TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 5.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 11742/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Cucinella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ribera, 1;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Antonella Trovati ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale INPS di Napoli al viale Alcide de Gasperi, 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3. Legge 104/92, sulla base della domanda amministrativa dell'1.7.2022, atteso che era stato ritenuto dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 26.7.2022, invalido solo nella misura dell'85% e portatore di handicap solo ai sensi del comma 1 legge 104/92, art.3, e , quindi, senza connotazione di gravità. Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione valutando che Persona_1 non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della Commissione Medica, accertando una percentuale di invalidità pari all'86%. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 17.5.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Rinnovata la CTU, all'odierna udienza del 5.5.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 3859/2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il consulente nominato aveva formulato una valutazione complessiva delle diverse patologie senza soffermarsi specificamente su ciascuna di esse;
si doleva che, in conseguenza, egli avesse concluso ritenendo che:
“Sulla base della documentazione in atti ed esibita nonché dalle risultanze dell'accertamento medico-legale si evince che di anni 65 è affetto da: Parte_1
- Lieve ipostenia brachio-crurale sinistra quale esito di ictus cerebrale ischemico lacunare capsulare destro. -Spondilite anchilosante in fase di quiescenza clinica. - Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ad impronta enfisematosa. - Ipertensione arteriosa sistemica in attuale buon controllo farmacologico. - Litiasi renale bilaterale (sn>dx). - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze. - Deficit del visus (vc OD:1/10 OS:6-7/10) in miopia bilaterale complicata da corioretinosi miopica (OD>OS). Tutte le suddette infermità risultavano già in atto all'epoca della domanda amministrativa e non risulta documentato che abbiano subito un concreto aggravamento nel tempo. Sulla base delle tabelle delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D. M. 05.02.92 si può riconoscere
[...]
invalido civile con riduzione permanente della capacità”, non tenendo in Pt_1 alcun conto le altre patologie da cui era affetto e che erano ben documentati da certificati rilasciati da strutture pubbliche. In particolare, lamentava l'omessa valutazione di patologie documentate e riconosciute già dalla Commissione medica, quali la gastroduodenite e l'enfisema polmonare, oltreché l'ernia iatale, omessa anche dalla Commissione medica. Inoltre, il ricorrente contestava l'erronea attribuzione dei punteggi corrispondenti alla
, dovuta all'erroneo riferimento al codice 6407, in luogo del combinato disposto Pt_2 dei codici 6455 e 6456; così come obiettava che il codice della litiasi fosse stato erroneamente valutato, senza che fosse neppure condotta un'indagine ematochimica.
Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato, Dott. , – all'esito Persona_2 della visita medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata – concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: Moderata ipostenia brachio-crurale sinistra quale esito di ictus cerebrale ischemico lacunare capsulare destro. Spondilite anchilosante in fase di quiescenza clinica. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ad impronta enfisematosa. Ipertensione arteriosa sistemica in attuale buon controllo farmacologico. Litiasi renale bilaterale (sn>dx). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze. Deficit del visus (vc OD:1/10 OS:6- 7/10) in miopia bilaterale complicata da corioretinosi miopica (OD>OS).
Il perito precisava, con riferimento al codice tabellare 7351 per analogia con 100%., di aver valutato il quadro clinico neurologico inserito nel cotesto clinico generale del paziente;
inoltre, aggiungeva: “ Per quanto riguarda la spondiloartrite anchilosante, ed i relativi esiti a carico del rachide, con criterio analogico e con riferimento al codice tabellare 9303 (Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni – valore fisso al 50%), può essere valutata con una percentuale del 50%. Valutata sull' oggettività clinica che ha evidenziato una rigidità del rachide cervicale e lombo-sacrale con anteversione e flessione del collo, ipercifosi dorsale, scoliosi dorso-lombare, spianamento della lordosi lombare.Per quanto attiene alla articolarità attiva sono globalmente limitati di circa 2/3 i movimenti del rachide cervicale e del rachide lombo- sacrale. Alla esplorazione della articolarità delle grandi e piccole articolazioni degli arti si è rilevata solo una moderata limitazione della articolarità attiva e passiva. La patologia respiratoria in diagnosi con criterio analogico e con riferimento al codice tabellare 6407 (Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve – valutazione compresa tra 11% e 20%) può essere valutata con una percentuale del 20% - valutata dall' E.O. e dalla doc. in atti Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, il periziando è affetto da ipertensione arteriosa sistemica, con criterio analogico e con riferimento al codice tabellare 6445 (Coronaropatia lieve – I classe NYHA valutazione compresa tra 11% e 20%) può essere valutata con una percentuale dell'11%. Questo è il quadro clinico rilevato, per cui trattandosi di minorazioni coesistenti, ossia interessanti organi e apparati funzionalmente distinti tra loro applichiamo alle singole infermità la formula del calcolo riduzionistico. Egli allo stato attuale presenta una riduzione delle sue capacità di lavoro nella misura del 100% . Il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale di invalidità del 100% ed ha evidenziato che “Tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, ai criteri di valutazione della metodologia medico- legale corrente e corretta, il p. presenta una invalidità del 100% DALLA DATA DELLA DOMANDA (01.07.22) ESSENDO PATOLOGIE PREESISTENTI ALLA FASE AMMINISTRATIVA. ALTRESI' SUSSISTONO elementi clinici per la concessione DELL' HANDICAP GRAVE”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo tenuto anche conto della precedente fase di ATP, vanno poste a carico dell' soccombente. CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 3859/2023, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è invalido nella Parte_1 misura percentuale del 100% ed è portatore dello status di handicap con connotazione di particolare gravità ex art. 3, co. 3, l. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'1.7.2022;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, ivi compresa la fase di ATP, che CP_1 liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
Napoli, 5.5.2025 Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 5.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 11742/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Cucinella, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ribera, 1;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1 avv.ti Antonella Trovati ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale INPS di Napoli al viale Alcide de Gasperi, 55.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art.3, comma 3. Legge 104/92, sulla base della domanda amministrativa dell'1.7.2022, atteso che era stato ritenuto dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 26.7.2022, invalido solo nella misura dell'85% e portatore di handicap solo ai sensi del comma 1 legge 104/92, art.3, e , quindi, senza connotazione di gravità. Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione valutando che Persona_1 non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità e confermava le conclusioni della Commissione Medica, accertando una percentuale di invalidità pari all'86%. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 17.5.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Rinnovata la CTU, all'odierna udienza del 5.5.2025 la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
***** Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 3859/2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il consulente nominato aveva formulato una valutazione complessiva delle diverse patologie senza soffermarsi specificamente su ciascuna di esse;
si doleva che, in conseguenza, egli avesse concluso ritenendo che:
“Sulla base della documentazione in atti ed esibita nonché dalle risultanze dell'accertamento medico-legale si evince che di anni 65 è affetto da: Parte_1
- Lieve ipostenia brachio-crurale sinistra quale esito di ictus cerebrale ischemico lacunare capsulare destro. -Spondilite anchilosante in fase di quiescenza clinica. - Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ad impronta enfisematosa. - Ipertensione arteriosa sistemica in attuale buon controllo farmacologico. - Litiasi renale bilaterale (sn>dx). - Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze. - Deficit del visus (vc OD:1/10 OS:6-7/10) in miopia bilaterale complicata da corioretinosi miopica (OD>OS). Tutte le suddette infermità risultavano già in atto all'epoca della domanda amministrativa e non risulta documentato che abbiano subito un concreto aggravamento nel tempo. Sulla base delle tabelle delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D. M. 05.02.92 si può riconoscere
[...]
invalido civile con riduzione permanente della capacità”, non tenendo in Pt_1 alcun conto le altre patologie da cui era affetto e che erano ben documentati da certificati rilasciati da strutture pubbliche. In particolare, lamentava l'omessa valutazione di patologie documentate e riconosciute già dalla Commissione medica, quali la gastroduodenite e l'enfisema polmonare, oltreché l'ernia iatale, omessa anche dalla Commissione medica. Inoltre, il ricorrente contestava l'erronea attribuzione dei punteggi corrispondenti alla
, dovuta all'erroneo riferimento al codice 6407, in luogo del combinato disposto Pt_2 dei codici 6455 e 6456; così come obiettava che il codice della litiasi fosse stato erroneamente valutato, senza che fosse neppure condotta un'indagine ematochimica.
Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato, Dott. , – all'esito Persona_2 della visita medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata – concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: Moderata ipostenia brachio-crurale sinistra quale esito di ictus cerebrale ischemico lacunare capsulare destro. Spondilite anchilosante in fase di quiescenza clinica. Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) ad impronta enfisematosa. Ipertensione arteriosa sistemica in attuale buon controllo farmacologico. Litiasi renale bilaterale (sn>dx). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale sulle alte frequenze. Deficit del visus (vc OD:1/10 OS:6- 7/10) in miopia bilaterale complicata da corioretinosi miopica (OD>OS).
Il perito precisava, con riferimento al codice tabellare 7351 per analogia con 100%., di aver valutato il quadro clinico neurologico inserito nel cotesto clinico generale del paziente;
inoltre, aggiungeva: “ Per quanto riguarda la spondiloartrite anchilosante, ed i relativi esiti a carico del rachide, con criterio analogico e con riferimento al codice tabellare 9303 (Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni – valore fisso al 50%), può essere valutata con una percentuale del 50%. Valutata sull' oggettività clinica che ha evidenziato una rigidità del rachide cervicale e lombo-sacrale con anteversione e flessione del collo, ipercifosi dorsale, scoliosi dorso-lombare, spianamento della lordosi lombare.Per quanto attiene alla articolarità attiva sono globalmente limitati di circa 2/3 i movimenti del rachide cervicale e del rachide lombo- sacrale. Alla esplorazione della articolarità delle grandi e piccole articolazioni degli arti si è rilevata solo una moderata limitazione della articolarità attiva e passiva. La patologia respiratoria in diagnosi con criterio analogico e con riferimento al codice tabellare 6407 (Tubercolosi polmonare – Esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve – valutazione compresa tra 11% e 20%) può essere valutata con una percentuale del 20% - valutata dall' E.O. e dalla doc. in atti Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, il periziando è affetto da ipertensione arteriosa sistemica, con criterio analogico e con riferimento al codice tabellare 6445 (Coronaropatia lieve – I classe NYHA valutazione compresa tra 11% e 20%) può essere valutata con una percentuale dell'11%. Questo è il quadro clinico rilevato, per cui trattandosi di minorazioni coesistenti, ossia interessanti organi e apparati funzionalmente distinti tra loro applichiamo alle singole infermità la formula del calcolo riduzionistico. Egli allo stato attuale presenta una riduzione delle sue capacità di lavoro nella misura del 100% . Il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione ha concluso riconoscendo alla ricorrente una percentuale di invalidità del 100% ed ha evidenziato che “Tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, ai criteri di valutazione della metodologia medico- legale corrente e corretta, il p. presenta una invalidità del 100% DALLA DATA DELLA DOMANDA (01.07.22) ESSENDO PATOLOGIE PREESISTENTI ALLA FASE AMMINISTRATIVA. ALTRESI' SUSSISTONO elementi clinici per la concessione DELL' HANDICAP GRAVE”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo tenuto anche conto della precedente fase di ATP, vanno poste a carico dell' soccombente. CP_1
Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 3859/2023, così decide:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è invalido nella Parte_1 misura percentuale del 100% ed è portatore dello status di handicap con connotazione di particolare gravità ex art. 3, co. 3, l. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'1.7.2022;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, ivi compresa la fase di ATP, che CP_1 liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
Napoli, 5.5.2025 Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.