Versione
27 ottobre 1970
27 ottobre 1970
Art. 35.
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sara' istituito, del comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e' sospesa l'efficacia delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , riguardanti il rapporto numerico tra il personale sanitario ed i posti letto e gli organici del personale sanitario; eventuali ampliamenti di organici potranno, tuttavia, essere adottati, compatibilmente con le condizioni finanziarie degli enti ospedalieri e delle altre istituzioni pubbliche che esercitano l'assistenza ospedaliera, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il parere, rispettivamente, del comitato provinciale di assistenza ospedaliera e del comitato provinciale di assistenza e beneficenza, integrati nei modi previsti dal precedente art. 34 o, quando sara' istituito, del comitato di controllo di cui al capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .