CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
OL CO, RE
MODENA MARCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1234/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240030975040000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 801/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso indata 11/11/2024, la società Ricorrente_1 Srl, come in epigrafe difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 41202400309750 40, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Firenze, richiedeva l'imposta IRAP relativa all'anno 2020.
Il fatto nasceva dal mancato versamento del primo acconto Ilor, la richesta era dovuta perché la società in data 16/01/2020, si era trasformata da S.a.s. a S.r.l., per cui non avrebbe potuto usufruire di posticipare i pagamenti delle imposte.
Proprio a seguito della trasformazione societaria posta in essere dalla ricorrente, che si è definitivamente conclusa il 16 gennaio 2020, il periodo d'imposta immediatamente successivo a quello concluso in data 31 dicembre 2019 si è frazionato in due periodi d'imposta differenti, ossia il periodo d'imposta ante trasformazione, dove la ricorrente può beneficiare della norma agevolativa prevista dal legislatore con il
Decreto Rilancio, e il periodo d'imposta post trasformazione per il quale non è possibile usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 24 del suddetto decreto (D.L. 19/05/2020 n. 34).
La società a seguito di tale normativa aveva calcolato in misura virtuale un primo acconto ILOR di euro
7.613,20, che però non aveva versato, tale comportamento, non è stato ritenuto corretto dall'Ufficio, per il periodo che va dal 16/01/2020 alla fine dell'anno, ritendolo applicabile soltanto al periodo che va fino al 16 gennaio.
La ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio ed eccepisce:
-L'illegittimità della cartella per violazione dell'art. 2 bis del D.L. 203/2005 perché non risoettosa del termine di 90 giorni previti, per la sua emissione;
- L'illegittimità della Cartella di Pagamento per violazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, in quanto il
Legislatore avrebbe espressamente previsto la non debenza del primo acconto IRAP per l'anno 2020, e la trasformazione da S.a.s. a S.r.l., non può essere considerata come una costituzione di una nuova ditta;
- In ogni caso ritiene la non debenza delle sanzioni, in quanto la trasformazione è avvenuta in data 16/01/2020, non per volontà della società, ma dalle tempistiche gestionali del notaio, al quale sarebbe imputabile il ritardo.
Chiede quindi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impositivo, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 04/12/2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che riguardo alla prima eccezione, l'emissione nei termini della cartella di pagamento, ritiene di avere rispettato la disciplina prevista dall'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 per le comunicazioni di irregolarità , che tra l'altro non prevede neppure l'obbligo di emissione della sudetta comunicazione.
Riguardo poi la seconda eccezione sollevata dalla ricorrente riporta quanto previsto dall'art. 24 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che chiaramente riporta che "Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019,", per cui il periodo d'imposta della Srl che inizia dal 16/01/2020, non rientra nella suddetta casisitica.
Riguardo poi all'ultima ecceione sollevata, l'Ufficio ritiene che la ricorrente, non possa chiamare in causa i fatti posti in essere da soggetti terzi come esimenti.
Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e deve essere accolto.
La questione principale e assorbente, sta nel capire se la trasformazione della società da Sas a Srl, sia da intendersi come una cessazione e l'inizio di una nuova società o se semplicemente si sia di fronte ad una semplice trasformazione dove viene variata semplicemente la denominazione sociale e se nel caso è applicabile la normativa prevista dall'art. 24 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Vediamo intanto cosa prevede questo articolo che al comma 1° recita "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta."
Dal testo si apprende chiaramente, che il versamento della prima rata di acconto per l'anno 2020, non è dovuta per le ditte attive al 31/122019, quindi visto che non ci sono dubbi su questo aspetto, dobbimo decidere, se la società Ricorrente_1, oggi Srl, sia stata attiva al 31/12/2019, o se ha iniziato la propria attività il 16/01/2020, che nel caso comporterebbe di non poter usufruire della suddetta agevolazione.
Secondo questa Corte, la società Ricorrente_1 Srl era esistente al 31/12/2019, per cui ha diritto all'agevolazione prevista dall'art. 24 del D.L. 19/05/2020 n. 34, perché le modifche societarie apportate, non hanno avuto conseguenza sul fatto che questa avesse cessato e poi riaperto un attività.
Infatti con l'atto stipulato dal notaio in data 16/01/2020, non ha comportato l'inizio di una nuova azienda, ma sono state modificate soltanto le competenze e le responsabilità dei soci che ne facevano già parte, per cui con detto atto non si sarebbe costituita una nuova azienda non esistente al 31/12/2019, ma si tratta di una semplice continuità con forma giuridica diversa un mero tecnicismo civile/fiscale.
Non possiamo quindi che accogliere il ricorso, sussistono poi giustificati motivi, vista che si tratta di un'interpretazione normativa e una novità del caso, per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Accoglie il ricorso e dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Firenze, lì 16 dicembre 2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente
OL CO, RE
MODENA MARCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1234/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240030975040000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 801/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso indata 11/11/2024, la società Ricorrente_1 Srl, come in epigrafe difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 41202400309750 40, con la quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Firenze, richiedeva l'imposta IRAP relativa all'anno 2020.
Il fatto nasceva dal mancato versamento del primo acconto Ilor, la richesta era dovuta perché la società in data 16/01/2020, si era trasformata da S.a.s. a S.r.l., per cui non avrebbe potuto usufruire di posticipare i pagamenti delle imposte.
Proprio a seguito della trasformazione societaria posta in essere dalla ricorrente, che si è definitivamente conclusa il 16 gennaio 2020, il periodo d'imposta immediatamente successivo a quello concluso in data 31 dicembre 2019 si è frazionato in due periodi d'imposta differenti, ossia il periodo d'imposta ante trasformazione, dove la ricorrente può beneficiare della norma agevolativa prevista dal legislatore con il
Decreto Rilancio, e il periodo d'imposta post trasformazione per il quale non è possibile usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 24 del suddetto decreto (D.L. 19/05/2020 n. 34).
La società a seguito di tale normativa aveva calcolato in misura virtuale un primo acconto ILOR di euro
7.613,20, che però non aveva versato, tale comportamento, non è stato ritenuto corretto dall'Ufficio, per il periodo che va dal 16/01/2020 alla fine dell'anno, ritendolo applicabile soltanto al periodo che va fino al 16 gennaio.
La ricorrente, contesta l'operato dell'Ufficio ed eccepisce:
-L'illegittimità della cartella per violazione dell'art. 2 bis del D.L. 203/2005 perché non risoettosa del termine di 90 giorni previti, per la sua emissione;
- L'illegittimità della Cartella di Pagamento per violazione dell'art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, in quanto il
Legislatore avrebbe espressamente previsto la non debenza del primo acconto IRAP per l'anno 2020, e la trasformazione da S.a.s. a S.r.l., non può essere considerata come una costituzione di una nuova ditta;
- In ogni caso ritiene la non debenza delle sanzioni, in quanto la trasformazione è avvenuta in data 16/01/2020, non per volontà della società, ma dalle tempistiche gestionali del notaio, al quale sarebbe imputabile il ritardo.
Chiede quindi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impositivo, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 04/12/2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo nella pretesa ha fatto conoscere che riguardo alla prima eccezione, l'emissione nei termini della cartella di pagamento, ritiene di avere rispettato la disciplina prevista dall'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973 per le comunicazioni di irregolarità , che tra l'altro non prevede neppure l'obbligo di emissione della sudetta comunicazione.
Riguardo poi la seconda eccezione sollevata dalla ricorrente riporta quanto previsto dall'art. 24 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che chiaramente riporta che "Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019,", per cui il periodo d'imposta della Srl che inizia dal 16/01/2020, non rientra nella suddetta casisitica.
Riguardo poi all'ultima ecceione sollevata, l'Ufficio ritiene che la ricorrente, non possa chiamare in causa i fatti posti in essere da soggetti terzi come esimenti.
Chiede quindi di respingere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e sentite le parti, questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato e deve essere accolto.
La questione principale e assorbente, sta nel capire se la trasformazione della società da Sas a Srl, sia da intendersi come una cessazione e l'inizio di una nuova società o se semplicemente si sia di fronte ad una semplice trasformazione dove viene variata semplicemente la denominazione sociale e se nel caso è applicabile la normativa prevista dall'art. 24 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Vediamo intanto cosa prevede questo articolo che al comma 1° recita "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta."
Dal testo si apprende chiaramente, che il versamento della prima rata di acconto per l'anno 2020, non è dovuta per le ditte attive al 31/122019, quindi visto che non ci sono dubbi su questo aspetto, dobbimo decidere, se la società Ricorrente_1, oggi Srl, sia stata attiva al 31/12/2019, o se ha iniziato la propria attività il 16/01/2020, che nel caso comporterebbe di non poter usufruire della suddetta agevolazione.
Secondo questa Corte, la società Ricorrente_1 Srl era esistente al 31/12/2019, per cui ha diritto all'agevolazione prevista dall'art. 24 del D.L. 19/05/2020 n. 34, perché le modifche societarie apportate, non hanno avuto conseguenza sul fatto che questa avesse cessato e poi riaperto un attività.
Infatti con l'atto stipulato dal notaio in data 16/01/2020, non ha comportato l'inizio di una nuova azienda, ma sono state modificate soltanto le competenze e le responsabilità dei soci che ne facevano già parte, per cui con detto atto non si sarebbe costituita una nuova azienda non esistente al 31/12/2019, ma si tratta di una semplice continuità con forma giuridica diversa un mero tecnicismo civile/fiscale.
Non possiamo quindi che accogliere il ricorso, sussistono poi giustificati motivi, vista che si tratta di un'interpretazione normativa e una novità del caso, per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Accoglie il ricorso e dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Firenze, lì 16 dicembre 2025