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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg.Gen.N._______
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 363, pubblicata il 14.7.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Antonio Palazzo, elettivamente domiciliato in Policoro alla Via Monginevro, n. 1, presso lo studio del difensore
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
P.I. , in persona del Vice Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello con contestuale appello incidentale, dall'avv. Paolo Augusto
Faraone, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Pretoria, n. 12, presso lo studio dell'avv. Enzo
Faggella
APPELLATA PRINCIPALE– APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in data 17.12.2015, a causa dell'irregolare Controparte_1
andamento del rapporto di conto corrente n. 000/151001/11 del 3.1.2000, avviava un procedimento di ingiunzione nei confronti della e dei fideiussori, e Parte_2 Parte_2 Pt_1
quest'ultimo, all'epoca, anche legale rappresentante della società, depositando i seguenti
[...]
documenti: 1) contratto di conto corrente n. 000/151001/11 del 3.1.2000; 2) estratto conto del
18.12.2014 delle scritture contabili relativo al rapporto di conto corrente;
3) fideiussione del
14.2.2003; 4) estensione fideiussione del 30.7.2003; 5) raccomandata dell'11.2.2004; 6) visura catastale;
7 e 8) visura protesti.
Il Tribunale di Matera, con decreto ingiuntivo n. 6/2016, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva, tra gli altri, a , in qualità di fideiussore, il pagamento, in solido, della somma di € Parte_1
53.044,05, oltre interessi e spese di procedura.
Il 2.3.2016 notificava atto di citazione in opposizione al suindicato decreto Parte_1
ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la depositando, oltre al Controparte_1
decreto ingiuntivo notificato e al fascicolo relativo al procedimento monitorio, la perizia del dott.
cui erano allegati l'estratto della G.U., gli estratti conto e relativi scalari del conto corrente Persona_1
n. 000/151001/11 del 3.1.2000, gli estratti conto e relativi scalari del conto/anticipi (conto tecnico) n.
10151, la richiesta apertura/modifica rapporto c/anticipi fatture.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. 480/2016.
Con raccomandata del 15.6.2018 , nella qualità di fideiussore del contratto di conto Parte_1
corrente n. 000/151001/11 e del conto anticipi n. 10151, chiedeva alla Controparte_1
tutta la documentazione inerente ai suddetti rapporti.
[...] Con raccomandata del 21.6.2018 la evidenziava che Controparte_1 la documentazione richiesta era contenuta nel fascicolo dell'opposizione n. 480/2016 R.G.
Su istanza di , il Tribunale di Matera emetteva e depositava, in data 27.9.2019, il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 537/2019, provvisoriamente esecutivo, avente ad oggetto la consegna di documentazione bancaria relativa ai rapporti con la stessa intrattenuti.
In data 18.10.2019 notificava alla Parte_1 Controparte_1
il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'atto di precetto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo la
[...]
conveniva in giudizio onde sentir Controparte_1 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 624 c.p.c., sospendere, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 649
c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 537/2019 -avente ad oggetto la consegna di documentazione bancaria-, concesso dal Tribunale di Matera 27.9.2019, depositato in pari data, notificato unitamente all'atto di precetto il 18.10.2019; 1) Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nullo era dovuto a e, Parte_1 per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate, con ogni statuizione anche in ordine alle spese.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. 1924/2019 R.G.
Contestualmente la spiegava opposizione all'atto di Controparte_1
precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo chiedendo: 1) In via preliminare, di sospenderne l'efficacia esecutiva, unitamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
2)
Nel merito, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere con Parte_1
l'esecuzione forzata, con ogni statuizione anche in ordine alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. 1925/2019 R.G.
Il Tribunale di Matera, alla prima udienza di comparizione (11.2.2020), fissata nella medesima data per entrambi i giudizi, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione dei procedimenti e sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, rinviando ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.4.2020 con termine per il deposito di note entro il 20.3.2020. Con provvedimento del 14.4.2020 il Tribunale rinviava la causa d'ufficio all'udienza del 14.7.2020
e, con ulteriore provvedimento del 18.6.2020, disponeva che l'udienza si svolgesse mediante trattazione scritta, invitando le parti a depositare note scritte sino all'11.7.2020, data in cui, riservatosi per la decisione, depositava la sentenza, pubblicata il 14.7.2020.
