Art. 35.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sara' istituito, del comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sara' istituito, del comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .