Art. 25. (Attribuzioni del Presidente)
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell' art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.
A lui spetta la firma degli atti della Regione.
Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.
Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni previste dall'ultimo comma dell' art. 121 della Costituzione e quelle che gli siano attribuite dalle leggi o dallo Statuto regionale. Egli convoca e presiede la Giunta regionale.
A lui spetta la firma degli atti della Regione.
Il Presidente ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta nella prima adunanza, promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
Al Presidente spetta designare i titolari degli assessorati previsti dallo Statuto regionale.