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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/10/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE GR RE PRESIDENTE Rel.
NA ND CONSIGLIERA
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 79/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del procuratore speciale avv. P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Misurale, per Pt_2
procura allega al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Vittorio Manduca, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
E CONTRO c.f. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisanu, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per : come da ricorso depositato il 31.3.2025 CP_3
Per come da note depositate il 23.9.2025 CP_1
Per come da note depositate il 22.9.2025 CP_2
FATTI DI CAUSA ha proposto opposizione, davanti al Tribunale di Controparte_1
Savona, all'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a lei notificati dall CP_3
rispettivamente il 27.2.2024 e il 1°.3.2024, relativi ad una cartella di pagamento e ad un avviso di addebito per omessi CP_2
contributi previdenziali per complessivi euro 15.932,61; ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti , CP_2
chiedendo di dichiararsi la nullità dei citati atti impositivi nonché dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Costituendosi in giudizio, l' e l' hanno contestato il CP_2 CP_3
fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 275/2024, pubblicata il 1°.10.2024, il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando la parziale illegittimità
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dell'intimazione di pagamento e della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti previdenziali , in quanto estinti per prescrizione. CP_2
Propone appello l;
resiste la sig.ra mentre l' CP_3 CP_1 CP_2
chiede l'accoglimento dell'appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 2.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- la cartella di pagamento e l'avviso di addebito sono entrambi da considerare regolarmente notificati e giunti alla destinataria, che nulla ha ritualmente eccepito, se non tardivamente nel corso del giudizio;
- gli stessi non sono stati impugnati nel termine di 40 gg. ex art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999, e ciò determina l'incontestabilità della pretesa contributiva;
- occorre, peraltro, accertare se l'eccepita prescrizione sia maturata successivamente alla notifica dei due atti impositivi, valutati quali atti interruttivi le notifiche delle intimazioni di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e tenendo conto della sospensione della prescrizione per complessivi 310 gg.
(129 + 181) stabilita dalla normativa emergenziale per far fronte alla pandemia da Covid-19;
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- non può, invece, essere applicato il più lungo termine di cui agli artt. 68 D.L. 18/2020 e 12 D.Lgs. 159/2015 invocato dall' , che si riferisce espressamente ai CP_3
“termini dei versamenti in scadenza”, quindi si applica per i crediti che avrebbero dovuto essere versati nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (App. Genova 176/2024);
- la prescrizione risulta, quindi, decorsa sia per la cartella di pagamento notificata il 10.08.2011, la cui prescrizione è stata interrotta la prima volta in data 5.6.2015, e poi successivamente e tardivamente in data 27.2.2024 e
1.3.2024, sia per l'avviso di addebito notificato il 1.3.2013, con primi atti interruttivi il 20.10.2017 e il 2.11.2017, e in ultimo tardivamente in data 27.2.2024 e 1.3.2024.
L'appellante, che impugna la sentenza limitatamente al capo concernente l'avviso di addebito, lamenta la mancata applicazione da parte del Tribunale degli artt. 68 D.L. 18/2020 e
12 D.Lgs. 159/2015, che hanno inibito l'attività di riscossione nel periodo intercorrente tra l'8.3.2020 ed il 31.8.2021, con conseguente sospensione dei termini prescrizionali per lo stesso periodo. L' aderisce all'appello richiamando Cass. CP_2
960/2025 secondo cui “la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività,
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nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
L'appello è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare che – mentre l'art. 37 del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 e l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021, hanno introdotto due cause speciali di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, della durata rispettivamente di 129 giorni e di 181 giorni, con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere – “diverso è il tenore letterale dell'art. 68, 1° comma, D.L. 18/2020, conv. in L.
27/2020 … è solo questa norma, non le due precedenti, che – sospendendo “i termini dei versamenti”, anziché “i termini di prescrizione” – rende temporaneamente inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti nella finestra temporale indicata” (App. Genova 176/2024).
Non può condividersi l'affermazione di Cass. 960/2025, sopra riportata, perché l'art. 67 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, ha sospeso dall'8.3.2020 al 31.8.2021 non già i “termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” ma, ben diversamente, “i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
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contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e il successivo art. 68, a sua volta, ha sospeso soltanto i “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi” di addebito : CP_2
non si può affermare, quindi, che tali articoli abbiano determinato una generalizzata sospensione dei termini di prescrizione per la durata di 542 giorni (corrispondente al periodo dall'8.3.2020 al
31.8.2021).
Né a diversa conclusione si può pervenire in considerazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 159/2015, richiamato dall'art. 68: esso stabilisce che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione
a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione” e, quindi, introduce una sospensione dei termini di prescrizione che è destinata ad operare unicamente a condizione che sia applicabile la
“sospensione dei termini di versamento” relativamente alle stesse entrate (in questo senso, v. App. Perugia 43/2024), ipotesi che non ricorre affatto nel caso di specie, perché i contributi previdenziali oggetto dell'avviso di addebito notificato il CP_2
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1°.
3.2013 avrebbero dovuto essere versati molto tempo prima del periodo di sospensione 8.3.2020 – 31.8.2021.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado in favore dell'appellata seguono la soccombenza, CP_1
liquidate come in dispositivo, mentre devono essere compensate quelle tra e , stante la medesima posizione assunta CP_3 CP_2
dai due enti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l a rimborsare a le spese del CP_3 Controparte_1
presente grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
compensa le spese tra e . CP_3 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
IL PRESIDENTE est.
DE GR RE
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