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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3428/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede legale in Catania, via Eleonora d'Angiò n. 7, p. iva elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania, viale Vittorio Veneto n. 243, presso lo studio dell'avv. Michele
Scacciante, che la difende e la rappresenta, d'intesa con l'avv. Fabio V. Esposito, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore per la ,
[...] Pt_1 cod. fisc. n. , rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarrone ed elettivamente P.IVA_2 domiciliato presso l'ufficio Avvocatura I.N.A.I.L. di Catania, sita in Catania via Cifali 76/a
NONCHÉ
(GIÀ ), Controparte_2 Controparte_3
in persona di legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14,
p. iva , elettivamente domiciliata in Catania, viale Artale Alagona n. 27/h, presso P.IVA_3 lo studio dell'avv. Gabriella Lupo che la rappresenta e difende, come da procura in atti telematici
-RESISTENTI-
Pagina 1 CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 2.04.2024, in breve, ha Parte_2
impugnato la cartella di pagamento n. 29320240006635107000, con la quale l'Agente della riscossione le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 11.362,46, di cui euro
11.356,58 a titolo di contributi previdenziali annualità varie (anni 2017-2018-2019-2020 CP_1
e 2021) ed € 5,88 a titolo di spese di notifica, e ciò alla luce di quanto affermato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02 del 29.08.2022, notificato il Pt_3
06.09.2022, avverso il quale è pendente separato giudizio.
A fondamento dell'atto di opposizione de quo, parte ricorrente ha dedotto la violazione del disposto dell'art 24 comma 3 del d.lgs. n.46/1999, in quanto “In pendenza di un giudizio riguardante l'esito di un accertamento ispettivo, è … inibito all' Controparte_4
l'emissione di una cartella di pagamento riguardante le pretese ivi presuntivamente rilevate dal personale ispettivo”.
Conseguentemente, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, “… dichiarare la nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 293 2024 0006635107000 per violazione dell'art. 24, co. 3, D.
Lgs. 46/99. - In subordine, nella denegata ipotesi di conferma, anche parziale, degli esiti dell'accertamento ispettivo, si chiede nomina di CTU per la rideterminazione delle somme dovute dall'odierna ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
In data 10.09.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' Controparte_2
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo legittimato a
[...]
contraddire nel merito della pretesa, trattandosi di incombente di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore.
In data 21.02.2025 si è costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva con la quale ha eccepito che “La cartella di pagamento opposta è stata sgravata poiché contiene la richiesta premi scaturenti da verbale di accertamento n.
2017024062/T02, già oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale di Catania R.G. 8904/23”
Pagina 2 e, perciò, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
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La ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto premi assicurativi asseritamente omessi per quanto dedotto all'esito dell'accertamento condotto dall' , di cui al verbale unico n. 2017024062/T02 del 29.08.2022, notificato il Pt_3 Pt_3
06.09.2022, ed oggetto di contestazione in altro giudizio.
Sul piano processuale, innanzitutto, a fronte di doglianze mosse dalla società opponente unicamente con riguardo al merito della pretesa creditoria cristallizzata nell'atto impositivo opposto unitamente alla mancata proposizione di domande direttamente nei confronti dell' , si ritiene che quest'ultima sia stata raggiunta dalla Controparte_2
notifica del ricorso ai fini di una mera denuntiatio litis e, dunque, al solo fine di porla a conoscenza dell'esistenza della presente controversia in guisa da opporle, con immediatezza,
l'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo oggetto di causa formulata nei confronti dell'ente impositore a pag. 5 del ricorso, oltre che per superare le eventuali problematicità correlate all'azionabilità del futuro giudicato che investe la domanda di annullamento della contestata cartella di pagamento.
Nel contesto considerato, la costituzione dell'incaricato alla riscossione non vale ad attribuirgli la qualità di litisconsorte (ex plurimis, Cass. 28.05.2018, n. 13252; Cass. 30.09.2019
n.24371). Invero, nel giudizio di accertamento negativo del diritto di credito risultante da estratto di ruolo per l'asserita carenza dei presupposti impositivi senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, la notifica all'Agente esattoriale era espressamente prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n.209/2002, conv. in l.
n.265/2002, per cui, considerato che un eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produrrebbe comunque effetti ultra partes nei confronti dell'esattore anche ove questi non prenda parte al processo e valutato ancora quanto osservato dalla Corte di legittimità nell'affrontare la disamina di questioni sostanzialmente analoghe (si rinvia, per brevità, tra le varie, a Cass. 19.06.2019 n.16425; Cass. 19.07.2024 n.19985), non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell' . Controparte_5
Pagina 3 Sempre sul piano processuale, poi, giova ricordare che l'opposizione a cartella esattoriale di pagamento introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo indisponibile che sorge ex lege allorché siano integrati tutti i presupposti sanciti dalle norme inderogabili. La Corte di legittimità ha osservato che il giudizio in parola presenta una struttura processuale assimilabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l'ente creditore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale sicché, secondo le norme del procedimento ordinario, compete allo stesso dimostrare la fonte del suo diritto ed allegare l'inadempimento dell'asserito debitore, mentre quest'ultimo, convenuto in senso sostanziale, deve dar prova del fatto estintivo e/o modificativo della pretesa dedotta nei suoi confronti. “Si è pertanto affermato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale … (cfr., ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n.
774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)" (più di recente, Cass. 3360/2023, n. 13843/2023, n.
15016/2023 ex multis)” (Nel medesimo senso, ancora, Cass. 31.03.2025 n.8491. Conf., tra le tante, Cass. 25.05.2020 n. 9596; Cass. 21.10.2020 n. 22986; Cass 06.12.2019 n. 31995).
Muovendo dalle categorie concettuali che precedono, allora, l'iscrizione a ruolo effettuata in violazione del disposto del comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n.46/1999, a tenore del quale “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”, per quanto illegittima, non esime il Giudice dall'esaminare il merito della pretesa creditoria.
Nella fattispecie concreta, è pacifico in atti che la cartella di pagamento oggetto di causa è stata emessa in pendenza del giudizio promosso avverso il verbale di accertamento ispettivo in cui è sub iudice l'accertamento dell'an e del quantum della posizione debitoria della parte datoriale e nell'ambito del quale è incontestato che l' si è costituito per ivi coltivare le CP_1
proprie pretese.
Nel contesto considerato, la cartella di pagamento che ci occupa è stata annullata in autotutela dall'ente assicurativo senza manifestare alcun interesse a proseguire il presente giudizio in guisa da tutelare i crediti assicurativi azionati con essa e rispetto ai quali sono
Pagina 4 giocoforza assorbenti le risultanze dell'accertamento giudiziario pendente avverso il richiamato verbale di accertamento.
Alla luce di quanto precede, valutate le conclusioni delle parti nelle note cartolari in atti e il difetto di interesse delle stesse a proseguire il presente giudizio, considerato il disposto dell'art. 112 c.p.c., limitatamente alla cartella di pagamento oggetto della causa de qua va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'intervenuto sgravio delle poste economiche ivi indicate.
Le spese processuali sono compensate per intero tra le parti in quanto la presente controversia trae origine da una complessa attività ispettiva condotta da un ente “terzo” al presente giudizio, allo stato rimessa al sindacato giurisdizionale, ed avente una incidenza determinante rispetto alle poste di dare ed avere dedotte in questa sede dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
29320240006635107000
COMPENSA per intero le spese processuali
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania all'udienza del 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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