CASS
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2025, n. 15866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15866 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da CO Vittorio NI RL - Presidente - Sent. n. sez. 486/2025 IC RO CC – 03/04/2025 AT SS R.G.N. 3841/2025 NA RI OR EL Motivazione semplificata IC UO - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da PE LF (CUI 01RX6T) nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC UO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Mnoferini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da LF PE in quanto ritenuto tardivamente proposto. 2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 583, 585 e 591 cod. proc pen.) e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte non avrebbe considerato che l’appello è Penale Sent. Sez. 5 Num. 15866 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/04/2025 2 stato proposto a mezzo raccomandata e, in tal caso, ai fini della valutazione di tempestività dell’impugnazione, occorre considerare la data di spedizione e non già, come indicato dalla Corte territoriale, quella di ricezione del plico. 3. L’appello è fondato. L’art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma vigente all’epoca della proposizione dell’impugnazione) legittimava le parti e i rispettivi difensori a proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1 (del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.). Ebbene, la sentenza impugnata era stata emessa il 4 ottobre 2018, depositata il 5 ottobre, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione;
cosicché, il termine per proporre impugnazione (di trenta giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza: art. 585, comma 2, cod. proc. pen.) scadeva il 19 ottobre 2018. L’appello risulta spedito il 17 ottobre 2018, a mezzo raccomandata e, quindi, entro il termine indicato, per cui l’impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC UO CO Vittorio NI RL
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC UO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Mnoferini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da LF PE in quanto ritenuto tardivamente proposto. 2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 583, 585 e 591 cod. proc pen.) e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte non avrebbe considerato che l’appello è Penale Sent. Sez. 5 Num. 15866 Anno 2025 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/04/2025 2 stato proposto a mezzo raccomandata e, in tal caso, ai fini della valutazione di tempestività dell’impugnazione, occorre considerare la data di spedizione e non già, come indicato dalla Corte territoriale, quella di ricezione del plico. 3. L’appello è fondato. L’art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma vigente all’epoca della proposizione dell’impugnazione) legittimava le parti e i rispettivi difensori a proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1 (del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.). Ebbene, la sentenza impugnata era stata emessa il 4 ottobre 2018, depositata il 5 ottobre, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione;
cosicché, il termine per proporre impugnazione (di trenta giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza: art. 585, comma 2, cod. proc. pen.) scadeva il 19 ottobre 2018. L’appello risulta spedito il 17 ottobre 2018, a mezzo raccomandata e, quindi, entro il termine indicato, per cui l’impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IC UO CO Vittorio NI RL