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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 854/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) residente in [...], elettivamente
[...] domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Medici n. 73, presso lo studio dell'avv.
Rosa Tomasi Scianò che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il 1° gennaio 1968 (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Liguria n. 2, presso lo studio legale dell'avv.
Gina Balsamo che la rappresenta e difende come da procura in atti
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
e residente in Capo d'Orlando, vicolo San Calogero n. 2, int. 2, C.F._3 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Magenta n. 128, presso lo studio dell'avv. Rosario Di Blasi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso del 29 luglio 2024 conveniva in giudizio dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale l'ex moglie e la figlia e, Controparte_1 Controparte_2 premesso che con sentenza dell'8 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento n.
711/2019 R.G. era stato sciolto il vincolo matrimoniale, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio mediante la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia oramai ampiamente maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente.
Fissata l'udienza, con comparse rispettivamente del 21 e 23 dicembre 2024 si costituivano le resistenti, aderendo alla domanda.
Quindi all'udienza del 9 gennaio 2025, preso atto dell'accordo, il giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 473 bis.21, ult. comma, c.p.c., assumendo la causa in decisione previa comunicazione al
P.M.
Il Collegio prende atto delle conclusioni conformi rassegnate da tutte le parti e, pertanto, dispone a far data dal deposito del ricorso la revoca dell'assegno di mantenimento pari a € 150,00 disposto in favore di nonché Controparte_2 dell'obbligo di sostenere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle spese straordinarie.
Visto l'esito della lite, le relative spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio iscritto al n.
854/2024 R.G. così decide:
1) ordina la modifica delle condizioni della sentenza n. 94/2021 R.G. Sent. pronunciata da questo Tribunale, disponendo la revoca, dal deposito del ricorso, dell'assegno di mantenimento in favore di , nonché dell'obbligo in Controparte_2 capo a di corrispondere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle Parte_1 spese straordinarie;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
2
SENTENZA nella causa n. 854/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
) residente in [...], elettivamente
[...] domiciliato in Sant'Agata di Militello, via Medici n. 73, presso lo studio dell'avv.
Rosa Tomasi Scianò che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
nata a [...] il 1° gennaio 1968 (c.f. Controparte_1
) ed ivi residente in [...], elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Liguria n. 2, presso lo studio legale dell'avv.
Gina Balsamo che la rappresenta e difende come da procura in atti
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
e residente in Capo d'Orlando, vicolo San Calogero n. 2, int. 2, C.F._3 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Magenta n. 128, presso lo studio dell'avv. Rosario Di Blasi che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso del 29 luglio 2024 conveniva in giudizio dinnanzi a Parte_1 questo Tribunale l'ex moglie e la figlia e, Controparte_1 Controparte_2 premesso che con sentenza dell'8 febbraio 2021 nell'ambito del procedimento n.
711/2019 R.G. era stato sciolto il vincolo matrimoniale, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio mediante la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia oramai ampiamente maggiorenne e divenuta economicamente autosufficiente.
Fissata l'udienza, con comparse rispettivamente del 21 e 23 dicembre 2024 si costituivano le resistenti, aderendo alla domanda.
Quindi all'udienza del 9 gennaio 2025, preso atto dell'accordo, il giudice delegato invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 473 bis.21, ult. comma, c.p.c., assumendo la causa in decisione previa comunicazione al
P.M.
Il Collegio prende atto delle conclusioni conformi rassegnate da tutte le parti e, pertanto, dispone a far data dal deposito del ricorso la revoca dell'assegno di mantenimento pari a € 150,00 disposto in favore di nonché Controparte_2 dell'obbligo di sostenere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle spese straordinarie.
Visto l'esito della lite, le relative spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio iscritto al n.
854/2024 R.G. così decide:
1) ordina la modifica delle condizioni della sentenza n. 94/2021 R.G. Sent. pronunciata da questo Tribunale, disponendo la revoca, dal deposito del ricorso, dell'assegno di mantenimento in favore di , nonché dell'obbligo in Controparte_2 capo a di corrispondere nell'interesse di quest'ultima il 50 % delle Parte_1 spese straordinarie;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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