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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/09/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1460/21, avente ad oggetto opposizione avverso atto di precetto e vertente
tra:
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Santangeli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (FR), alla Piazza A. Paleario, n. 1 opponente
e:
(c.f.: ) in persona dei suoi Parte_2 P.IVA_1 procuratori e per essa, quale mandataria, la n persona Parte_3 del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di precetto, dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alessandro
III, n. 6, presso lo studio dell'avv. Roberta Castaldi opposta posta in decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'opponente e l'opposta: come da verbali ed atti di causa
1 FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza della Parte_1
(di seguito anche ) a mezzo della propria Parte_2 CP_1 mandataria con cui si intima il pagamento della somma di Euro Parte_3
24.018,00, domandando accertarsene la nullità, illegittimità ed inefficacia.
A tal fine, l'opponente ha allegato quanto segue: a) in data 11/03/2020, gli era stato notificato un altro atto di precetto, con cui si intimava il pagamento del medesimo importo;
b) a seguito di trattative intercorse fra le parti che prevedevano il pagamento rateale della somma dovuta, il atteso il silenzio della Banca, ha versato la somma di Euro 7.000,00; c) l'accordo Pt_1 transattivo deve ritenersi perfezionato, per cui l'istante ha diritto a pagare solo la somma residua e ratealmente;
d) in ogni caso, l'importo di cui si intima il pagamento non è interamente dovuto;
e) la non ha tenuto conto delle sospensioni dei processi esecutivi disposte con i vari CP_1
D.P.C.M. susseguitisi nel tempo in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca, la quale ha chiesto rigettarsi l'opposizione allegando quanto segue: a) il debitore in virtù di contratto di mutuo, è Pt_1 stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine nell'anno 2019; b) alla data della decadenza, il debito ammontava ad Euro 23.689,92, oltre interessi;
c) in data 04/05/2021, al è stato Pt_1 notificato atto di precetto con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 24.018,22, il quale è stato opposto;
d) nelle more, la banca ha iniziato il procedimento di esecuzione forzata;
e) l'accordo transattivo cui fa riferimento l'opponente non si è mai perfezionato;
f) della somma versata dal si è tenuto conto. Pt_1
Rigettate le istanze di sospensione dell'esecutività del titolo azionato ed istruttorie avanzate dall'opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In comparsa conclusionale la Banca ha domandato condannarsi il a risarcire i danni ex Pt_1 art. 96, comma 3, c.p.c.
1. Onere della prova
Ai fini del decidere si osserva, innanzitutto, che incombeva sulla parte opponente l'onere di fornire la prova dei fatti allegati, ossia del fatto che l'accordo transattivo con la si era CP_1 perfezionato e del fatto che del pagamento effettuato non si è tenuto conto, non potendosi limitare l'opponente avverso l'atto di precetto a contestare genericamente la pretesa creditoria
(ex plurimis, Cass. Civ., n. 5635/17, in motivazione, secondo cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito
2 consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”).
2. Accordo transattivo
Ciò detto, si osserva che la stessa documentazione prodotta da parte opponente dimostra in modo inequivocabile che l'accordo transattivo fra le parti non si è mai perfezionato. Il Pt_1 infatti, che non contesta di essere inadempiente, confessa di avere avanzato solo una iniziale proposta transattiva ed ha prodotto unicamente documenti sostanziantisi nella corrispondenza intercorsa successivamente fra le parti, dalla quale (si veda la missiva del 22/04/2020) si evince che la Banca, esaminata la prima proposta del debitore, aveva posto alcune condizioni affinché una eventuale e successiva proposta di accordo potesse essere portata all'attenzione dei suoi organi decisionali. Che detta proposta sia pervenuta alla Banca e da questa sia stata accettata, tuttavia, non vi è prova alcuna e ciò, a ben vedere, confessa anche l'opponente, il quale mette in evidenza proprio il “silenzio” manifestato dalla Banca.
3. Decadenza dal beneficio del termine
Risulta, inoltre, documentalmente provato che il era già stato dichiarato decaduto dal Pt_1 beneficio del termine con missiva del 30/04/2019. Ne consegue che costui non può oggi dolersi che sia stato “illegittimamente revocato il beneficio della rateizzazione”, atteso che la decadenza dal beneficio del termine era anteriore rispetto all'avvio dell'interlocuzione fra le parti (la prima proposta transattiva è del 28/04/2020) e che la proposta definitiva di transazione non è, come si è detto, mai pervenuta alla Banca.
4. DPCM relativi all'emergenza Covid-19
Privi di rilievo sono, poi, i riferimenti operati dall'opponente ai vari DPCM susseguitisi nel tempo in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19: essi infatti, attengono alla sospensione delle esecuzioni già avviate ed aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore ma certo non alla possibilità di procedere alla notifica degli atti di precetto o alla possibilità di avviare il processo esecutivo.
5. Acconto versato
Quanto all'acconto versato, premesso che l'intimazione per un importo eccedente quello dovuto non importa la nullità dell'intero atto di precetto, ma solo per la parte relativa alla somma eccedente quella dovuta (ex plurimis, Cass. Civ., n. 8839/13), si osserva che di esso la CP_1 ha tenuto conto. Difatti, come si evince dai conteggi correttamente effettuati dalla società opposta tenendo conto del disposto dell'art. 2855 c.c., alla data di decadenza dal beneficio del
3 termine il credito ammontava ad Euro 23.923,17 in via privilegiata e ad Euro 5.160,55 in via chirografaria, per un totale di Euro 29.083,72, per cui, detratta la somma versata, si addiviene alla somma precettata, ossia all'importo con interessi datati al 17/01/2027 maggiorato dei successivi interessi come previsti in contratto.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Le spese, di conseguenza, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14 e succ. mod. ed integrazioni.
7. Domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla si osserva quanto segue. CP_1
Il comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ. “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1
e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. n. 27623 del 2017). Più in particolare, “ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati”
(Cass. Civ., n. 7726/16).
Ciò premesso, si osserva che, “in tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (ex plurimis, Cass.
Civ., n. 18057/16). Ne consegue che è sufficiente accertare che l'attore o il convenuto abbiano, anche alternativamente, agito o resistito in giudizio slealmente oppure abbiano abusato del
4 diritto di azione o di difesa formulando domande ed eccezioni palesemente infondate o riscontrabili come tali sulla base di un minimale studio preliminare.
Ebbene, ciò è esattamente quanto accade nel caso che occupa, in quanto il ha avviato il Pt_1 presente giudizio proponendo motivi di opposizione palesemente infondati ed accertabili come tali sulla base di una attenta lettura dei documenti in suo possesso e della consolidata giurisprudenza e, a fronte delle difese della Banca, pur gravando su di lui l'onere della prova, nulla di specifico ha allegato, limitandosi a perseverare nella sua condotta di mera contestazione della pretesa creditoria azionata.
Ne consegue che la domanda di parte convenuta va accolta e ciò a prescindere dall'esistenza di un danno effettivo connesso ai suddetti detti comportamenti.
Il pertanto, va condannato pagare in favore della società convenuta una somma pari al Pt_1 doppio delle spese liquidate, importo che, per costante giurisprudenza (Cass. Civ., n. 18057/16, citata;
Trib. Roma, n. 13416/14), è senza dubbio idoneo ristorare la medesima dal danno subito.
Su detta somma, che viene liquidata equitativamente, vanno calcolati gli interessi
“compensativi” (o risarcitori) con decorrenza dalla maturazione del diritto - ossia dal momento del fatto illecito, vale a dire dalla data di iscrizione a ruolo della causa - e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la quale decide sulla loro liquidazione “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche
d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi” (Cass. Civ.,
n. 39376/21) e la rivalutazione monetaria , essendo il danno da svalutazione una necessaria componente del risarcimento del danno, “la quale non configura il risarcimento di un maggiore
e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo
(che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire
5 gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione” (Cass, Civ., n. 24468/20).
Dalla condanna che precede consegue la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dell'opponente, sulla quale si dispone come da separato decreto (si vedano Cass.
Civ., 2116/18; Cass. Civ., n. 33562/21, secondo cui “la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo 'principale', ma intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e
l'Amministrazione statale”; Cass. Civ., n. 29144/17, secondo cui “in tema di gratuito patrocinio
a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta processuale abusiva, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo”).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1460/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere in favore della società convenuta le spese da Parte_1 quest'ultima sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.533,90 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
6 3. accerta e dichiara la responsabilità di ex art. 96, comma 3, cod. proc. Parte_1 civ. e lo condanna a risarcire i danni cagionati alla società convenuta, che si liquidano in Euro 7.067,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
4. dispone come da separato decreto sulla revoca dell'ammissione dell'opponente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Frosinone, 01/09/2025
IL G.I.
Dr. Andrea Petteruti
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado cui al R.G.A.C.C. n. 1460/21, avente ad oggetto opposizione avverso atto di precetto e vertente
tra:
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'avv. Alfonso Santangeli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (FR), alla Piazza A. Paleario, n. 1 opponente
e:
(c.f.: ) in persona dei suoi Parte_2 P.IVA_1 procuratori e per essa, quale mandataria, la n persona Parte_3 del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di precetto, dall'avv. Raffaella Greco ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alessandro
III, n. 6, presso lo studio dell'avv. Roberta Castaldi opposta posta in decisione all'udienza del 13/05/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'opponente e l'opposta: come da verbali ed atti di causa
1 FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza della Parte_1
(di seguito anche ) a mezzo della propria Parte_2 CP_1 mandataria con cui si intima il pagamento della somma di Euro Parte_3
24.018,00, domandando accertarsene la nullità, illegittimità ed inefficacia.
A tal fine, l'opponente ha allegato quanto segue: a) in data 11/03/2020, gli era stato notificato un altro atto di precetto, con cui si intimava il pagamento del medesimo importo;
b) a seguito di trattative intercorse fra le parti che prevedevano il pagamento rateale della somma dovuta, il atteso il silenzio della Banca, ha versato la somma di Euro 7.000,00; c) l'accordo Pt_1 transattivo deve ritenersi perfezionato, per cui l'istante ha diritto a pagare solo la somma residua e ratealmente;
d) in ogni caso, l'importo di cui si intima il pagamento non è interamente dovuto;
e) la non ha tenuto conto delle sospensioni dei processi esecutivi disposte con i vari CP_1
D.P.C.M. susseguitisi nel tempo in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Banca, la quale ha chiesto rigettarsi l'opposizione allegando quanto segue: a) il debitore in virtù di contratto di mutuo, è Pt_1 stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine nell'anno 2019; b) alla data della decadenza, il debito ammontava ad Euro 23.689,92, oltre interessi;
c) in data 04/05/2021, al è stato Pt_1 notificato atto di precetto con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 24.018,22, il quale è stato opposto;
d) nelle more, la banca ha iniziato il procedimento di esecuzione forzata;
e) l'accordo transattivo cui fa riferimento l'opponente non si è mai perfezionato;
f) della somma versata dal si è tenuto conto. Pt_1
Rigettate le istanze di sospensione dell'esecutività del titolo azionato ed istruttorie avanzate dall'opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In comparsa conclusionale la Banca ha domandato condannarsi il a risarcire i danni ex Pt_1 art. 96, comma 3, c.p.c.
1. Onere della prova
Ai fini del decidere si osserva, innanzitutto, che incombeva sulla parte opponente l'onere di fornire la prova dei fatti allegati, ossia del fatto che l'accordo transattivo con la si era CP_1 perfezionato e del fatto che del pagamento effettuato non si è tenuto conto, non potendosi limitare l'opponente avverso l'atto di precetto a contestare genericamente la pretesa creditoria
(ex plurimis, Cass. Civ., n. 5635/17, in motivazione, secondo cui “il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito
2 consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito”).
2. Accordo transattivo
Ciò detto, si osserva che la stessa documentazione prodotta da parte opponente dimostra in modo inequivocabile che l'accordo transattivo fra le parti non si è mai perfezionato. Il Pt_1 infatti, che non contesta di essere inadempiente, confessa di avere avanzato solo una iniziale proposta transattiva ed ha prodotto unicamente documenti sostanziantisi nella corrispondenza intercorsa successivamente fra le parti, dalla quale (si veda la missiva del 22/04/2020) si evince che la Banca, esaminata la prima proposta del debitore, aveva posto alcune condizioni affinché una eventuale e successiva proposta di accordo potesse essere portata all'attenzione dei suoi organi decisionali. Che detta proposta sia pervenuta alla Banca e da questa sia stata accettata, tuttavia, non vi è prova alcuna e ciò, a ben vedere, confessa anche l'opponente, il quale mette in evidenza proprio il “silenzio” manifestato dalla Banca.
3. Decadenza dal beneficio del termine
Risulta, inoltre, documentalmente provato che il era già stato dichiarato decaduto dal Pt_1 beneficio del termine con missiva del 30/04/2019. Ne consegue che costui non può oggi dolersi che sia stato “illegittimamente revocato il beneficio della rateizzazione”, atteso che la decadenza dal beneficio del termine era anteriore rispetto all'avvio dell'interlocuzione fra le parti (la prima proposta transattiva è del 28/04/2020) e che la proposta definitiva di transazione non è, come si è detto, mai pervenuta alla Banca.
4. DPCM relativi all'emergenza Covid-19
Privi di rilievo sono, poi, i riferimenti operati dall'opponente ai vari DPCM susseguitisi nel tempo in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19: essi infatti, attengono alla sospensione delle esecuzioni già avviate ed aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore ma certo non alla possibilità di procedere alla notifica degli atti di precetto o alla possibilità di avviare il processo esecutivo.
