CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/10/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 853/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Seconda Sezione CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI LE AN Presidente rel
Dott. Andrea Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PA NN e dell'avv. MINERVINI DAVIDE
( ) VIA SIRTORI 8 LECCO;
C.F._2 Parte_2
( ) VIA SIRTORI N. 8 22053 LECCO;
elettivamente C.F._3
domiciliato in CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO presso il difensore avv.
PA NN
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA DANTE ALIGHIERI 16 23848 OGGIONO presso lo studio dell'avv. DI
AN LL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUMAGALLI ARVENO ( ) via C.F._5
Lazzaretto 23848 OGGIONO;
OGGETTO: Arricchimento senza causa
LE PARTI PRECISAVANO LE SEGUENTI CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per sua tardività in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
in totale riforma della sentenza resa inter partes n° 75/2025 dal Giudice del Tribunale di Lecco pubblicata in data 17/2/2025, notificata a mezzo pec in data 19/2/2025: nel merito in via principale accogliere l'appello qui interposto e per l'effetto condannare la signora alla Controparte_1 restituzione in favore del signor del 50% delle somme prelevate in data 6 e 7 Parte_1 dicembre 2016 dal conto corrente cointestato 1198 presso UBI Banca Popolare di Bergamo filiale di
Bulciago, pari a € 50.700,00 Sempre nel merito, in subordine e salvo gravame: in accoglimento dell'appello qui interposto, tenuto conto della circostanza che il signor a comunque versato Pt_1 la somma di € 50.000,00 sul conto corrente cointestato 1198 acceso presso UBI Banca Popolare di
Bergamo, filiale di Bulciago, contribuendo così alla formazione del suo saldo attivo in ragione del
30%, condannare la signora alla restituzione a favore del signor Controparte_1 Parte_1 della somma corrispondente a tale percentuale, pari a € 30.400,00, o comunque nella diversa somma che si ritenga accertata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, così provvedere: Controparte_1
Nel merito: dichiarato, se del caso, inammissibile in quanto tardivamente proposto il gravame avversario, ritenere, per i motivi esposti in fatto ed in diritto nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, le domande avversarie infondate in fatto ed in diritto e respingere l'appello avverso la sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Lecco.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avanti il Tribunale di Lecco il signor conveniva Parte_1
in giudizio la signora per chiedere in via principale la restituzione Controparte_1
della somma di € 50.700,00 pari al 50% del delle somme dalla stessa prelevate in data
6 e 7 dicembre 2016 sul conto corrente cointestato n° 1198 acceso presso UBI Banca
Popolare di Bergamo, Filiale di Bulciago, o in via subordinata, la restituzione della somma di € 30.420,00, pari, in percentuale, al 30% circa dell'attivo formatosi sul conto corrente sopra citato, in ragione della pari percentuale dei versamenti effettuati nel tempo su quel conto corrente da parte dei cointestatari.
Si costituiva in giudizio la convenuta signora contestando in fatto e Controparte_1
in diritto tutte le richieste svolte dall'ex coniuge, svolgendo altresì domanda riconvenzionale per la somma di € 2.000,00.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n° 1,2,3,
c.p.c., il Giudice, con ordinanza, ammetteva parte dei mezzi istruttori richiesti dalle parti. Esperita l'istruttoria, il Giudice invitava alla precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 75/2025 il Tribunale di Lecco, rigettava le domande avanzate dal signor sia in via principale che in via subordinata, condannando lo stesso Pt_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00, oltre accessori di Pt_1
legge.
La sentenza n. 75/2025 veniva pubblicata (una prima volta) l' 11.02.25 e notificata all'appellante il 13.02.25 (all.21 fasc. appellata: Sentenza notificata 13.02.25).
Successivamente il 17.02.25 risulta emessa a cura della Cancelleria la medesima sentenza (con medesimo numero 75/2025), che è stata nuovamente notificata all'appellante il 19.02.25 (all.22. fasc. appellata: Sentenza notificata 19.02.25.pdf.)
Con atto di citazione di appello notificato il 19.3.2025, il sig. ensura la Pt_1
sentenza di prime cure allegando i seguenti motivi:
1. Sul rigetto della domanda principale. Si censura il capo della sentenza in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore non abbia fornito prova della finalità donativa-perequativa dei versamenti sul conto corrente cointestato tra le parti, omettendo di giustificare circa la mancata applicazione, nel caso di specie, della disciplina dettata dall'art. 143 c.c. (Capo 2 “Rigetto della domanda principale”)
2. Sul rigetto della domanda subordinata e sull'errato ed in parte ingiustificato inquadramento di alcune spese come “spese personali” di un coniuge piuttosto che come “spese familiari” (Capo 3 “Rigetto della domanda subordinata” punti a, b e c).
3. In ogni caso, sull'errata applicazione della disciplina delle preclusioni istruttorie e delle allegazioni di parte.
Ciò premesso, parte appellante chiede l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si costituisce la signora eccependo preliminarmente la tardività dell'appello CP_1
e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.
Il Consigliere istruttore, in prima udienza, formula una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, cui parte appellata non aderiva;
la causa viene rinviata, ex artt. 127 ter e 352
c.p.c., al 21 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione davanti al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 10 per il deposito delle note di replica;
viene concesso termine sino al 20 settembre 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 21 ottobre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa verte sulla pretesa restitutoria del sig. ei confronti della moglie Pt_1
da cui è separato, sig.ra della quota di sua spettanza delle somme (pari CP_1
ad euro 101.400,00) da quest'ultima prelevate in data 6 e 7 dicembre 2016 dal conto corrente cointestato n. 1198 aperto presso Ubi Banca, filiale di Bulciago, che in principalità è individuata dall'appellante nel 50% ed in via subordinata nel 30%.
QUESTIONE PRELIMINARE: TARDIVITA' dell'APPELLO
Preliminarmente, questa Corte deve decidere sull'eccezione di tardività dell'appello sollevata da parte appellata.
Come accennato sopra, la sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Lecco, che rigettava le domande avanzate dal signor veniva pubblicata (una prima volta) l' 11.02.25 Pt_1
e notificata all'appellante il 13.02.25 (all.21 fasc. appellata: Sentenza notificata
13.02.25). Successivamente il 17.02.25 risulta pubblicata a cura della Cancelleria la medesima sentenza (con medesimo numero 75/2025), che è stata nuovamente notificata all'appellante il 19.02.25 (all.22. fasc. appellata: Sentenza notificata
19.02.25).
Le “due” sentenze differiscono unicamente nel contenuto successivo alla pagina 10, dopo la sottoscrizione del giudice.
Entrambe, infatti, presentano un contenuto assolutamente identico e sovrapponibile dall'intestazione fino al termine del provvedimento (pagina 10), ove, dopo il “
P.Q.M.
” sono riportate le medesime decisioni del Giudice, in calce alle quali è indicata la stessa, data del 10.02.25, prima della firma del Giudice.
Tuttavia, la “prima” sentenza (notificata il 13.02.25) contiene nelle pagine successive
(da 11 a 13) un'ulteriore intestazione e, in seguito, un modulo (o “modello) per la decisione, non compilato nella parte in fatto e neppure in diritto. Cioè una parte del tutto inutile e ininfluente. Non risulta contestata la circostanza che, contestualmente alla pubblicazione della sentenza notificata il 19.02.25, sia stata rimossa quella precedentemente pubblicata e già notificata il 13.02.25, sicchè nel fascicolo telematico n. 1125-22 del Tribunale di
Lecco non è più presente il “primo” provvedimento.
Ritiene questa Corte che, verosimilmente il Giudice, per mero errore materiale, prima di pubblicare la “prima sentenza”, abbia omesso di eliminare da tale provvedimento la parte (irrilevante) finale. Una volta accortosene ha chiesto di “ridepositarla” corretta.
Si ribadisce che l'ulteriore parte testuale non inficiava il contenuto del resto del provvedimento che, quindi, era stato notificato (e portato a conoscenza) dell'appellante già il 13.02.25.
E' quindi incontestabile che l'appellante, dal 13.02.25, si trovava nella materiale possibilità di avere contezza del provvedimento in tutti i suoi elementi.
Essendo stato notificato l'atto di citazione d'appello solo il 19.03.25, ovvero decorsi oltre 30 giorni previsti per l'impugnazione, il gravame risulta tardivo.
Diversamente ragionando, l'appellante avrebbe avuto a disposizione un termine per proporre impugnazione maggiore rispetto a quello previsto dall'art. 325 e 326 cpc.
La Cass. Sez. Unite, sent. n. 13794/2012 ha statuito che quando sulla sentenza sono apposte due date (una di deposito, una di pubblicazione), di regola, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione (quindi anche la decorrenza del termine per impugnare) decorrono dalla data del deposito se quest'ultima non è chiaramente indicata come mera minuta.
Questo principio, che peraltro non si attaglia perfettamente al caso concreto ove addirittura le date di pubblicazione sarebbero due, ha comunque voluto prediligere il criterio della effettiva conoscibilità della sentenza, rispetto a quello formale della duplice data. Successivamente, la Corte di legittimità ha confermato tale principio estendendolo.
La Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 18569 del 22/09/2016 ha ulteriormente ribadito e validato il principio della “conoscibilità”: il termine per impugnare decorre dal momento in cui la sentenza diventa conoscibile agli interessati, ossia dal deposito ufficiale che determina l'inserimento nell'elenco cronologico e la possibilità per le parti di prendere visione o richiederne copia. Nella fattispecie non vi è dubbio che il termine sia decorso dal momento in cui (13.2.2025) la sentenza è stata pubblicata e notificata all'odierna parte appellante.
Con Ordinanza, la Cass. n. 9958/2020 ha spiegato che il giudice territoriale interpreta male le Sezioni Unite (escludendo automaticamente la prima data), dovendo accertare concretamente quale sia il deposito effettivo e la reale conoscibilità della sentenza;
sicchè non è una regola automatica che prevalga sempre la seconda data. La reale conoscibilità non vi è dubbio che, nella fattispecie si sia effettivamente verificata con il primo deposito e la prima notifica.
Sotto altro profilo, si evidenzia -nuovamente- che la “parte errata” contenuta nella
“prima sentenza” notificata consiste in un “modello” che ON crea in automatico
-privo di specificità e/o di contenuto- che non modifica in alcun modo il provvedimento decisorio firmatoe notificato. L'ulteriore parte testuale non inficiava il contenuto del resto del provvedimento già reso: non esiste alcuna esposizione in fatto né in diritto e, nemmeno, vi è un
PQM
o una decisione che sia diversa rispetto al contenuto precedente, che quindi non è in alcun modo contestato, censurato o diversamente interpretabile.
Infine, questa Corte sottolinea che -in ogni caso- parte appellante, avendo ricevuto la notifica di “entrambe le sentenze”, non ha neppure avanzato alcuna istanza di rimessione in termini, al fine di proporre (tardivamente) l'appello. Da quanto sopra premesso, conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, va accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi
(esclusa la fase istruttoria non tenutasi), tenuto conto del valore della controversia come dichiarato dall'appellante entro lo scaglione di Euro 52.000,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da vverso Parte_1
la sentenza impugnata n. 75/2025 del Tribunale di Lecco, pubblicata l'11.02.25
e notificata all'appellante il 13.02.25, che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di he liquida in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA Controparte_1
e 15% spese generali. Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano, 29/10/2025
Il Presidente rel.
RI LE AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Seconda Sezione CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI LE AN Presidente rel
Dott. Andrea Pirola Consigliere
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PA NN e dell'avv. MINERVINI DAVIDE
( ) VIA SIRTORI 8 LECCO;
C.F._2 Parte_2
( ) VIA SIRTORI N. 8 22053 LECCO;
elettivamente C.F._3
domiciliato in CORSO PLEBISCITI, 1 20129 MILANO presso il difensore avv.
PA NN
CONTRO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA DANTE ALIGHIERI 16 23848 OGGIONO presso lo studio dell'avv. DI
AN LL, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUMAGALLI ARVENO ( ) via C.F._5
Lazzaretto 23848 OGGIONO;
OGGETTO: Arricchimento senza causa
LE PARTI PRECISAVANO LE SEGUENTI CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: preliminarmente rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per sua tardività in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
in totale riforma della sentenza resa inter partes n° 75/2025 dal Giudice del Tribunale di Lecco pubblicata in data 17/2/2025, notificata a mezzo pec in data 19/2/2025: nel merito in via principale accogliere l'appello qui interposto e per l'effetto condannare la signora alla Controparte_1 restituzione in favore del signor del 50% delle somme prelevate in data 6 e 7 Parte_1 dicembre 2016 dal conto corrente cointestato 1198 presso UBI Banca Popolare di Bergamo filiale di
Bulciago, pari a € 50.700,00 Sempre nel merito, in subordine e salvo gravame: in accoglimento dell'appello qui interposto, tenuto conto della circostanza che il signor a comunque versato Pt_1 la somma di € 50.000,00 sul conto corrente cointestato 1198 acceso presso UBI Banca Popolare di
Bergamo, filiale di Bulciago, contribuendo così alla formazione del suo saldo attivo in ragione del
30%, condannare la signora alla restituzione a favore del signor Controparte_1 Parte_1 della somma corrispondente a tale percentuale, pari a € 30.400,00, o comunque nella diversa somma che si ritenga accertata. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, così provvedere: Controparte_1
Nel merito: dichiarato, se del caso, inammissibile in quanto tardivamente proposto il gravame avversario, ritenere, per i motivi esposti in fatto ed in diritto nel giudizio di primo grado e nella comparsa di costituzione in appello, le domande avversarie infondate in fatto ed in diritto e respingere l'appello avverso la sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Lecco.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione avanti il Tribunale di Lecco il signor conveniva Parte_1
in giudizio la signora per chiedere in via principale la restituzione Controparte_1
della somma di € 50.700,00 pari al 50% del delle somme dalla stessa prelevate in data
6 e 7 dicembre 2016 sul conto corrente cointestato n° 1198 acceso presso UBI Banca
Popolare di Bergamo, Filiale di Bulciago, o in via subordinata, la restituzione della somma di € 30.420,00, pari, in percentuale, al 30% circa dell'attivo formatosi sul conto corrente sopra citato, in ragione della pari percentuale dei versamenti effettuati nel tempo su quel conto corrente da parte dei cointestatari.
Si costituiva in giudizio la convenuta signora contestando in fatto e Controparte_1
in diritto tutte le richieste svolte dall'ex coniuge, svolgendo altresì domanda riconvenzionale per la somma di € 2.000,00.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., 6° comma, n° 1,2,3,
c.p.c., il Giudice, con ordinanza, ammetteva parte dei mezzi istruttori richiesti dalle parti. Esperita l'istruttoria, il Giudice invitava alla precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 75/2025 il Tribunale di Lecco, rigettava le domande avanzate dal signor sia in via principale che in via subordinata, condannando lo stesso Pt_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.500,00, oltre accessori di Pt_1
legge.
La sentenza n. 75/2025 veniva pubblicata (una prima volta) l' 11.02.25 e notificata all'appellante il 13.02.25 (all.21 fasc. appellata: Sentenza notificata 13.02.25).
Successivamente il 17.02.25 risulta emessa a cura della Cancelleria la medesima sentenza (con medesimo numero 75/2025), che è stata nuovamente notificata all'appellante il 19.02.25 (all.22. fasc. appellata: Sentenza notificata 19.02.25.pdf.)
Con atto di citazione di appello notificato il 19.3.2025, il sig. ensura la Pt_1
sentenza di prime cure allegando i seguenti motivi:
1. Sul rigetto della domanda principale. Si censura il capo della sentenza in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore non abbia fornito prova della finalità donativa-perequativa dei versamenti sul conto corrente cointestato tra le parti, omettendo di giustificare circa la mancata applicazione, nel caso di specie, della disciplina dettata dall'art. 143 c.c. (Capo 2 “Rigetto della domanda principale”)
2. Sul rigetto della domanda subordinata e sull'errato ed in parte ingiustificato inquadramento di alcune spese come “spese personali” di un coniuge piuttosto che come “spese familiari” (Capo 3 “Rigetto della domanda subordinata” punti a, b e c).
3. In ogni caso, sull'errata applicazione della disciplina delle preclusioni istruttorie e delle allegazioni di parte.
Ciò premesso, parte appellante chiede l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Si costituisce la signora eccependo preliminarmente la tardività dell'appello CP_1
e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.
Il Consigliere istruttore, in prima udienza, formula una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, cui parte appellata non aderiva;
la causa viene rinviata, ex artt. 127 ter e 352
c.p.c., al 21 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione davanti al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 10 per il deposito delle note di replica;
viene concesso termine sino al 20 settembre 2025 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni e assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 21 ottobre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
La causa viene decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE La causa verte sulla pretesa restitutoria del sig. ei confronti della moglie Pt_1
da cui è separato, sig.ra della quota di sua spettanza delle somme (pari CP_1
ad euro 101.400,00) da quest'ultima prelevate in data 6 e 7 dicembre 2016 dal conto corrente cointestato n. 1198 aperto presso Ubi Banca, filiale di Bulciago, che in principalità è individuata dall'appellante nel 50% ed in via subordinata nel 30%.
QUESTIONE PRELIMINARE: TARDIVITA' dell'APPELLO
Preliminarmente, questa Corte deve decidere sull'eccezione di tardività dell'appello sollevata da parte appellata.
Come accennato sopra, la sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Lecco, che rigettava le domande avanzate dal signor veniva pubblicata (una prima volta) l' 11.02.25 Pt_1
e notificata all'appellante il 13.02.25 (all.21 fasc. appellata: Sentenza notificata
13.02.25). Successivamente il 17.02.25 risulta pubblicata a cura della Cancelleria la medesima sentenza (con medesimo numero 75/2025), che è stata nuovamente notificata all'appellante il 19.02.25 (all.22. fasc. appellata: Sentenza notificata
19.02.25).
Le “due” sentenze differiscono unicamente nel contenuto successivo alla pagina 10, dopo la sottoscrizione del giudice.
Entrambe, infatti, presentano un contenuto assolutamente identico e sovrapponibile dall'intestazione fino al termine del provvedimento (pagina 10), ove, dopo il “
P.Q.M.
” sono riportate le medesime decisioni del Giudice, in calce alle quali è indicata la stessa, data del 10.02.25, prima della firma del Giudice.
Tuttavia, la “prima” sentenza (notificata il 13.02.25) contiene nelle pagine successive
(da 11 a 13) un'ulteriore intestazione e, in seguito, un modulo (o “modello) per la decisione, non compilato nella parte in fatto e neppure in diritto. Cioè una parte del tutto inutile e ininfluente. Non risulta contestata la circostanza che, contestualmente alla pubblicazione della sentenza notificata il 19.02.25, sia stata rimossa quella precedentemente pubblicata e già notificata il 13.02.25, sicchè nel fascicolo telematico n. 1125-22 del Tribunale di
Lecco non è più presente il “primo” provvedimento.
Ritiene questa Corte che, verosimilmente il Giudice, per mero errore materiale, prima di pubblicare la “prima sentenza”, abbia omesso di eliminare da tale provvedimento la parte (irrilevante) finale. Una volta accortosene ha chiesto di “ridepositarla” corretta.
Si ribadisce che l'ulteriore parte testuale non inficiava il contenuto del resto del provvedimento che, quindi, era stato notificato (e portato a conoscenza) dell'appellante già il 13.02.25.
E' quindi incontestabile che l'appellante, dal 13.02.25, si trovava nella materiale possibilità di avere contezza del provvedimento in tutti i suoi elementi.
Essendo stato notificato l'atto di citazione d'appello solo il 19.03.25, ovvero decorsi oltre 30 giorni previsti per l'impugnazione, il gravame risulta tardivo.
Diversamente ragionando, l'appellante avrebbe avuto a disposizione un termine per proporre impugnazione maggiore rispetto a quello previsto dall'art. 325 e 326 cpc.
La Cass. Sez. Unite, sent. n. 13794/2012 ha statuito che quando sulla sentenza sono apposte due date (una di deposito, una di pubblicazione), di regola, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione (quindi anche la decorrenza del termine per impugnare) decorrono dalla data del deposito se quest'ultima non è chiaramente indicata come mera minuta.
Questo principio, che peraltro non si attaglia perfettamente al caso concreto ove addirittura le date di pubblicazione sarebbero due, ha comunque voluto prediligere il criterio della effettiva conoscibilità della sentenza, rispetto a quello formale della duplice data. Successivamente, la Corte di legittimità ha confermato tale principio estendendolo.
La Corte di Cassazione, Sez. Unite, sent. n. 18569 del 22/09/2016 ha ulteriormente ribadito e validato il principio della “conoscibilità”: il termine per impugnare decorre dal momento in cui la sentenza diventa conoscibile agli interessati, ossia dal deposito ufficiale che determina l'inserimento nell'elenco cronologico e la possibilità per le parti di prendere visione o richiederne copia. Nella fattispecie non vi è dubbio che il termine sia decorso dal momento in cui (13.2.2025) la sentenza è stata pubblicata e notificata all'odierna parte appellante.
Con Ordinanza, la Cass. n. 9958/2020 ha spiegato che il giudice territoriale interpreta male le Sezioni Unite (escludendo automaticamente la prima data), dovendo accertare concretamente quale sia il deposito effettivo e la reale conoscibilità della sentenza;
sicchè non è una regola automatica che prevalga sempre la seconda data. La reale conoscibilità non vi è dubbio che, nella fattispecie si sia effettivamente verificata con il primo deposito e la prima notifica.
Sotto altro profilo, si evidenzia -nuovamente- che la “parte errata” contenuta nella
“prima sentenza” notificata consiste in un “modello” che ON crea in automatico
-privo di specificità e/o di contenuto- che non modifica in alcun modo il provvedimento decisorio firmatoe notificato. L'ulteriore parte testuale non inficiava il contenuto del resto del provvedimento già reso: non esiste alcuna esposizione in fatto né in diritto e, nemmeno, vi è un
PQM
o una decisione che sia diversa rispetto al contenuto precedente, che quindi non è in alcun modo contestato, censurato o diversamente interpretabile.
Infine, questa Corte sottolinea che -in ogni caso- parte appellante, avendo ricevuto la notifica di “entrambe le sentenze”, non ha neppure avanzato alcuna istanza di rimessione in termini, al fine di proporre (tardivamente) l'appello. Da quanto sopra premesso, conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, va accolta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi
(esclusa la fase istruttoria non tenutasi), tenuto conto del valore della controversia come dichiarato dall'appellante entro lo scaglione di Euro 52.000,00.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del
14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto da vverso Parte_1
la sentenza impugnata n. 75/2025 del Tribunale di Lecco, pubblicata l'11.02.25
e notificata all'appellante il 13.02.25, che per l'effetto conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di he liquida in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA Controparte_1
e 15% spese generali. Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano, 29/10/2025
Il Presidente rel.
RI LE AN