Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1963, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1963-1964 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1963, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1963-1964 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo.