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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia iscritta al n. 30245/2024 R.G.
TR
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Galdieri e Parte_1 dall'avv. Sabrina Galdieri per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 chiedendo di accertare l'insussistenza dell'indebito relativo ai provvedimenti comunicati dall' , sede Roma Tiburtino con note: CP_1
“- a/r n.684921659-6 del 21/07/2023, pervenuta alla ricorrente in data 9 agosto 2023 e atti antecedenti successivi e comunque connessi;
- a/r n. 23PRNAL0000801 datata 20/10/2023 e atti antecedenti successivi e comunque connessi;
- a/r. n. 66502487040-9 datata 29 dicembre 2023 e atti antecedenti successivi e comunque connessi”. A sostegno della domanda, in punto di fatto la ricorrente, premesso di essere titolare della prestazione previdenziale n. 003-701328609497, cat. SO (pensione ai superstiti), ha esposto:
- che l con una prima comunicazione datata 21 luglio 2023, CP_1 ricevuta il 9 agosto 2023, la ha informata di avere ricalcolato la suddetta pensione a far data dall'1 aprile 2020, a seguito di regolare invio della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 da lei effettuata, in base al quale risultava un indebito accertato pari a € 8.369,19;
- che in data 5 ottobre 2023, “al fine di fugare ogni dubbio circa la correttezza delle precedenti comunicazioni”, è stata presentata una domanda di ricostituzione reddituale TRmite Caf;
- che con successiva comunicazione datata 20 ottobre 2023 l' la CP_2 ha informata che la pensione, per il periodo dall'1 aprile 2020, è stata nuovamente ricalcolata, risultando un indebito dovuto di € 2.174,26, lasciando pertanto intendere di aver ricalcolato e ridotto gli importi richiesti, seppure restassero oscure le modalità del ricalcolo e le tempistiche adottate;
- che con ulteriore comunicazione datata 29 dicembre 2023 l' , CP_1 conTRddicendo la precedente determinazione, ha nuovamente richiesto l'importo di € 8.369,19, per un ricalcolo che andava a decorrere dall'aprile 2020 al 31 luglio 2023;
- che a far data dall'ottobre del 2023 mensilmente l' ha iniziato a CP_1 TRttenere la somma di € 261,53. Alla stregua di queste premesse in fatto, la ricorrente ha dedotto la genericità del provvedimento e la sua assoluta inintelligibilità, stante CP_1 anche la conTRddittorietà delle comunicazioni ricevute. Nel merito, la ricorrente ha altresì eccepito l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989, stante l'irripetibilità dell'indebito in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione e di erogazione della pensione, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato, nonché la prescrizione e/o decadenza o, comunque, l'illegittimità di ogni richiesta formulata da parte dell' in violazione dell'articolo 13 della legge n. 412/1991. CP_1
Ritualmente instaurato il conTRddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della CP_1 pretesa di restituzione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi la causa è stata decisa.
2 2. Così ricostruito l'iter procedimentale, va premesso che, come correttamente eccepito in memoria di costituzione, al giudice ordinario, anche nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, è preclusa la possibilità di annullare l'atto amminisTRtivo, potendo esclusivamente valutare la sussistenza o meno del diritto preteso nei suoi elementi costitutivi ed eventualmente disapplicare gli atti amminisTRtivi illegittimi. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “È affermazione generalmente condivisa così in dottrina come in giurisprudenza che le controversie della previdenza e dell'assistenza sociale, appartenenti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno per oggetto non già il controllo di legittimità dei provvedimenti amminisTRtivi emanati dagli enti previdenziali o da alTR pubblica amminisTRzione bensì l'accertamento di rapporti obbligatori intercorrenti TR privati e le amminisTRzioni ora dette nonché le eventuali statuizioni di condanna. Rapporti regolati dal diritto comune delle obbligazioni, ossia dal diritto privato in funzione integrativa del regime pubblicistico della previdenza e dell'assistenza. Atti amminisTRtivi rilevanti nel rapporto obbligatorio possono formare oggetto di sola cognizione incidentale da parte del giudice ordinario, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E” (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2002, n. 331).
3. Sempre in via preliminare occorre precisare che, conTRriamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, grava sulla parte che agisce con un'azione di accertamento negativo dell'indebito dimosTRre la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il conTRsto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale.
