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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1473/2025 promossa in grado d'appello
DA
- (già (c. f. e p. iva ) con sede in Milano via Larga n. 13, in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig. , Parte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio DE CAPOA (c. f.
) presso il cui studio legale in Bologna via Francesco Petracca n. 2 è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede leale Controparte_1 in Milano in persona del curatore dr. rappresentata e difesa, giusta autorizzazione CP_2 del giudice delegato del 28.06.2025 e delega in atti, dall'Avv. Bianca Maria LANZILOTTA (c. f. pagina 1 di 16 ), presso il cui studio legale in Milano via privata Cesare Battisti n. 2 è C.F._2 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per (già , appellante Parte_1 Parte_2 in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc, la provvisoria esecutività della sentenza appellata ricorrendone i presupposti:
Nel merito dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi esposti ovvero in subordine riformarla per i motivi esposti al riguardo e per effetto accogliere le conclusioni e le domande svolte in primo grado e quindi per l'effetto: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società oggi in Controparte_3 liquidazione giudiziale in relazione alle fatture nn. V00030, V00031, V00032, V00036, e V00037, integralmente disconosciute e ritenute come non veritiere ed emesse illegittimamente ed abusivamente
a fronte di servizi mai resi e/o per corrispettivi mai pattuiti e quindi occorrendo, dichiarare la nullità
e/o annullabilità con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento di legge;
accertare e dichiarare che la provvide a pagare alla – oggi in Pt_1 Controparte_3 liquidazione giudiziale – la somma di euro 2.000.000,00 anticipatamente rispetto ai compensi maturati ad agosto 2021 dalla convenuta e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare quest'ultima alla restituzione del suindicato importo con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo ed/o a porre tale importo in compensazione rispetto alle somme che risulteranno eventualmente dovute dalla Pt_1 alla convenuta;
in via subordinata e nel merito,
pagina 2 di 16 ribadito che l'attrice non intende accettare il contraddittorio relativamente alle fatture nn. V00030,
V00034, V00032, V00036 e V00037 in quanto nulle e non veritiere, accertare e dichiarare se ed in che misura la nutre dei crediti nei confronti della soc. relativamente Controparte_1 Pt_1 alle fatture da essa emesse a carico di quest'ultima, rispettivamente le fatture nn. V00029, V00033,
V00034, V00035 e qualora risultasse un credito in favore della convenuta dichiararlo integralmente compensato con il controcredito vantato dalla pari ad euro 2.000.000,00 e per l'effetto Pt_1 condannare a pagare all'attrice la differenza tra Controparte_4 il proprio credito ed il controcredito vantato da con rivalutazione ed interessi dalla domanda al Pt_1 saldo, nonché a rifondere ad le somme che eventualmente quest'ultima dovesse pagare quale Pt_1 chiamata in surroga dall' per contributi non pagati da CP_5 CP_1 in via ulteriormente subordinata: sempre fermo restando che non si accetta il contraddittorio relativamente alle fatture nn. V00030,
V00031, V00032, V00036, e V00037 in quanto nulle ed illegittime, accertare e quindi dichiarare tenuta al solo pagamento della somma che risultasse effettivamente accertata e dovuta a favore di Pt_1 oggi in liquidazione in sola linea capitale, sempre subordinatamente all'assolvimento CP_1 da parte della odierna convenuta dell'obbligo di esibire le quietanze F24 ed attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi e quant'altro previsto dalla legge, e sempre fatta salva la compensazione con le somme di è chiamata a pagare u surroga dall' per contributi nonpagati da Pt_1 CP_5
CP_1 in via istruttoria, fermo restando che non si vuole invertire l'onere della prove, e che si contestano integralmente tutte le assunzioni ex adverso dedotte, se ritenuto, previa rimessione della causa in istruttoria, disporre CTU contabile affinché venga accertata l'entità di quanto sborsato dalla Cont Committente a titolo di surroga e quindi il relativo ammontare di quanto indebitamente percepito da e di accertare il reale ed effettivo credito eventualmente spettante ad CP_1 CP_1 relativamente alla fattura n. V00033.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
- Liquidazione Giudiziale di appellata: Controparte_1 previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingersi l'avversario appello proposto da per le ragioni svolte in narrativa, confermando la Pt_1
pagina 3 di 16 sentenza di primo grado n. 2704/2025 pubblicata il 31.03.2025 in ogni sua parte, ed in ogni caso ferma la condanna di primo grado della odierna appellante al pagamento dell'importo di euro Pt_1
875.164,11 con ogni conseguente statuizione.
Respingersi in ogni caso le domanda di merito articolate da nelle conclusioni svolte con istanza Pt_1 di accoglimento dele domanda di primo grado perché infondate ed inammissibili per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con favore delle spese e dei compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2704/2025, pubblicata in data 31.03.2025, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ora nei confronti di Parte_2 Pt_1
ora in liquidazione giudiziale, ogni altra Controparte_7 eccezione, istanza, domanda respinta:
- dichiara inammissibili l'eccezione di compensazione e la domanda di restituzione avanzate da ora con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; Parte_2 Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
[...] giudiziale, condanna già a pagare Controparte_1 Parte_1 Parte_1
a ra in liquidazione giudiziale l'importo di complessivi Controparte_1 euro 875.164,11 a saldo delle fatture n. V00029/22, n. V00033/22, n. V00034/22 e V00035/22;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_7
in liquidazione giudiziale;
[...]
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 22.426,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% Cpa ed IVA.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- (già conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Parte_1 Parte_2 [...]
– ora in liquidazione giudiziale dichiarata in data 23.05.2024 Controparte_7 con sentenza del Tribunale di Milano resa nel procedimento n. 268-1/2024 – proponendo domanda di accertamento del credito portato dalle fatture nn. V00029, V00033 e V00034 emessa dalla convenuta in pagina 4 di 16 data 31.03.3033 e dalla fattura n. V00035 del 30.04.2022 per complessivi euro 766.527,96 oltre IVA, dovendosi ritenere l'attrice tenuta al pagamento della sola eventuale somma corrispondente al credito effettivamente accertato;
articolava altresì domanda restitutoria nei confronti della predetta convenuta degli importi che all'esito dell'istruttoria eventualmente risultassero corrisposti in misura superiore al quantum accertato in giudizio.
A fondamento della domanda allegava di aver intrattenuto rapporti di collaborazione con la nel settore della logistica integrata affidandole l'esecuzione di una Controparte_8 serie di servizi in favore di propri clienti e di aver sempre corrisposto i compensi pattuiti eseguendo pagamenti in acconto nei confronti della convenuta. Adduceva che gli importi pagati di cui alle surriferite fatture non rispecchiano le prestazioni effettivamente eseguite, indicando corrispettivi diversi da quelli pattuiti e conteggi non corretti. Asseriva inoltre che la convenuta non aveva provveduto all'invio della documentazione di legge e segnatamente di copia dei DURC delle quietanze F24 relative alle competenze del mese di marzo 2022 e di copia delle contabili relative agli avvenuti versamenti contributivi relativi al mese di marzo 2022, circostanza per cui aveva sospeso i pagamenti.
- Si costituiva in giudizio la convenuta , allora in bonis, rappresentando Controparte_7 che con contratto sottoscritto in data 31.10.2017 aveva costituito con
[...] con la committente principale Controparte_9 [...] aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi logistici. , in qualità di capogruppo- CP_10 Pt_1 mandataria della ATI, emetteva fatture alla committente principale mentre la CP_7
a propria volta fatturava i propri compensi a . In particolare, gli importi
[...] Pt_1 corrisposti da quest'ultima erano stati imputati a saldo delle fatture dalla data più antica, né vi fu contestazione da parte di in ordine all'esecuzione delle prestazioni sottese a tali documenti Pt_1 commerciali o in ordine all'entità dei corrispettivi ivi indicati. Rilevava che parte attrice aveva mosso doglianze soltanto in data 4.07.2022 a seguito della cessazione di efficacia del contratto di ATI conseguente allo scioglimento dei rapporti contrattuali di appalto con la committente principale.
Assumeva inoltre di aver provveduto alla trasmissione, dapprima in data 15.04.2022 e poi in data
19.04.2022, di copia del DURC documentante la regolarità nei versamenti dei contributi nei confronti dell' e dell' mentre le doglianze inerenti alla mancata trasmissione di ulteriori documenti CP_5 CP_11 apparivano infondate. Assumeva che in relazione alle fatture nn. V00029, V00033, V00034, V00035 residuava un proprio credito per complessivi euro 876.950,00. Affermava inoltre di essere creditrice nei confronti di in relazione a diverse fatture, facendo menzione delle fatture nn. V00030, V00031, Pt_1
pagina 5 di 16 V00032, V00036, V00037, per il complessivo importo di euro 1.566.547,59. Su tali basi, previo rigetto della domanda di parte attrice, chiedeva la condanna in via riconvenzionale della convenuta alla corresponsione in proprio favore rispettivamente degli importi di euro 876.950,24 e dell'importo di euro 1.566.547,59.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 3 c.p.c. parte attrice formulava, al primo di tali termini, domanda di accertamento negativo del credito portato dalle fatture nn. V00030, V00031, V00032,
V00036, V00037 in quanto afferenti ad operazioni inesistenti nonché l'accertamento della legittima sospensione dei pagamenti in relazione alle fatture nn. V00029, V00033, V00034, e V00035 adducendo che la aveva trasmesso la documentazione solo Controparte_7 parzialmente.
Rigettata la richiesta di CTU la causa era calendata per la decisione.
Il giudizio era sospeso e poi riassunto a causa della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico della convenuta . Controparte_7
Espletati gli incombenti processuali la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure in primis riteneva tardiva l'eccezione di compensazione sollevata da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c. sulla base della formulazione testuale vigente ratione temporis, avendo dovuto la stessa essere sollevata sin dalla prima udienza di comparizione in conseguenza delle difese articolate dalla convenuta con l'atto di costituzione e relativa spiegata domanda riconvenzionale. Del pari riteneva inammissibile la domanda di restituzione proposta dall'attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. trattandosi di domanda di condanna nuova e tardiva in quanto aggiunta e non connessa per alternatività con le domande di accertamento negativo del credito e di condanna proposte con il libello introduttivo del giudizio. In ordine al preteso credito indicato dalla fattura n. V00033 del 31.03.2022 di euro 118.608,38 rilevava come lo stesso costituiva il corrispettivo per servizi logistici eseguiti nel mese di marzo 2022 presso il cantiere sito in Pregnana
Milanese in favore del terzo appaltatore di cui euro 60.000,00 risultavano Controparte_10 corrisposti sicché il credito residuo ancora da corrispondere era pari a euro 58.608,38, evidenziando come in relazione a tale posta creditoria parte attrice si era limitata a allegare in via generale mere erroneità dei conteggi. In ordine alla fattura n. V00035/2022 del 30.04.2022 di euro 90.489,80 rilevava l'inverosimiglianza delle contrapposte partite al riguardo allegate dalle parti. Pertanto, ritenendo non provata la pretesa creditoria in relazione alle fatture n. V00030 del 31.04.2022, n. V00031 del pagina 6 di 16 31.03.2022, n. V00032 del 31.03.2022, n. V00036 del 30.04.2022 e n. V00037 del 30.04.2022, riconosceva il credito di nei confronti di portato dalle fatture Controparte_1 Parte_1
n. V00029, n. V00033 (per il residuo importo di euro 58.608,38), n. V00034 del 31.03.2022 e V00035 del 30.40.2022 per il complessivo importo di euro 875.164,11 al cui pagamento in favore di condannava Parte_4 Parte_1
Rigettava nel resto la domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta
[...]
le domande proposte da Controparte_12 Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
151 e 155 CCII nonché per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c. non avendo l'organo giudicante di primo grado considerato che a fronte della intervenuta liquidazione giudiziale a carico della era operante la compensazione prevista dall'art. 155 comma 1 CCII Controparte_1 che dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale. Assumeva inoltre che l'eccezione di compensazione era da ritenersi già compresa nell'atto di citazione. Del pari assumeva la tempestività della conseguente domanda restitutoria articolata.
Con il secondo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il contratto intercorso tra le parti andava qualificato quale contratto di logistica integrata non già quale contratto di appalto.
Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata valutazione degli argomenti difensivi allegati già con l'atto di citazione in ordine al credito di cui alla fattura n. V00033 del 31.03.2022, in relazione alla quale era stata eccepita l'erroneità dei conteggi nei successivi atti processuali richiamati e specificati.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, ritenendo inammissibile la compensazione ex art. 155 CCII, ha escluso l'estinzione del credito avanzato dalla in relazione al credito di euro 2.000.000,00 Controparte_7 opposto in compensazione, avendo dovuto l'organo giudicante di primo grado valutare il controcredito di euro 2.000.000,00 opposto da parte appellante nella misura da ritenersi accertata e conseguentemente estinto il credito avanzato dalla . Controparte_7
pagina 7 di 16 Con il quinto motivo di appello adduceva, in ordine al credito di cui alle fatture nn. V00029 e V00034, che lo stesso era stato contestato fin con l'atto di citazione, assumendo che la cooperativa convenuta aveva rifiutato l'invio della documentazione prevista dal dettato legale e segnatamente copia dei DURC
e le quietanze F24 relative alle competenze di marzo 2022 nonché copia degli avvenuti versamenti contributivi. Assumeva inoltre che trattandosi di accertamento negativo del credito era onere di parte convenuta provarne la fondatezza. Inoltre, stante la natura del rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, doveva trovare applicazione il principio dettato dall'art. 1460 c.c. per cui a fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligo di produzione documentale da parte della affidataria, e dell'esposizione della al rischio di dover provvedere quale responsabile in solido al versamento Pt_1 degli oneri previdenziali e contribuitivi ex d.lgs. n. 276/2003, era legittimata a interrompere il Pt_1 pagamento delle fatture emesse dalla convenuta.
Lamentava inoltre la mancata valutazione di quanto accertato in altro giudizio e segnatamente con la sentenza n. 3866/2024 pubblicata in data 9.04.2024 che aveva già accertato il sistema di fatturazione concordato tra la e , poi disatteso dalla Controparte_7 Pt_1 CP_7
che aveva iniziato ad emettere fatture prive di riferimenti logici e fattuali. Lamentava
[...] inoltre la mancata considerazione delle contestazioni dell' . CP_5
Co
- Si costituiva in giudizio la Liquidazione Giudiziale Controparte_1 contestando integralmente l'atto di gravame e chiedendone conseguentemente il rigetto.
Rigettata con ordinanza di questa Corte del 10.10.2025 l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
***
In ordine al primo motivo di gravame va rilevato come correttamente l'organo giudicante di primo grado ha preliminarmente rilevato la tardività, e dunque l'inammissibilità, dell'eccezione di compensazione svolta da parte attrice solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non avendo né con il libello introduttivo del giudizio, quando già erano noti gli elementi di credito opposti in compensazione, né in sede di udienza di trattazione, costituente il momento processuale deputato alla pagina 8 di 16 contestazione delle eccezioni, difese e riconvenzionali, provveduto, a precisazione ed in conseguenza delle avverse difese, a opporre in compensazione i crediti in oggetto.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale per cui la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, non già di proporne di nuove o diverse o di sollevare eccezioni che non siano conseguenza diretta della domanda riconvenzionale eventualmente articolata da parte convenuta, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione della causa in quanto conseguenza delle difese ed eccezioni articolate da convenuta con l'atto di costituzione. Pt_5
Nel caso di specie l'eccezione di compensazione articolata da , proposta solo con la memoria ex Pt_1 art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., rientra nel novero delle eccezioni costituenti diretta conseguenza delle difese e domande svolte dalla convenuta tempestivamente Controparte_7 costituitasi. La predetta eccezione di compensazione, non proposta da entro la prima udienza di Pt_1 trattazione, collocandosi in un contesto di mutatio libelli non più consentito, come correttamente ritenuto dall'organo iudicante di primo grado, si configura inammissibile.
Né ad impedire la tardività dell'eccezione di compensazione può sovvenire il richiamo, operato da parte attrice, del dettato di cui all'art. 155 CCII restando l'operatività del predetto dettato normativo, che riconosce la possibilità per il creditore di avvalersi dell'istituto della compensazione in sede concorsuale, circoscritto alla sola procedura concorsuale. Diversa è la fattispecie in esame ove in un contenzioso ordinario tra le società entrambe in bonis all'epoca dell'istaurazione del giudizio, parte attrice ha proposto solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 21.04.2023 l'eccezione di compensazione dopo che erano ormai maturate le preclusioni assertive, quando invece doveva essere proposta, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza di trattazione essendo conseguenziale agli argomenti articolati con l'atto di costituzione.
Resta pertanto ferma la preclusione processuale, dettata dalle preclusioni assertive, maturata nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione a nulla rilevando, in ragione del diverso contesto operativo dello strumento compensativo di cui all'art. 155 CCII circoscritto ai soli procedimenti concorsuali, l'apertura della liquidazione concorsuale della parte convenuta, dichiarata con sentenza del
Tribunale di Milano del 23.05.2024.
Del pari appare inammissibile la domanda restitutoria articolata in sede di memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. la quale, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non può ritenersi già introdotta con l'atto di citazione, atteso che dal semplice confronto tra il libello introduttivo e la pagina 9 di 16 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. emerge chiaramente come parte appellante con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. abbia novato lo spettro delle domande e contestazioni svolgendo le ulteriori e diverse domande, precedentemente non articolate e conseguentemente nuove, di restituzione e condanna.
Peraltro, è pacifico che a seguito della liquidazione giudiziale della Controparte_7
l'organo giudicante non avrebbe potuto pronunciare in ordine alle suddette domande restitutorie e di condanna conseguenti alla eccepita compensazione fallimentare, rientrando le stesse ex art. 151 CCII nella competenza funzionale del giudice competente per la procedura concorsuale.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Del pari va rilevata l'infondatezza del secondo motivo di appello con cui si lamenta la mancata qualificazione del rapporto nei termini del contratto di logistica comparata.
In relazione alla domanda di accertamento negativo del credito della Controparte_1
giudiziale portato dalle fatture nn. V00029, V00033, V00034, V00035 e alla
[...] domanda riconvenzionale della convenuta di condanna di al pagamento di detto credito, come Pt_1 rilevato dall'organo giudicante di primo grado, emerge in atti che la convenuta fosse sub-affidataria della prestazione dei servizi di logistica cui si era sub-obbligata l'associazione temporanea di imprese con capofila mandataria in favore dei terzi appaltatori. Tanto premesso, correttamente il Parte_2 rapporto in oggetto, sulla base della disciplina applicabile al momento di delineazione dello stesso, è stato ricondotto dall'organo giudicante di primo grado al paradigma del subappalto di servizi con cui la era stata incaricata di prestare servizi di logistica in favore del Controparte_7 committente con autonomia di organizzazione dei mezzi ex art. 1655 c.c.
Appaiono pertanto infondate le doglianze articolate con il secondo motivo di appello in ordine qualificazione del rapporto contrattuale che secondo la prospettazione di parte appellante dovrebbe refluire nella fattispecie di nuovo conio della logistica integrata di cui all'art. 1677 bis c.c., in quanto la richiamata disciplina, successiva alla delineazione del rapporto oggetto di causa, risulta inapplicabile essendo entrata in vigore anni dopo rispetto alla conclusione del negozi giuridici per cui è causa.
Peraltro, con il predetto motivo di gravame non sono esplicitate le conseguenze e la rilevanza, in ordine alla decisione impugnata, della invocata diversa qualificazione giuridica del rapporto contrattuale richiamato.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
pagina 10 di 16 ***
Venendo all'esame del terzo, del quarto motivo e del quinto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, va rilevato che il credito portato dalla fattura n V00033 del 31.03.2022 dell'importo di euro 118.608,38 iva inclusa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, costituisce corrispettivo per servizi logistici eseguiti nel mese di marzo 2022 presso il cantiere sito in
Pregnana Milanese, c.d. “Milano 4”, in favore dell'appaltatore terzo ed è Controparte_10 elemento pacificamente acquisito al giudizio che in relazione a tale partita di credito parte attrice abbia versato a titolo di acconto l'importo di euro 60.000,00. Pertanto, in relazione a tale partita creditoria, residua un credito di pari ad euro 58.608,38. Al riguardo va Controparte_7 osservato che, come puntualmente evidenziato dall'organo giudicante di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, parte attrice non ha contestato l'effettività del predetto credito, essendosi limitata a lamentare in modo alquanto generico ed aspecifico mere e generiche erroneità nei conteggi del corrispettivo indicato nel predetta fattura, senza alcuna specificazione al riguardo, e senza offrire alcuna indicazione dei criteri di determinazione contrattualmente pattuiti ai quali ancorare il computo delle poste creditorie oggetto di fatturazione, omettendo ogni indicazione in ordine alla fatturazione degli importi in oggetto.
Peraltro, il parziale pagamento sia pur in parte del predetto credito, in assenza di contestuali e specifiche contestazioni delle poste creditorie, destituisce alla radice di fondamento i predetti generici e aspecifici elementi di censura al riguardo articolati.
Peraltro, come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado, solo successivamente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e dunque dopo la maturazione delle preclusioni assertive, parte appellante ha reso indicazioni in ordine ai criteri ritenuti operanti per la fatturazione producendo nota di debito relativa alla fattura in esame, elementi di cui non può tenersi conto essendo stati allegati oltre le barriere preclusionali.
Del pari tardivamente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha lamentato l'inadempienza della con riguardo alla fattura in oggetto, adducendo la omessa Parte_4 consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti delle spettanze retributive e contributive in favore dei lavoratori dipendenti occupati.
Su tali basi deve ritenersi accertata l'esistenza del credito portato dalla fattura n. V00033 del
31.03.2022 di euro 58.608,38 quale credito residuo corrispondente alla differenza tra l'importo del credito accertato e l'importo corrisposti a titolo di acconto.
pagina 11 di 16 Segue il rigetto del terzo motivo di appello.
In ordine alla fattura n. V00035 del 30.04.2022 dell'importo di euro 90.489,80 iva inclusa va rilevato che la stessa attiene al corrispettivo per i servizi logistici eseguiti presso il cantiere di “Milano 4” nel mese di aprile 2022. Al riguardo vale rilevare come parte attrice non abbia contestato l'esistenza del credito in oggetto limitandosi a generiche, aspecifiche e contradditorie doglianze. In particolare, con il libello introduttivo si è limitata alla generica affermazione per cui << si è vista inoltrare due Pt_1 fatture e per tale motivo ha immediatamente provveduto a respingerle>> senza allegare elementi di critica o contestazione più specifici, salvo poi in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., quando erano ormai maturate le preclusioni assertive, mutare le circostanze allegando che il credito Cont avanzato da fosse stato pagato dalla committente . Peraltro, il Parte_4 documento a sostegno della predetta allegazione è stato prodotto solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e pertanto, essendo stato prodotto quando era ormai spirato il termine per l'articolazione dei mezzi probatori e le produzioni documentali, risulta inutilizzabile.
