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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 7612/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7612/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del L.R.p.t., Responsabile Parte_1 P.IVA_1 del Contenzioso, ( ), con il patrocinio dell' Avv. Dino Parte_2 CodiceFiscale_1
COSTANZA (C.F. , elettivamente domiciliata in Via Stradella San Pasquale C.F._2
N. 7 Scala A di Bari appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Controparte_1 C.F._3
MIELE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._4
Viale Paestum, N. 23 - Loc. S. Cecilia di Eboli (Sa) appellato
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 211/2021 pubblicata in data 11/03/2021 – (R.G.n.668/2020) emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace la cartella di pagamento n.10020140026020202000, concernente il mancato pagamento della
Tassa automobilistica, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 211/2021, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea, in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna della convenuta CP_2
alla refusione delle spese di lite.
[...] 1.1 L propone il presente mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, Pt_1 in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernono: il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore. Conclude, dunque, affinché in via preliminare, venga dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
in subordine, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata l'inammissibilità/improponibilità totale della domanda di primo grado, per carenza di interesse giuridico ad agire;
in subordine ancora, siano annullati i capi impugnati della sentenza di primo grado e in sua riforma, accolto l'appello con declaratoria di inammissibilità / improponibilità del ricorso di primo grado, avente ad oggetto il mero estratto di ruolo, con condanna del ricorrente in primo grado al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore quale antistatario.
1.2 Con comparsa, si è costituito che deduce, in via preliminare, la tardività del Controparte_1 gravame proposto, con conseguente inammissibilità di esso, attesa l'avvenuta notifica all'appellante della sentenza gravata e il superamento del termine di legge cd. breve per l'introduzione del presente giudizio di appello. Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio a carico dell'appellante. 1.3 L inizialmente costituita col ministero dell'Avv. (il quale Pt_1 Controparte_3 dichiarava di aver rinunciato al mandato con istanza in PCT l'08.11.2024), ha depositato, in data 27.11.2024, nuovo mandato reso in favore dell'Avv. Dino Costanza. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, tenuto anche conto del rilievo proposto in via preliminare da parte appellata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del
2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, dunque, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 11.03.2021 e, successivamente, notificata in data 10.08.2021 (giusta carteggio in atti): pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine “breve” dalla notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325
c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati (Cass. civ. n. 19530/2019). In particolare, «il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale» (Cass. n. 15359/2008). Ebbene, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 05.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica (e, quindi, dalla conoscenza) della pronuncia gravata (avvenuta in data 10.08.2021), determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di trenta giorni cd. breve di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato - ovvero in data 05.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 09.09.2021, Pt_1 quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia – e da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue e in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 - attribuendo, in ragione del valore della domanda ricompresa nello scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. condanna l'appellante, , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 al pagamento delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Carmine MIELE dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, lì 11.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 7612/2021, promossa da:
(C.F. ), in persona del L.R.p.t., Responsabile Parte_1 P.IVA_1 del Contenzioso, ( ), con il patrocinio dell' Avv. Dino Parte_2 CodiceFiscale_1
COSTANZA (C.F. , elettivamente domiciliata in Via Stradella San Pasquale C.F._2
N. 7 Scala A di Bari appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Controparte_1 C.F._3
MIELE (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.F._4
Viale Paestum, N. 23 - Loc. S. Cecilia di Eboli (Sa) appellato
OGGETTO: appello avverso Sentenza n. 211/2021 pubblicata in data 11/03/2021 – (R.G.n.668/2020) emessa dal Giudice di Pace di Roccadaspide
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace la cartella di pagamento n.10020140026020202000, concernente il mancato pagamento della
Tassa automobilistica, domandando l'accertamento negativo del credito per essere prescritta la pretesa creditoria. Con sentenza n. 211/2021, il Giudice di primo grado, accertata la propria giurisdizione, riteneva fondata la domanda attorea, in mancanza di validi atti interruttivi del termine estintivo. Dichiarava, dunque, prescritto il credito, con condanna della convenuta CP_2
alla refusione delle spese di lite.
[...] 1.1 L propone il presente mezzo di gravame deducendo l'illegittimità nonché l'erroneità, Pt_1 in fatto e in diritto, della pronuncia del Giudice di prime cure. I motivi di doglianza sollevati avverso la sentenza impugnata concernono: il difetto di giurisdizione del Giudice adito e l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore. Conclude, dunque, affinché in via preliminare, venga dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
in subordine, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata l'inammissibilità/improponibilità totale della domanda di primo grado, per carenza di interesse giuridico ad agire;
in subordine ancora, siano annullati i capi impugnati della sentenza di primo grado e in sua riforma, accolto l'appello con declaratoria di inammissibilità / improponibilità del ricorso di primo grado, avente ad oggetto il mero estratto di ruolo, con condanna del ricorrente in primo grado al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore quale antistatario.
1.2 Con comparsa, si è costituito che deduce, in via preliminare, la tardività del Controparte_1 gravame proposto, con conseguente inammissibilità di esso, attesa l'avvenuta notifica all'appellante della sentenza gravata e il superamento del termine di legge cd. breve per l'introduzione del presente giudizio di appello. Conclude, quindi, per il rigetto dell'appello, con condanna alle spese di lite del presente grado di giudizio a carico dell'appellante. 1.3 L inizialmente costituita col ministero dell'Avv. (il quale Pt_1 Controparte_3 dichiarava di aver rinunciato al mandato con istanza in PCT l'08.11.2024), ha depositato, in data 27.11.2024, nuovo mandato reso in favore dell'Avv. Dino Costanza. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare, tenuto anche conto del rilievo proposto in via preliminare da parte appellata, che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del
2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Innanzitutto, dunque, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di primae curae è stata depositata in data 11.03.2021 e, successivamente, notificata in data 10.08.2021 (giusta carteggio in atti): pertanto, mette conto assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine “breve” dalla notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325
c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati (Cass. civ. n. 19530/2019). In particolare, «il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale» (Cass. n. 15359/2008). Ebbene, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 05.10.2021 e, quindi, ben oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica (e, quindi, dalla conoscenza) della pronuncia gravata (avvenuta in data 10.08.2021), determinandosi pertanto la decadenza dal diritto di impugnare dell' avverso la sentenza in parola, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono Pt_1 proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013). In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione», con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione “così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse” (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311). In sintesi, rilevato che nel caso che ci occupa è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di trenta giorni cd. breve di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato - ovvero in data 05.10.2021, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 09.09.2021, Pt_1 quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia – e da tanto ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame.
In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue e in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 - attribuendo, in ragione del valore della domanda ricompresa nello scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed € 100,00 per la fase decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
2. condanna l'appellante, , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 al pagamento delle spese di giudizio in favore di , che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a. come per legge, con attribuzione all'Avv. Carmine MIELE dichiaratosi antistatario. Così deciso in Salerno, lì 11.03.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)