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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16954/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 16954/2024 R.G. promossa da
C.F./P.IVA corrente in Lonato del Garda Via Tellaroli 5/N in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. sig. , elettivamente domiciliato in Montichiari (BS), via Mantova 250, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Rocco Greco del Foro di Brescia (pec: - CF. Email_1
e dell'Avv. MO.PR. del Foro di Milano (pec: C.F._1
ecavvocati. ) Ema_2 Email_3 CodiceFiscale_2
Attrice contro
, C.F. - P.IVA , corrente in Merano (BZ) Via Roma Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
n. 300, in persona del l.r.p.t.
Convenuta-contumace
Conclusioni
Per l'attrice (come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.):
“INVIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare inesistente ovvero non dovuta la somma di € 40.162,40, asseritamente vantata da nei confronti di per la fattura di cui in premessa;
Parte_2 Parte_1
In via subordinata:
- nel denegato caso in cui si ritenessero superate le eccezioni ed argomentazioni dedotte dalla scrivente difesa, rideterminare il credito vantato da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
nella minore somma che emergerà in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per Legge ”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 24.9.2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di aver acquistato nel 2022 la seggiovia quadriposto nel comune di CP_2
Sestriere e stipulato un contratto per lo smontaggio della seggiovia con . Controparte_3
In data 3.10.2022 aveva inviato a la fattura n. 477/22 dell'importo di 40.162,40 CP_2 Pt_1
euro per “prestazioni con elicottero AS332 Super Puma per smontaggio seggiovia 4 posti Cit Roc –
Colle Sestriere – Pendici Monte Sises” che il successivo 8.5.2024 veniva contestata da che, Pt_1
avendo intrattenuto rapporti con la società , riteneva che solo quest'ultima fosse Controparte_3
debitrice della somma richiesta da CP_2
Inoltre, precisava di non aver mai richiesto o autorizzato voli aerei per il compimento delle suddette attività di smontaggio né era a conoscenza di accordi intrapresi da . Pertanto, chiedeva CP_3
l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato da nei suoi confronti o la sua CP_2
rideterminazione nella minor somma eventualmente emersa evidenziava, infine, che non vi era alcuna prova nemmeno del fatto che le prestazioni di cui alla Pt_1
fattura fossero state effettivamente eseguite, non potendo il documento predisposto unilateralmente dal creditore costituire prova del diritto (cfr. Cass. Civ. 8664/2001).
pagina 2 di 6 La convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 20.2.2025 ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice precisava le conclusioni come sopra riportate.
All'udienza del 12.5.2025 produceva il contratto stipulato con indicato come doc. n. 3 Pt_1 CP_3
nella citazione ma non materialmente allegato e depositato nel fascicolo telematico- e si richiamava agli atti insistendo nell'istanza di ammissione della prova per testi.
Con ordinanza del 23.5.2025 il Giudice rigettava la richiesta di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 25.11.2025, così ricalendarizzata a seguito della riassegnazione della causa, la difesa precisava le conclusioni e discuteva la causa riportandosi agli atti e il Giudice tratteneva la Pt_1
causa in decisione.
Così ricostruito il fatto, deve evidenziarsi che, come emerge dalla citazione e dai documenti allegati la fattura venne inviata da a il 3.10.2022 e contestata da quest'ultima solo l'8.5.2024. Parte CP_2 Pt_1
attrice riferisce di aver acquistato una seggiovia quadriposto Cit Roc. a Sestriere nel 2022 in relazione alla quale aveva stipulato un contratto di smontaggio con Il contratto, indicato e CP_3
commentato nell'atto di citazione veniva prodotto solo in prima udienza, quindi oltre i termini stabiliti dal codice in virtù del rito prescelto. Ad ogni modo, anche laddove si volesse ritenere utilizzabile il documento, proprio dal contratto si evince come si impegnava ad effettuare i lavori di CP_3
smontaggio elettromeccanico dell'impianto, escluso l'onere per il trasporto in elicottero e smontaggio dei sostegni incementati in fondazione di linea.
Esulava quindi dall'oggetto dell'accordo e dal prezzo concordato il trasporto aereo.
Diversamente da quanto allegato dall'attore circa la mancanza di prova dell'esecuzione della prestazione da parte di avendo affermato parte attrice di non essere a conoscenza che fosse CP_2
necessario il trasporto aereo per la completa esecuzione del contratto stipulato con dai CP_3
documenti prodotti emerge in realtà il contrario.
