Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8238/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, promossa da:
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Giovanni Apollonio;
– ATTORI – CONTRO quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Chiarelli;
[...]
– CONVENUTA – avente ad oggetto: opposizione a precetto. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 05.12.2023, , Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, per Parte_2 Parte_3 complessivi € 113.560,21, notificato loro in data 06.11.2023, convenendo, innanzi all'intestato Tribunale, e per essa quale Controparte_2 mandataria al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Controparte_1 il Tribunale adito: - disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ove esistente;
- dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto notificato in data 06.11.2023 e dichiarare altresì che l'opposto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite.” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, gli attori hanno evidenziato di aver ricevuto, in data 06.11.2023, notifica dell'atto di precetto a mezzo del quale
[...]
a richiesto loro il pagamento della somma di € Controparte_2
113.560,21, rinveniente dal contratto di mutuo di credito fondiario (rep. 21599 racc. 11056) dagli stessi stipulato, per l'importo di € 98.000,00, con Controparte_3 in data 17.12.2010 innanzi il Notaio da Lecce. Persona_1
1 In diritto, gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità della pretesa in quanto priva di fondamento giuridico, lamentando, in particolare:
1. il difetto di legittimazione sostanziale di Controparte_2
[...]
2. la nullità del precetto ex art. 480, co. 2, c.p.c. per assoluto difetto di titolo esecutivo e/o per omessa notifica del medesimo, ove esistente;
Hanno concluso, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la declaratoria di nullità dell'atto di precetto notificato in data 06.11.2023 e per l'accertamento dell'insussistenza del diritto della società opposta a procedere ad esecuzione forzata. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
costituitasi ritualmente in giudizio quale mandataria della Controparte_1 [...] ha eccepito l'infondatezza delle censure Controparte_2 avversarie, evidenziando, quanto al lamentato difetto di legittimazione sostanziale, di aver puntualmente elencato, all'interno dell'atto di precetto opposto, le vicende traslative del credito Contr e di aver, inoltre, prodotto dichiarazione rilasciata dalla cedente Con riferimento, invece, all'asserita nullità del precetto, la società opposta ha sottolineato come in ipotesi di cessione ex art. 58 TUB si intendono trasferiti in blocco al cessionario i privilegi stabiliti dal TUB in materia di credito fondiario, tra i quali è da ricomprendersi la dispensa dalla previa notifica del titolo esecutivo. Da ultimo, quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione, ha Controparte_1 eccepito l'insussistenza di giusti e comprovati motivi per l'accoglimento della medesima. Ha concluso, quindi, chiedendo rigettarsi tanto la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo quanto l'opposizione ex adverso formulata, con vittoria di spese e competenze di lite. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 2 luglio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di parte attrice è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Ritiene, infatti, questo interprete che Controparte_2 abbia fornito adeguata dimostrazione della propria legittimazione attiva quale cessionaria del credito originariamente vantato da nei confronti di Controparte_3 [...]
, e Pt_1 Parte_2 Parte_3
Nel dettaglio, la società odierna convenuta ha, in primo luogo, dato notizia dell'intervenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. Alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale adempimento assume centrale rilevanza, posto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. III, Ord., 13.06.2019, n. 15884).
2 Nella suddetta pronuncia la Suprema Corte ha posto l'accento sull'assenza di incertezze in merito ai rapporti oggetto della cessione, le quali non possono certamente dirsi sussistenti nella fattispecie di cui è causa.
infatti, ha prodotto documentazione idonea a fugare ogni perplessità in merito CP_2 alla ricomprensione del credito vantato nei confronti di , e Parte_1 Parte_2 [...] tra quelli oggetto della cessione. In particolare, la convenuta ha provveduto a depositare Pt_3
l'atto di scissione per TA (Repertorio n. 39399, Raccolta n. 20019) del 25.11.2020, il Per_2 cui art.
3.1. rinvia per l'identificazione del compendio scisso al progetto di scissione (allegato sub C), che a sua volta rimanda per la descrizione del compendio medesimo al proprio allegato n. 3, il quale rinvia per il dettaglio dei crediti deteriorati assegnati ad all'allegato A nel CP_2 quale è riportato il codice ndg 205905520 che identifica la posizione degli odierni opponenti. Sul punto, non risulta condivisibile il disconoscimento del numero di gestione operato dai Pt_1 in sede di comparsa conclusionale: a confutazione di quanto dagli stessi sostenuto, pare sufficiente rilevare come il codice ndg 205905520 trovi diretta corrispondenza in diversi documenti provenienti dalla Banca MPS, non residuando, pertanto, alcun dubbio in merito alla sua riferibilità a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Secondariamente, la società cessionaria ha provveduto a depositare in atti dichiarazione rilasciata dalla cedente Banca MPS, da cui risulta l'inclusione del credito in esame nell'operazione di scissione parziale formalizzata con l'atto pubblico a rogito del Notaio Per_3 del 25.11.2020; conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, tale
[...] dichiarazione costituisce un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass., Sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200) al fine di vagliare il corretto esercizio della pretesa creditoria. Infine, prove ulteriori dell'intervenuta cessione del credito di cui è causa sono costituite dal possesso in capo alla cessionaria di documenti riconducibili alla cedente, quali la lettera di passaggio a sofferenza a firma di quest'ultima o l'estratto conto relativo al rapporto. In considerazione di quanto innanzi, non residuano dubbi circa la sussistenza della titolarità del credito in capo all'odierna convenuta. Priva di pregio risulta, inoltre, l'eccezione di nullità del precetto ex art. 480, co. 2, c.p.c. per assoluto difetto di titolo esecutivo e/o per omessa notifica del medesimo. Quanto al paventato difetto del titolo esecutivo, occorre rilevare come dall'analisi del contratto di mutuo sia dato evincere che le somme sono effettivamente entrate nella disponibilità dei mutuatari. In particolare, dalla lettura delle premesse e dell'art. 4 del suddetto contratto emerge che , e sono risultati aggiudicatari di un immobile Parte_1 Parte_2 Parte_3 in sede di procedura esecutiva n. 450/2003 del Tribunale di Lecce, ragion per cui, nel prendere a mutuo da Banca MPS la somma di € 98.000,00, hanno conferito delega alla Banca “a versare l'importo erogato agli organi della procedura esecutiva R.G. n. 450 mediante versamento di assegno circolare n. 6045032090 e 6045032091 intestato a Tribunale di Lecce Proc. Esec. 450/03 a titolo di pagamento di parte della maggior somma dovuta come prezzo dell'aggiudicazione del bene immobile sito in Neviano oggetto della vendita (…)”. Tale delega costituisce atto di disposizione da parte dei mutuatari, il quale presuppone che la somma sia effettivamente entrata nella loro sfera giuridica di governo e utilizzo. Con riferimento, invece, all'omessa notifica del titolo esecutivo, non si ritengono condivisibili le considerazioni svolte dagli opponenti, a mente dei quali non sarebbero trasferibili al
3 cessionario i privilegi stabiliti dal Testo Unico bancario in materia di credito fondiario, tra i quali è ricompresa la dispensa dalla previa notifica del titolo esecutivo ex art. 41 TUB. In proposito, pare sufficiente rilevare come ai sensi dell'art. 58 TUB - disposizione applicabile a che riveste unicamente il ruolo di procuratrice di per il Controparte_1 CP_2 quale non è richiesta l'iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB - “I privilegi e le garanzie esistenti a favore del cedente conservano validità e grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.” Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno rigettare la domanda sì come proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 8238/2023 R.G., così provvede:
• RIGETTA la domanda attorea;
• CONDANNA e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio quantificate in complessivi € 4.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 15 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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