Con sentenza n. 363/2020 il Tribunale di Matera accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto al pagamento delle spese, anche per lite temeraria.
In sintesi, il Giudice di prime cure, evidenziando che la pendenza del giudizio n. 480/2016 legittimava l'opposto a richiedere la documentazione per la quale aveva instaurato un altro giudizio, affermava che le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo andavano ribadite non avendo l'opposto dedotto, né dimostrato un interesse ulteriore e diverso da quello posto a fondamento delle sue pretese avanzate nel proc. n. 480/2016.
Sul punto, affermava che la mancanza di tale interesse costituiva un esercizio abusivo del diritto di azione, integrante una colpa grave, che legittimava la condanna dell'opposto per lite temeraria.
***** ***** *****
Con atto di appello impugna la suindicata sentenza e conclude chiedendo: 1) In Parte_1
via preliminare e pregiudiziale, di accertarne la nullità; 2) In via principale, nel merito, di accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 537/2020; 3) In via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere idonei i documenti prodotti nel fascicolo relativo al proc. n. 480/2016 R.G., accertare e dichiarare che gli stessi sono parziali rispetto a quelli richiesti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 537/2020, reso immediatamente esecutivo;
4) In via ulteriormente subordinata, dichiarare il proprio diritto ad ottenere la seguente documentazione: a) contratto originario conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151, acceso il 5.10.2006; b) copia dei contratti di stipule garanzie su conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151; c) estratti conto analitici e scalari conto corrente ordinario n. 151001 dell'anno 2004, 2007, 2008, 2010 e 2011, quarto trimestre anni 2006, 2009, 2013 e dal primo al terzo trimestre 2014; d) estratti conto analitici e scalari conto corrente anticipo fatture n. 10151 anno 2008 e 2010, con conseguente obbligo dell'istituto di credito di consegnarne copia;
5) In ogni caso, annullare la statuizione relativa alla condanna per lite temeraria con corresponsione dell'importo di € 1.000,00.
Vinte le spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale si costituisce in giudizio la
[...]
che chiede di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata;
2)
Accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le altre domande, in particolar modo per la palese carenza di interesse ad agire di ex art. 100 c.p.c., confermando la sentenza nella Parte_1 parte che statuisce in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio n. 1924/2019 R.G.); 3)
Accertare e dichiarare che la sentenza n. 363/2020 è affetta da parziale nullità per vizio di omessa pronuncia relativamente al giudizio di opposizione a precetto (n. 1925/2019 R.G., riunito al giudizio n. 1924/2019 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo) e, per l'effetto, provvedere sulle domande dalla stessa avanzate e formulate con il predetto giudizio poi riunito e nuovamente avanzate con l'appello incidentale. Vinte le spese di giudizio.
In relazione al primo motivo di gravame, richiamato quanto disposto dall'art. 83, VI e VII comma,
D. L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e il Decreto n. 68/2020 emesso dal Presidente del
Tribunale di Matera, afferma che nessuna violazione è rilevabile nel provvedimento assunto dal
Tribunale il 18.6.2021 nel periodo di pandemia.
Afferma, altresì, che non è ravvisabile neppure la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 111 Costituzione.
Al riguardo, evidenzia che: 1) il Tribunale, d'ufficio, ha rinviato l'udienza del 28.4.2020 al 14.7.2020, tenuto conto della sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 18/2020; 2) la stessa ha depositato le proprie note difensive autorizzate in data 11.5.2020; 3) ha depositato Parte_1
le note difensive autorizzate in data 13.5.2020, e, quindi, tardivamente essendo il 12.5.2020 il termine fissato dal D.L. n. 18/2020; 4) avrebbe potuto formulare le odierne eccezioni Parte_1
quantomeno nelle note di trattazione scritta autorizzate con il provvedimento del 18.6.2020, con cui il Tribunale ha indicato l'udienza del 14.7.2020 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
5) , non avendo sollevato alcuna eccezione in tale sede, ha prestato acquiescenza Parte_1
al provvedimento.
In relazione al secondo motivo di gravame, assume che, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la richiesta di consegna della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 537/2019 (opposto unitamente all'atto di precetto) fosse carente di interesse avendo potuto/dovuto svolgere la medesima richiesta nell'ambito del pendente giudizio di opposizione Parte_1
n. 480/2016 dallo stesso promosso.
Di conseguenza, deve ritenersi corretto non solo l'accoglimento dell'opposizione, ma anche la condanna per lite temeraria. Al riguardo, sostiene che, ferma restando l'infondatezza dei motivi di appello, pur avendo subito un danno a causa dell'errore commesso dal Giudice di prime cure, ossia di non aver statuito in merito all'opposizione a precetto, non aveva inteso proporre appello per il giusto riconoscimento di un suo diritto.
Orbene, considerato che tanto è stato fatto da , spiega appello incidentale per vizio Parte_1 di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In sintesi, censura l'operato del Giudice di prime cure per non essersi pronunciato sulle domande oggetto del giudizio di opposizione a precetto (n. 1925/2020 R.G.), riunito per connessione soggettiva e oggettiva a quello di opposizione al decreto ingiuntivo (n. 1924/2020 R.G.), che avanza e riformula con il presente atto di appello incidentale.
Con provvedimento del 4.11.2024, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 26.11.2024 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 83, comma 7, lett. h) e f) D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e ss.mm.ii., dell'art. 10 del medesimo disposto normativo, dell'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 111
Costituzione.
Innanzitutto, evidenzia la rilevanza del provvedimento reso il 18.6.2020, comunicato il 19.6.2020, con il quale il Giudice di primo grado ha stabilito la trattazione dell'udienza con discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., mediante il deposito di brevi note scritte, senza la presenza delle parti, assumendo che la legittimità di tale decisione trovava fondamento nelle disposizioni emergenziali determinate dal D.L. n. 28/2020.
Quindi, afferma che, se è vero che l'art. 10 del D.L. n. 80/2020, convertito in L. n. 27/2020, al n. 1, consente la trattazione scritta anche per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ovvero ex art. 429 c.p.c. o casi analoghi e che al n. 2 prevede, per tale udienza, l'assegnazione di un congruo termine per il deposito di note conclusionali, diverse dalle note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h) del
D.L. n. 18/2020, con possibilità di provvedere il giorno stesso dell'udienza oppure successivamente, nel termine di trenta giorni, è anche vero che al n. 3 prevede che il Giudice possa, spiegandone la ragione, comunque disporre che la trattazione avvenga con modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), e ciò nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti e al fine di non ledere il principio insito nell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 della Costituzione.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ai sensi dell'art. 180 c.p.c. la trattazione della causa, di regola, è orale, ma l'art. 221, comma 4, del
D.L. n. 34/2020, nel testo introdotto dalla legge di conversione, consente di derogare a tale regola prevedendo la facoltà del giudice di disporre la trattazione scritta dell'udienza, purché si tratti di
“udienza civile” in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
Quindi, il contraddittorio delle parti è garantito dal deposito telematico delle note scritte, che possono essere previste anche nel caso dell'udienza di discussione di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Peraltro, anche le parti possono presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, illustrando le ragioni -evidentemente non valutate dal giudice nel momento in cui ha disposto la trattazione scritta- che rendono inopportuna una trattazione scritta.
Ebbene, non si è avvalso di tale facoltà. Parte_1
Inoltre, con le note di trattazione scritta autorizzate con il provvedimento del 18.6.2020, con cui il
Tribunale ha indicato l'udienza del 14.7.2020 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.,
non ha eccepito l'illegittimità di tale modalità di trattazione dell'udienza, Parte_1
prestando, quindi, acquiescenza al suddetto provvedimento.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza impugnata per erronea, insufficiente ed ingiusta motivazione sotto il profilo dei presupposti di diritto posti a fondamento dell'originaria domanda monitoria, nonché per illegittimità della condanna per lite temeraria.
Dopo aver premesso che il Giudice di prime cure ha disatteso le proprie aspettative pur essendo legittime e suffragate da granitica giurisprudenza e indicato la documentazione richiesta ex art. 119
T.U.B. (D.Lg. vo n. 385/1993), afferma la sussistenza di un suo diritto soggettivo ad ottenere la documentazione bancaria, a prescindere dal giudizio iscritto al n. 480/2016 R.G., avente ad oggetto una pretesa della Banca nei confronti del creditore principale e dei fideiussori.
Al riguardo precisa, che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari, consistente in un vero e proprio diritto soggettivo, trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119, comma 4, del D.Lg. vo n. 385/1993.
Sul punto, richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 4598/1997,
12093/2001, 11004/2006, 15699/2007, 11733/1999, nonché dal Tribunale di Trani con la sentenza n.
2008/2019, afferma che la documentazione richiesta era prodotta solo parzialmente nel proc. n.
480/2016 e, quindi, mancavano i seguenti documenti: a) contratto originario conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151, acceso il 5.10.2006; b) copie contratti di stipule garanzie su conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151; c) estratti conto analitici e scalari conto corrente ordinario n. 151001 dell'anno 2004, 2007, 2008, 2010 e 2011, quarto trimestre anni 2006, 2009, 2013
e dal primo al terzo trimestre 2014; d) estratti conto analitici e scalari conto corrente anticipo fatture n. 10151 anno 2008 e 2010.
A tal proposito assume che controparte ha scientemente e in violazione dei principi di correttezza e buona fede omesso di consegnare i suindicati documenti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 537/2020 conserva la sua efficacia e, trattandosi di obbligo di fare, può essere sostituito da una sentenza;
ciò anche se la parte avesse ottemperato solo parzialmente all'obbligazione.
In conclusione, afferma che, sotto un profilo logico giuridico, è inconcepibile il sindacato di liceità effettuato dal Giudice di primo grado, che lo ha determinato a ritenere la lite temeraria.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il ricorso monitorio per consegna o rilascio si fonda sull'articolo 633 c.p.c., che consente di ottenere, senza contraddittorio iniziale, un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata o di una quantità di cose fungibili.
Nella fattispecie ha ingiunto all'Istituto di credito di consegnare documenti Parte_1
riguardanti un rapporto oggetto di un giudizio di opposizione già pendente tra le medesime parti, peraltro già parzialmente depositati nell'ambito del suddetto procedimento.
Pertanto, ben avrebbe potuto acquisire una copia conforme della suddetta, seppur Parte_1
parziale, documentazione depositata ed avanzare nell'ambito di quel giudizio tutte le pretese relative all'acquisizione dell'ulteriore documentazione, attraverso l'utilizzo di altri strumenti messi a disposizione dalla legge, quali la richiesta al Giudice di un ordine di esibizione dei documenti mancanti, evitando in tal modo di instaurare un nuovo giudizio non supportato da un interesse diverso ed ulteriore da quello posto a fondamento del procedimento già pendente.
La mancanza di tale interesse giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con appello incidentale per vizio di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Controparte_1 censura l'operato del Giudice di prime cure per non aver dichiarato l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata. Parte_1
L'appello incidentale è fondato e, pertanto, va accolto.
L'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto determina l'invalidità dell'atto di precetto con conseguente impossibilità per di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellante principale come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione principale impone a , ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1
quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 363/2020, pubblicata il 14.7.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
A) Rigetta l'appello principale proposto da . Parte_1
B) Accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, Controparte_1 per l'effetto, dichiara l'invalidità dell'atto di precetto notificato il 18.10.2019 unitamente al decreto ingiuntivo n. 537/2019.
C) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per
[...]
compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge.
D) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che l'appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi in modalità telematica in data 1.12.2025.