5. Acconto versato
Quanto all'acconto versato, premesso che l'intimazione per un importo eccedente quello dovuto non importa la nullità dell'intero atto di precetto, ma solo per la parte relativa alla somma eccedente quella dovuta (ex plurimis, Cass. Civ., n. 8839/13), si osserva che di esso la CP_1 ha tenuto conto. Difatti, come si evince dai conteggi correttamente effettuati dalla società opposta tenendo conto del disposto dell'art. 2855 c.c., alla data di decadenza dal beneficio del
3 termine il credito ammontava ad Euro 23.923,17 in via privilegiata e ad Euro 5.160,55 in via chirografaria, per un totale di Euro 29.083,72, per cui, detratta la somma versata, si addiviene alla somma precettata, ossia all'importo con interessi datati al 17/01/2027 maggiorato dei successivi interessi come previsti in contratto.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Le spese, di conseguenza, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14 e succ. mod. ed integrazioni.
7. Domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla si osserva quanto segue. CP_1
Il comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ. “configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1
e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. n. 27623 del 2017). Più in particolare, “ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati”
(Cass. Civ., n. 7726/16).
Ciò premesso, si osserva che, “in tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso” (ex plurimis, Cass.
Civ., n. 18057/16). Ne consegue che è sufficiente accertare che l'attore o il convenuto abbiano, anche alternativamente, agito o resistito in giudizio slealmente oppure abbiano abusato del
4 diritto di azione o di difesa formulando domande ed eccezioni palesemente infondate o riscontrabili come tali sulla base di un minimale studio preliminare.
Ebbene, ciò è esattamente quanto accade nel caso che occupa, in quanto il ha avviato il Pt_1 presente giudizio proponendo motivi di opposizione palesemente infondati ed accertabili come tali sulla base di una attenta lettura dei documenti in suo possesso e della consolidata giurisprudenza e, a fronte delle difese della Banca, pur gravando su di lui l'onere della prova, nulla di specifico ha allegato, limitandosi a perseverare nella sua condotta di mera contestazione della pretesa creditoria azionata.
Ne consegue che la domanda di parte convenuta va accolta e ciò a prescindere dall'esistenza di un danno effettivo connesso ai suddetti detti comportamenti.
Il pertanto, va condannato pagare in favore della società convenuta una somma pari al Pt_1 doppio delle spese liquidate, importo che, per costante giurisprudenza (Cass. Civ., n. 18057/16, citata;
Trib. Roma, n. 13416/14), è senza dubbio idoneo ristorare la medesima dal danno subito.
Su detta somma, che viene liquidata equitativamente, vanno calcolati gli interessi
“compensativi” (o risarcitori) con decorrenza dalla maturazione del diritto - ossia dal momento del fatto illecito, vale a dire dalla data di iscrizione a ruolo della causa - e fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la quale decide sulla loro liquidazione “in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche
d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi” (Cass. Civ.,
n. 39376/21) e la rivalutazione monetaria , essendo il danno da svalutazione una necessaria componente del risarcimento del danno, “la quale non configura il risarcimento di un maggiore
e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo
(che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire
5 gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza, per ciò solo, incorrere in ultrapetizione” (Cass, Civ., n. 24468/20).
Dalla condanna che precede consegue la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato dell'opponente, sulla quale si dispone come da separato decreto (si vedano Cass.
Civ., 2116/18; Cass. Civ., n. 33562/21, secondo cui “la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, qualora l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n.
115 del 2002, il quale è soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo 'principale', ma intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e
l'Amministrazione statale”; Cass. Civ., n. 29144/17, secondo cui “in tema di gratuito patrocinio
a spese dello Stato, la revoca dell'ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbia accertato la condotta processuale abusiva, atteso che l'autorità della sentenza di primo grado, qual è desumibile dall'art. 337 c.p.c., giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa, e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente un provvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpa grave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusiva in sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate a tale titolo”).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 1460/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna a rifondere in favore della società convenuta le spese da Parte_1 quest'ultima sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.533,90 per compensi, oltre I.V.A. (se dovuta), C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge;
6 3. accerta e dichiara la responsabilità di ex art. 96, comma 3, cod. proc. Parte_1 civ. e lo condanna a risarcire i danni cagionati alla società convenuta, che si liquidano in Euro 7.067,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
4. dispone come da separato decreto sulla revoca dell'ammissione dell'opponente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Frosinone, 01/09/2025
IL G.I.
Dr. Andrea Petteruti
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