Art. 23. 1. All' articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale";
b) il quarto comma e' abrogato.
Nota all'art. 23:
- Si riporta l' art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 180 (Trattamento economico durante il congedo ordinario). - Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'art. 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale.
In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'art. 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennita' personale compete inoltre per intero, e per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
(Comma abrogato)».
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'articolo 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale";
b) il quarto comma e' abrogato.
Nota all'art. 23:
- Si riporta l' art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 180 (Trattamento economico durante il congedo ordinario). - Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario di cui all'art. 143 e in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero, l'indennita' personale.
In caso di cumulo di congedi, l'indennita' personale compete per intero per un periodo non eccedente due congedi annuali calcolati nella misura prevista dall'art. 143 e viene ridotta ad un terzo per l'ulteriore periodo.
L'indennita' personale compete inoltre per intero, e per non piu' di una volta all'anno, per il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andare e tornare dall'Italia. Tale periodo e' stabilito per ogni sede con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
(Comma abrogato)».