Dalla pec del maggio 2024 si rileva che contestava di aver confermato l'ordine e che la fattura Pt_1
per i lavori-evidentemente eseguiti- doveva essere inviata ad unico soggetto cui aveva CP_3 Pt_1
pagina 3 di 6 commissionato i lavori. Quindi, la contestazione dell'odierna attrice si limitava all'aspetto della titolarità e non all'esistenza dell'obbligazione e del suo adempimento di cui evidentemente aveva contezza. Anche l'asserita eccessività del quantum richiesto da per la prestazione risultante dalla CP_2
fattura è rimasta nell'alveo di una petizione di principio di parte attrice, non avendo offerto alcun elemento alla luce del quale poter valutare il valore della prestazione alla luce dei mezzi utilizzati e del luogo di esecuzione della stessa.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010
e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione
(Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che è onere del creditore provare l'esistenza del credito. Tuttavia, è altrettanto noto che “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”
(cfr. Cass. Civ. 14372/23).
A ciò si aggiunga che la proposizione di un'azione di accertamento negativo non esime chi la propone da qualsiasi onere probatorio sebbene questo abbia ad oggetto fatti negativi poichè, pur essendo più ardua la prova degli stessi- ragione per cui la giurisprudenza ribadisce che spetta al creditore convenuto provare il credito- la stessa non è impossibile potendo l'attore dare prova di uno specifico fatto positivo contrario, o ricorrere a presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 14854/2013,
n. 384/2007; n. 23229/2004 e n. 5427/2002); nel caso di specie, parte attrice si limita ad asserire di aver intrattenuto rapporti solo con e che la fattura non ha valore probatorio circa l'esistenza del CP_3
credito. Ciò è certamente vero ma è altrettanto vero che la fattura assume sicuramente valore indiziario
(cfr. Cass. Civ. 299/16 “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata
pagina 4 di 6 all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”) al pari della tardiva contestazione effettuata con pec di maggio 2024.
Tutti gli elementi acquisiti nel processo portano a ritenere che la prestazione, invero del tutto peculiare, dell'uso di un elicottero per il trasporto a valle della seggiovia- causale indicata nella fattura inviata da sia stata effettivamente svolta a favore di CP_2 Pt_1
Costituisce principio generale quello per cui il fatto su cui la presunzione si fonda non deve essere tale per cui il fatto ignoto da provare sia l'unica conseguenza possibile essendo sufficiente che il fatto ignoto da provare si possa desumere dal fatto noto come conseguenza verosimile secondo l'id quod plerumque accidit e le regole di esperienza (Cass. Civ. 70874/90; 4878/89).
Quello che non risulta accertato attiene invece alla regolamentazione interna dei rapporti tra Pt_1
e Tale aspetto si rivela dirimente ai fini della risoluzione della controversia proprio alla CP_3 CP_2
luce dei richiamati principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio. La dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, compreso quelli relativi alla fonte dell'obbligazione è a carico del creditore con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere non consente di poter ritenere provata in tutti i suoi elementi l'esistenza e la consistenza del credito riportato in fattura (Cass.
Civ. 9706/2024 “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.”).
Conseguentemente, deve accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito vantato da
[...]
nei confronti di di cui alla fattura 477/22. CP_2 Parte_1
Le spese del presente giudizio (scaglione da 26.001 a 52.000 euro) seguono la soccombenza del convenuto contumace ex art. 91 c.p.c. (Cass. Civ. 5813/2023 “In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”) e vengono pagina 5 di 6 liquidate ai valori minimi della tabella dm 55/14, stante la non particolare complessità della causa, la presenza di un'unica parte e la natura documentale, come segue:
fase studio euro 851,00
fase introduttiva euro 602,00
fase trattazione euro 903,00
fase decisionale euro 1453,00 per complessivi euro 3.809,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 16954/2024 R.G. promossa da nei confronti Parte_1
di , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda di accertamento negativo del credito di euro 40.162,40 vantato da
[...]
nei confronti di di cui alla fattura 477/22 e dichiara l'inesistenza del CP_2 Parte_1
credito nella stessa indicato;
- CONDANNA la convenuta contumace a rimborsare le spese di lite in favore dell'attrice Pt_1
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese
[...]
forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e CPA come per legge.
Torino, 9.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Mariagiovanna Compare
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Mariagiovanna Compare ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 16954/2024 R.G. promossa da
C.F./P.IVA corrente in Lonato del Garda Via Tellaroli 5/N in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t. sig. , elettivamente domiciliato in Montichiari (BS), via Mantova 250, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Rocco Greco del Foro di Brescia (pec: - CF. Email_1
e dell'Avv. MO.PR. del Foro di Milano (pec: C.F._1
ecavvocati. ) Ema_2 Email_3 CodiceFiscale_2
Attrice contro
, C.F. - P.IVA , corrente in Merano (BZ) Via Roma Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
n. 300, in persona del l.r.p.t.
Convenuta-contumace
Conclusioni
Per l'attrice (come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.):
“INVIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 1 di 6 accertare e dichiarare inesistente ovvero non dovuta la somma di € 40.162,40, asseritamente vantata da nei confronti di per la fattura di cui in premessa;
Parte_2 Parte_1
In via subordinata:
- nel denegato caso in cui si ritenessero superate le eccezioni ed argomentazioni dedotte dalla scrivente difesa, rideterminare il credito vantato da nei confronti di Controparte_2 Parte_1
nella minore somma che emergerà in corso di causa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, onorari, spese generali, IVA e CPA come per Legge ”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione del 24.9.2024, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di aver acquistato nel 2022 la seggiovia quadriposto nel comune di CP_2
Sestriere e stipulato un contratto per lo smontaggio della seggiovia con . Controparte_3
In data 3.10.2022 aveva inviato a la fattura n. 477/22 dell'importo di 40.162,40 CP_2 Pt_1
euro per “prestazioni con elicottero AS332 Super Puma per smontaggio seggiovia 4 posti Cit Roc –
Colle Sestriere – Pendici Monte Sises” che il successivo 8.5.2024 veniva contestata da che, Pt_1
avendo intrattenuto rapporti con la società , riteneva che solo quest'ultima fosse Controparte_3
debitrice della somma richiesta da CP_2
Inoltre, precisava di non aver mai richiesto o autorizzato voli aerei per il compimento delle suddette attività di smontaggio né era a conoscenza di accordi intrapresi da . Pertanto, chiedeva CP_3
l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato da nei suoi confronti o la sua CP_2
rideterminazione nella minor somma eventualmente emersa evidenziava, infine, che non vi era alcuna prova nemmeno del fatto che le prestazioni di cui alla Pt_1
fattura fossero state effettivamente eseguite, non potendo il documento predisposto unilateralmente dal creditore costituire prova del diritto (cfr. Cass. Civ. 8664/2001).
pagina 2 di 6 La convenuta non si costituiva in giudizio e con provvedimento del 20.2.2025 ne Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice precisava le conclusioni come sopra riportate.
All'udienza del 12.5.2025 produceva il contratto stipulato con indicato come doc. n. 3 Pt_1 CP_3
nella citazione ma non materialmente allegato e depositato nel fascicolo telematico- e si richiamava agli atti insistendo nell'istanza di ammissione della prova per testi.
Con ordinanza del 23.5.2025 il Giudice rigettava la richiesta di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 25.11.2025, così ricalendarizzata a seguito della riassegnazione della causa, la difesa precisava le conclusioni e discuteva la causa riportandosi agli atti e il Giudice tratteneva la Pt_1
causa in decisione.
Così ricostruito il fatto, deve evidenziarsi che, come emerge dalla citazione e dai documenti allegati la fattura venne inviata da a il 3.10.2022 e contestata da quest'ultima solo l'8.5.2024. Parte CP_2 Pt_1
attrice riferisce di aver acquistato una seggiovia quadriposto Cit Roc. a Sestriere nel 2022 in relazione alla quale aveva stipulato un contratto di smontaggio con Il contratto, indicato e CP_3
commentato nell'atto di citazione veniva prodotto solo in prima udienza, quindi oltre i termini stabiliti dal codice in virtù del rito prescelto. Ad ogni modo, anche laddove si volesse ritenere utilizzabile il documento, proprio dal contratto si evince come si impegnava ad effettuare i lavori di CP_3
smontaggio elettromeccanico dell'impianto, escluso l'onere per il trasporto in elicottero e smontaggio dei sostegni incementati in fondazione di linea.
Esulava quindi dall'oggetto dell'accordo e dal prezzo concordato il trasporto aereo.
Diversamente da quanto allegato dall'attore circa la mancanza di prova dell'esecuzione della prestazione da parte di avendo affermato parte attrice di non essere a conoscenza che fosse CP_2
necessario il trasporto aereo per la completa esecuzione del contratto stipulato con dai CP_3
documenti prodotti emerge in realtà il contrario.
Dalla pec del maggio 2024 si rileva che contestava di aver confermato l'ordine e che la fattura Pt_1
per i lavori-evidentemente eseguiti- doveva essere inviata ad unico soggetto cui aveva CP_3 Pt_1
pagina 3 di 6 commissionato i lavori. Quindi, la contestazione dell'odierna attrice si limitava all'aspetto della titolarità e non all'esistenza dell'obbligazione e del suo adempimento di cui evidentemente aveva contezza. Anche l'asserita eccessività del quantum richiesto da per la prestazione risultante dalla CP_2
fattura è rimasta nell'alveo di una petizione di principio di parte attrice, non avendo offerto alcun elemento alla luce del quale poter valutare il valore della prestazione alla luce dei mezzi utilizzati e del luogo di esecuzione della stessa.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rapporto di lavoro (Cass. n. 22862/2010
e n. 16917/2012), di polizza fideiussoria (Cass. n. 26158/2014) e di contratto di somministrazione
(Cass. n. 19154/2018; 297/2020; n. 15771/2022; 28984/2023) - per cui, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che è onere del creditore provare l'esistenza del credito. Tuttavia, è altrettanto noto che “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio”
(cfr. Cass. Civ. 14372/23).
A ciò si aggiunga che la proposizione di un'azione di accertamento negativo non esime chi la propone da qualsiasi onere probatorio sebbene questo abbia ad oggetto fatti negativi poichè, pur essendo più ardua la prova degli stessi- ragione per cui la giurisprudenza ribadisce che spetta al creditore convenuto provare il credito- la stessa non è impossibile potendo l'attore dare prova di uno specifico fatto positivo contrario, o ricorrere a presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. n. 14854/2013,
n. 384/2007; n. 23229/2004 e n. 5427/2002); nel caso di specie, parte attrice si limita ad asserire di aver intrattenuto rapporti solo con e che la fattura non ha valore probatorio circa l'esistenza del CP_3
credito. Ciò è certamente vero ma è altrettanto vero che la fattura assume sicuramente valore indiziario
(cfr. Cass. Civ. 299/16 “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata
pagina 4 di 6 all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio.”) al pari della tardiva contestazione effettuata con pec di maggio 2024.
Tutti gli elementi acquisiti nel processo portano a ritenere che la prestazione, invero del tutto peculiare, dell'uso di un elicottero per il trasporto a valle della seggiovia- causale indicata nella fattura inviata da sia stata effettivamente svolta a favore di CP_2 Pt_1
Costituisce principio generale quello per cui il fatto su cui la presunzione si fonda non deve essere tale per cui il fatto ignoto da provare sia l'unica conseguenza possibile essendo sufficiente che il fatto ignoto da provare si possa desumere dal fatto noto come conseguenza verosimile secondo l'id quod plerumque accidit e le regole di esperienza (Cass. Civ. 70874/90; 4878/89).
Quello che non risulta accertato attiene invece alla regolamentazione interna dei rapporti tra Pt_1
e Tale aspetto si rivela dirimente ai fini della risoluzione della controversia proprio alla CP_3 CP_2
luce dei richiamati principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio. La dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, compreso quelli relativi alla fonte dell'obbligazione è a carico del creditore con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale onere non consente di poter ritenere provata in tutti i suoi elementi l'esistenza e la consistenza del credito riportato in fattura (Cass.
Civ. 9706/2024 “La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.”).
Conseguentemente, deve accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito vantato da
[...]
nei confronti di di cui alla fattura 477/22. CP_2 Parte_1
Le spese del presente giudizio (scaglione da 26.001 a 52.000 euro) seguono la soccombenza del convenuto contumace ex art. 91 c.p.c. (Cass. Civ. 5813/2023 “In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”) e vengono pagina 5 di 6 liquidate ai valori minimi della tabella dm 55/14, stante la non particolare complessità della causa, la presenza di un'unica parte e la natura documentale, come segue:
fase studio euro 851,00
fase introduttiva euro 602,00
fase trattazione euro 903,00
fase decisionale euro 1453,00 per complessivi euro 3.809,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 16954/2024 R.G. promossa da nei confronti Parte_1
di , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda di accertamento negativo del credito di euro 40.162,40 vantato da
[...]
nei confronti di di cui alla fattura 477/22 e dichiara l'inesistenza del CP_2 Parte_1
credito nella stessa indicato;
- CONDANNA la convenuta contumace a rimborsare le spese di lite in favore dell'attrice Pt_1
che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese
[...]
forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e CPA come per legge.
Torino, 9.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Mariagiovanna Compare
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