Va inoltre osservato che il predetto credito non può ritenersi estinto in ragione dell'inammissibile eccezione di compensazione sollevata tardivamente da con riferimento all'esistenza di un Pt_1 propriocontrocredito di euro 2.000.000,00 di matura restitutoria.
In ordine alle fatture nn. V00029 e V00034 entrambe emesse dalla Controparte_7 in data 31.03.2022, rispettivamente dell'importo di euro 725.900,00 e di euro 165,93, iva inclusa, le Cont stesse attengono al corrispettivo l'una dei servizi logistici seguiti nel 2022 in favore di e l'altra della prestazione afferente al mese di marzo 2022 nell'ambito dell'appalto di “Metro Baranzate”. Al riguardo vale rilevare che solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 parte attrice ha contestato l'esistenza del credito portato dalla fattura n. V00029, quando ormai era maturata la relativa preclusione assertiva. Invero con l'atto introduttivo si è limitata a dedurre che i crediti Pt_1
“incorporati” nelle fatture n. V00029/22 e V00034/22 non potevano essere posti in pagamento in assenza della prova della regolarità della posizione retributiva e contributiva di CP_7
. Ne consegue che l'accertamento negativo del credito sollecitato da parte attrice al
[...] riguardo viene ad investire l'esigibilità dei crediti di cui alle fatture n. V00029/22 e n. V00034/22 in relazione alla suddetta eccezione di inadempimento. L'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente dell'appaltatore principale e di ciascun subappaltatore in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati nell'appalto, sia il committente sia ciascun appaltatore o subappaltatore o subcommittente possono proporre nei confronti pagina 12 di 16 della propria diretta controparte contrattuale l'eccezione di inadempimento tutte quelle volte in cui vi sia un concreto rischio di essere chiamati a rispondere in solido con l'effettivo datore di lavoro dei trattamenti retributivi e contributivi del personale impegnato nell'appalto.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la ha prodotto sub doc. 7 Controparte_7 idonea copia del DURC con validità fino al 20.07.2022 e dunque in corso di validità alla datazione del credito. Quanto all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti, non ha Pt_1 allegato l'effettiva esistenza di richieste di pagamento di spettanze retributive pervenute da personale della in precedenza impiegato nei subappalti di cui in oggetto. Controparte_7
Nessuna valenza rivestono le peraltro generiche doglianze della società appellante in ordine alla insufficienza del DURC ai fini della verifica della correttezza degli importi versati a titolo di retribuzione e di contribuzione in assenza di idonea documentazione, e segnatamente di copia delle deleghe di pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, ecc. Al riguardo non è dato riscontrare in atti alcuna pattuizione contrattuale che obblighi la subappaltatrice a consegnare la dedotta ulteriore documentazione e che legittimi la subcommittente a sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di relativa conseguente inadempienza. Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la normativa invocata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. risulta inconferente, né vi è prova alcuna di comunicazione inoltrata dal committente in corso di rapporto aventi ad oggetto la consegna delle deleghe di pagamento oppure le informazioni relative ai lavoratori o contestazioni in ordine ad omessi o insufficienti versamenti delle ritenute fiscale.
Nessuna valenza riveste la mera eventualità di una ipotetica responsabilità solidale con in caso di accertamenti futuri dell'ente previdenziale , Controparte_7 CP_5 eventualità che non giustifica di per sé alcun trattenimento di somme a titolo di garanzia.
Del pari irrilevante è l'ulteriore deduzione della società appellante, processualmente articolata solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., di aver ricevuto dall' verbali di accertamento CP_5 nella qualità di obbligata in via solidale con la debitrice principale al versamento degli oneri previdenziali e contributivi, che fonderebbe il rischio per essa di dover effettuare esborsi pari a Pt_1 diversi milioni di euro, trattandosi di circostanze fattuali, peraltro sprovviste di idoneo supporto probatorio, allegate tardivamente e dunque tanquam non esset.
pagina 13 di 16 Deve pertanto ritenersi, come correttamente già operato dal giudice di prime cure, che l'eccezione di inadempimento sollevata da al fine di vedere dichiarata l'inesigibilità dei crediti di cui alle Pt_1 fatture n. V00029/22 e n. V00034/22 sia infondata.
Ne consegue la piena sussistenza e esigibilità dei relativi crediti.
***
In ordine alla domanda di accertamento del credito azionato in via riconvenzionale dalla convenuta relativo alle fatture nn. V00030/22, V00031/22, V00032/22, Controparte_7
V00036/22, V00037/22, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, va rilevato che ha allegato crediti di ingenti Controparte_7 importi a titolo di corrispettivo per prestazioni rese nel 2022, fatturate solo in prossimità dello scioglimento dei rapporti contrattuali con e mai in precedenza pretese, nonché crediti di ingente Pt_1 entità per asserite ma non dimostrate conciliazioni senza offrire idoneo supporto probatorio in ordine alla fonte dei crediti addotti.
Del pari, come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, ha dedotto di aver Pt_1 corrisposto ingenti importi, indicati in circa 4 milioni di euro, in corso del rapporto contrattuale, senza aver mai controllato la correttezza delle fatture emesse dalla convenuta.
Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, le reciproche prospettazioni in ordine alle predette contrapposte partite di credito non appaiono suffragate da idonei elementi probatori.
Anche l'ulteriore pretesa creditoria della convenuta in relazione alle fatture n. V00030 del 31.03.2022,
n. V00031 del 31.03.2022 n. V00032 del 31.03.2022 n. V00036 del 30.04.2022 e n. V00037 del
30.04.2022 non appare fondata in quanto non suffragata da idonei elementi probatori. A fronte della contestazione sollevata da parte attrice in ordine alla inesistenza del credito portato dalle predette fatture, parte convenuta non ha indicato né offerto idonei elementi probatori e pertanto non ha assolto l'onere probatorio a proprio carico non avendo dato idonea dimostrazione della fonte del credito in oggetto né dell'effettività delle prestazioni indicate nelle relative fatture.
Ne consegue che, in conformità a quanto disposto dall'organo giudicante di primo grado, la domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta resta parzialmente Controparte_7 accolta in ragione della sola accertata esistenza del credito vantato dalla predetta cooperativa in liquidazione giudiziale nei confronti di portato dalle fatture n. V00029, V00033 – per il Parte_1 residuo importo di euro 58.608,38 iva inclusa – e n. V00034, emesse in data 31.03.2022 e dalla fattura pagina 14 di 16 n. V00035 emessa in data 30.04.2022, per il complessivo importo di euro 875.164,11, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza.
Segue il rigetto dell'appello proposto da . Pt_1
***
Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
***
La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello segue la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R Parte_1
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
2704/2025 pubblicata in data 31.03.2025, del Tribunale di Milano, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che Controparte_1 liquida in complessivi euro 15.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
pagina 15 di 16 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1473/2025 promossa in grado d'appello
DA
- (già (c. f. e p. iva ) con sede in Milano via Larga n. 13, in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig. , Parte_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio DE CAPOA (c. f.
) presso il cui studio legale in Bologna via Francesco Petracca n. 2 è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
con sede leale Controparte_1 in Milano in persona del curatore dr. rappresentata e difesa, giusta autorizzazione CP_2 del giudice delegato del 28.06.2025 e delega in atti, dall'Avv. Bianca Maria LANZILOTTA (c. f. pagina 1 di 16 ), presso il cui studio legale in Milano via privata Cesare Battisti n. 2 è C.F._2 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa azione ex art. 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per (già , appellante Parte_1 Parte_2 in via preliminare sospendere anche inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc, la provvisoria esecutività della sentenza appellata ricorrendone i presupposti:
Nel merito dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi esposti ovvero in subordine riformarla per i motivi esposti al riguardo e per effetto accogliere le conclusioni e le domande svolte in primo grado e quindi per l'effetto: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società oggi in Controparte_3 liquidazione giudiziale in relazione alle fatture nn. V00030, V00031, V00032, V00036, e V00037, integralmente disconosciute e ritenute come non veritiere ed emesse illegittimamente ed abusivamente
a fronte di servizi mai resi e/o per corrispettivi mai pattuiti e quindi occorrendo, dichiarare la nullità
e/o annullabilità con ogni consequenziale ed opportuno provvedimento di legge;
accertare e dichiarare che la provvide a pagare alla – oggi in Pt_1 Controparte_3 liquidazione giudiziale – la somma di euro 2.000.000,00 anticipatamente rispetto ai compensi maturati ad agosto 2021 dalla convenuta e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare quest'ultima alla restituzione del suindicato importo con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo ed/o a porre tale importo in compensazione rispetto alle somme che risulteranno eventualmente dovute dalla Pt_1 alla convenuta;
in via subordinata e nel merito,
pagina 2 di 16 ribadito che l'attrice non intende accettare il contraddittorio relativamente alle fatture nn. V00030,
V00034, V00032, V00036 e V00037 in quanto nulle e non veritiere, accertare e dichiarare se ed in che misura la nutre dei crediti nei confronti della soc. relativamente Controparte_1 Pt_1 alle fatture da essa emesse a carico di quest'ultima, rispettivamente le fatture nn. V00029, V00033,
V00034, V00035 e qualora risultasse un credito in favore della convenuta dichiararlo integralmente compensato con il controcredito vantato dalla pari ad euro 2.000.000,00 e per l'effetto Pt_1 condannare a pagare all'attrice la differenza tra Controparte_4 il proprio credito ed il controcredito vantato da con rivalutazione ed interessi dalla domanda al Pt_1 saldo, nonché a rifondere ad le somme che eventualmente quest'ultima dovesse pagare quale Pt_1 chiamata in surroga dall' per contributi non pagati da CP_5 CP_1 in via ulteriormente subordinata: sempre fermo restando che non si accetta il contraddittorio relativamente alle fatture nn. V00030,
V00031, V00032, V00036, e V00037 in quanto nulle ed illegittime, accertare e quindi dichiarare tenuta al solo pagamento della somma che risultasse effettivamente accertata e dovuta a favore di Pt_1 oggi in liquidazione in sola linea capitale, sempre subordinatamente all'assolvimento CP_1 da parte della odierna convenuta dell'obbligo di esibire le quietanze F24 ed attestanti l'avvenuto pagamento dei contributi e quant'altro previsto dalla legge, e sempre fatta salva la compensazione con le somme di è chiamata a pagare u surroga dall' per contributi nonpagati da Pt_1 CP_5
CP_1 in via istruttoria, fermo restando che non si vuole invertire l'onere della prove, e che si contestano integralmente tutte le assunzioni ex adverso dedotte, se ritenuto, previa rimessione della causa in istruttoria, disporre CTU contabile affinché venga accertata l'entità di quanto sborsato dalla Cont Committente a titolo di surroga e quindi il relativo ammontare di quanto indebitamente percepito da e di accertare il reale ed effettivo credito eventualmente spettante ad CP_1 CP_1 relativamente alla fattura n. V00033.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
- Liquidazione Giudiziale di appellata: Controparte_1 previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, respingersi l'avversario appello proposto da per le ragioni svolte in narrativa, confermando la Pt_1
pagina 3 di 16 sentenza di primo grado n. 2704/2025 pubblicata il 31.03.2025 in ogni sua parte, ed in ogni caso ferma la condanna di primo grado della odierna appellante al pagamento dell'importo di euro Pt_1
875.164,11 con ogni conseguente statuizione.
Respingersi in ogni caso le domanda di merito articolate da nelle conclusioni svolte con istanza Pt_1 di accoglimento dele domanda di primo grado perché infondate ed inammissibili per tutti i motivi di cui in narrativa.
Con favore delle spese e dei compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 2704/2025, pubblicata in data 31.03.2025, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ora nei confronti di Parte_2 Pt_1
ora in liquidazione giudiziale, ogni altra Controparte_7 eccezione, istanza, domanda respinta:
- dichiara inammissibili l'eccezione di compensazione e la domanda di restituzione avanzate da ora con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; Parte_2 Parte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
[...] giudiziale, condanna già a pagare Controparte_1 Parte_1 Parte_1
a ra in liquidazione giudiziale l'importo di complessivi Controparte_1 euro 875.164,11 a saldo delle fatture n. V00029/22, n. V00033/22, n. V00034/22 e V00035/22;
- rigetta per il resto la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_7
in liquidazione giudiziale;
[...]
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 22.426,00 per compenso oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% Cpa ed IVA.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- (già conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Parte_1 Parte_2 [...]
– ora in liquidazione giudiziale dichiarata in data 23.05.2024 Controparte_7 con sentenza del Tribunale di Milano resa nel procedimento n. 268-1/2024 – proponendo domanda di accertamento del credito portato dalle fatture nn. V00029, V00033 e V00034 emessa dalla convenuta in pagina 4 di 16 data 31.03.3033 e dalla fattura n. V00035 del 30.04.2022 per complessivi euro 766.527,96 oltre IVA, dovendosi ritenere l'attrice tenuta al pagamento della sola eventuale somma corrispondente al credito effettivamente accertato;
articolava altresì domanda restitutoria nei confronti della predetta convenuta degli importi che all'esito dell'istruttoria eventualmente risultassero corrisposti in misura superiore al quantum accertato in giudizio.
A fondamento della domanda allegava di aver intrattenuto rapporti di collaborazione con la nel settore della logistica integrata affidandole l'esecuzione di una Controparte_8 serie di servizi in favore di propri clienti e di aver sempre corrisposto i compensi pattuiti eseguendo pagamenti in acconto nei confronti della convenuta. Adduceva che gli importi pagati di cui alle surriferite fatture non rispecchiano le prestazioni effettivamente eseguite, indicando corrispettivi diversi da quelli pattuiti e conteggi non corretti. Asseriva inoltre che la convenuta non aveva provveduto all'invio della documentazione di legge e segnatamente di copia dei DURC delle quietanze F24 relative alle competenze del mese di marzo 2022 e di copia delle contabili relative agli avvenuti versamenti contributivi relativi al mese di marzo 2022, circostanza per cui aveva sospeso i pagamenti.
- Si costituiva in giudizio la convenuta , allora in bonis, rappresentando Controparte_7 che con contratto sottoscritto in data 31.10.2017 aveva costituito con
[...] con la committente principale Controparte_9 [...] aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi logistici. , in qualità di capogruppo- CP_10 Pt_1 mandataria della ATI, emetteva fatture alla committente principale mentre la CP_7
a propria volta fatturava i propri compensi a . In particolare, gli importi
[...] Pt_1 corrisposti da quest'ultima erano stati imputati a saldo delle fatture dalla data più antica, né vi fu contestazione da parte di in ordine all'esecuzione delle prestazioni sottese a tali documenti Pt_1 commerciali o in ordine all'entità dei corrispettivi ivi indicati. Rilevava che parte attrice aveva mosso doglianze soltanto in data 4.07.2022 a seguito della cessazione di efficacia del contratto di ATI conseguente allo scioglimento dei rapporti contrattuali di appalto con la committente principale.
Assumeva inoltre di aver provveduto alla trasmissione, dapprima in data 15.04.2022 e poi in data
19.04.2022, di copia del DURC documentante la regolarità nei versamenti dei contributi nei confronti dell' e dell' mentre le doglianze inerenti alla mancata trasmissione di ulteriori documenti CP_5 CP_11 apparivano infondate. Assumeva che in relazione alle fatture nn. V00029, V00033, V00034, V00035 residuava un proprio credito per complessivi euro 876.950,00. Affermava inoltre di essere creditrice nei confronti di in relazione a diverse fatture, facendo menzione delle fatture nn. V00030, V00031, Pt_1
pagina 5 di 16 V00032, V00036, V00037, per il complessivo importo di euro 1.566.547,59. Su tali basi, previo rigetto della domanda di parte attrice, chiedeva la condanna in via riconvenzionale della convenuta alla corresponsione in proprio favore rispettivamente degli importi di euro 876.950,24 e dell'importo di euro 1.566.547,59.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 3 c.p.c. parte attrice formulava, al primo di tali termini, domanda di accertamento negativo del credito portato dalle fatture nn. V00030, V00031, V00032,
V00036, V00037 in quanto afferenti ad operazioni inesistenti nonché l'accertamento della legittima sospensione dei pagamenti in relazione alle fatture nn. V00029, V00033, V00034, e V00035 adducendo che la aveva trasmesso la documentazione solo Controparte_7 parzialmente.
Rigettata la richiesta di CTU la causa era calendata per la decisione.
Il giudizio era sospeso e poi riassunto a causa della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico della convenuta . Controparte_7
Espletati gli incombenti processuali la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo di prime cure in primis riteneva tardiva l'eccezione di compensazione sollevata da parte attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c. sulla base della formulazione testuale vigente ratione temporis, avendo dovuto la stessa essere sollevata sin dalla prima udienza di comparizione in conseguenza delle difese articolate dalla convenuta con l'atto di costituzione e relativa spiegata domanda riconvenzionale. Del pari riteneva inammissibile la domanda di restituzione proposta dall'attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. trattandosi di domanda di condanna nuova e tardiva in quanto aggiunta e non connessa per alternatività con le domande di accertamento negativo del credito e di condanna proposte con il libello introduttivo del giudizio. In ordine al preteso credito indicato dalla fattura n. V00033 del 31.03.2022 di euro 118.608,38 rilevava come lo stesso costituiva il corrispettivo per servizi logistici eseguiti nel mese di marzo 2022 presso il cantiere sito in Pregnana
Milanese in favore del terzo appaltatore di cui euro 60.000,00 risultavano Controparte_10 corrisposti sicché il credito residuo ancora da corrispondere era pari a euro 58.608,38, evidenziando come in relazione a tale posta creditoria parte attrice si era limitata a allegare in via generale mere erroneità dei conteggi. In ordine alla fattura n. V00035/2022 del 30.04.2022 di euro 90.489,80 rilevava l'inverosimiglianza delle contrapposte partite al riguardo allegate dalle parti. Pertanto, ritenendo non provata la pretesa creditoria in relazione alle fatture n. V00030 del 31.04.2022, n. V00031 del pagina 6 di 16 31.03.2022, n. V00032 del 31.03.2022, n. V00036 del 30.04.2022 e n. V00037 del 30.04.2022, riconosceva il credito di nei confronti di portato dalle fatture Controparte_1 Parte_1
n. V00029, n. V00033 (per il residuo importo di euro 58.608,38), n. V00034 del 31.03.2022 e V00035 del 30.40.2022 per il complessivo importo di euro 875.164,11 al cui pagamento in favore di condannava Parte_4 Parte_1
Rigettava nel resto la domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta
[...]
le domande proposte da Controparte_12 Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
151 e 155 CCII nonché per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c. non avendo l'organo giudicante di primo grado considerato che a fronte della intervenuta liquidazione giudiziale a carico della era operante la compensazione prevista dall'art. 155 comma 1 CCII Controparte_1 che dispone che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale. Assumeva inoltre che l'eccezione di compensazione era da ritenersi già compresa nell'atto di citazione. Del pari assumeva la tempestività della conseguente domanda restitutoria articolata.
Con il secondo motivo di appello assumeva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il contratto intercorso tra le parti andava qualificato quale contratto di logistica integrata non già quale contratto di appalto.
Con il terzo motivo di appello lamentava la mancata valutazione degli argomenti difensivi allegati già con l'atto di citazione in ordine al credito di cui alla fattura n. V00033 del 31.03.2022, in relazione alla quale era stata eccepita l'erroneità dei conteggi nei successivi atti processuali richiamati e specificati.
Con il quarto motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado, ritenendo inammissibile la compensazione ex art. 155 CCII, ha escluso l'estinzione del credito avanzato dalla in relazione al credito di euro 2.000.000,00 Controparte_7 opposto in compensazione, avendo dovuto l'organo giudicante di primo grado valutare il controcredito di euro 2.000.000,00 opposto da parte appellante nella misura da ritenersi accertata e conseguentemente estinto il credito avanzato dalla . Controparte_7
pagina 7 di 16 Con il quinto motivo di appello adduceva, in ordine al credito di cui alle fatture nn. V00029 e V00034, che lo stesso era stato contestato fin con l'atto di citazione, assumendo che la cooperativa convenuta aveva rifiutato l'invio della documentazione prevista dal dettato legale e segnatamente copia dei DURC
e le quietanze F24 relative alle competenze di marzo 2022 nonché copia degli avvenuti versamenti contributivi. Assumeva inoltre che trattandosi di accertamento negativo del credito era onere di parte convenuta provarne la fondatezza. Inoltre, stante la natura del rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, doveva trovare applicazione il principio dettato dall'art. 1460 c.c. per cui a fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligo di produzione documentale da parte della affidataria, e dell'esposizione della al rischio di dover provvedere quale responsabile in solido al versamento Pt_1 degli oneri previdenziali e contribuitivi ex d.lgs. n. 276/2003, era legittimata a interrompere il Pt_1 pagamento delle fatture emesse dalla convenuta.
Lamentava inoltre la mancata valutazione di quanto accertato in altro giudizio e segnatamente con la sentenza n. 3866/2024 pubblicata in data 9.04.2024 che aveva già accertato il sistema di fatturazione concordato tra la e , poi disatteso dalla Controparte_7 Pt_1 CP_7
che aveva iniziato ad emettere fatture prive di riferimenti logici e fattuali. Lamentava
[...] inoltre la mancata considerazione delle contestazioni dell' . CP_5
Co
- Si costituiva in giudizio la Liquidazione Giudiziale Controparte_1 contestando integralmente l'atto di gravame e chiedendone conseguentemente il rigetto.
Rigettata con ordinanza di questa Corte del 10.10.2025 l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni che seguono.
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In ordine al primo motivo di gravame va rilevato come correttamente l'organo giudicante di primo grado ha preliminarmente rilevato la tardività, e dunque l'inammissibilità, dell'eccezione di compensazione svolta da parte attrice solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non avendo né con il libello introduttivo del giudizio, quando già erano noti gli elementi di credito opposti in compensazione, né in sede di udienza di trattazione, costituente il momento processuale deputato alla pagina 8 di 16 contestazione delle eccezioni, difese e riconvenzionali, provveduto, a precisazione ed in conseguenza delle avverse difese, a opporre in compensazione i crediti in oggetto.
Al riguardo vale richiamare l'assunto giurisprudenziale per cui la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, non già di proporne di nuove o diverse o di sollevare eccezioni che non siano conseguenza diretta della domanda riconvenzionale eventualmente articolata da parte convenuta, le quali vanno invece proposte a pena di decadenza entro la prima udienza di trattazione della causa in quanto conseguenza delle difese ed eccezioni articolate da convenuta con l'atto di costituzione. Pt_5
Nel caso di specie l'eccezione di compensazione articolata da , proposta solo con la memoria ex Pt_1 art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., rientra nel novero delle eccezioni costituenti diretta conseguenza delle difese e domande svolte dalla convenuta tempestivamente Controparte_7 costituitasi. La predetta eccezione di compensazione, non proposta da entro la prima udienza di Pt_1 trattazione, collocandosi in un contesto di mutatio libelli non più consentito, come correttamente ritenuto dall'organo iudicante di primo grado, si configura inammissibile.
Né ad impedire la tardività dell'eccezione di compensazione può sovvenire il richiamo, operato da parte attrice, del dettato di cui all'art. 155 CCII restando l'operatività del predetto dettato normativo, che riconosce la possibilità per il creditore di avvalersi dell'istituto della compensazione in sede concorsuale, circoscritto alla sola procedura concorsuale. Diversa è la fattispecie in esame ove in un contenzioso ordinario tra le società entrambe in bonis all'epoca dell'istaurazione del giudizio, parte attrice ha proposto solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. del 21.04.2023 l'eccezione di compensazione dopo che erano ormai maturate le preclusioni assertive, quando invece doveva essere proposta, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza di trattazione essendo conseguenziale agli argomenti articolati con l'atto di costituzione.
Resta pertanto ferma la preclusione processuale, dettata dalle preclusioni assertive, maturata nell'ambito dell'ordinario processo di cognizione a nulla rilevando, in ragione del diverso contesto operativo dello strumento compensativo di cui all'art. 155 CCII circoscritto ai soli procedimenti concorsuali, l'apertura della liquidazione concorsuale della parte convenuta, dichiarata con sentenza del
Tribunale di Milano del 23.05.2024.
Del pari appare inammissibile la domanda restitutoria articolata in sede di memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. la quale, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non può ritenersi già introdotta con l'atto di citazione, atteso che dal semplice confronto tra il libello introduttivo e la pagina 9 di 16 memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. emerge chiaramente come parte appellante con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. abbia novato lo spettro delle domande e contestazioni svolgendo le ulteriori e diverse domande, precedentemente non articolate e conseguentemente nuove, di restituzione e condanna.
Peraltro, è pacifico che a seguito della liquidazione giudiziale della Controparte_7
l'organo giudicante non avrebbe potuto pronunciare in ordine alle suddette domande restitutorie e di condanna conseguenti alla eccepita compensazione fallimentare, rientrando le stesse ex art. 151 CCII nella competenza funzionale del giudice competente per la procedura concorsuale.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
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Del pari va rilevata l'infondatezza del secondo motivo di appello con cui si lamenta la mancata qualificazione del rapporto nei termini del contratto di logistica comparata.
In relazione alla domanda di accertamento negativo del credito della Controparte_1
giudiziale portato dalle fatture nn. V00029, V00033, V00034, V00035 e alla
[...] domanda riconvenzionale della convenuta di condanna di al pagamento di detto credito, come Pt_1 rilevato dall'organo giudicante di primo grado, emerge in atti che la convenuta fosse sub-affidataria della prestazione dei servizi di logistica cui si era sub-obbligata l'associazione temporanea di imprese con capofila mandataria in favore dei terzi appaltatori. Tanto premesso, correttamente il Parte_2 rapporto in oggetto, sulla base della disciplina applicabile al momento di delineazione dello stesso, è stato ricondotto dall'organo giudicante di primo grado al paradigma del subappalto di servizi con cui la era stata incaricata di prestare servizi di logistica in favore del Controparte_7 committente con autonomia di organizzazione dei mezzi ex art. 1655 c.c.
Appaiono pertanto infondate le doglianze articolate con il secondo motivo di appello in ordine qualificazione del rapporto contrattuale che secondo la prospettazione di parte appellante dovrebbe refluire nella fattispecie di nuovo conio della logistica integrata di cui all'art. 1677 bis c.c., in quanto la richiamata disciplina, successiva alla delineazione del rapporto oggetto di causa, risulta inapplicabile essendo entrata in vigore anni dopo rispetto alla conclusione del negozi giuridici per cui è causa.
Peraltro, con il predetto motivo di gravame non sono esplicitate le conseguenze e la rilevanza, in ordine alla decisione impugnata, della invocata diversa qualificazione giuridica del rapporto contrattuale richiamato.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
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Venendo all'esame del terzo, del quarto motivo e del quinto motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, va rilevato che il credito portato dalla fattura n V00033 del 31.03.2022 dell'importo di euro 118.608,38 iva inclusa, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, costituisce corrispettivo per servizi logistici eseguiti nel mese di marzo 2022 presso il cantiere sito in
Pregnana Milanese, c.d. “Milano 4”, in favore dell'appaltatore terzo ed è Controparte_10 elemento pacificamente acquisito al giudizio che in relazione a tale partita di credito parte attrice abbia versato a titolo di acconto l'importo di euro 60.000,00. Pertanto, in relazione a tale partita creditoria, residua un credito di pari ad euro 58.608,38. Al riguardo va Controparte_7 osservato che, come puntualmente evidenziato dall'organo giudicante di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, parte attrice non ha contestato l'effettività del predetto credito, essendosi limitata a lamentare in modo alquanto generico ed aspecifico mere e generiche erroneità nei conteggi del corrispettivo indicato nel predetta fattura, senza alcuna specificazione al riguardo, e senza offrire alcuna indicazione dei criteri di determinazione contrattualmente pattuiti ai quali ancorare il computo delle poste creditorie oggetto di fatturazione, omettendo ogni indicazione in ordine alla fatturazione degli importi in oggetto.
Peraltro, il parziale pagamento sia pur in parte del predetto credito, in assenza di contestuali e specifiche contestazioni delle poste creditorie, destituisce alla radice di fondamento i predetti generici e aspecifici elementi di censura al riguardo articolati.
Peraltro, come correttamente rilevato dall'organo giudicante di primo grado, solo successivamente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e dunque dopo la maturazione delle preclusioni assertive, parte appellante ha reso indicazioni in ordine ai criteri ritenuti operanti per la fatturazione producendo nota di debito relativa alla fattura in esame, elementi di cui non può tenersi conto essendo stati allegati oltre le barriere preclusionali.
Del pari tardivamente, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ha lamentato l'inadempienza della con riguardo alla fattura in oggetto, adducendo la omessa Parte_4 consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità dei pagamenti delle spettanze retributive e contributive in favore dei lavoratori dipendenti occupati.
Su tali basi deve ritenersi accertata l'esistenza del credito portato dalla fattura n. V00033 del
31.03.2022 di euro 58.608,38 quale credito residuo corrispondente alla differenza tra l'importo del credito accertato e l'importo corrisposti a titolo di acconto.
pagina 11 di 16 Segue il rigetto del terzo motivo di appello.
In ordine alla fattura n. V00035 del 30.04.2022 dell'importo di euro 90.489,80 iva inclusa va rilevato che la stessa attiene al corrispettivo per i servizi logistici eseguiti presso il cantiere di “Milano 4” nel mese di aprile 2022. Al riguardo vale rilevare come parte attrice non abbia contestato l'esistenza del credito in oggetto limitandosi a generiche, aspecifiche e contradditorie doglianze. In particolare, con il libello introduttivo si è limitata alla generica affermazione per cui << si è vista inoltrare due Pt_1 fatture e per tale motivo ha immediatamente provveduto a respingerle>> senza allegare elementi di critica o contestazione più specifici, salvo poi in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., quando erano ormai maturate le preclusioni assertive, mutare le circostanze allegando che il credito Cont avanzato da fosse stato pagato dalla committente . Peraltro, il Parte_4 documento a sostegno della predetta allegazione è stato prodotto solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e pertanto, essendo stato prodotto quando era ormai spirato il termine per l'articolazione dei mezzi probatori e le produzioni documentali, risulta inutilizzabile.
Va inoltre osservato che il predetto credito non può ritenersi estinto in ragione dell'inammissibile eccezione di compensazione sollevata tardivamente da con riferimento all'esistenza di un Pt_1 propriocontrocredito di euro 2.000.000,00 di matura restitutoria.
In ordine alle fatture nn. V00029 e V00034 entrambe emesse dalla Controparte_7 in data 31.03.2022, rispettivamente dell'importo di euro 725.900,00 e di euro 165,93, iva inclusa, le Cont stesse attengono al corrispettivo l'una dei servizi logistici seguiti nel 2022 in favore di e l'altra della prestazione afferente al mese di marzo 2022 nell'ambito dell'appalto di “Metro Baranzate”. Al riguardo vale rilevare che solo con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 parte attrice ha contestato l'esistenza del credito portato dalla fattura n. V00029, quando ormai era maturata la relativa preclusione assertiva. Invero con l'atto introduttivo si è limitata a dedurre che i crediti Pt_1
“incorporati” nelle fatture n. V00029/22 e V00034/22 non potevano essere posti in pagamento in assenza della prova della regolarità della posizione retributiva e contributiva di CP_7
. Ne consegue che l'accertamento negativo del credito sollecitato da parte attrice al
[...] riguardo viene ad investire l'esigibilità dei crediti di cui alle fatture n. V00029/22 e n. V00034/22 in relazione alla suddetta eccezione di inadempimento. L'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente dell'appaltatore principale e di ciascun subappaltatore in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impegnati nell'appalto, sia il committente sia ciascun appaltatore o subappaltatore o subcommittente possono proporre nei confronti pagina 12 di 16 della propria diretta controparte contrattuale l'eccezione di inadempimento tutte quelle volte in cui vi sia un concreto rischio di essere chiamati a rispondere in solido con l'effettivo datore di lavoro dei trattamenti retributivi e contributivi del personale impegnato nell'appalto.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la ha prodotto sub doc. 7 Controparte_7 idonea copia del DURC con validità fino al 20.07.2022 e dunque in corso di validità alla datazione del credito. Quanto all'assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti, non ha Pt_1 allegato l'effettiva esistenza di richieste di pagamento di spettanze retributive pervenute da personale della in precedenza impiegato nei subappalti di cui in oggetto. Controparte_7
Nessuna valenza rivestono le peraltro generiche doglianze della società appellante in ordine alla insufficienza del DURC ai fini della verifica della correttezza degli importi versati a titolo di retribuzione e di contribuzione in assenza di idonea documentazione, e segnatamente di copia delle deleghe di pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, ecc. Al riguardo non è dato riscontrare in atti alcuna pattuizione contrattuale che obblighi la subappaltatrice a consegnare la dedotta ulteriore documentazione e che legittimi la subcommittente a sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di relativa conseguente inadempienza. Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, la normativa invocata da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. risulta inconferente, né vi è prova alcuna di comunicazione inoltrata dal committente in corso di rapporto aventi ad oggetto la consegna delle deleghe di pagamento oppure le informazioni relative ai lavoratori o contestazioni in ordine ad omessi o insufficienti versamenti delle ritenute fiscale.
Nessuna valenza riveste la mera eventualità di una ipotetica responsabilità solidale con in caso di accertamenti futuri dell'ente previdenziale , Controparte_7 CP_5 eventualità che non giustifica di per sé alcun trattenimento di somme a titolo di garanzia.
Del pari irrilevante è l'ulteriore deduzione della società appellante, processualmente articolata solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., di aver ricevuto dall' verbali di accertamento CP_5 nella qualità di obbligata in via solidale con la debitrice principale al versamento degli oneri previdenziali e contributivi, che fonderebbe il rischio per essa di dover effettuare esborsi pari a Pt_1 diversi milioni di euro, trattandosi di circostanze fattuali, peraltro sprovviste di idoneo supporto probatorio, allegate tardivamente e dunque tanquam non esset.
pagina 13 di 16 Deve pertanto ritenersi, come correttamente già operato dal giudice di prime cure, che l'eccezione di inadempimento sollevata da al fine di vedere dichiarata l'inesigibilità dei crediti di cui alle Pt_1 fatture n. V00029/22 e n. V00034/22 sia infondata.
Ne consegue la piena sussistenza e esigibilità dei relativi crediti.
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In ordine alla domanda di accertamento del credito azionato in via riconvenzionale dalla convenuta relativo alle fatture nn. V00030/22, V00031/22, V00032/22, Controparte_7
V00036/22, V00037/22, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, va rilevato che ha allegato crediti di ingenti Controparte_7 importi a titolo di corrispettivo per prestazioni rese nel 2022, fatturate solo in prossimità dello scioglimento dei rapporti contrattuali con e mai in precedenza pretese, nonché crediti di ingente Pt_1 entità per asserite ma non dimostrate conciliazioni senza offrire idoneo supporto probatorio in ordine alla fonte dei crediti addotti.
Del pari, come già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado, ha dedotto di aver Pt_1 corrisposto ingenti importi, indicati in circa 4 milioni di euro, in corso del rapporto contrattuale, senza aver mai controllato la correttezza delle fatture emesse dalla convenuta.
Ne consegue che, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, le reciproche prospettazioni in ordine alle predette contrapposte partite di credito non appaiono suffragate da idonei elementi probatori.
Anche l'ulteriore pretesa creditoria della convenuta in relazione alle fatture n. V00030 del 31.03.2022,
n. V00031 del 31.03.2022 n. V00032 del 31.03.2022 n. V00036 del 30.04.2022 e n. V00037 del
30.04.2022 non appare fondata in quanto non suffragata da idonei elementi probatori. A fronte della contestazione sollevata da parte attrice in ordine alla inesistenza del credito portato dalle predette fatture, parte convenuta non ha indicato né offerto idonei elementi probatori e pertanto non ha assolto l'onere probatorio a proprio carico non avendo dato idonea dimostrazione della fonte del credito in oggetto né dell'effettività delle prestazioni indicate nelle relative fatture.
Ne consegue che, in conformità a quanto disposto dall'organo giudicante di primo grado, la domanda riconvenzionale articolata dalla convenuta resta parzialmente Controparte_7 accolta in ragione della sola accertata esistenza del credito vantato dalla predetta cooperativa in liquidazione giudiziale nei confronti di portato dalle fatture n. V00029, V00033 – per il Parte_1 residuo importo di euro 58.608,38 iva inclusa – e n. V00034, emesse in data 31.03.2022 e dalla fattura pagina 14 di 16 n. V00035 emessa in data 30.04.2022, per il complessivo importo di euro 875.164,11, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado con l'impugnata sentenza.
Segue il rigetto dell'appello proposto da . Pt_1
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Alla reiezione dell'appello consegue la conferma della sentenza appellata.
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La regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello segue la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa, considerata l'attività difensiva svolta e l'esito del giudizio, applicate la tariffe professionali vigenti, (da attestare in prossimità dei valori medi), in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed Iva (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R Parte_1
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
2704/2025 pubblicata in data 31.03.2025, del Tribunale di Milano, ogni altra domanda, eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente giudizio di appello che Controparte_1 liquida in complessivi euro 15.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, cpa ed Iva, se dovuta, come per legge;
pagina 15 di 16 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Dr. Marco Del Vecchio Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
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