Il G.A. estensore Il Presidente Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
Cron.N.__________
Rep.N.___________
Verb.Coll.________
Scad.Ter._________
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Dep.Min._________
Pubbl. ___________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto____________
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 87 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 363, pubblicata il 14.7.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Antonio Palazzo, elettivamente domiciliato in Policoro alla Via Monginevro, n. 1, presso lo studio del difensore
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
P.I. , in persona del Vice Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello con contestuale appello incidentale, dall'avv. Paolo Augusto
Faraone, elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Pretoria, n. 12, presso lo studio dell'avv. Enzo
Faggella
APPELLATA PRINCIPALE– APPELLANTE INCIDENTALE
trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La in data 17.12.2015, a causa dell'irregolare Controparte_1
andamento del rapporto di conto corrente n. 000/151001/11 del 3.1.2000, avviava un procedimento di ingiunzione nei confronti della e dei fideiussori, e Parte_2 Parte_2 Pt_1
quest'ultimo, all'epoca, anche legale rappresentante della società, depositando i seguenti
[...]
documenti: 1) contratto di conto corrente n. 000/151001/11 del 3.1.2000; 2) estratto conto del
18.12.2014 delle scritture contabili relativo al rapporto di conto corrente;
3) fideiussione del
14.2.2003; 4) estensione fideiussione del 30.7.2003; 5) raccomandata dell'11.2.2004; 6) visura catastale;
7 e 8) visura protesti.
Il Tribunale di Matera, con decreto ingiuntivo n. 6/2016, provvisoriamente esecutivo, ingiungeva, tra gli altri, a , in qualità di fideiussore, il pagamento, in solido, della somma di € Parte_1
53.044,05, oltre interessi e spese di procedura.
Il 2.3.2016 notificava atto di citazione in opposizione al suindicato decreto Parte_1
ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la depositando, oltre al Controparte_1
decreto ingiuntivo notificato e al fascicolo relativo al procedimento monitorio, la perizia del dott.
cui erano allegati l'estratto della G.U., gli estratti conto e relativi scalari del conto corrente Persona_1
n. 000/151001/11 del 3.1.2000, gli estratti conto e relativi scalari del conto/anticipi (conto tecnico) n.
10151, la richiesta apertura/modifica rapporto c/anticipi fatture.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. 480/2016.
Con raccomandata del 15.6.2018 , nella qualità di fideiussore del contratto di conto Parte_1
corrente n. 000/151001/11 e del conto anticipi n. 10151, chiedeva alla Controparte_1
tutta la documentazione inerente ai suddetti rapporti.
[...] Con raccomandata del 21.6.2018 la evidenziava che Controparte_1 la documentazione richiesta era contenuta nel fascicolo dell'opposizione n. 480/2016 R.G.
Su istanza di , il Tribunale di Matera emetteva e depositava, in data 27.9.2019, il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 537/2019, provvisoriamente esecutivo, avente ad oggetto la consegna di documentazione bancaria relativa ai rapporti con la stessa intrattenuti.
In data 18.10.2019 notificava alla Parte_1 Controparte_1
il ricorso per decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l'atto di precetto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo la
[...]
conveniva in giudizio onde sentir Controparte_1 Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 624 c.p.c., sospendere, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell'art. 649
c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 537/2019 -avente ad oggetto la consegna di documentazione bancaria-, concesso dal Tribunale di Matera 27.9.2019, depositato in pari data, notificato unitamente all'atto di precetto il 18.10.2019; 1) Nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nullo era dovuto a e, Parte_1 per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate, con ogni statuizione anche in ordine alle spese.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. 1924/2019 R.G.
Contestualmente la spiegava opposizione all'atto di Controparte_1
precetto notificato unitamente al decreto ingiuntivo chiedendo: 1) In via preliminare, di sospenderne l'efficacia esecutiva, unitamente alla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo;
2)
Nel merito, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere con Parte_1
l'esecuzione forzata, con ogni statuizione anche in ordine alle spese e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva iscritta al ruolo con il n. 1925/2019 R.G.
Il Tribunale di Matera, alla prima udienza di comparizione (11.2.2020), fissata nella medesima data per entrambi i giudizi, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione dei procedimenti e sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, rinviando ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.4.2020 con termine per il deposito di note entro il 20.3.2020. Con provvedimento del 14.4.2020 il Tribunale rinviava la causa d'ufficio all'udienza del 14.7.2020
e, con ulteriore provvedimento del 18.6.2020, disponeva che l'udienza si svolgesse mediante trattazione scritta, invitando le parti a depositare note scritte sino all'11.7.2020, data in cui, riservatosi per la decisione, depositava la sentenza, pubblicata il 14.7.2020.
