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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati: dott. Filippo LABELLARTE Presidente dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere dott. Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 140 dell'anno 2023
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Calvani, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Libera Valla ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 14 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari, n. 4100/2022, resa nel procedimento n. 6007/2015 R.G. e pubblicata in data 10
pagina 1 di 3 novembre 2022, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Corte di
Appello, in totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Bari, n. 4100 del 2022: 1) affermare il diritto della struttura appellante a percepire, per le prestazioni erogate nel periodo febbraio 2011 – aprile 2012, la tariffa prevista per l'intero, senza l'applicazione dello sconto del
20% di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 296/2006; 2) conseguentemente condannare
l' in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 145.055,47 a titolo di differenza tra quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Cont
per le prestazioni erogate dall'appellante nel suddetto periodo e quanto effettivamente versato in applicazione dell'illegittima decurtazione dello sconto del 20% cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) in subordine condannare l' al pagamento dell'importo di € 103.456,00 pari a quanto trattenuto CP_1
illegittimamente dalla p.A. sanitaria a titolo di scontistica per l'anno 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) nel caso denegato di rigetto dell'appello, si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite l'odierno appellante e conseguentemente la compensazione delle spese del presente grado. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il La Corte di Appello adita, - in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc - nel merito: - rigettare l'appello per tutti
i motivi indicati in narrativa, - confermare la sentenza di primo grado n. 4100/2022 resa in primo grado dal Tribunale civile di Bari, pubblicata in data 10.11.2022, nel giudizio n. 6007/15 R.G.; - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese spe-se generali e oneri riflessi a carico degli avvocati pubblici, quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo CP_2 gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e dell'i.v.a.”.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e disposto un rinvio della trattazione, stante l'elevato carico del ruolo, con le note scritte depositate per l'udienza del 14 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 c.p.c. (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con spese compensate e l'appellato ha dichiarato di accettare la rinuncia.
In via preliminare, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio pagina 2 di 3 contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c., essendo stati depositati l'atto di rinuncia e l'accettazione, sottoscritti dai difensori e dalle stesse parti.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
In ogni caso, vi è accordo tra le parti per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione da avverso la sentenza n. 4100/2022 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Bari, del 10 novembre 2022, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 14 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati: dott. Filippo LABELLARTE Presidente dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere dott. Concetta POTITO Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Contratti e obbligazioni varie”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 140 dell'anno 2023
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Calvani, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Libera Valla ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 14 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bari, n. 4100/2022, resa nel procedimento n. 6007/2015 R.G. e pubblicata in data 10
pagina 1 di 3 novembre 2022, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesta Corte di
Appello, in totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Bari, n. 4100 del 2022: 1) affermare il diritto della struttura appellante a percepire, per le prestazioni erogate nel periodo febbraio 2011 – aprile 2012, la tariffa prevista per l'intero, senza l'applicazione dello sconto del
20% di cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della legge 296/2006; 2) conseguentemente condannare
l' in persona del Direttore Generale p.t. al pagamento Controparte_1 dell'importo di € 145.055,47 a titolo di differenza tra quanto avrebbe dovuto corrispondere alla Cont
per le prestazioni erogate dall'appellante nel suddetto periodo e quanto effettivamente versato in applicazione dell'illegittima decurtazione dello sconto del 20% cui all'art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) in subordine condannare l' al pagamento dell'importo di € 103.456,00 pari a quanto trattenuto CP_1
illegittimamente dalla p.A. sanitaria a titolo di scontistica per l'anno 2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) nel caso denegato di rigetto dell'appello, si chiede la riforma della sentenza nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite l'odierno appellante e conseguentemente la compensazione delle spese del presente grado. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il La Corte di Appello adita, - in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc - nel merito: - rigettare l'appello per tutti
i motivi indicati in narrativa, - confermare la sentenza di primo grado n. 4100/2022 resa in primo grado dal Tribunale civile di Bari, pubblicata in data 10.11.2022, nel giudizio n. 6007/15 R.G.; - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese spe-se generali e oneri riflessi a carico degli avvocati pubblici, quali ex CPDEL (23,80%) e (0,505%), non essendo CP_2 gli stessi soggetti al pagamento del c.a.p. e dell'i.v.a.”.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e disposto un rinvio della trattazione, stante l'elevato carico del ruolo, con le note scritte depositate per l'udienza del 14 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 c.p.c. (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), l'appellante ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con spese compensate e l'appellato ha dichiarato di accettare la rinuncia.
In via preliminare, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio pagina 2 di 3 contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c., essendo stati depositati l'atto di rinuncia e l'accettazione, sottoscritti dai difensori e dalle stesse parti.
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
In ogni caso, vi è accordo tra le parti per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione da avverso la sentenza n. 4100/2022 del Tribunale Parte_1
Ordinario di Bari, del 10 novembre 2022, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 14 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Concetta Potito Filippo Labellarte
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