo_3 (solo dice di aver visto una sola volta il presidente IC) e che i contratti da firmare arrivavano presso la sede dell'impresa del Resistente_1 (v. dich.
Nominativo_3), mentre le fatture pagate in ritardo dagli sponsor venivano portate a volte da dipendenti
Resistente_1 Nominativo_4dell'impresa del (v. dich. ).
Resistente_1Inoltre il ha chiesto espressamente di essere aiutato “con le spese pubblicitarie per far si che la società calcistica riuscisse a raggiungere il traguardo della serie D” (v. dich. Nominativo_4), ciò evidenziando un interesse in prima persona del Resistente_1 nella gestione della società calcistica,
Resistente_1interesse che trova conferma nella ulteriore circostanza che lo stesso nell'anno 2016 ha Resistente_1finanziato la società fatturando, attraverso la sua impresa &S SR , sponsorizzazioni per complessivi € 170.000,00.
Alla luce di quanto sopra appare quindi evidente che il Resistente_1 possa essere ritenuto amministratore di fatto della società nell'anno 2016, con le conseguenti responsabilità per le violazioni fiscali contestate con l'avviso di accertamento TK504F301227/2023 che, pertanto, deve essere ritenuto valido ed efficace nei suoi confronti.
Conclusivamente, l'appello proposto dall'Ufficio deve essere accolto, con conseguente riforma della impugnata sentenza n. 14052/2024 della CGT di primo grado di Roma, ritenuta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado del Lazio accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori.
Roma 13/1/2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Luigi Birritteri