Con sentenza n. 363/2020 il Tribunale di Matera accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opposto al pagamento delle spese, anche per lite temeraria.
In sintesi, il Giudice di prime cure, evidenziando che la pendenza del giudizio n. 480/2016 legittimava l'opposto a richiedere la documentazione per la quale aveva instaurato un altro giudizio, affermava che le argomentazioni poste a sostegno dell'ordinanza con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo andavano ribadite non avendo l'opposto dedotto, né dimostrato un interesse ulteriore e diverso da quello posto a fondamento delle sue pretese avanzate nel proc. n. 480/2016.
Sul punto, affermava che la mancanza di tale interesse costituiva un esercizio abusivo del diritto di azione, integrante una colpa grave, che legittimava la condanna dell'opposto per lite temeraria.
***** ***** *****
Con atto di appello impugna la suindicata sentenza e conclude chiedendo: 1) In Parte_1
via preliminare e pregiudiziale, di accertarne la nullità; 2) In via principale, nel merito, di accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 537/2020; 3) In via subordinata, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere idonei i documenti prodotti nel fascicolo relativo al proc. n. 480/2016 R.G., accertare e dichiarare che gli stessi sono parziali rispetto a quelli richiesti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 537/2020, reso immediatamente esecutivo;
4) In via ulteriormente subordinata, dichiarare il proprio diritto ad ottenere la seguente documentazione: a) contratto originario conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151, acceso il 5.10.2006; b) copia dei contratti di stipule garanzie su conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151; c) estratti conto analitici e scalari conto corrente ordinario n. 151001 dell'anno 2004, 2007, 2008, 2010 e 2011, quarto trimestre anni 2006, 2009, 2013 e dal primo al terzo trimestre 2014; d) estratti conto analitici e scalari conto corrente anticipo fatture n. 10151 anno 2008 e 2010, con conseguente obbligo dell'istituto di credito di consegnarne copia;
5) In ogni caso, annullare la statuizione relativa alla condanna per lite temeraria con corresponsione dell'importo di € 1.000,00.
Vinte le spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale si costituisce in giudizio la
[...]
che chiede di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1
Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di nullità assoluta della sentenza impugnata;
2)
Accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le altre domande, in particolar modo per la palese carenza di interesse ad agire di ex art. 100 c.p.c., confermando la sentenza nella Parte_1 parte che statuisce in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo (giudizio n. 1924/2019 R.G.); 3)
Accertare e dichiarare che la sentenza n. 363/2020 è affetta da parziale nullità per vizio di omessa pronuncia relativamente al giudizio di opposizione a precetto (n. 1925/2019 R.G., riunito al giudizio n. 1924/2019 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo) e, per l'effetto, provvedere sulle domande dalla stessa avanzate e formulate con il predetto giudizio poi riunito e nuovamente avanzate con l'appello incidentale. Vinte le spese di giudizio.
In relazione al primo motivo di gravame, richiamato quanto disposto dall'art. 83, VI e VII comma,
D. L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e il Decreto n. 68/2020 emesso dal Presidente del
Tribunale di Matera, afferma che nessuna violazione è rilevabile nel provvedimento assunto dal
Tribunale il 18.6.2021 nel periodo di pandemia.
Afferma, altresì, che non è ravvisabile neppure la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 111 Costituzione.
Al riguardo, evidenzia che: 1) il Tribunale, d'ufficio, ha rinviato l'udienza del 28.4.2020 al 14.7.2020, tenuto conto della sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 18/2020; 2) la stessa ha depositato le proprie note difensive autorizzate in data 11.5.2020; 3) ha depositato Parte_1
le note difensive autorizzate in data 13.5.2020, e, quindi, tardivamente essendo il 12.5.2020 il termine fissato dal D.L. n. 18/2020; 4) avrebbe potuto formulare le odierne eccezioni Parte_1
quantomeno nelle note di trattazione scritta autorizzate con il provvedimento del 18.6.2020, con cui il Tribunale ha indicato l'udienza del 14.7.2020 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.;
5) , non avendo sollevato alcuna eccezione in tale sede, ha prestato acquiescenza Parte_1
al provvedimento.
