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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata ad [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Spagnolli Elena e domiciliati presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.63, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 06.07.2019 in Terragnolo preso atto che all'udienza presidenziale del 22.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 25.03.2024 erano comparsi confermando le condizioni;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che è integrata la condizione di procedibilità di legge;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 1 Parte I Serie / del Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terragnolo per l'anno
2019 alle seguenti condizioni:
1. confermare che la casa coniugale sita in Terragnolo (Tn), frazione
Stedileri n. 9, di proprietà esclusiva del signor rimane Parte_2
assegnata in via definitiva a quest'ultimo;
2. confermare la residenza anagrafica delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti ed presso la madre, Per_1 Persona_2
signora in Brentonico (Tn), frazione Prada, via Gardesani n. Parte_1
6, abitazione di proprietà della nonna materna che ivi risiede con figlia e nipoti;
3. confermare che le visite fra il padre e le figlie saranno libere e concordate di volta in volta fra il signor e ed tenendo in Pt_2 Per_1 Per_2
considerazione anche gli impegni e le esigenze delle figlie stesse;
4. alla luce dell'attuale stato di disoccupazione del signor si Parte_2
stabilisce che il versamento mensile dell'assegno di mantenimento pag. 2 di 5 ordinario delle due figlie ed stabilito a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_2
in € 600,00, oltre rivalutazione annuale Istat, dal Tribunale di Rovereto con sentenza di separazione dei coniugi n. 35 d.d. 24.04.2024, venga sospeso dal corrente mese di dicembre 2024 (compreso) per un anno e dunque sino al dicembre 2025. Qualora, però, il signor dovesse reperire prima Pt_2
del dicembre 2025 un'occupazione lavorativa, lo stesso riprenderà immediatamente a saldare la citata somma mensile, fatte comunque salve sue maggiori o minori possibilità economiche. Gli istanti, infatti, si impegnano a rivedere a dicembre 2025 (o prima, qualora il signor Pt_2
reperisca un lavoro prima di allora) la quantificazione dell'assegno de quo alla luce delle loro rispettive future situazioni reddituali. In ogni caso i signori e concordano sin d'ora che il padre verserà Pt_1 Pt_2
l'assegno direttamente alle figlie ed (e non più alla madre, Per_1 Per_2
signora , fermo in ogni caso il suo impegno a saldare anche tutti gli Pt_1
arretrati dovuti quale contributo nel mantenimento delle due ragazze, oltre rivalutazione annuale Istat, così come stabilito nella citata sentenza di separazione;
5. le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle due figlie, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense nel 2017 che si allegano sub doc. 10 che i coniugi dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno sostenute dai due genitori al 50% ciascuno. In deroga al predetto protocollo, con espresso riferimento alle
“spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori” nello stesso citate (pag. 3 del doc. 10), i genitori - sempre e comunque fatta in pag. 3 di 5 generale eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e delle altre spese aventi carattere d'urgenza - stabiliscono che dette spese vadano concordate fra loro solo se di valore pari o superiore all'importo di € 150,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore saranno rimborsate dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
6. confermare il diritto della signora a fruire in via esclusiva Parte_1
ed integrale di qualsiasi contributo/agevolazione/detrazione fiscale e/o beneficio e/o sussidio al nucleo familiare;
7. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di assegno di mantenimento per se stessi;
8. prendere atto che i signori e dichiarano di avere Pt_1 Pt_2
compiutamente ripartito ogni bene comune tra gli stessi, comprese autovetture e conti correnti e di non avere altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali connesse alla loro unione ed al loro matrimonio, con reciproca ed integrale soddisfazione di ogni eventuale reciproca debenza derivante dal vincolo coniugale e quindi senza ulteriore pretesa che da esso possa derivare, salvi gli effetti del presente atto;
9. le parti confermano di aver concordato consensualmente le sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono su ogni pagina, dando atto di aver ricevuto dal difensore copia del protocollo CNF inerente le spese straordinarie sub doc. 10;
10. le spese del giudizio di scioglimento del matrimonio saranno ad esclusivo carico della signora Parte_1
pag. 4 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata ad [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Spagnolli Elena e domiciliati presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.63, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 06.07.2019 in Terragnolo preso atto che all'udienza presidenziale del 22.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 25.03.2024 erano comparsi confermando le condizioni;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che è integrata la condizione di procedibilità di legge;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e trascritto al n. 1 Parte I Serie / del Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terragnolo per l'anno
2019 alle seguenti condizioni:
1. confermare che la casa coniugale sita in Terragnolo (Tn), frazione
Stedileri n. 9, di proprietà esclusiva del signor rimane Parte_2
assegnata in via definitiva a quest'ultimo;
2. confermare la residenza anagrafica delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti ed presso la madre, Per_1 Persona_2
signora in Brentonico (Tn), frazione Prada, via Gardesani n. Parte_1
6, abitazione di proprietà della nonna materna che ivi risiede con figlia e nipoti;
3. confermare che le visite fra il padre e le figlie saranno libere e concordate di volta in volta fra il signor e ed tenendo in Pt_2 Per_1 Per_2
considerazione anche gli impegni e le esigenze delle figlie stesse;
4. alla luce dell'attuale stato di disoccupazione del signor si Parte_2
stabilisce che il versamento mensile dell'assegno di mantenimento pag. 2 di 5 ordinario delle due figlie ed stabilito a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_2
in € 600,00, oltre rivalutazione annuale Istat, dal Tribunale di Rovereto con sentenza di separazione dei coniugi n. 35 d.d. 24.04.2024, venga sospeso dal corrente mese di dicembre 2024 (compreso) per un anno e dunque sino al dicembre 2025. Qualora, però, il signor dovesse reperire prima Pt_2
del dicembre 2025 un'occupazione lavorativa, lo stesso riprenderà immediatamente a saldare la citata somma mensile, fatte comunque salve sue maggiori o minori possibilità economiche. Gli istanti, infatti, si impegnano a rivedere a dicembre 2025 (o prima, qualora il signor Pt_2
reperisca un lavoro prima di allora) la quantificazione dell'assegno de quo alla luce delle loro rispettive future situazioni reddituali. In ogni caso i signori e concordano sin d'ora che il padre verserà Pt_1 Pt_2
l'assegno direttamente alle figlie ed (e non più alla madre, Per_1 Per_2
signora , fermo in ogni caso il suo impegno a saldare anche tutti gli Pt_1
arretrati dovuti quale contributo nel mantenimento delle due ragazze, oltre rivalutazione annuale Istat, così come stabilito nella citata sentenza di separazione;
5. le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle due figlie, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione quelle indicate nelle
“Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale
Forense nel 2017 che si allegano sub doc. 10 che i coniugi dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno sostenute dai due genitori al 50% ciascuno. In deroga al predetto protocollo, con espresso riferimento alle
“spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori” nello stesso citate (pag. 3 del doc. 10), i genitori - sempre e comunque fatta in pag. 3 di 5 generale eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e delle altre spese aventi carattere d'urgenza - stabiliscono che dette spese vadano concordate fra loro solo se di valore pari o superiore all'importo di € 150,00 (da intendersi la singola spesa anche se frazionata). Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore saranno rimborsate dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
6. confermare il diritto della signora a fruire in via esclusiva Parte_1
ed integrale di qualsiasi contributo/agevolazione/detrazione fiscale e/o beneficio e/o sussidio al nucleo familiare;
7. i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di assegno di mantenimento per se stessi;
8. prendere atto che i signori e dichiarano di avere Pt_1 Pt_2
compiutamente ripartito ogni bene comune tra gli stessi, comprese autovetture e conti correnti e di non avere altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali connesse alla loro unione ed al loro matrimonio, con reciproca ed integrale soddisfazione di ogni eventuale reciproca debenza derivante dal vincolo coniugale e quindi senza ulteriore pretesa che da esso possa derivare, salvi gli effetti del presente atto;
9. le parti confermano di aver concordato consensualmente le sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono su ogni pagina, dando atto di aver ricevuto dal difensore copia del protocollo CNF inerente le spese straordinarie sub doc. 10;
10. le spese del giudizio di scioglimento del matrimonio saranno ad esclusivo carico della signora Parte_1
pag. 4 di 5 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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