3 Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di TRttenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto”. Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 del 11 febbraio 2016). Ancora più di recente, nel richiamare Cass. n. 2739/2016, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, resta a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass., sez. lav., n. 3545 dell'11 febbraio 2025).
4 3. Prive di rilevanza sono, poi, le censure in ordine al difetto di motivazione e alla conseguente inintelligibilità dei provvedimenti dell' . CP_2
Anzitutto, quale corollario delle suddette statuizioni sul corretto riparto dell'onere probatorio, non può non convenirsi con l'assunto secondo cui, se parte ricorrente deve dimosTRre il proprio diritto a non restituire gli importi a lei erogati, è necessario che i titoli e le ragioni della richiesta di restituzione siano enunciati in maniera chiara, per quanto sintetica, consentendo così di prendere posizione e dimosTRre l'insussistenza dell'indebito. Sotto questa angolazione, raccogliendo pienamente i principi enunciati dalle Sezioni Unite e completando il ragionamento, nella vicenda concreta, alla luce del principio di circolarità che permea il rito del lavoro, la Corte di legittimità che successivamente così motivato “Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per conTRstare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il conTRsto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amminisTRtiva dall'ente previdenziale siano richiamati i TRtti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 198 del 5 gennaio 2011). Si TRtta, invero, di un accertamento “doveroso per il giudice rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione (ovvero di riduzione) del TRttamento pensionistico in godimento” (così Cass. 198/2011, cit.). Con la precisazione, peraltro, come ben si evince dalla lettura integrale della sentenza, che l'inintelligibilità delle ragioni poste a fondamento della richiesta dell' non implica l'insussistenza del diritto alla ripetizione, ma CP_2 si limita a invertire il rapporto dell'onere probatorio, addossando sull' CP_1 asseritamente creditore l'onere di dimosTRre la fondatezza della propria richiesta.
5 Orbene, nel caso di specie non può convenirsi con l'assunto della ricorrente. Infatti, l ha espressamente indicato nelle comunicazioni di CP_2 indebito del 9 agosto 2023 e del 20 ottobre 2023 sia il periodo di riferimento (dall'1 aprile 2020 al 31 luglio 2023 nella comunicazione del 9 agosto 2023 e dall'1 aprile 2020 al novembre 2023 nella comunicazione del 20 ottobre 2023), sia la prestazione di riferimento (pensione n. 003-701328609497, Cat. SO), sia la causale dell'indebito, consistente nella rideterminazione dell'incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 per le pensioni di reversibilità (cfr. doc. n. 1 e 3 del ricorso). Inoltre, nella delibera di rigetto del ricorso amminisTRtivo l' ha CP_2 meglio specificato che la comunicazione del 20 ottobre 2023 muove dalla domanda di ricostituzione presentata dalla ricorrente il 5 ottobre 2023, con la quale questa ha precisato i redditi dal 2020 al 2023, a seguito della quale è stato accertato un nuovo indebito, che si aggiunge a quello precedente, determinato dalla variazione della quota incumulabile ex legge n. 335/1995 (cfr. doc. n. 8 del ricorso). Infine, la terza comunicazione del 29 dicembre 2023 è un mero sollecito della comunicazione datata 21 luglio 2023, ivi espressamente richiamata, con cui l'ente ha avvisato dell'avvio della TRttenuta rateale ai fini del recupero. Di conseguenza, dovendosi disattendere la censura di inintelligibilità delle comunicazioni dell'ente, sarebbe gravato sulla ricorrente dimosTRre la natura non indebita degli emolumenti ricevuti, onere non assolto nel presente giudizio, non essendo stati forniti elementi di sorta a supporto di un tale assunto.
4. Accertata la percezione indebita delle somme oggetto della richiesta di ripetizione, al fine di valutare le ulteriori censure sviluppate in ricorso giova ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 52 della legge n. 88/1989 dispone:
“
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
6 dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Sulla portata applicativa della norma è successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, ai sensi della quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Il medesimo art. 13, ai commi 2 e 2 bis, poi, dispone che “
2. L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell CP_1 motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' AmminisTRzione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica”. Infine, l'art. 21 del decreto-legge n. 144/2022 ha disposto che “Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023”.
5. Alla luce di questo quadro normativo è anzitutto infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente, giacché il termine per il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale relative all'anno 2020, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, sicché l'azione di recupero avviata dall' e impugnata in questa sede è stata tempestiva. CP_2
6. Nel merito, l'indebito azionato nel presente giudizio è di natura pensionistica, riguardando il TRttamento pensionistico di reversibilità fruito
7 dalla ricorrente, sicché trova applicazione l'art. 52 della legge n. 88/1989, il quale, a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, ai fini dell'irripetibilità della prestazione erogata postula non soltanto l'assenza di dolo dell'interessato (a cui è parificata, ut supra richiamato, l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), ma anche la condizione dell'errore imputabile all'ente erogatore e della insussistenza del dolo (cfr., su questa ricostruzione, anche Cass. 3545/2025, cit.). Giova, per completezza osservare che, in presenza di una regolazione specifica della fattispecie dell'indebito previdenziale, specificamente dell'indebito pensionistico, non operano i principi TRcciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale. Anzi, è consolidata in giurisprudenza la non praticabilità di un'interpretazione analogica di estensione del regime previsto dal sopra citato art. 52 anche alle prestazioni assistenziali, sia per la necessità di evitare antinomie nel sistema, sia per la coerenza sistematica (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018), proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v. per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).
7. Priva di pertinenza risulta, pertanto, la sentenza n. 24180/2022 della
Corte di Cassazione, invocata in ricorso, la quale ha, per contro, confermato la specialità dell'indebito assistenziale, regolato in modo autonomo e non dalla disciplina prevista per quello pensionistico, e ha affermato il “principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri TRttamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come TRtteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., TR le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”. Nel caso di specie, TRttandosi di indebito pensionistico, trova applicazione la normativa sopra richiamata, ossia l'art. 52 della legge n. 88/1989, come interpretato autenticamente dall'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991. In particolare, secondo l'indirizzo pacifico della Corte regolatrice,
“l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche
8 una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 5984 del 23 febbraio 2022 e Cass., sez. lav., n. 10337 del 18 aprile 2023). Secondo il pacifico e condivisibile indirizzo interpretativo ribadito dalla recente Cass. 3545/2025, cit., “il criterio per la imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione è la disponibilità o meno, da parte dell'ente, dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione (v. Cass. n. 17417 del 2016)" e che "se i dati non sono già conosciuti dall'ente (per non essere in suo possesso) e vengono TRsmessi dall'interessato (o dal datore di lavoro), l' non ha un onere di verifica degli stessi (neppure in caso di CP_1 anomalie apparenti); come logico corollario, è stata affermata la non configurabilità di un errore imputabile all' per l'omissione del relativo CP_1 controllo (così in motivaz., Cass. n. 17417 cit.)”.
8. Orbene, nel caso di specie emerge dall'istruttoria svolta dall' , CP_2 senza che parte ricorrente abbia fornito alcun elemento di segno conTRrio, né contestato alla prima udienza quanto rappresentato in memoria di costituzione, che in sede di prima liquidazione, cioè in fase concessoria, la pensione sia stata liquidata sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dall'interessata all'atto della presentazione della domanda di reversibilità, in cui la stessa aveva dichiarato per il 2020 redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti. Detta dichiarazione, tuttavia, all'esito della verifica dei dati reddituali dichiarati al fisco si è rivelata errata, essendo il totale dei redditi percepiti maggiore di quello comunicato all' . CP_2
Al riguardo, parte ricorrente si è limitata a dedurre, nelle note sostitutive dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la data del 5 novembre 2024, di avere presentato la dichiarazione dei redditi, circostanza in sé irrilevante, essendo successivamente emerso che i dati dichiarati non fossero corretti. Di conseguenza, TRttandosi di un indebito derivante da ragioni reddituali, non soltanto l'erronea liquidazione non dipende da un errore dell' , il quale non aveva l'onere di controllare aliunde i dati reddituali CP_2 dichiarati dal pensionato – per come sopra precisato –, ma difetta la stessa assenza di dolo, tale dovendosi intendere, sulla base dell'assimilazione normativa, la comunicazione di dati reddituali inesatti o incompleti in sede di richiesta del relativo TRttamento previdenziale.
Non ricorrono, pertanto, le condizioni né per considerare come dovuta la somma oggetto della richiesta di ripetizione, né per ritenere non ripetibili gli importi indebiti ricevuti dalla ricorrente, con conseguente rigetto delle domande spiegate in ricorso.
9. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022.
9
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 2 marzo 2025 Il giudice Cesare Russo
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