In relazione al secondo motivo di gravame, assume che, correttamente, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la richiesta di consegna della documentazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 537/2019 (opposto unitamente all'atto di precetto) fosse carente di interesse avendo potuto/dovuto svolgere la medesima richiesta nell'ambito del pendente giudizio di opposizione Parte_1
n. 480/2016 dallo stesso promosso.
Di conseguenza, deve ritenersi corretto non solo l'accoglimento dell'opposizione, ma anche la condanna per lite temeraria. Al riguardo, sostiene che, ferma restando l'infondatezza dei motivi di appello, pur avendo subito un danno a causa dell'errore commesso dal Giudice di prime cure, ossia di non aver statuito in merito all'opposizione a precetto, non aveva inteso proporre appello per il giusto riconoscimento di un suo diritto.
Orbene, considerato che tanto è stato fatto da , spiega appello incidentale per vizio Parte_1 di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
In sintesi, censura l'operato del Giudice di prime cure per non essersi pronunciato sulle domande oggetto del giudizio di opposizione a precetto (n. 1925/2020 R.G.), riunito per connessione soggettiva e oggettiva a quello di opposizione al decreto ingiuntivo (n. 1924/2020 R.G.), che avanza e riformula con il presente atto di appello incidentale.
Con provvedimento del 4.11.2024, la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L.
n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 26.11.2024 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 83, comma 7, lett. h) e f) D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 e ss.mm.ii., dell'art. 10 del medesimo disposto normativo, dell'art. 281 sexies c.p.c. in relazione all'art. 111
Costituzione.
Innanzitutto, evidenzia la rilevanza del provvedimento reso il 18.6.2020, comunicato il 19.6.2020, con il quale il Giudice di primo grado ha stabilito la trattazione dell'udienza con discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., mediante il deposito di brevi note scritte, senza la presenza delle parti, assumendo che la legittimità di tale decisione trovava fondamento nelle disposizioni emergenziali determinate dal D.L. n. 28/2020.
Quindi, afferma che, se è vero che l'art. 10 del D.L. n. 80/2020, convertito in L. n. 27/2020, al n. 1, consente la trattazione scritta anche per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ovvero ex art. 429 c.p.c. o casi analoghi e che al n. 2 prevede, per tale udienza, l'assegnazione di un congruo termine per il deposito di note conclusionali, diverse dalle note scritte ex art. 83, comma 7, lett. h) del
D.L. n. 18/2020, con possibilità di provvedere il giorno stesso dell'udienza oppure successivamente, nel termine di trenta giorni, è anche vero che al n. 3 prevede che il Giudice possa, spiegandone la ragione, comunque disporre che la trattazione avvenga con modalità da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), e ciò nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti e al fine di non ledere il principio insito nell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 della Costituzione.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ai sensi dell'art. 180 c.p.c. la trattazione della causa, di regola, è orale, ma l'art. 221, comma 4, del
D.L. n. 34/2020, nel testo introdotto dalla legge di conversione, consente di derogare a tale regola prevedendo la facoltà del giudice di disporre la trattazione scritta dell'udienza, purché si tratti di
“udienza civile” in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.
Quindi, il contraddittorio delle parti è garantito dal deposito telematico delle note scritte, che possono essere previste anche nel caso dell'udienza di discussione di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Peraltro, anche le parti possono presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, illustrando le ragioni -evidentemente non valutate dal giudice nel momento in cui ha disposto la trattazione scritta- che rendono inopportuna una trattazione scritta.
Ebbene, non si è avvalso di tale facoltà. Parte_1
Inoltre, con le note di trattazione scritta autorizzate con il provvedimento del 18.6.2020, con cui il
Tribunale ha indicato l'udienza del 14.7.2020 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.,
non ha eccepito l'illegittimità di tale modalità di trattazione dell'udienza, Parte_1
prestando, quindi, acquiescenza al suddetto provvedimento.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza impugnata per erronea, insufficiente ed ingiusta motivazione sotto il profilo dei presupposti di diritto posti a fondamento dell'originaria domanda monitoria, nonché per illegittimità della condanna per lite temeraria.
Dopo aver premesso che il Giudice di prime cure ha disatteso le proprie aspettative pur essendo legittime e suffragate da granitica giurisprudenza e indicato la documentazione richiesta ex art. 119
T.U.B. (D.Lg. vo n. 385/1993), afferma la sussistenza di un suo diritto soggettivo ad ottenere la documentazione bancaria, a prescindere dal giudizio iscritto al n. 480/2016 R.G., avente ad oggetto una pretesa della Banca nei confronti del creditore principale e dei fideiussori.
Al riguardo precisa, che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari, consistente in un vero e proprio diritto soggettivo, trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119, comma 4, del D.Lg. vo n. 385/1993.
Sul punto, richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 4598/1997,
12093/2001, 11004/2006, 15699/2007, 11733/1999, nonché dal Tribunale di Trani con la sentenza n.
2008/2019, afferma che la documentazione richiesta era prodotta solo parzialmente nel proc. n.
480/2016 e, quindi, mancavano i seguenti documenti: a) contratto originario conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151, acceso il 5.10.2006; b) copie contratti di stipule garanzie su conto corrente anticipo fatture identificato al n. 10151; c) estratti conto analitici e scalari conto corrente ordinario n. 151001 dell'anno 2004, 2007, 2008, 2010 e 2011, quarto trimestre anni 2006, 2009, 2013
e dal primo al terzo trimestre 2014; d) estratti conto analitici e scalari conto corrente anticipo fatture n. 10151 anno 2008 e 2010.
A tal proposito assume che controparte ha scientemente e in violazione dei principi di correttezza e buona fede omesso di consegnare i suindicati documenti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 537/2020 conserva la sua efficacia e, trattandosi di obbligo di fare, può essere sostituito da una sentenza;
ciò anche se la parte avesse ottemperato solo parzialmente all'obbligazione.
In conclusione, afferma che, sotto un profilo logico giuridico, è inconcepibile il sindacato di liceità effettuato dal Giudice di primo grado, che lo ha determinato a ritenere la lite temeraria.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Il ricorso monitorio per consegna o rilascio si fonda sull'articolo 633 c.p.c., che consente di ottenere, senza contraddittorio iniziale, un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata o di una quantità di cose fungibili.
Nella fattispecie ha ingiunto all'Istituto di credito di consegnare documenti Parte_1
riguardanti un rapporto oggetto di un giudizio di opposizione già pendente tra le medesime parti, peraltro già parzialmente depositati nell'ambito del suddetto procedimento.
Pertanto, ben avrebbe potuto acquisire una copia conforme della suddetta, seppur Parte_1
parziale, documentazione depositata ed avanzare nell'ambito di quel giudizio tutte le pretese relative all'acquisizione dell'ulteriore documentazione, attraverso l'utilizzo di altri strumenti messi a disposizione dalla legge, quali la richiesta al Giudice di un ordine di esibizione dei documenti mancanti, evitando in tal modo di instaurare un nuovo giudizio non supportato da un interesse diverso ed ulteriore da quello posto a fondamento del procedimento già pendente.
La mancanza di tale interesse giustifica la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con appello incidentale per vizio di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., ossia del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la Controparte_1 censura l'operato del Giudice di prime cure per non aver dichiarato l'inesistenza del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata. Parte_1
L'appello incidentale è fondato e, pertanto, va accolto.
L'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto determina l'invalidità dell'atto di precetto con conseguente impossibilità per di procedere ad Parte_1
esecuzione forzata.
Le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellante principale come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, stante la non complessità delle questioni affrontate, alla luce del valore della causa come dichiarato.
Il rigetto dell'impugnazione principale impone a , ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1
quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 363/2020, pubblicata il 14.7.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
A) Rigetta l'appello principale proposto da . Parte_1
B) Accoglie l'appello incidentale proposto dalla e, Controparte_1 per l'effetto, dichiara l'invalidità dell'atto di precetto notificato il 18.10.2019 unitamente al decreto ingiuntivo n. 537/2019.
C) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996,00 per
[...]
compensi professionali, oltre IVA e CAP, come per legge.
D) Dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, che l'appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio tenutasi in modalità telematica in data 1.12.2025.
Il G.A. estensore Il Presidente Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta